Firmata l’ipotesi di accordo per le Ferrovie dello Stato

Firmato il rinnovo del contratto nazionale delle attività ferroviarie ed il contratto aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, scaduti nel 2017 dopo che era stato regolato con un accordo ponte il triennio 2018 – 2020″.

Il nuovo contratto che interessa circa 80 mila ferrovieri, compresi tutti gli addetti delle attività in appalto di ristorazione, pulizia e accompagnamento notte, avrà decorrenza dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023 e dovrà essere sottoposto all’approvazione dei lavoratori e delle lavoratrici tramite referendum.
Per la parte economica è previsto un aumento al livello medio di 110 euro.

Livelli professionali

Posizioni

retributive

Parametri

minimi stipendiali

 al 01/01/2022

Quadri Q1 173 2.370,10
Q2 152 2.082,40
Direttivi A 147 2.013,90
Tecnici Specializzati B1 140 1.918,00
  B2 134 1.835,80
B3 132 1.808,40
Tecnici C1 129 1.767,30
C2 127 1.739,90
D1 125 1.712,50
Operatori Specializzati D2 121 1.657,70
D3 119 1.630,30
Operatori E1 117 1.602,90
E2 112 1.534,40
E3 110 1.507,00
Generici F1 102 1.397,40
F2 100 1.370,00

Livelli professionali

Posizioni

retributive

1° tranche

aumento tabellare

2° tranche

aumento tabellare

3° tranche

aumento tabellare

Quadri Q1 60,35 40,23 46,94
Q2 53,02 35,35 41,24
Direttivi A 51,28 34,19 39,88
Tecnici Specializzati B1 48,84 32,56 37,98
  B2 46,74 31,16 36,36
B3 46,05 30,70 35,81
Tecnici C1 45,00 30,00 35,00
C2 44,30 29,53 34,46
D1 43,60 29,07 33,91
Operatori Specializzati D2 42,21 28,14 32,83
D3 41,51 27,67 32,29
Operatori E1 40,81 27,21 31,74
E2 39,07 26,05 30,39
E3 38,37 25,58 29,84
Generici F1 35,58 23,72 27,67
F2 34,88 23,26 27,13

Livelli professionali

Posizioni

retributive

minimi stipendiali al 01/05/2022

minimi stipendiali al 01/11/2022

minimi stipendiali al 01/08/2023

Quadri Q1 2.430,45 2.470,68 2.517,62
Q2 2.135,42 2.170,77 2.212,01
Direttivi A 2.065,18 2.099,37 2.139,25
Tecnici Specializzati B1 1.966,84 1.999,40 2.037,38
  B2 1.882,54 1.913,70 1.950,06
B3 1.854,45 1.885,15 1.920,96
Tecnici C1 1.812,30 1.842,30 1.877,30
C2 1.784,20 1.813,73 1.848,19
D1 1.756,10 1.785,17 1.819,08
Operatori Specializzati D2 1.699,91 1.728,05 1.760,88
D3 1.671,81 1.699,48 1.731,77
Operatori E1 1.643,71 1.670,92 1.702,66
E2 1.573,47 1.599,52 1.629,91
E3 1.545,37 1.570,95 1.600,79
Generici F1 1.432,98 1.456,70 1.484,37
F2 1.404,88 1.428,14 1.455,27

Una tantum
Ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16.12.2016 alla data di stipula del presente accordo, ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021 – 30 aprile 2022 viene riconosciuto un importo lordo omnicomprensivo pro-capite una tantum nelle misure di seguito indicate:
Dette somme saranno corrisposte in un’unica soluzione con la retribuzione del mese dì giugno 2022, in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Per i lavoratori occupati negli appalti/subappalti, le modalità (eventuale rateizzazione e relative tempistiche) per la corresponsione dei suddetti importi potranno essere definite con accordo a livello aziendale da raggiungere entro giugno 2022.
A tal fine, le aziende interessate dovranno dare comunicazione della volontà di attivare il negoziato di cui al precedente capoverso alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo entro il 10 giugno 2022.

In caso contrario gli importi saranno corrisposti con il ruolo paga del mese di giugno 2022.

Livello/Parametro

Importo Una tantum

Premio di risultato 2021

Q1 670,54 670,00
Q2 589,15 580,00
A 569,77 560,00
B1 542,64 520,00
B2 519,38 520,00
B3 511,63 520,00
C1 500,00 500,00
C2 492,25 500,00
D1 484,50 470,00
D2 468,99 470,00
D3 461,24 470,00
E1 453,49 430,00
E2 434,11 430,00
E3 426,36 430,00
F1 395,35 390,00
F2 387,60 670,00

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Attuale contributo aziendale annuo

Contributo dal 01/01/2023

Totale annuo

100,00 € 200,00 € 300,00 €

PREVIDENZA COMPLEMENTARE – FONDO EUROFER

Attuale contributo aziendale

Contributo dal 01/01/2023

Totale

1,00% 1,00% 2,00%

WELFARE
Le parti riconoscono al welfare aziendale l’importante finalità di migliorare il benessere e la motivazione dei lavoratori e condividono di verificare la possibilità di mettere a disposizione dei lavoratori delle Società che applicano il presente CCNL misure di welfare contrattuale per categorie omogenee di lavoratori finalizzate al miglioramento della produttività e delle condizioni di lavoro.

In tale contesto, le parti si impegnano ad individuare, attraverso la contrattazione aziendale, secondo le specifiche caratteristiche dei singoli contesti, strumenti di welfare aziendale che prevedano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di educazione e istruzione per i figli, assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori dipendenti.

UNEBA VENETO: approvata l’ipotesi di CIRL sottoscritta il 22/2/2022

Con intesa del 21/3/2022, UNEBA Federazione Regionale Veneto e FP-CGIL, FP-CISL, FISASCAT-CISL, UIL-FPL, UILTUCS Regionale Veneto, a seguito delle consultazioni effettuate conclusesi con esito positivo, danno piena efficacia e validità al CIRL sottoscritto in data 22/2/2022.

Le Parti territoriali del Veneto firmatarie del settore contrattuale UNEBA, con accordo del 21/3/2022, danno piena efficacia e validità al CIRL già sottoscritto in data 22/2/2022.
Il CIRL decorre dall’1/1/2022 e scadrà il 31/12/2024.

Premesso che
– l’art. 43 del CCNL UNEBA in vigore prevede un “Elemento di Garanzia”, quale valorizzazione ulteriore a quanto previsto come minimo retributivo mensile nazionale e demandato alla contrattazione di secondo livello, che ne stabilisce modalità, tempi e condizioni di erogazione, anche legati a meccanismi premiali e formativi,
– con il contratto collettivo regionale di lavoro UNEBA Veneto sottoscritto il 2/11/2015 è stato istituito l’Elemento Variabile Territoriale (di seguito il “EVT”) quale elemento di premialità a carattere orario e di tipo variabile, con le caratteristiche e i presupposti indicati dal D.P.C.M. del 22/1/2013, dalla precedente legge n. 247 del 24/12/2007 nonché dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29/3/2018, relativa a premi di risultato e welfare aziendale,

con il nuovo Contratto Regionale del 22/2/2022, è istituito e reso efficace l’Elemento di Garanzia di cui al CCNL UNEBA in vigore e ne è stabilito il calcolo e l’erogazione nelle modalità e termini indicati, infatti le Parti convengono di migliorare ed integrare l’accordo sindacale di secondo livello dell’Elemento Variabile Territoriale (EVT) del 2/11/2015 con l’aggiunta dell’Elemento di Garanzia derivante dalla “Quota A)” e dalla “Quota B)” prevista dall’art. 43 del CCNL Uneba sottoscritto il 14/2/2020.

Le parti concordano che l’Elemento di Garanzia derivante dalla “Quota A)” e dalla “Quota B)” dell’ex art. 43 CCNL UNEBA vigente, al fine di far confluire tale elemento nell’E.V.T., viene direttamente e convenzionalmente convertito in ore mese sia per la quota A) che per la quota B) secondo la seguente tabella:

TABELLA 1

Anno di riferimento

Quota A – ore per anno

Quota B – ore per anno

Somma quota A + quota B

Somme convertite a titolo esemplificativo (liv. 4s)

2022 35 16 51 428,40
2023 38 24 62 520,80
2024 40 33 73 613,20

Le ore corrisponderanno alla paga oraria di ciascun lavoratore, rapportata all’inquadramento del mese di erogazione (luglio e aprile di ogni anno),
La maturazione delle ore spettanti riportate dalla suddetta tabella sopra è riferita ai Lavoratori a tempo pieno da riproporzionare per i contratti a part-time, le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero. Le assenze che concorrono alla maturazione delle ore spettanti sono: ferie, permessi/rol, banca ore, L.104, EVT, formazione, permessi sindacali, congedi parentali per maternità/paternità, maternità obbligatoria, congedo matrimoniale, infortuni, malattie legate al covid, malattie professionali, malattia oncologiche e/o terapie salvavita, permesso per lutto.

In applicazione dell’art. 42 del CCNL Uneba del 8/5/2013 (20 ore) e dell’art. 43 del CCNL Uneba del 14/2/2020 (Tabella 1 quota A), le parti convengono che l’Elemento di garanzia sommato all’EVT vengano erogati utilizzandone il controvalore attraverso la conversione in ore da equiparare alla paga oraria effettiva lorda di ogni lavoratrice/ore: dall’inizio di ogni anno, o dall’inizio del rapporto di lavoro se successivo. Ogni lavoratrice e lavoratore maturerà ogni anno e mese e fino a tutto il 2024 un monte ore base pari a:

TABELLA 2

Anno 2022 55 ore annue pari 4 ore e 35 minuti mensili
Anno 2023 58 ore annue pari 4 ore e 50 minuti mensili
Anno 2024 60 ore annue pari 5 ore mensili

Il CIRL prevede a tale proposito, 5 bonus di incremento e la disposizione secondo la quale l’Elemento Variabile Territoriale potrà essere alimentato anche da ROL e Banca Ore.
Infine, le parti, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, prevedono la possibilità di erogazione dell’EVT mediante welfare aziendale.

Iva ordinaria sulla fornitura del materiale didattico

Ai fini Iva, i servizi educativi all’infanzia effettuati tramite la fornitura di materiale didattico-ricreativo si configurano come una cessione di beni e non una prestazione di servizio, e sono soggetti ad aliquota ordinaria. (Agenzia delle entrate – risposta 22 marzo 2022, n. 148).

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria una Cooperativa Sociale Onlus nell’ambito della propria attività educativa intende fornire un servizio didattico-ricreativo rivolto ai bambini. Nello specifico, il servizio consta nella vendita on line di una scatola contenente differenti tipologie di oggetti e strumenti utili a svolgere attività didattiche, per il tramite di video tutorial realizzati dagli operatori culturali della Cooperativa, scaricabili online. Per la Cooperativa sociale non si tratterebbe di un mero insieme di oggetti materiali, bensì di un servizio educativo volto al coinvolgimento diretto e attivo dei partecipanti e in grado di stimolare i molteplici linguaggi infantili grazie alla ricchezza e completezza delle proposte offerte al suo interno che sostengono apprendimento e ricerca.
A tale riguardo, la Cooperativa chiede il trattamento IVA applicabile alla vendita della scatola e alle connesse spese di trasporto e di spedizione.
Per il Fisco, diversamente da quanto sostenuto dalla Cooperativa, le schede illustrative e i video tutorial non sembrano configurano un ” servizio educativo”, in quanto l’elemento prevalente dell’operazione è la cessione di beni.
Di conseguenza, l’operazione in esame, configurando una cessione di beni, deve essere assoggettata all’aliquota IVA ordinaria, non potendo trovare applicazione il trattamento agevolativo previsto dalla Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento alle prestazioni di cui al numero 20) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da parte di Cooperative sociali e loro consorzi.
Per le suesposte considerazioni, le spese di trasporto e di spedizione devono essere assoggettate ad aliquota IVA ordinaria.

CIPL Edilizia Industria di Massa Carrara: firmato il rinnovo

Siglato il 16/2/2022, tra l’Ance Toscana Costa e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, l’accordo di rinnovo del CIPL delle aziende industriali del settore edile operanti nella provincia di Massa Carrara, con validità dall’1/1/2022 al 31/12/2023.

Prestazioni extracontrattuali

Le Parti concordano che, a decorrere dall’1/1/2022, le Prestazioni extracontrattuali della Cassa Edile della provincia di Massa Carrara sono definite nelle assistenze di seguito elencate.
Al loro finanziamento si provvede, tramite lo 0,45% del contributo istituzionale Cassa Edile (pari al 2,25% come da tabella che segue) e nel limite della capienza di tale percentuale. In caso di superamento del predetto limite, si attingerà al Fondo Assistenza Lavoratori appositamente predisposto nel bilancio dell’Ente e comunque fino ad un massimo annuale di € 100.000.
Fermo restando che le assistenze sanitarie sono erogate attraverso l’utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale SANEDIL, alimentato con il contributo dello 0,60% secondo le disposizioni previste dal CCNL e dei successivi accordi ed intese in materia, le Prestazioni extracontrattuali della Cassa Edile della provincia di Massa Carrara sono le seguenti:

– Contributi scolastici: Ai lavoratori iscritti in Cassa Edile che abbiano nel proprio nucleo familiare figli che frequentano la scuola primaria (c.d. scuole elementari), viene riconosciuto un contributo sotto forma di buono spesa/buono acquisto di € 50,00 all’anno per figlio fino ad un massimo di € 250,00.
Ai lavoratori-studenti che frequentano la scuola secondaria inferiore e superiore, iscritti in Cassa Edile, nonché ai lavoratori iscritti in Cassa Edile che abbiano nel proprio nucleo familiare figli che frequentano la scuola secondaria inferiore e superiore viene riconosciuto un contributo per l’acquisto dei libri scolastici di testo pari ad € 150,00 all’anno.
Ai lavoratori iscritti in Cassa Edile che abbiano nel proprio nucleo familiare figli che frequentano l’Università viene riconosciuto il rimborso del 50% delle tasse annuali universitarie (tassa di studio da certificare con copia dei bollettini attestanti il pagamento) fino ad un massimo di € 1.500,00 a condizione che siano in corso regolare (60 CFU) e che abbiano la media di 24/30.
La documentazione necessaria per la richiesta dei contributi scolastici sarà reperibile presso gli uffici della Cassa Edile e sul sito della stessa.

– Rimborso spesa per Dichiarazione dei redditi: Ai lavoratori iscritti in Cassa Edile che presentino in Cassa la ricevuta di pagamento rilasciata dai CAF delle OO.SS. sottoscrittrici del presente accordo a cui il lavoratore si è rivolto per l’elaborazione del Mod.730 della dichiarazione dei redditi, viene riconosciuto un rimborso quantificato in € 20,00.

– Decesso causa malattia: Agli eredi dei lavoratori deceduti per malattia, è corrisposto un riconoscimento quantificato in € 1.000,00.

– Decesso causa infortunio sul lavoro: Agli eredi dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro, è corrisposto un riconoscimento quantificato in € 5.000,00.

– Premio matrimoniale: Al lavoratore iscritto in Cassa che contrae matrimonio, la Cassa Edile eroga un premio una tantum dell’importo di € 500,00.

– Premio di natalità: Per la nascita di ogni figlio/a, al lavoratore iscritto in Cassa Edile, la Cassa erogherà un contributo quantificato in € 250,00.

– Contributo a favore dei lavoratori che hanno figli portatori di handicap e che sostengono spese a causa di tale condizione: A favore dei lavoratori iscritti in Cassa Edile che abbiano figli che si trovano in condizioni di disabilità psichica, fisica e psicofisica e che sono costretti a sostenere delle spese a causa di tale condizione, la Cassa eroga, una volta all’anno, un contributo quantificato in € 1.500,00. Documentazione richiesta: domanda su modulo predisposto dall’Ente Cassa (da presentare entro il 30 novembre dell’anno di riferimento, data alla quale il richiedente deve risultare in forza); documentazioni sanitarie rilasciate dalla competente struttura pubblica comprovante l’infermità fisica, psichica o psicofisica e relativa percentuale di infermità che non deve essere inferiore a 2/3; estratto dell’atto di nascita del figlio/a; certificazione rilasciata dagli Enti preposti dalla quale risulti che il portare di handicap è stato incluso nell’elenco trimestrale degli invalidi civili.

– Premio Apprendistato: Agii apprendisti che avranno svolto il tirocinio presso la Scuola di Formazione per la Sicurezza – S.F.S. — della provincia di Massa Carrara e che, al termine del periodo di apprendistato, effettuato presso una o più imprese iscritte alla Cassa Edile, avranno conseguito la qualifica, sarà corrisposto un premio nella misura di € 750,00.

Contribuzione alla Cassa Edile della provincia di Massa Carrara

La Tabella delle contribuzioni dovute dalle imprese in favore della Cassa Edile a partire dall’1/1/2022 è la seguente

 

Totale

A carico Ditta

A carico lavoratore

Contributo Cassa Edile 2,25% 1,83% 0,42%
Contributo Vestiario 0,40% 0,40%
Contributo S.F.S. 0,65% 0,65%

Scuola edile

 

 

 

Contributo S.F.S. CPT Edilizia 0,35% 0,35%  
Quote Serv. Sind. Territ. 0,95% 0,45% a carico ditta 0,50% a carico lavoratore
Quote Serv. Sind. Naz 0,446% 0,223% 0,223%
Contributo Anz. Profess. Edile 3,09% 3,09%
Contributo Fondo Sanitario Naz 0,60% 0,60
Contributo Fondo prepensionamento 0,20% 0,20%
Contributo Fondo incentivi occupazione 0,10% 0,10%
TOTALE CONTRIBUTI 9,036% 7,893% 1,143%

Carenza malattia

Le Parti concordano che, a partire dal mese di marzo 2022, le imprese corrisponderanno un trattamento economico pari al 100% (coefficiente 1) degli elementi della retribuzione di cui all’art.26 del CCNL per i giorni di carenza di cui alla vigente normativa sul trattamento di malattia, indipendentemente dalla durata della malattia stessa, per le malattie insorte successivamente alla data dell’1/2/2022.

Indennità sostitutiva di mensa

L’indennità sostitutiva di mensa è aumentata, con decorrenza 1/1/2022, ad euro 6,00 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, pari ad euro 0,75 per ogni ora di effettivo lavoro ordinario prestato.
Relativamente al servizio mensa, il costo pasto sarà ripartito in ragione dell’85% a carico dell’azienda e del 15% a carico del lavoratore con un limite massimo di intervento da parte dell’impresa sul costo del pasto di euro 6,00. Resta inteso che il limite massimo di intervento da palle dell’impresa sul costo del secondo pasto (che continua ad essere a completo carico dell’impresa) da erogarsi solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui il personale pernotti in cantiere, sarà pari a 6,00 euro.

Indennità di guida

A decorrere dal mese di marzo 2022 è istituita l’indennità di guida pari ad € 1,00 lorde orarie calcolate sulle ore di lavoro ordinario a favore del dipendente che, in caso di trasferta in cantiere ubicato fuori dal Comune ove ha sede l’impresa e ad una distanza superiore ai 10 chilometri sia adibito alla guida del mezzo aziendale e al trasporto di altre persone (non intendendosi per tale il lavoratore che svolge le mansioni di autista), con assorbimento di eventuali trattamenti aziendali già erogati allo stesso titolo fino a concorrenza.

Indennità di trasferta

L’operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso e fuori dal Comune rispetto a quello per il quale è stato assunto, ha diritto a percepire una diaria, oltre al rimborso delle spese di viaggio, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione, secondo i seguenti criteri:
a) per distanze dal cantiere di assunzione superiori a 10 km: 10%
b) per distanze dal cantiere di assunzione superiori a 15 km: 15%
c) per distanze dal cantiere di assunzione superiori a 20 km: 20%
d) per distanze dal cantiere di assunzione superiori a 40 km : 25%

E.V.R.

Per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di Massa Carrara viene confermato l’Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R. nella misura del 4% dei minimi di paga base in vigore alla data dell’1/7/2014.
L’E.V.R. sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio tenendo conto dell’andamento congiunturale del settore e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il TFR.
L’E.V.R. decorre dall’1/1/2022 e fino al 31/12/2023

DL Ucraina-bis: rateizzazione delle bollette per i consumi energetici

Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, pubblicato nella G.U. 21 marzo 2022, n. 67, tra le misure per contrastare gli effetti economici della crisi Ucraina ha previsto la rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e (art. 8, D.L. n. 21/2022).

Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.

Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A., rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro.

Per le medesime finalità di contenimento e supporto SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell’inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022.