Scarto sul grado di invalidità: esclusa la lite temeraria

Scarto sul grado di invalidità: esclusa la lite temeraria

Per la Corte di Cassazione nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali lo scarto esistente tra la percentuale invalidante riscontrata in sede di accertamento tecnico preventivo e quella occorrente per ottenere la prestazione richiesta non è sufficiente a configurare la domanda come lite temeraria e non giustifica, pertanto, la condanna del richiedente non abbiente al risarcimento del danno nei confronti dell’Inps (Corte di Cassazione, Sentenza 19 aprile 2022, n. 12455).

Il Tribunale locale, decidendo in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo, ha rigettato la domanda della ricorrente volta al riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini dell’assegno mensile di assistenza e, pur riconoscendo che la ricorrente doveva essere tenuta esente dalla rifusione delle spese di lite, in quanto titolare di reddito utile ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, l’ha condannata per responsabilità aggravata a rifondere all’INPS la somma di € 1.800,00.
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che, a causa dello scarto esistente tra la percentuale invalidante riscontrata in sede di accertamento tecnico preventivo e quella occorrente per ottenere la prestazione richiesta, la domanda giudiziale dovesse reputarsi meramente speculativa e dannosa per il buon funzionamento del sistema processuale.
Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, sul presupposto che in tema di controversie previdenziali e assistenziali sia necessaria, ai fini della condanna per responsabilità aggravata, un’ esplicita istanza di parte, che nel caso di specie era affatto mancata, nonché un espresso addebito di grave negligenza, che non potrebbe ricondursi alla finalità erroneamente ritenuta speculativa con cui ella aveva coltivato la domanda giudiziale volta ad accertare una condizione di invalidità di cui era stata peraltro portatrice negli anni precedenti.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, evidenziando, in particolare, che nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze e onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile, pari o inferiore al doppio dell’importo del reddito stabilito ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio.
Da tanto deriva che la parte non abbiente, come nel caso di specie, è sanzionabile in caso di soccombenza solo in caso di responsabilità aggravata ossia se ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, a condizione che vi sia istanza dell’altra parte, specificamente volta, al risarcimento dei danni.
Deve, invece, escludersi che la stessa parte soccombente non abbiente possa essere condannata d’ufficio dal giudice al pagamento, a favore della controparte, di una somma determinata secondo equità.
Pertanto, tenuto conto che la sentenza impugnata nel caso in questione ha ritenuto di poter condannare la ricorrente per responsabilità aggravata e che non vi è stato nella specie né alcuna domanda dell’INPS finalizzata alla condanna né alcun accertamento dei requisiti necessari a configurare la lite temeraria, da tanto discende l’accoglimento del ricorso.

Inail-FS: protocollo per la salute e la sicurezza sul lavoro

Sottoscritto un protocollo tra Inail e Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane finalizzato ad avviare una collaborazione strutturata e permanente per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Il protocollo comprende i seguenti ambiti di intervento:
– iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della sostenibilità sociale;
– progettazione di programmi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolta a tutti i ruoli aziendali e al personale coinvolto nella realizzazione delle grandi opere infrastrutturali;
– ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro anche sulla base del confronto con le migliori pratiche internazionali e nazionali;
– studio e progettazione di modelli di organizzazione e gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro e per la promozione del benessere organizzativo;
– studio e analisi dei flussi informativi in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali nei comparti di interesse aziendali e nella realizzazione di grandi opere;
– studio e ricerche sui fattori di rischio per la prevenzione di patologie correlate al lavoro.

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell’altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del Protocollo i parola.
L’accordo ha durata quinquennale, in coerenza con la scadenza del Pnrr nel 2026 (Inail, comunicato 7 aprile 2022).

Convenzioni formative per la “qualifica professionale “ai fini AEO

Forniti chiarimenti sulla convenzione relativa all’organizzazione dei corsi ai fini dell’attività formativa per il conseguimento della “qualifica professionale “ai fini AEO (Agenzia delle dogane e dei monopoli – Comunicato 19 aprile 2022).

Per chiedere l’accreditamento ai fini doganali di corsi formativi utili anche all’ottenimento della cosiddetta “qualifica professionale ai fini AEO”, prevista ai sensi dell’articolo 39, lettera d) del Regolamento UE n. 952/2013, i soggetti titolati dovranno procedere sulla base dello schema di Convenzione appositamente previsto, disponibile alla sezione del sito ADM (link: Home -> L’attività -> Dogane -> Operatore Economico Autorizzato –> AEO -> Attività formativa per il conseguimento della “Qualifica Professionale” ai fini AEO –> Convenzioni formative).
Per la dovuta uniformità amministrativa, l’Agenzia in materia rinvia:

– alla Determinazione Direttoriale prot.n. 123923/RU del 29 aprile 2020, che regola l’iter relativo all’accreditamento preventivo dell’attività di formazione presentata dai soggetti erogatori;
– allo schema di Convenzione per la disciplina delle docenze prestate dal personale ADM ai corsi precedentemente accreditati e per regolamentare gli aspetti amministrativi connessi a tali docenze;
– all’elenco aggiornato dei corsi formativi accreditati pubblicati nella specifica sezione del sito di ADM.

Bonus pubblicità: approvazione dell’elenco dei soggetti ammessi

Modalità per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (DPCM 07 aprile 2022 – Dipartimento per l’informazione e l’editoria)

È stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d’imposta per l’anno 2021 con l’indicazione dei singoli importi potenzialmente fruibili, come risultanti dalle comunicazioni pervenute dall’Agenzia delle entrate.
La somma indicata in corrispondenza di ciascun soggetto ammesso alla fruizione costituisce l’importo potenzialmente fruibile dalla generalità dei soggetti ammessi.
Per tutti i soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta, gli importi riportati nell’elenco costituiscono gli importi fruibili a condizione che non vengano superati i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, in relazione ad eventuali altri aiuti, in qualsiasi forma goduti o in godimento da parte del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, secondo quanto stabilito dalla citata normativa europea e dalla normativa italiana sugli aiuti de minimis nonché dal Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Per la generalità dei soggetti ammessi, il credito d’imposta può essere fruito – mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate – a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente provvedimento e del relativo elenco allegato sul sito Internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it.
Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad euro 150.000,00 – fatta salva l’ipotesi che il soggetto abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (per le categorie di operatori economici ivi previste) – il credito d’imposta può essere fruito, mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva.
Il credito d’imposta è revocato in ogni momento, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, anche in esito all’attività di controllo ordinariamente effettuata dalla Guardia di Finanza.
La Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Agenzia delle entrate effettuano, nell’ambito delle rispettive competenze, i controlli previsti dalla legge in ordine al rispetto, da parte dei soggetti beneficiari, delle condizioni per la corretta fruizione del credito.
Qualora l’Agenzia delle entrate, nell’ambito degli adempimenti, accerti l’impossibilità di registrazione del credito d’imposta per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, provvede a darne comunicazione in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della revoca del beneficio concesso.

Adesione dei liberi professionisti al Fondo Fon.Te

Dal 1° aprile 2022 potranno aderire i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi al Fondo di pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario, commercio turismo e servizi.

Ai sensi dello Statuto del Fondo Fon.Te, possono iscriversi a Fon.Te. gli imprenditori, i liberi professionisti, lavoratori autonomi (non necessariamente con partita iva), inclusi titolari di imprese individuali e familiari, partecipanti alle imprese familiari, che siano associati a Confcommercio, ossia Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS o abbiano un rapporto di collaborazione non occasionale con aziende che applicano ai loro dipendenti uno dei seguenti contratti collettivi nazionali: CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario, Distribuzione, Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS; CCNL Pubblici Esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, turismo sottoscritto da FIPE (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS; CCNL Imprese di viaggi e Turismo sottoscritto da FIAVET (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS; CCNL Aziende del settore Turismo sottoscritto da Faita e Federalberghi (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat- Cisl, UILTuCS.
Fermo restando la facoltà di determinare liberamente l’entità della contribuzione alla previdenza complementare, il versamento minimo annuale destinato al Fondo è pari a 1.200 euro, versabili in una unica soluzione o rateizzabili o, in alternativa, nella percentuale del 3% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d’imposta dell’anno precedente.

L’iscritto sarà tenuto al versamento del contributo di adesione una tantum, fissato per i liberi professionisti e lavoratori autonomi, nella misura di 30 euro che saranno prelevati alla prima contribuzione utile.