Covid-19: nuove misure per superare l’emergenza

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un DL che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio eliminato l’obbligo.
Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus).

Tra le altre misure del provvedimento:
– viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
– fine del sistema delle zone colorate;
– capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile;
– verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.
Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19, pertanto il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step:
– fine del sistema delle zone colorate
– graduale superamento del green pass
– eliminazione delle quarantene precauzionali (Comunicato Presidenza Consiglio dei Ministri 17 marzo 2022, n. 67).

INPS: Nuove categorie di prestazioni nel SIUSS

Introduzione di nuove categorie nel Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali (ex Casellario assistenza) nell’ambito del SIUSS (Inps – Messaggio 18 marzo 2022, n. 1244)

Per rispondere alle esigenze emerse nel tempo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha consentito di introdurre nuove categorie di prestazioni sociali nel Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali (ex Casellario assistenza) nell’ambito del SIUSS, rispetto a quelle elencate nella Tabella 1 allegata al decreto interministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 (Regolamento del Casellario dell’assistenza).
Recentemente, si è reso necessario introdurre le seguenti nuove categorie:

a. A1.05.01: Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza;
b. A1.04.03: Misure delle Province autonome con finalità analoghe al Reddito di cittadinanza (art. 13, co. 2, D.L. 4/2019).

a. Contributi affitto

La categoria A1.05.01 accoglierà i contributi per gli affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale indicato a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza. Pertanto, i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.
In merito a tale adempimento, l’Istituto ha previsto di gestire i dati afferenti ai descritti contributi affitto erogati dai Comuni a decorrere dal 2021, rendendoli disponibili, così come inviati dagli stessi Comuni al SIUSS – Casellario assistenza alla procedura Reddito di Cittadinanza (RdC), attuando in modalità automatizzata le dovute compensazioni.
In ordine a tale aspetto si rappresenta che i Comuni dovranno inviare, nella categoria indicata, i dati relativi ai contributi affitto erogati a partire dal 2021, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le locazioni. I contributi affitto diversamente finanziati o riguardanti altre annualità dovranno essere trasmessi nella categoria preesistente A1.05 – contributi economici per alloggi (considerati cumulabili con il Reddito di cittadinanza).
Quindi:
A1.05 – Contributi Economici per Alloggio: categoria di sussidi economici a integrazione del reddito individuale o familiare – già prevista dal DM 206/2014 – per sostenere le spese per l’alloggio, per l’affitto e per le utenze. Tale contributo si ritiene cumulabile con la quota b del Reddito di cittadinanza;
A1.05.01 – Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di cittadinanza.
I dati relativi ai contributi affitto in questione dovranno essere trasmessi al SIUSS come “prestazioni periodiche” indicando obbligatoriamente:

– la data inizio dell’erogazione;
– la data fine dell’erogazione;
– l’importo mensile erogato.

I dati relativi alle nuove prestazioni saranno trasmessi al SIUSS utilizzando le consuete modalità di trasmissione.
Non saranno accettati file, liste o dati trasmessi in altra modalità.

b. Misure delle Province autonome
La categoria A1.04.03: Misure delle Province autonome con finalità analoghe al Reddito di cittadinanza – accoglierà le misure aventi finalità analoghe a quelle del Reddito di cittadinanza erogate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Tali misure sono adottate e finanziate dalle stesse Province autonome secondo i propri ordinamenti e “comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell’accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc”.
Le Province autonome trasmetteranno pertanto al SIUSS le informazioni relative a tali misure a partire dall’annualità 2022.

CCNL AGENZIE DI VIAGGI: posticipate le tranche di una tantum

 

 

Firmato il 9/3/2022, tra FIAVET e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS, l’accordo che posticipa le tranche di una tantum previste per il mese di aprile e giugno 2022 dal CCNL per i dipende per i dipendenti delle Imprese di Viaggi e Turismo

Le Parti, considerata la situazione di crisi in cui si trova ancora oggi l’intero settore del turismo e delle agenzie di viaggi, imputabile all’attuale emergenza sanitaria ed alle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del COVID-19, si sono incontrate il 9 marzo 2022 e hanno convenuto:

a) di posticipare, per i lavoratori in forza alla data del 31/10/2022, la II e la III tranche di una tantum, (art. 151 del CCNL 24/7/2019), rispettivamente da aprile 2022 ad ottobre 2022 e da giugno 2022 a novembre 2022, fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti in materia;

b) per i lavoratori che dovessero cessare il rapporto di lavoro entro la data del 31/10/2022, il riconoscimento della II e la III tranche di una tantum avverrà con la liquidazione delle competenze finali;

c) di procedere ad una verifica congiunta dello stato del Settore nel mese di settembre 2022.

Artigianato: aggiornato SINAWEB per le domande FSBA 2022

Aggiornato il sito nazionale SINAWEB per poter presentare la domanda di assegno ordinario FSBA per il 2022, nel rispetto delle procedure nazionali previste.

L’accordo sindacale dev’essere relativo al mese di competenza, ogni accordo dovrà avere una durata massima di un mese e non si potrà fare un accordo “passante” ad esempio dalla metà di un mese alla metà del mese successivo. Se l’azienda ha avuto bisogno della cassa integrazione sia a gennaio che a febbraio e marzo, serviranno quindi tre diverse pratiche FSBA, tre diversi verbali di accordo sindacale, tre diversi ticket INPS (di tipo Assegno ordinario FSBA anno 2022).
Non sono validi verbali personalizzati, pertanto è accettato esclusivamente il pdf del verbale di accordo sindacale scaricato da SINAWEB.
Non esiste proroga automatica, se a fine periodo richiesto c’è ancora bisogno di cassa integrazione e se l’azienda ha ancora giorni residui da utilizzare (massimo utilizzo 13 settimane nel biennio mobile), occorre presentare in SINAWEB una nuova domanda FSBA.
Ogni protocollo FSBA deve avere il proprio specifico verbale ed il proprio ticket. Se l’azienda per esempio nell’anno presenta 10 assegni ordinari, dovrà avere 10 ticket INPS diversi.
Per gennaio, febbraio e marzo 2022 il verbale di accordo sindacale può essere retroattivo, con data di firma del verbale eccezionalmente non preventiva.
La scadenza di presentazione delle domande è il 31 marzo 2022. Tuttavia, tale scadenza è indicativa e non tassativa.

Definiti i costi massimi specifici agevolabili per i bonus edilizi

In materia di bonus edilizi, definiti i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici (Ministero della transizione ecologica – Decreto 14 febbraio 2022).

Fermo restando l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l’ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento.
Gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell’energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici rispettano i limiti di spesa specifici previsti dall’art. 119, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE), nonché per l’asseverazione.
Per le tipologie di intervento non ricomprese tra i costi massimi specifici (allegato A del D.M. 14 febbraio 2022), l’asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.
Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei costi di mercato.