Firmato l’adeguamento economico del CCNL Guardie ai Fuochi

Sottoscritto l’ accordo di rinnovo del CCNL di settore per il triennio 2021/202

Le parti concordano che il CCNL Guardie ai Fuochi avrà una durata di 3  anni con decorrenza dal 1/1/2021 e scadenza al 31/12/2023
Viene riconosciuto un incremento mensile a regime pari, al 6° livello, ad € 75,00 lordi con le seguenti modalità: dall’1/18/2022 € 25,00, dall’1/1/2023 € 30,00, dall’ 1/7/2023 € 20,00. L’adeguamento riproporzionato dei minimi conglobati di tutti i lavoratori è quello riportato nella tabella allegata

Livello

Minimo Conglobato mensile al 31/12/2021

Aumento 1/1/2022

Minimo Conglobato mensile 1/1/2022

Aumento 1/1/2023

Minimo Conglobato mensile 1/1/2023

Aumento 1/7/2023

Minimo Conglobato mensile 1/7/2023

Totale aumenti a regime

1.880,17 36,86 1.917,03 44,23 1.961,26 29,49 1.990,75 110,58
1.742,13 34,15 1.776,28 40,99 1.817,27 27,32 1.844,59 102,46
1.541,87 30,23 1.572,10 36,27 1.608,37 24,18 1.632,55 90,68
1.405,91 27,56 1.433,47 33,08 1.466,55 22,05 1.488,60 82,69
1.338,47 26,24 1.364,71 31,49 1.396,20 20,99 1.417,19 78,72
1.275,19 25,00 1.300,19 30,00 1.330,19 20,00 1.350,19 75,00
1.206,69 23,66 1.230,35 28,39 1.258,74 18,93 1.277,66 70,97

A recupero del mancato incremento sui minimi conglobati per il periodo Gennaio 2021-Dicembre 2021, sarà erogata a tutti i lavoratori in servizio alla data del presente accordo una “indennità di garanzia salariale” pari ad euro 450,00 lordi con le seguenti modalità: euro 250,00 lordi con le competenze di gennaio 2022 ed euro 200,00 lordi con le competenze di maggio 2022. Tale indennità una tantum non concorre nel computo di nessun istituto contrattuale, sarà riproporzionata per quei lavoratori con contratto di lavoro part-time, calcolata in dodicesimi per gli assunti nel 2021 e liquidata in anticipo per i lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro prima di maggio 2022.
In riferimento ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera solo per parte dell’orario contrattuale retribuiti quindi solo per le ore effettivamente lavorate, la retribuzione mensile, dall’1/1/2022, non sarà inferiore a n. 19 turni mensili e dall’1/7/2023 non sarà inferiore a n. 20 turni mensili.

INAIL – Riduzione del tasso di prevenzione per il 2022: domanda e modulo

L’INAIL con comunicato del 8 febbraio 2022, informa che Riduzione del tasso di prevenzione per il 2022, potrà essere richiesta entro il 28 febbraio e che è disponibile sul sito dell’Istituto il modulo aggiornato, che semplifica la documentazione di prova a carico del datore di lavoro sugli interventi migliorativi effettuati in azienda

Compilazione moduli
C’è tempo fino al 28 febbraio per presentare all’Inail la domanda per richiedere la riduzione del tasso medio per prevenzione relativa al 2022, accordata alle imprese che abbiano realizzato nel 2021 interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza in aggiunta a quelli previsti per legge. Il modulo di richiesta, denominato OT23 2022, è disponibile online sul sito dell’Istituto e presenta alcune novità.

Eliminate le dichiarazioni del datore di lavoro della sezione E.
In particolare, l’aggiornamento riguarda la documentazione probante relativa agli interventi di questa sezione, con la soppressione delle dichiarazioni del datore di lavoro in merito all’adozione dell’intervento in tutti i luoghi di lavoro, ritenute ininfluenti. La realizzazione degli interventi potrà risultare certificata dagli altri documenti indicati nel modello OT23.

Ambiti entro i quali possono realizzarsi gli interventi migliorativi.
I miglioramenti considerati validi sono descritti analiticamente nelle sezioni del modulo.

Chi può presentare domanda.
Possono inoltrare la domanda di riduzione del tasso le aziende che abbiano i requisiti per il rilascio della regolarità contributiva e assicurativa, in regola con le disposizioni di legge in tema di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro.

Inoltro solo per via telematica.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i Servizi online del portale Inail. Oltre al modello, sul sito sono disponibili anche le istruzioni d’uso e un elenco di faq. Contestualmente, vanno presentati i documenti che accertino gli interventi migliorativi effettuati. Entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, l’Inail comunica all’azienda che ha richiesto lo sconto il provvedimento adottato.

La riduzione viene applicata dall’impresa stessa.
La riduzione viene concessa soltanto dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo quanto precisato nella circolare Inail 61/2015. Essa può operare soltanto per l’anno nel quale è stata presentata la domanda e viene applicata dall’azienda stessa all’atto di regolazione del premio dovuto per lo stesso anno.

Nel primo biennio di attività della Pat
Anche per le Pat di nuova costituzione le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, possono ottenere la riduzione per prevenzione. La riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%.

Dopo il primo biennio di attività della Pat
Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell’attività della Pat, la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della Pat, calcolati secondo le modalità previste dall’art. 20 Mat, come segue:

Lavoratori-anno del triennio della Pat

Riduzione

fino a 10 28%
da 10,01 a 50 18%
da 50,01 a 200 10%
oltre 200 5%

Trasmissione dati spese sanitarie e veterinarie per la precompilata: proroga

Prorogati i termini di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata (Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto del 2 febbraio 2022)

Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, le strutture sanitarie, i medici e le farmacie hanno l’obbligo di comunicare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati relativi alle vendite di farmaci e dispositivi medici ed alle prestazioni sanitarie erogate, comprensivi di eventuali rimborsi per i quali il contribuente non abbia manifestato opposizione.
Con riferimento alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie effettuate nel secondo semestre 2021 il termine è stato prorogato dal 31 gennaio 2022 all’8 febbraio 2022.
Per i dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie effettuate nel 2022, invece, i termini di trasmissione al STS sono stabiliti come segue:
d) entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022;
e) entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022.
Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2023, la trasmissione dei dati al STS deve essere effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Per la trasmissione di eventuali correzioni ai dati delle spese riferite all’anno 2021 e trasmessi al STS, il termine è fissato al 15 febbraio 2022.

Per i dati dei documenti fiscali relativi all’anno 2021 da trasmettere al STS l’assistito può esercitare l’opposizione dal 16 febbraio 2022 al 15 marzo 2022.

INPS: variazione della condizione occupazionale con il modello “RdC-Com Esteso”

09 febb 2022 Si forniscono precisazioni sulla comunicazione di variazione della condizione occupazionale ai fini del Reddito di cittadinanza.

 

La Legge di Bilancio 2022 ha disposto che, in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, la variazione dell’attività è comunicata all’INPS il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio”.
Dunque, dal 1° gennaio 2022, la variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti del nucleo familiare percettore del Reddito di cittadinanza deve essere comunicata all’INPS, mediante il modello “RdC-Com Esteso”, non più entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, ma entro il giorno antecedente l’inizio della medesima attività.
Rimane, invece, invariato il termine di 30 giorni per la presentazione del modello “RdC-Com Esteso” per le attività di lavoro dipendente.

La modifica in parola riguarda acnhe la disciplina del beneficio addizionale.
Quindi, per accedere al beneficio addizionale per le attività iniziate dal 1° gennaio 2022, entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC, il suddetto modello “RdC-Com Esteso” deve essere stato inviato all’INPS entro il giorno antecedente all’avvio dell’attività stessa.

CCNL RISCOSSIONE: Accordo in materia di RLS

Sottoscritto il 3/2/2022, tra l’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA e UNISIN, l’accordo in materia di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza per il Settore della Riscossione

Le Parti firmatarie del CCNL della Riscossione, si sono incontrate il 3 febbraio 2022, con l’intento di addivenire ad un’intesa in materia di RLS, che disciplinasse in particolare:

– il numero totale degli RLS eleggibili e che esplicheranno le proprie prerogative all’interno dell’Ente;
– il numero di ore annue di permesso spettanti a ciascun RLS per lo svolgimento del proprio incarico;
– le attribuzioni e gli strumenti necessari per l’espletamento della funzione.

Ciò posto, le Parti, dopo ampia e approfondita discussione, hanno sottoscritto un nuovo accordo che decorre dalla data della stipula e avrà durata quadriennale intendendosi tacitamente rinnovato alla scadenza e così, successivamente, di quadriennio in quadriennio, qualora non venga disdettato almeno tre mesi prima della scadenza.
Esse hanno convenuto che il numero degli RLS è determinato in numero totale di 32, individuati ed eletti su base regionale e così distribuiti:

– Gruppo “A”:
Regione Marche, Umbria, Abruzzo, T.A.A., Liguria, Sardegna: n. 1 RLS per ciascuna regione;
– Gruppo “B”:
Regione: Calabria+Basilicata, Puglia, Toscana, Emilia Romagna: n. 2 RLS per regione/aggregazione regionale;
– Gruppo “C”:
Regione Piemonte+V.A., Veneto+FVG, Lombardia, Lazio, Campania+Molise, Sicilia: n. 3 RLS per ciascuna regione/aggregazione regionale.

Agli RLS sono attribuite le funzioni indicate dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al quale le Parti convengono di rinviare integralmente.
A ciascun RLS, per l’espletamento del mandato sono riconosciuti permessi retribuiti nel limite di 50 ore annue per l’espletamento dei compiti indicati dall’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Tale monte ore deve intendersi calcolato pro quota mensile a partire dal mese di effettivo insediamento.
Inoltre, l’Ente, al fine di favorire l’accesso dell’RLS ai luoghi di lavoro concorrerà, secondo le modalità concordate con l’interessato, a sollevare il medesimo dalle maggiori spese – rispetto a quelle sostenute nella normale sede di lavoro ed effettivamente sostenute e documentate – strettamente necessarie per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli dalla legge.
In particolare:

a) in caso di accesso presso una unità organizzativa diversa rispetto alla propria sede di lavoro situata nell’ambito dello stesso comune o comune diverso sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio opportunamente documentate con utilizzo dei mezzi pubblici, con i limiti e secondo le regolamentazioni in vigore tempo per tempo. In casi eccezionali, ovvero laddove oggettive condizioni di percorribilità lo rendano necessario, l’azienda potrà autorizzare l’utilizzo del mezzo proprio, riconoscendo un rimborso chilometrico di € 0,35 per km.

b) in caso di necessità di pernottamento, debitamente e preventivamente autorizzato, si farà ricorso alle convenzioni stipulate e vigenti, utilizzando a tal fine le medesime modalità di prenotazione codificate senza che gli RLS anticipino le spese di viaggio eventualmente necessarie.