EBNA : Nuova contribuzione da gennaio 2022

Devono adeguarsi al versamento per EBNA, previsto dall’accordo nazionale del 17/12/2021, le imprese dei settori Meccanica, Alimentazione, Trasporto e TAC-Chimica Ceramica-Terzo Fuoco

Lo scorso dicembre è stato sottoscritto l’Accordo interconfederale tra Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI e CISL, CGIL, UIL in materia di bilateralità nel comparto artigiano, in cui  viene previsto un incremento della contribuzione volto a fornire:
– maggiori risorse destinate alla bilateralità ed in particolare agli Enti Bilaterali Territoriali per prestazioni a lavoratori ed imprese;
– maggiori investimenti a favore della sicurezza sui luoghi di lavoro;
– sviluppo e promozione della bilateralità e relativi servizi.
L’Accordo incrementa la quota di contribuzione mensile di 4 € per ogni dipendente in forza e quindi il contributo mensile passa da 7,65 € ad 11,65 € per ogni dipendente.
L’Accordo, inoltra, precisa che:
– la contribuzione è obbligatoria ed è a carico del datore di lavoro
– il versamento è dovuto in egual misura sia per i dipendenti full-time che per quelli a tempo parziale e deve essere versato anche per i lavoratori con contratto di apprendistato.
Le modalità di versamento sono quelle usuali.
L’Accordo interconfederale dovrà essere recepito nell’ambito dei rinnovi di categoria in corso per avere piena efficacia e produrre obbligazione nei confronti delle aziende.
Ad oggi, i nuovi parametri di contribuzione sono già stati recepiti nei settori Alimentazione-Panificazione, Trasporti e area Meccanica. Viene quindi confermato che la decorrenza della nuova contribuzione, per tali settori, vale da gennaio 2022.
Lo scordofebbraio, inoltre, anche il rinnovo CCNL pmi TAC-Chimica Ceramica-Terzo Fuoco,  ha integralmente recepito l’Accordo Interconfederale e la nuova contribuzione decorrerà a far data dal 1/2/2022.

Mobilità dipendenti da pubblico a privato e viceversa: contribuzione Fondo Tesoreria

L’Inps ha fornito indicazioni sugli adempimenti da osservare riguardo alla contribuzione al Fondo di Tesoreria nelle ipotesi di mobilità di personale da un ente pubblico ad un datore di lavoro privato e viceversa (Messaggio 22 febbraio 2022, n. 851).

In caso di mobilità di personale dipendente da un ente pubblico a un datore di lavoro privato e viceversa, si configura una vera e propria cessione del contratto senza soluzione di continuità; ciò implica una prosecuzione del rapporto di lavoro, con il trasferimento della posizione del lavoratore dal “datore di lavoro cedente” al “datore di lavoro cessionario” (pubblico->privato o privato->pubblico), inclusa quella inerente la gestione del Fondo di Tesoreria.
L’Inps ha fornito istruzioni operative sulla gestione del trattamento di fine rapporto nelle suddette ipotesi di trasferimento di lavoratori a seguito di procedura di mobilità, in relazione all’obbligo di versamento al Fondo di tesoreria.

Nel caso di mobilità di un dipendente da un ente pubblico (iscritto alle Gestioni previdenziali dell’INPS) a un datore di lavoro privato, l’importo lordo del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) maturato – calcolato sulla scorta dei dati giuridico economici comunicati dall’ente pubblico stesso – è trasferito dalla Struttura territorialmente competente dell’Istituto al datore di lavoro privato, anche qualora quest’ultimo sia tenuto all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria (datori di lavoro con almeno 50 addetti, relativamente a lavoratori che non abbiano scelto di destinare il TFR alle forme pensionistiche complementari).
Ciò in ragione del fatto che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità con il datore di lavoro privato e che, conseguentemente, non sorge il diritto del lavoratore alla liquidazione delle somme maturate a titolo di TFS/TFR.
Per tali dipendenti, il Fondo di Tesoreria provvede a erogare il TFR e le relative anticipazioni per la quota parte di propria competenza, ossia per le quote maturate dal dipendente dalla data del passaggio del dipendente dall’ente pubblico al nuovo datore di lavoro privato.
In particolare, per quanto attiene alle anticipazioni in costanza di rapporto di lavoro, le stesse devono essere erogate integralmente dal datore di lavoro, a valersi primariamente sugli importi maturati in virtù degli accantonamenti effettuati fino alla data del passaggio. La capienza, ai fini dell’erogazione della prestazione (liquidazione o anticipazione in costanza di rapporto di lavoro) da parte del datore di lavoro e del successivo conguaglio, deve sussistere integralmente nella denuncia contributiva del mese di erogazione della prestazione. Pertanto, solo nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del TFR le aziende possono conguagliare le quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti.
Qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo di Tesoreria che il datore di lavoro è tenuto ad erogare nel mese – siano esse a titolo di prestazione finale ovvero di anticipazione – ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti con la denuncia del mese di erogazione, il datore di lavoro è invece tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza.

Nel caso, invece, di passaggio in mobilità del lavoratore da un datore di lavoro obbligato al Fondo di Tesoreria alle dipendenze di un ente pubblico, tenuto conto che la procedura di mobilità comporta la cessione del precedente contratto che continua con il nuovo datore di lavoro, le quote di TFR accantonate al Fondo di Tesoreria rimangono presso il Fondo e potranno essere liquidate, a domanda del lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessionario.
La rivalutazione delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria è a carico del Fondo medesimo. Il datore di lavoro pubblico (cessionario) deve provvedere sulle posizioni contributive attive nella Gestione privata a indicare nel flusso Uniemens, all’interno della denuncia individuale del mese di febbraio di ogni anno, i lavoratori transitati in mobilità con il codice LavStat “NFOR” senza l’indicazione delle settimane e dell’imponibile e riportando, nell’elemento GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/Rivalutazione, l’importo relativo alla rivalutazione delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, rilevata alla fine di ciascun anno, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, al lordo dell’imposta sostitutiva.
Ai fini del recupero delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva sulla rivalutazione, deve essere utilizzato all’interno della denuncia aziendale, il codice causale in uso “PF30”, avente il significato di “Importo imposta sostitutiva versata all’Agenzia delle Entrate ma a carico del Fondo di Tesoreria” presente nell’elemento CausaleRecTFR di RecuperoTFR di AziendaTFR.
Qualora il datore di lavoro pubblico (cessionario) sia sprovvisto del codice autorizzazione (CA) “2R”, in quanto non tenuto ai versamenti al Fondo di Tesoreria, deve richiedere alla Struttura territoriale competente l’attribuzione del CA “2R”.
Inoltre, per gli stessi lavoratori sia il datore di lavoro cedente che il datore di lavoro pubblico dovranno utilizzare per i lavoratori interessati, rispettivamente, il codice tipo cessazione “2T” e il codice tipo assunzione “2T”.
A decorrere dalla data dell’effettivo trasferimento scatta l’obbligo al versamento della contribuzione ai Fondi ex INADEL/ENPAS per i trattamenti di previdenza secondo le consuete modalità per il personale del settore pubblico.
Per facilitare gli adempimenti cui sarebbe altrimenti tenuto l’ente pubblico alla cessazione del rapporto di lavoro e per velocizzare la corresponsione del TFR al lavoratore, la liquidazione delle quote maturate dal dipendente e di competenza del Fondo di Tesoreria può essere corrisposta al lavoratore mediante domanda presentata dal medesimo al proprio datore di lavoro, il quale provvederà ad inoltrare richiesta di pagamento diretto al Fondo di Tesoreria (avvalendosi di canali telematici o cartacei), anche qualora non sussista l’incapienza.
Indipendentemente dalla modalità di trasmissione utilizzata per la richiesta di intervento diretto, oltre ai consueti controlli, in fase istruttoria deve essere acquisita una dichiarazione del dipendente che attesti l’acquisizione di informazioni analoghe a quelle richieste con il modello MV34.

Codatorialità: modalità operative per la comunicazione

23 febb 2022 Il Ministero del lavoro ha definito le modalità operative per la comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità da parte dell’impresa referente individuata nell’ambito di contratti di rete, nonché le modalità di comunicazione dei lavoratori in distacco.

Le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità, comprese le comunicazioni di distacco, sono effettuate telematicamente per il tramite del modello “Unirete”, messo a disposizione dal Ministero del lavoro sul sito www.servizi.lavoro.gov.it e aggiornato con decreto direttoriale.
Le imprese che aderiscono ad un contratto di rete effettuano le comunicazioni suddette per il tramite di un soggetto individuato, nell’ambito del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti.
Ai fini degli obblighi derivanti dall’inquadramento previdenziale e assicurativo, per i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e che sono utilizzati in regime di codatorialità, si fa riferimento all’impresa di provenienza. In caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella relativa comunicazione va indicata l’impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto.
La retribuzione imponibile è individuata in base al contratto collettivo applicabile all’impresa, fatto salvo l’obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile in base al contratto applicato dall’impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività, da indicare nella dichiarazione contributiva mensile all’INPS a cura dell’impresa stessa.
I lavoratori in codatorialità sono iscritti sul LUL dell’impresa e le relative annotazioni evidenziano separatamente l’impiego orario del lavoratore presso ciascun datore di lavoro.
In relazione agli adempimenti inerenti alle comunicazioni in parola, si applicano le sanzioni già previste in materia (art. 19, D.Lgs. n. 276/2003).

INPS: attivata la procedura per ottenere la Carta europea della disabilità

23 febb 2022 L’INPS ha comunicato che è disponibile sul proprio sito internet la nuova procedura “Richiesta della Carta europea della disabilità in Italia”, attraverso cui il cittadino può presentare la domanda per ottenere la Carta europea della disabilità.

La procedura è accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei servizi (CNS).
Dopo l’accesso con identità digitale, la procedura visualizza automaticamente i dati anagrafici presenti negli archivi dell’Istituto e l’indirizzo di residenza del richiedente.
La procedura chiede poi all’interessato di fornire una propria fotografia a colori in formato tessera (formato europeo), che sarà successivamente stampata sulla Carta e l’indirizzo per il recapito della Carta, se diverso da quello di residenza già noto all’INPS.
Il cittadino dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di verbali cartacei antecedenti al 2010 o di verbali rilasciati dalla Regione Valle d’Aosta e dalle Province autonome di Trento e Bolzano attestanti lo stato di invalidità, ovvero di essere stato riconosciuto invalido da sentenze o decreti di omologa a seguito di contenzioso giudiziario.
Nel caso di minori con disabilità la domanda deve essere presentata dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, da chi esercita la funzione di tutore o dall’amministratore di sostegno, utilizzando la delega dell’identità digitale in uso oppure le credenziali di identità digitale del minore. Nel caso di minori in affidamento familiare la richiesta può essere presentata dagli affidatari per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.
La presentazione della domanda può essere effettuata dal cittadino attraverso associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall’INPS all’uso del canale telematico (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS).
L’accesso al servizio anche in questo caso deve essere effettuato mediante identità digitale (SPID, CIE, CNS) dall’operatore dell’associazione, preventivamente abilitato ad accedere agli archivi dell’Istituto, e prevede obbligatoriamente la dichiarazione di possedere la delega specifica firmata dal cittadino.
L’INPS precisa, inoltre, che gli operatori delle associazioni non avranno accesso alla funzione di inserimento di un indirizzo di recapito della Carta diverso da quello di residenza del richiedente.
I soggetti legittimati a presentare la domanda sono gli invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata superiore al 67%, gli invalidi civili minorenni, i cittadini con indennità di accompagnamento, i cittadini con idonea certificazione, i ciechi e i sordi civili, gli invalidi e inabili al lavoro permanenti, gli invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%, gli invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell’integrità psicofisica, gli inabili alle mansioni, i cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra.
L’INPS verifica il possesso dei requisiti richiesti sulla base dei dati disponibili nei propri archivi e nel caso di disabilità autocertificata si riserva di accertarne l’effettiva validità.
All’esito dell’accertamento del possesso dei requisiti, la produzione della Carta è affidata dall’INPS all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che provvede anche alla consegna della stessa al richiedente presso l’indirizzo indicato nella domanda (Messagio n. 853/2022).

Rimodulazione aliquote e scaglioni di reddito ai fini IRPEF

A decorrere dal 1° gennaio 2022 il sistema di determinazione dell’IRPEF è modificato attraverso una riduzione da cinque a quattro delle aliquote applicabili e la rimodulazione dei rispettivi scaglioni di reddito. (Agenzia delle Entrate – Circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E).

In seguito alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, l’attuale formulazione del TUIR prevede che l’imposta lorda sia determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Prima delle modifiche il TUIR prevedeva, invece, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.

Pertanto, rispetto alla previgente disciplina:
– la seconda aliquota è ridotta dal 27 al 25 per cento;
– la terza aliquota è ridotta dal 38 al 35 per cento e si applica ai redditi fino a 50.000 euro;
– è soppressa l’aliquota del 41 per cento;
– i redditi sopra i 50.000 euro sono tassati al 43 per cento.

La determinazione dell’imposta lorda a decorrere dal 1° gennaio 2022 può essere così schematizzata:

SCAGLIONI 2022

ALIQUOTE 2022

IMPOSTA LORDA

fino a 15.000 euro 23 per cento 3.450 euro
Da 15.001 fino a 28.000 euro 25 per cento 3.450 euro + 25 per cento sul reddito che supera i 15.000 euro fino a 28.000 euro
Da 28.001 fino a 50.000 euro 35 per cento 6.700 euro + 35 per cento sul reddito che supera i 28.000 euro fino a 50.000 euro
oltre 50.000 euro 43 per cento 14.400 euro + 43 per cento sul reddito che supera i 50.000 euro