Convenzione Cadiprof e PLP per gli Studi Professionali

Rinnovata per il 2022 la convenzione di Cadiprof e PLP, BenEssere in famiglia, che prevede il rimborso di parte delle spese sostenute per consulenze psicologiche a favore dei lavoratori degli studi professionali iscritti.

Il progetto sperimentale “BenEssere in famiglia”, promosso dalla Cassa di assistenza sanitaria integrativa (Cadiprof) e dall’associazione PLP – Psicologi Liberi Professionisti, è confermato anche per il 2022, con l’aggiunta di alcune novità. Il progetto prevede il rimborso di una parte delle spese sostenute per le consulenze psicologiche presso psicologi convenzionati, con il rinnovo per l’anno 2022, il massimale potrà essere erogato anche agli assistiti che ne avessero beneficiato nella precedente decorrenza e vengono ampliate le aree di supporto.
Le aree di riferimento del progetto “BenEssere in famiglia” sono:

– supporto relativo all’emergenza Covid-19 (gestione dello stress legato al distanziamento sociale, difficoltà legate alla gestione dei nuovi tempi e spazi di vita, gestione di ansie e paure legate al contagio, alla vaccinazione e alle riaperture, gestione di situazioni di malattia o lutti legati al contagio da Covid-19);

– supporto relativo all’ambito lavorativo (prevenzione del burnout, coaching sulle competenze trasversali, ottimizzazione della gestione del tempo, prevenzione dello stress lavorativo correlato, coaching di comunicazione efficace)

– sostegno alla genitorialità (nel momento della scelta di avere un figlio, nelle problematiche a essa connesse come difficoltà nella procreazione, fecondazione assistita, ecc., nel cambiamento che la nascita determina nell’equilibrio della persona, della coppia e/o della famiglia, nelle fasi di sviluppo della relazione con il figlio che, con il mutare dell’età, presenta problematiche sempre nuove, supporto per i problemi legati alla scuola del figlio come difficoltà scolastiche, demotivazione e disagio, orientamento agli studi, ecc.)

– sostegno relativo a momenti di criticità della vita (scelta dell’IVS – Interruzione Volontaria della Gravidanza, gravi eventi come morti accidentali/precoci congiunti, catastrofi/incidenti gravi, malattie gravi, supporto per le problematiche di coppia, anche relativamente alla conciliazione famiglia/lavoro, separazione e/o divorzio, problematiche dell’età evolutiva, sostegno alle attività di caregiver nei riguardi di disabili, anziani e gravi ammalati in casa, in risposta al nuovo fenomeno di “generazione sandwich” intesa come quella che è chiamata ad occuparsi al contempo dei figli e dei genitori anziani, abusi e dipendenze come ludopatia, abuso di alcol e/o sostanze)

Per le ultime due aree è stata estesa la possibilità di usufruire anche di consulenze di coppia e familiari prevedendo, quindi, la partecipazione di altre persone del nucleo familiare oltre all’assistito. Inoltre è stata introdotta una nuova area oggetto della garanzia: Supporto psicologico e riabilitazione per i Disturbi dell’apprendimento e del neurosviluppo per i figli a carico (fino al compimento dei 18 anni di età). Dal 1 gennaio 2022 il rimborso è esteso anche alle prestazioni erogate per i figli entro il compimento del 18° anno di età e per l’ambito sopra indicato (rientrano ad esempio Terapie ABA – Interventi di potenziamento cognitivo e non rientrano interventi per il supporto didattico). Le fatture dovranno essere intestate esclusivamente al genitore iscritto Cadiprof o al figlio/a beneficiario.

Cadiprof rimborsa parte delle spese sostenute durante il periodo di copertura nel caso in cui l’iscritto faccia ricorso a consulenza psicologica, in presenza o video-consulto, presso uno degli psicologi iscritti alla rete Cadiprof/PLP (Associazione degli Psicologi Liberi Professionisti) e aderenti al progetto, con i relativi limiti di rimborso massimo previsti. Presso la rete degli psicologi convenzionati, gli iscritti Cadiprof potranno beneficiare di:

Visita gratuita di analisi della domanda e conseguente individuazione del trattamento di elezione (lo psicologo PLP provvederà a rilasciare all’iscritto un documento che attesti l’indicazione del trattamento consigliato).
Sconto del 10% sulla parcella del professionista (garantito dal professionista PLP); il costo finale sarà arrotondato per difetto ogni € 5,00, fatta eccezione per coloro che già adottano la tariffa minima pari ad € 35,00.
Rimborso pari al 50% del costo fatturato, fino a concorrenza del massimale di € 350,00.
Nel corso della vigenza del progetto, ogni assistito potrà beneficiare solo una volta del massimale indicato.

Con il rinnovo del progetto (dal 1 gennaio 2022) il massimale di euro 350,00 potrà essere erogato anche agli assistiti che ne abbiano già beneficiato nella precedente decorrenza:

– per le richieste di rimborso con fatture emesse dall’1/5/2020 al 31/12/2021 il massimale erogato sarà di euro 350,00 complessivi, in quanto nel corso della vigenza del precedente progetto ogni assistito poteva beneficiare solo una volta del massimale indicato.

– per le richieste di rimborso che perverranno con fatture emesse dall’1/1/2022 al 31/12/2022 il massimale erogato sarà di ulteriori euro 350,00.

Comunicazione dati interessi su mutui per dichiarazione precompilata: variazione

Nella comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interessi passivi su contratti di mutuo trasmessa dagli operatori finanziari ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata è inserita una nuova sezione dedicata agli operatori interessati da operazioni societarie straordinarie (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 14 febbraio 2022, n. 46931)

I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli oneri sostenuti dai contribuenti nell’ambito dei rispettivi rapporti, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate (dichiarazione precompilata) nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili.
La comunicazione deve essere trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo di ciascun anno, per tutti i soggetti del rapporto, con riferimento agli oneri corrisposti dai contribuenti nell’anno precedente relativamente a quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari, utilizzando una delle seguenti modalità:
– direttamente, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni; oppure
– tramite intermediari, designandoli “responsabili o incaricati del trattamento dei dati”.
Con riferimento ai dati relativi all’anno d’imposta 2021, la comunicazione è stata implementata con ulteriori informazioni di dettaglio, per consentire agli operatori finanziari coinvolti da operazioni straordinarie societarie intervenute in corso d’anno di comunicare i dati di rapporti oggetto di trasferimento.
In particolare, nel caso di mutui oggetto di trasferimento da un operatore finanziario ad un altro a causa di operazioni societarie avvenute nel corso dell’anno di riferimento e al contempo, a causa di tale operazione, i dati del mutuo trasmessi si riferiscono solo ad una parte dell’anno, entrambi gli Operatori finanziari che sono stati coinvolti nell’operazione societaria sono tenuti a segnalare, compilando gli appositi campi del record:
a) se il mutuo è stato trasferito ad altro operatore finanziario nel corso dell’anno (a cura del “dante causa”);
b) se il mutuo è stato oggetto di trasferimento da un altro operatore finanziario (a cura dell’”avente causa”).
c) il Codice univoco di identificazione del rapporto finanziario, così come definito per l’Archivio dei Rapporti Finanziari, assegnato dalla banca cedente. Nel caso in cui sia rimasto invariato dopo il trasferimento, deve essere comunque indicato.

Cassa Edile Vercelli: tabella contributiva dall’1/1/2022

La Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia pubblica le nuove contribuzioni per le imprese iscritte a Confindustria Novara-Vercelli-Valsesia in vigore dal 1° gennaio 2022

Tabelle contributive, in vigore dal mese di GENNAIO 2022

Contributi

Carico ditta

Carico dipendente

Totale da versare

FNAPE ordinaria Contributo Minimo € 51,00/mese/lavoratore 3,91% 0,00% 3,91%
Cassa Edile 1,88% 0,37% 2,25%
Ente Unico 0,90% 0,00% 0,90%
Servizio sindacale locale 0,45% 0,89% 1,34%
Servizio sindacale nazionale 0,22% 0,22% 0,44%
Fondo Prepensionamenti(ex Lavori Usuranti) 0,20% 0,00% 0,20%
Quota Ance 0,50% 0,00% 0,50%
Totale 8,06% 1,48% 9,54%
       
Fondo incentivo all’occupazione 0,10% 0,00% 0,10%
Fondo sanitario (su minimo 120 ore) 0,60% 0,00% 0,60%
       
Gestione RLST 0,42% 0,00% 0,42%
Fondo sanitario IMPIEGATI 0,26%   0,26%

Le percentuali sono da applicare sull’imponibile Contributivo:
PAGA (paga base + conting. + its + edr + eet) X ORE (Ore da considerare: ordinarie; festive; di assemblea e permessi sindacali; ore virtuali da computare per il raggiungimento delle 40 ore settimanali)

Comunicazioni all’anagrafe tributaria: modificate le specifiche tecniche

Modificate le specifiche tecniche relative alle comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. (Agenzia delle entrate – Provvedimento 14 febbraio 2022, n. 46900)

A partire dalle informazioni relative all’anno 2021, le comunicazioni di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017 sono effettuate secondo le nuove specifiche tecniche.
Precisamente, con il provvedimento in oggetto vengono modificate le specifiche tecniche riguardante le comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
Le specifiche tecniche, già rese disponibili in bozza sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, sono state implementate con ulteriori informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e di recepire le modifiche normative introdotte dal Decreto Rilancio (artt. 119 e 121, D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020).
E’ stato, infatti, inserito un apposito codice per la comunicazione dei dati relativi all’intervento di “eliminazione delle barriere architettoniche” al fine di poter individuare gli interventi che possono beneficiare della detrazione al 110 per cento con relativa opzione per la cessione del credito o contributo sotto forma di sconto.
E’ stato introdotto altresì un nuovo codice per individuare il caso in cui il contribuente, in relazione ad un singolo intervento, ha optato in parte per il contributo mediante sconto in fattura e in parte per la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori.

INPGI: chiarimenti sull’Assegno Unico Universale

14 febb 2022 Dal 1° marzo 2022, anche i datori di lavoro con personale giornalistico assicurato all’INPGI non possono erogare ai giornalisti importi a titolo di ANF connessi a quei nuclei familiari in cui siano presenti figli (minori o inabili, o figli maggiorenni fino a 21 anni), rientranti nel campo di applicazione dell’Assegno Unico Universale, riferiti a periodi di competenza del mese di marzo 2022 e successivi.

A decorrere dal 1° marzo 2022, è istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico.
Detta misura costituisce un beneficio economico, concesso su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo. L’importo dell’assegno viene determinato ed erogato al richiedente direttamente dall’INPS. Il predetto Istituto ha già predisposto le procedure per la presentazione in via telematica delle relative domande.
In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli ed ai nuclei orfanili.
Dunque, anche i datori di lavoro con personale giornalistico assicurato all’INPGI a decorrere dalla suddetta data del 1° marzo 2022 non possono erogare ai giornalisti – né compensare nella denuncia contributiva mensile (DASM) – importi a titolo di ANF connessi a quei nuclei familiari in cui siano presenti figli (minori o inabili, o figli maggiorenni fino a 21 anni), rientranti nel campo di applicazione dell’Assegno Unico Universale, riferiti a periodi di competenza del mese di marzo 2022 e successivi.
Per i periodi precedenti il marzo 2022, resta confermata la vigente normativa e le procedure già in uso.
Rimane, inoltre, confermata – anche per i periodi successivi a marzo 2022 – la vigente normativa in materia di A.N.F. per quei nuclei familiari privi di figli e, quindi, non rientranti nel campo di applicazione dell’Assegno Unico Universale.
La cessazione – da marzo 2022 – dell’erogazione degli A.N.F. per i nuclei familiari con figli opera anche nei confronti del personale giornalistico titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assicurato presso la Gestione separata dell’INPGI.