Obbligo di tracciabilità dei pagamenti escluso per le associazioni pro-loco

Per le associazioni pro-loco non sussistono gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti oltre la soglia dei mille euro previsti per gli enti e le associazioni sportive (Corte di cassazione – sentenza 04 aprile 2022, n. 10711).

L’art. 9- bis del D.L. n. 417/1991 ha stabilito che alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla L. n. 398/1991.
L’art. 9-bis, pertanto, ha esteso alla generalità degli enti di tipo associativo, senza fine di lucro, e alle pro-loco, unicamente le disposizioni contenute nel testo della L. n. 398/1991, la quale non prevede obblighi particolari in merito alle modalità di effettuazione dei pagamenti e dei versamenti. L’esercizio dell’opzione per il regime della L. n. 398/1991 non determina automaticamente, dunque, alcun obbligo relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Con l’art. 25, L. n. 133/1999, come modificato dall’art. 37, co. 5, L. n. 342/2000 è stato introdotto, al comma 5, l’obbligo per le società, gli enti o le associazioni sportive dilettantistiche di effettuare i pagamenti e i versamenti tramite strumenti in grado di consentirne la tracciabilità.
Dal dettato della norma non è presente alcuna previsione circa l’applicazione della disposizione sulla tracciabilità dei pagamenti nei confronti delle altre associazioni.
Successivamente però tale adempimento è stato esteso, mediante specifici interventi legislativi, a soggetti inizialmente non contemplati.
L’art. 90, co. 1, L. n. 289/2002, ha disposto che alle società sportive dilettantistiche, costituite in società di capitali senza fine di lucro, si applicano non solo le disposizioni della L. n. 398/1991, bensì anche le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.
L’art. 2 , co. 31, L. n. 350/2003, ha attuato la medesima disposizione nei confronti delle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.
Pertanto, l’obbligo di effettuazione dei pagamenti e versamenti con modalità tracciabili non si applica nei confronti della generalità degli enti che aderiscono al regime della L. n. 398/1991 ma nei confronti di:
– società/enti/associazioni sportive dilettantistiche senza fine di Iucro;
– società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro;
– associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.

Nessuna estensione generalizzata è stata operata dal legislatore nei confronti tutte le associazioni senza fine di lucro e alle associazioni Pro Loco.

Rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti

Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL usati come carburanti (MEF – Decreto 06 aprile 2022)

Al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto rispetto all’ultima previsione, derivanti dall’aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, le aliquote di accisa dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
a) benzina: 478,40 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi.
Le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante si applicano a decorrere dal 22 aprile 2022 e fino al 2 maggio 2022. L’aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti usati come carburanti si applica a decorrere dal 21 aprile 2022 e fino al 2 maggio 2022.
Alle minori entrate derivanti dalle sopra indicate disposizioni, si provvede con quota parte, pari a 329,13 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° marzo 2022 al 31 marzo 2022 in relazione ai versamenti periodici dell’imposta sul valore aggiunto.

Dirigente licenziato in tronco per violazione del dovere di fedeltà

La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento in tronco intimato al dirigente che, dopo aver preso contatti, all’insaputa della datrice di lavoro, con il socio di una società concorrente, operante nello stesso settore di mercato, aveva avviato trattative volte all’acquisizione in proprio di una quota societaria di tale società (Ordinanza 06 aprile 2022, n. 11172).

La Corte d’appello territoriale aveva respinto la domanda del dirigente volta all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società datrice di lavoro dopo che questi aveva condotto delle trattative finalizzate all’acquisto di una partecipazione al capitale sociale di una società concorrente operante nel medesimo settore di mercato.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso lo stesso dirigente, lamentando che la sentenza impugnata aveva ricondotto la fattispecie in esame all’ambito della violazione del dovere di fedeltà gravante sul lavoratore (art. 2105 cod. civ.).
Il dirigente, in particolare, in sede di ricorso evidenziava che nella condotta ascritta non era ravvisabile alcuna violazione dell’obbligo di non concorrenza e che neppure poteva attribuirsi concreto rilievo alla mera potenzialità lesiva del comportamento tenuto; sotto altro profilo, lamentava il mancato riconoscimento del premio di risultato (Management By Objective, c.d. MBO), per avere il giudice di appello fondato il rigetto della domanda relativa al premio di risultato esclusivamente sulla comunicazione unilaterale relativa al raggiungimento degli obiettivi dell’anno 2006, comunicazione che non poteva considerarsi espressiva della comune volontà delle parti, alla luce delle complessive intese intervenute tra le stesse.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, in primo luogo, riportandosi alle conclusioni dei giudici di merito, che avevano ritenuto che il comportamento tenuto dal dirigente costituisse violazione del dovere di fedeltà che imponeva un obbligo di leale comportamento nei confronti del datore di lavoro da collegarsi alle regole di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.); in base ad esso, difatti, il dirigente doveva astenersi da tutti i comportamenti che apparivano in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o creavano conflitto con le finalità e gli interessi dell’impresa stessa o risultavano comunque idonei a ledere il presupposto fiduciario del rapporto.
La decisione di appello, in particolare, è stata giudicata in linea con l’indirizzo secondo cui il dovere di fedeltà del dipendente deve essere letto a luce del principio di correttezza e buona fede, venendo, quindi, in rilievo anche la mera potenzialità lesiva della condotta;
nel caso in questione l’elevato livello ricoperto dal dirigente implicava una particolare pregnanza dell’obbligo di correttezza e buona fede dallo stesso esigibile; ciò anche in relazione ai possibili riflessi negativi per la immagine della società in caso di diffusione all’esterno della vicenda nella quale era stato coinvolto oltre che per l’obiettivo pericolo di condotte emulative da parte di altri dipendenti.
Pronunciandosi sull’ulteriore motivo di ricorso, i giudici di legittimità hanno, altresì, ritenuto idonea a fondare il rigetto della pretesa del dirigente, la ricostruzione operata dalla Corte d’appello che aveva respinto la pretesa relativa alla retribuzione di risultato, avendo accertato che il dirigente non solo non aveva contestato in primo grado quanto dedotto dalla società circa la insussistenza dei presupposti per il godimento della provvidenza ma, soprattutto, aveva sottoscritto per accettazione la lettera con la quale la società si era riservata, per il futuro, sia di mutare i parametri di riferimento adottati, sia di abbandonare ogni forma di incentivazione, come poi di fatto avvenuto.

ASSOLAVORO: sostegno dei soggetti sottoposti a protezione internazionale

Sottoscritto il 9/4/2022, tra ASSOLAVORO e NIDIL-CGIL, FELSA-CISL, UILTEMP, l’accordo per il sostegno dei soggetti sottoposti a protezione internazionale e temporanea

In attuazione delle norme europee e nazionali che prevedono iniziative a favore di persone bisognose di protezione internazionale e temporanea e in conseguenza dell’afflusso massiccio di cittadini dell’Ucraina che hanno lasciato il paese a seguito del conflitto armato in corso, le parti sociali ASSOLAVORO e NIDIL-CGIL, FELSA-CISL, UILTEMP, firmatarie della contrattazione per le ApL, hanno sottoscritto in data 9 aprile 2022, un accordo che prevede una serie di misure secondo le finalità accennate.
Le Parti convengono sulla natura sperimentale del presente Accordo sino alla data del 31 ottobre 2022.

Platea

Le misure e le prestazioni di cui al presente Accordo, sono rivolte ai:

1. soggetti titolari di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo), protezione temporanea e protezione speciale;
2. lavoratori in somministrazione, come individuati rispetto alle singole prestazioni/misure di seguito indicate.

Misure volte a favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti rifugiati (n. 1 della Platea)

A. Formazione base “lingua italiana” e “di cultura ed educazione civica italiana”
1. Al fine di fornire uno strumento volto a sostenere l’integrazione economica, sociale e culturale dei soggetti individuati nella platea è istituito, per il tramite del Fondo Forma.Temp., un modulo di Formazione base di “lingua italiana” ed un modulo di Formazione base di “cultura ed educazione civica italiana”.
2. Il percorso formativo avrà una durata massima complessiva totale di 150 ore, di cui indicativamente 100 ore dedicate alla formazione di “lingua italiana” e 50 ore alla formazione di “cultura ed educazione civica italiana”.
3. Ai discenti che prenderanno parte al percorso formativo è riconosciuta una indennità di frequenza per un ammontare pari ad € 3,50/h nonché il rimborso delle spese sostenute per vitto, alloggio e trasporto nel rispetto del massimale già previsto da Forma.Temp.
4. Al discente, al termine del percorso formativo, sarà rilasciato apposita documentazione attestante la partecipazione al corso.
5. Per l’attività di formazione di cui alla presente lettera vengono destinate risorse per un importo pari a € 3.000.000.

B. Formazione Professionale
I soggetti che abbiamo portato a termine la Formazione base di cui sopra potranno essere avviati dalle Agenzie per il Lavoro in percorsi di Formazione Professionale.
In loro favore è riconosciuta una indennità di frequenza per un ammontare pari ad € 3,50/h nonché il rimborso delle eventuali spese sostenute per vitto, alloggio e trasporto nel rispetto del massimale già previsto da FormaTemp.
Al fine del riconoscimento in sede di rendicontazione del finanziamento relativo alle attività formative, è fissata una percentuale di placement per ApL non inferiore al 16% del numero di discenti coinvolti nelle attività di cui alla presente lettera.
La formazione professionale di cui alla presente lettera può essere effettuata anche in aula mista.

C. Bilancio delle Competenze
L’attività formativa di cui alle lettere A) e B) è definita dall’ApL sulla base delle risultanze dell’attività di bilancio delle competenze rivolta ai beneficiari del presente Accordo.

Misure di sostegno e di accoglienza

A. Sostegno straordinario all’accoglienza
1. In favore dei soggetti di titolari di protezione internazionale (n. 1 della Platea), a conclusione del primo percorso formativo tracciato dal Bilancio delle Competenze, è riconosciuta per il tramite di Ebitemp una indennità una tantum pari a € 1.000, al lordo delle imposte previste dalla legge.
2. In favore dei lavoratori somministrati (n. 2 della Platea), che prestino ospitalità, anche mediante adozione o affidamento, ai soggetti titolari di protezione internazionale (di cui al n. 1 della Platea), è riconosciuta per il tramite di Ebitemp una indennità una tantum pari a € 1.000, al lordo delle imposte previste dalla legge e pari a € 1.500 al lordo delle imposte previste per legge in caso di accoglienza di minore di anni 18 o di donna in gravidanza. Requisito necessario per l’erogazione dell’indennità è la “Dichiarazione di ospitalità” ovvero idonea documentazione attestante l’adozione o l’affidamento, ed un periodo minimo di durata della accoglienza pari ad almeno 3 mesi.

B. Accesso agevolato alle prestazioni
1. Al fine di favorire l’inclusione sociale dei soggetti rifugiati in forza all’Agenzia ovvero anche coinvolti in percorsi formativi indicati in precedenza, a tali soggetti viene riconosciuto, a requisiti agevolati, l’accesso alle seguenti prestazioni Ebitemp, con le seguenti caratteristiche:
a) Contributo asilo nido: si considerano soddisfatti per la platea individuata i requisiti di accesso contrattuali;
b) Sostegno all’istruzione (Materiale didattico e libri; Studenti lavoratori; Retta universitaria studenti lavoratori): si considerano soddisfatti per la platea individuata i requisiti di accesso contrattuali;
c) Nuova prestazione: Rimborso assistenza psicologica delle spese sostenute per sé o per i propri familiari fino al 2° grado di parentela/affinità. Il rimborso è riconosciuto nel limite massimo di € 200 ad assistito.
d) Nuova prestazione: Rimborso acquisto beni prima necessità bebè ovvero per coloro che abbiamo sostenuto spese per l’acquisto di beni necessari alla cura del proprio figlio fino a 3 anni di età (es. passeggino; fasciatoio; culla; omogeneizzati; ecc.). Il rimborso è riconosciuto per ciascun figlio nel limite massimo di € 800.

Ultima tranche di una Tantum ad aprile per i dipendenti del CCNL Trasporto Merci

Spetta, con la retribuzione del mese di aprile, l’ultima tranche di una tantum per i dipendenti del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione

Il CCNL è stato rinnovato lo scorso maggio ha previsto, a copertura del periodo di carenza contrattuale ai soli lavoratori in servizio al 18 maggio 2021,  l’erogazione di un importo forfettario lordo di 230,00 €., suddiviso in 3 parti:

– 100 € già erogati con la mensilità di luglio 2021;

– 50 € con la mensilità di ottobre 2021;

– 80 € con la mensilità di aprile 2022
Per il calcolo del valore mensile si deve prendere a computo gli effettivi mesi di carenza che sono determinati prendendo in considerazione esclusivamente i mesi di calendario quindi:
– 12 mesi per l’anno 2020 (Il CCNL è scaduto il 31.12.2019),
– 5 mesi per l’anno 2021 (il rinnovo del CCNL è stato siglato in data 18 maggio 2021).