Firmato il rinnovo contrattuale del CCNL Turismo Anpit – Cisal

Sottoscritto il rinnovo CCNL del Turismo, Agenzie di Viaggio e dei Pubblici Esercizi

Le Parti concordano che il rinnovo del CCNL abbia decorrenza dal 1° maggio 2022, con validità fino al 30 aprile 2025 e concordano che la nuova Classificazione del Personale del rinnovando CCNL comprenderà anche la Categoria dei Dirigenti, oltre che dei Quadri, Impiegati ed Operai.
I Livelli, per uniformità logica e sostanziale, saranno così sostituti:

Previgente CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi”, fino al 30/4/2022

Nuovo CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi”, dal 1/5/2022

Non previsto Dirigente
Quadro A1 Quadro
Direttivo A2 Direttivo A1
Direttivo A3 Direttivo A2
B1 B1
Non previsto Operatore di Vendita Gestionale
B2 B2
Operatore di Vendita di 1.a Categoria Operatore di Vendita di 1.a Categoria
C1 C1
Operatore di Vendita di 2.a Categoria Operatore di Vendita di 2.a Categoria
G2 C2
Operatore di Vendita di 3.a Categoria Operatore di Vendita di 3.a Categoria
D1 D1
D2 D2

Nel testo integrale del CCNL, le Parti pubblicheranno la Classificazione estesa di tutti i Livelli d’inquadramento, comprensiva di Declaratorie, Profili ed Esemplificazioni, conformi all’E.Q.F.
Pertanto, viene previsto un aumento retributivo a partire dal 1° Maggio 2022 della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile che, al livello “medio” C1, sarà complessivamente di € 160,80 lordi mensili, che sarà suddiviso in scadenze annuali, così come riportato nella successiva Tabella.
Pertanto, dal 1° maggio 2022, non sarà più dovuta l’Indennità di Vacanza Contrattuale prevista dall’Accordo del 15 settembre 2020.

Livello

Dal 1/05/2022

Dal 1/01/2023

Dal 1/01/2024

Dal 1/01/2025

Quadro (ex Quadro A1) 92,00 46,00 46,00 92,00
A1 (ex A2) 80,00 40,00 40,00 80,00
A2 (ex A3) 70,00 35,00 35,00 70,00
B1 64,00 32,00 32,00 64,00
B2 58,00 29,00 29,00 58,00
C1 53,60 26,80 26,80 53,60
C2 48,80 24,40 24,40 48,80
D1 44,80 22,40 22,40 44,80
D2 40,00 20,00 20,00 40,00

P.B.N.C.M., espressa in valori lordi in euro e per il tempo, prevista dal presente rinnovo contrattuale

Livello

P.B.N.C.M. 30/4/2022

P.B.N.C.M. 1/5/2022

P.B.N.C.M. 1/1/2023

P.B.N.C.M. 1/1/2024

P.B.N.C.M. 1/1/2025

Quadro (ex Quadro A1) 2.252,90 2.344,90 2.390,90 2.436,90 2.528,90
A1 (ex A2) 1.959,04 2.039,04 2.079,04 2.119,04 2.199,04
A2 (ex A3) 1.714,16 1.784,16 1.819,16 1.854,16 1.924,16
B1 1.567,23 1.631,23 1.663,23 1.695,23 1.759,23
B2 1.420,30 1.478,30 1.507,30 1.536,30 1.594,30
C1 1.273,38 1.326,98 1.353,78 1.380,58 1.434,18
C2 1,175,42 1.224,22 1.248,62 1.273,02 1.321,82
D1 1.077,47 1.122,27 1.144,67 1.167,07 1.211,87
D2 979,52 1.019,52 1.039,52 1.059,52 1.099,52

Il testo integrale del CGNL comprenderà le Tabelle retributive per ciascun livello d’inquadramento (comprensive dell’Elemento Perequatine Mensile Regionale e dell’Indennità di Mancata Contrattazione), inclusa la nuova Categoria dei Dirigenti e gli Operatori di Vendita.

Indennità Oraria Corriere addetto alle consegne
Rilevando che, quale risposta alle restrizioni sanitarie, nell’ambito della ristorazione e/o pubblici esercizi si sono sviluppati in modo molto significativo i servizi di consegna al domicilio dei prodotti, le Parti, in ottica di continua ricerca e contemperazione degli opposti interessi, hanno concordato di prevedere un’apposita Indennità oraria per i lavoratori quando addetti a tali mansioni che, per loro natura, comportano disagio. La disciplina specifica di tale Indennità sarà prevista nel testo integrale del CCNL, al quale si rinvia.

Welfare Contrattuale
Le Parti hanno concordano l’introduzione di un Welfare Contrattuale minimo, come da seguente Tabella

Livello

Dall’anno 2023 e per tutta la durata del CCNL rinnovando

Dirigente € 720,00/anno, in quote mensili di € 60
Quadro (ex Quadro A1), A1 (ex A2) e A2 (ex A3) € 480,00/anno, in quote mensili di € 40
B1, B2, C1, C2 eD1, D2 Operatori di Vendita € 240,00/anno, in quote mensili di € 20

Previdenza Complementare
Le Parti, in considerazione delle modeste prospettive della previdenza pubblica, condividono l’importanza di accreditare il T.F.R. maturato dal Lavoratore ad un Fondo di Previdenza Complementare già costituito o al Fondo Complementare di Previdenza Complementare da costituire.
Ciò premesso, a richiesta del Lavoratore interessato, dal 1° gennaio 2023, il Datore accrediterà al Fondo scelto il T.F.R, maturato alle scadenze previste, oltre ad una quota aggiuntiva aziendale pari all’1% della P.B.N.C.M. spettante al Lavoratore stesso.
Restano impregiudicate condizioni di miglior favore eventualmente stabilite mediante Contrattazione Aziendale di Secondo Livello.

Quote associative 2022 Fondo Arco

Con Assemblea dei Delegati del Fondo Pensione Arco tenuta il 27/4/2022, sono state approvate quote associative per il 2022.

Sono state approvate le seguenti quote associative per il 2022 al Fondo Pensione Arco dei lavoratori dipendenti dell’industria e piccola media impresa dei settori: Legno, sughero, mobile, arredamento, Boschivi/forestali; Laterizi e manufatti in cemento, Lapidei; Maniglie ed accessori per mobili.

a. per gli Associati con contribuzione ordinaria nel corso dell’anno, per gli Associati con la sola destinazione del TFR: 24 euro (2021: 0,13% della retribuzione utile ai fini del calcolo della contribuzione; nel 2021 è stata mediamente di 23,10 euro);
b. per gli Associati che non effettuano versamenti nel corso dell’anno o che effettuano solo versamenti volontari, per i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e per gli Associati che hanno convertito la posizione in RITA: 14 euro (2021: 12 euro);
c. per i lavoratori che aderiranno tacitamente al Fondo: non sarà prelevata la quota di iscrizione, ma la quota associativa sarà pari a quella versata dai soci con contribuzione ordinaria nel corso dell’anno: 24 euro (2021: 0,13% della retribuzione utile ai fini del calcolo della contribuzione);
d. per gli iscritti contrattuali: 6,00 euro (invariata rispetto al 2021).

 

Datore di lavoro e Rspp: la necessaria distinzione dei ruoli

3 mag 2022 Il ruolo del r.s.p.p. deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale, soprattutto da quello del datore, onde evitare la confusione di posizioni e funzioni con compiti strutturalmente diversi, che devono cooperare su piani differenti. Da ciò discende che la confusione di tali ruoli di per sé è indice di un colposo difetto di organizzazione che ricade sul datore di lavoro, e non costituisce esimente (Cassazione, sentenza 29 aprile 2022, n. 16562).

La Corte di appello territoriale confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti del datore di lavoro per il delitto di omicidio colposo aggravato, per avere, nella qualità di legale rappresentante, di direttore di stabilimento nonché di responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella medesima società, per colpa dovuta alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, causato la morte dell’operaio incaricato di effettuare la manutenzione e la pulizia di un macchinario mescolatore a pale.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso con il quale contestava la qualifica di datore di lavoro attribuitagli nelle sentenze, in contrasto con quanto desumibile dalla delibera del consiglio di amministrazione che invece attribuiva allo stesso solo compiti di ordinaria amministrazione.
Il ricorrente lamentava, inoltre, l’erronea concusione della Corte di appello che avrebbe ritenuto esistente la responsabilità dell’imputato anche per il ruolo causale del mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; obbligo che, in assenza della qualifica di datore di lavoro, non sarebbe spettato allo stesso.

La suprema Corte, rigettando il ricorso, ha in primo luogo evidenziato, con riguardo alla qualifica di datore di lavoro, che i giudici di merito avevano correttamente individuato nell’imputato, quale soggetto rappresentante legale della società, la figura del datore di lavoro, titolare anche dell’esercizio dei poteri decisionali e di spesa.
La delibera richiamata dalla difesa, attribuendo all’imputato solo compiti di ordinaria amministrazione, non escluderebbe, difatti, implicitamente quello di curare la sicurezza dei lavoratori, dal momento che l’atto di nomina conferiva all’imputato la qualifica di amministratore delegato e di rappresentante legale della società, derivando da tanto, dunque, la maturazione in capo a questi  della qualifica di datore.
In particolare, sulla scorta della ricostruzione delle sentenze di merito, la qualifica di datore di lavoro è riconosciuta in capo all’imputato non solo quale amministratore delegato della società ma anche quale direttore di stabilimento con ampia capacità gestoria dell’intera azienda.
L’esercizio in concreto dei poteri organizzativi datoriali, nel caso concreto associati alla titolarità formale di vertice dell’impresa quale amministratore delegato e rappresentante legale, pongono in capo all’imputato la qualifica datoriale.
La Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato che il fatto che l’imputato abbia impropriamente cumulato alla qualifica datoriale quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, quindi anche di soggetto deputato alla elaborazione materiale della valutazione del rischio, contribuisce a costituire in capo al medesimo soggetto il complesso di tutti gli obblighi che convergono in materia di valutazione del rischio, di posizione di garanzia, di adempimenti datoriali.
Infatti, sebbene la qualità di datore di lavoro e quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in relazione alle dimensioni dell’azienda, avrebbe dovuto risiedere in capo a soggetti diversi, aver unificato entrambe le funzioni, per scelta dello stesso datore di lavoro, da luogo alla concentrazione in capo al medesimo soggetto di tutti gli oneri in materia di valutazione, gestione, organizzazione del rischio e di esercizio dei poteri decisionali e di spesa che caratterizzano la figura del datore di lavoro.
Il ruolo consultivo e interlocutorio del r.s.p.p., al contrario, come posto in evidenza dalla Corte, deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale, soprattutto da quello datoriale, per evitare che si incrocino posizioni e funzioni con compiti strutturalmente diversi, che devono cooperare su piani diversi, decisionale il primo, consultivo il secondo.
La Corte ha evidenziato, altresì, che dalla piena qualifica datoriale, riconosciuta in capo all’imputato, discende che l’omessa completa ed esauriente valutazione del rischio connesso all’impianto presso il quale operava la vittima rientrava pienamente nei compiti dello stesso. Ciò, sia come soggetto titolare del servizio di prevenzione e protezione, sia come soggetto apicale con poteri decisionali e organizzativi su tutta l’attività produttiva. Nella qualità di titolare del ruolo datoriale l’imputato, in particolare, avrebbe dovuto tenere aggiornato il documento di valutazione dei rischi anche con la mansione cui era addetto il lavoratore infortunato in relazione all’uso del macchinario che lo ha travolto.
Proprio dalla duplice qualifica di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di datore di lavoro, difatti, deriva il compito in capo alla medesima persona di valutare, elaborare, prevenire e gestire il rischio, ivi compreso l’aggiornamento del documento di valutazione del rischio che inoltre è compito indelegabile del datore di lavoro.

Trasporto merci – Contribuzione al Fondo Sanilog: scadenza dei versamenti

SANILOG, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, ricorda la scadenza di pagamento del 16/5/2022: versamento dell’integrazione contributiva per il 1° semestre 2022 e della contribuzione per il 2° semestre 2022.

Il Fondo di Assistenza sanitaria integrativa SANILOG – CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione – con circolare n. 4/2022, ricorda che entro e non oltre il 16 maggio p.v. le aziende dovranno versare:

– sia l’aumento della contribuzione aziendale dovuta per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022, pari a € 15 per ogni dipendente presente nella distinta semestrale del 1 semestre 2022,

– sia la seconda rata semestrale di contribuzione per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2022, pari ad € 75 per ogni dipendente in forza alla data del 30 aprile 2022.

“Per riscontrare la correttezza dell’elenco della forza lavoro e conoscere l’importo dei due versamenti, a partire dal 2 maggio 2022 saranno disponibili online, nell’area riservata aziendale, le due distinte relative al:

– I semestre 2022, con l’aumento di 15 euro della quota semestrale dovuta che passerà da € 60 ad € 75 per tutti i dipendenti inclusi nel semestre, anche per quelli cessati all’interno del semestre in corso, i quali rimarranno in copertura (come da art. 9, comma 7 del Regolamento) usufruendo del nuovo piano sanitario, fino al 30 giugno p.v..

– II semestre 2022, con l’importo semestrale aggiornato di €75 per tutti i dipendenti inclusi nel semestre.

Il versamento delle due contribuzioni dovrà avvenire tramite il modello F24 utilizzando due righi separati della sezione INPS.”

Prestazioni autonome occasionali: maxisanzione in caso di mancata comunicazione

3 magg 2022 La maxi-sanzione può trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, sempreché la prestazione sia assimilabile al rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale, se previsti, idonei ad escludere la natura “sommersa” della prestazione.

L’assolvimento di uno o più dei predetti obblighi, anche in assenza di comunicazione preventiva, comporta la semplice riqualificazione del rapporto di lavoro con applicazione delle conseguenti sanzioni e recuperi contributivi nonché con la eventuale adozione della diffida accertativa per la tutela della posizione retributiva del lavoratore.
In mancanza della comunicazione preventiva, è sempre esclusa l’applicazione della maxisanzione ricorrendo invece la sola riqualificazione del rapporto.

Con riferimento alle prestazioni rese da lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, adibiti nel settore dell’edilizia alle attività di manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore e simili, per le quali sussistono i requisiti della subordinazione non sono soggette a maxisanzione per lavoro “nero” ma all’impianto sanzionatorio previsto nelle ipotesi di riqualificazione dei rapporti di lavoro.
In questa ipotesi, oltre ai recuperi contributivi a carico del committente, sono applicate le sanzioni amministrative per mancata consegna della dichiarazione di assunzione, l’omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, nonché le omesse registrazioni sul LUL, trattandosi di prestazione di lavoro autonomo non soggetto “a priori” a registrazioni sul libro unico del committente. Inoltre, andranno applicate anche le sanzioni connesse agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori, adottando apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria.
Qualora il lavoratore risulti iscritto nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane per un’attività estranea al settore dell’edilizia, non potendosi inquadrare il fenomeno nell’ambito di una riqualificazione, viene applicata, oltre alle sanzioni in materia di salute e sicurezza, anche la maxisanzione per lavoro “nero”, con esclusione, prevista dalla norma, delle sanzioni amministrative sopra richiamate, in materia di dichiarazione di assunzione, comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omesse registrazioni sul libro unico del lavoro.
Tale ultimo principio viene applicato anche a settori diversi dall’edilizia, tutte le volte in cui un soggetto iscritto nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane venga impiegato quale lavoratore subordinato, senza comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, per un’attività non coerente a quella normalmente resa in forza della sua iscrizione (Inl, nota 19 aprile 2022, n. 856).