INPGI – passaggio al FPLD dell’INPS

Con circolare INPGI n. 2/2022 si è trattato il passaggio della funzione previdenziale della gestione sostitutiva dell’A.G.O. dell’INPGI al FPLD dell’INPS e sono stati individuati i valori minimi e massimali retributivi e contributivi per l’anno 2022 ed aggiornata la procedura DASM.

A) Passaggio della funzione previdenziale della gestione sostitutiva dell’A.G.O. dell’INPGI al FPLD dell’INPS.
Con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
La competenza assicurativa in capo alla gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI cesserà, quindi, il 30 giugno 2022. I valori retributivi e/o contributivi minimi e massimi indicati nella presente circolare avranno quindi effetto fino alla predetta data.
Al riguardo, in merito agli adempimenti contributivi, l’Istituto si riserva di fornire ulteriori comunicazioni nei prossimi mesi.

B) GESTIONE SOSTITUTIVA A.G.O. (Lavoro Dipendente) – Valori Minini e Massimali Retributivi e Contributivi per l’anno 2022.
– MINIMALI DI RETRIBUZIONE PER L’ANNO 2022.
Come noto, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.
Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Inoltre, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.
Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG e – limitatamente al settore giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale – il contratto stipulato tra la FNSI e l’Aeranti-Corallo, nonché – per le aziende che rientrano nel campo di applicazione – il CCNL ANSO-FISC/FNSI.
Il legislatore ha previsto, comunque, un valore minimo di retribuzione ai fini dell’imposizione contributiva che deve essere rivalutato annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita. Tale valore minimo è pari al 9,5% dell’importo del trattamento minimo di pensione INPS.
L’ISTAT, con comunicato del 17/01/2022, ha determinato l’indice di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) tra l’anno 2020 ed il 2021 nella misura del + 1,9 %.
Di conseguenza, si segnala che i minimali retributivi previsti dall’art. 7 del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni in legge n. 638/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 1/01/2022 risultano rideterminati nella seguente misura:

Anno 2022

Euro

Minimale di retribuzione giornaliera di legge 49,91
Minimale di retribuzione mensile di legge 1.298,00

In relazione ai rapporti di lavoro regolati dall’art. 2 o 12 del CNLG Fieg/Fnsi (qualifica di collaboratore o corrispondente) – che non sono legati alla presenza quotidiana ed al rispetto di turni ed orario di lavoro – le contribuzioni dovute all’INPGI, fatti salvi i casi di assunzione o cessazione in corso di mese, non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori al suddetto importo minimo mensile.
Per i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione – titolari di un rapporto di lavoro regolato dal CCNL del comparto di appartenenza – le retribuzioni minime di riferimento sono quelle relative al contratto collettivo applicato.
Relativamente all’anno 2022, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% (posta a carico del dipendente), prevista dall’art.3 ter della legge n. 438/1992, non essendo intervenute variazioni nel minimo retributivo contrattuale del redattore ordinario sul quale è determinata, resta confermata in 46.184,00 euro. L’importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a Euro 3.849,00.
Il versamento del contributo ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, se interviene in corso d’anno. Per le modalità di determinazione e versamento si rimanda alle disposizioni già impartite con precedenti circolari.
Si ricorda che le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione. Di conseguenza, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettate a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposte, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell’1%.
A decorrere dall’1/5/2011, l’autorizzazione al congedo straordinario ed il pagamento dell’indennità economica rientra nelle competenze dell’INPS, anche per i giornalisti dipendenti da datori di lavoro privati assicurati presso l’INPGI. L’INPGI, a richiesta del giornalista, provvede solo ed esclusivamente all’accredito della contribuzione figurativa.
Si riportano, in ogni caso, le misure previste per l’anno 2022, sulla base delle quali saranno accreditate le contribuzioni figurative (determinate tenendo conto dell’aliquota contributiva IVS dell’INPGI, pari nel 2022 al 33,00% della retribuzione imponibile):

Anno

Importo Complessivo Annuo(indennità + IVS)

Importo massimo annuo della retribuzione figurativa

Importo massimo giornaliero della retribuzione figurativa(su 365 gg)

2022 49.663,89 37.341,27 102,30

Il vigente Regolamento delle prestazioni previdenziali INPGI prevede che per le anzianità contributive acquisite a decorrere dall’1/1/2017 trovi applicazione il sistema di calcolo contributivo.
Per i soli giornalisti privi di anzianità contributiva pregressa che si iscrivano all’Istituto a far data dal 1 gennaio 2017, è adottato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Tale massimale annuo per l’anno 2022 risulta pari a 105.013,56 euro, arrotondato a 105.014,00 euro.
Il predetto massimale trova applicazione per la sola aliquota pensionistica IVS, ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1%.
E’ noto che:
– il massimale annuo non è frazionabile a livello mensile e deve essere considerato nella sua interezza, anche nel caso in cui risultino retribuiti solo alcuni periodi nell’anno;
– in presenza di più rapporti di lavoro, successivi l’uno all’altro o contestuali, le retribuzioni riferite ai vari rapporti di lavoro si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. A tal fine, il giornalista è, quindi, tenuto a comunicare al datore di lavoro gli elementi retributivi relativi a ciascun rapporto intrattenuto nell’anno;
– nel caso in cui il giornalista nel corso dell’anno abbia rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che comportano l’iscrizione alla Gestione Separata INPGI (o INPS), ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni connesse ai rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi connessi alla collaborazione coordinata e continuativa.
Il vigente Regolamento delle prestazioni previdenziali INPGI prevede che, a decorrere dall’anno 2017, ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché del diritto alle altre prestazioni subordinate al possesso di un requisito contributivo, potranno essere accreditati nell’anno 2022 tanti contributi settimanali quante risulteranno essere le settimane retribuite, o riconosciute figurativamente, sempreché per ognuna di esse risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente una retribuzione non inferiore a 210,15 euro (40 per cento del trattamento minimo di pensione al 1 gennaio 2022). In caso contrario, si procederà alla riduzione delle settimane accreditate in proporzione al valore retributivo accreditato.

MINIMALE RETRIBUTIVO AI SOLI FINI DELL’ACCREDITO CONTRIBUTIVO

ANNO

Importo mensile del trattamento minimo (su 13 mensilità)

Percentuale di ragguaglio della pensione

Minimale retributivo settimanale

Minimale retributivo annuo

2021 515,58 40% 206,23 10.724,01
2022 525,38 40% 210,15 10.927,80

Il trattamento minimo di pensione 2022 è stato determinato applicando l’indice di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) tra il 2020 ed il 2021 nella misura del + 1,9 %. Tale indice è stato utilizzato ai fini contributivi per la determinazione della retribuzione imponibile al fine di consentire gli adempimenti contributivi su valori aggiornati. Il predetto importo minimo di pensione acquisirà, invece, carattere di definitività ai fini pensionistici solo a seguito dell’emanazione (presumibilmente a novembre 2022) del decreto ministeriale che fissa l’aumento definitivo di perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l’anno 2022.
Sono state fissate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti operanti nei Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. Tali retribuzioni convenzionali si applicano non soltanto ai giornalisti italiani ma anche ai giornalisti cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea ed ai giornalisti extracomunitari, titolari di un regolare contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. Per l’anno 2022, i valori retributivi sono i seguenti

Retribuzione Nazionale

Fascia

Retribuzione convenzionale

Anno

Da

A

2022 0 4.031,57 I 4.031,57
4.031,58 5.459,81 II 5.459.81
5.459,82 6.888,05 III 6.888,05
6.888,06 8.136,29 IV 8.136,29
8.136,30 In poi V 9.744,54

In materia di versamento rateale del debito contributivo da parte dei datori di lavoro, per l’anno 2022, si prescinde dalla garanzia fideiussoria nei casi in cui il debito oggetto di rateazione sia inferiore a 47.371,00 euro, purché la durata del rateizzo sia limitata a massimo 12 mesi.
Per la rateazione di debiti contributivi maggiori del predetto importo e/o di durata superiore ai 12 mesi.
Il Regolamento delle prestazioni previdenziali dell’INPGI prevede che la contribuzione volontaria sia adeguata ad inizio anno in base all’indice di variazione del minimo retributivo contrattuale del Redattore con più di 30 mesi di anzianità (CNLG Fieg/Fnsi), intervenuto nei due anni immediatamente precedenti. Poiché tra il 2020 ed il 2021 il predetto minimo contrattuale non ha subito variazioni, per i giornalisti già ammessi alla prosecuzione volontaria, il contributo dovuto alla Gestione INPGI sostitutiva dell’AGO nell’anno 2022 non viene adeguato e resta, quindi, confermato nella misura in essere per l’anno 2021.
Per i giornalisti ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione, per l’anno 2022, gli importi minimi dovuti sono, quindi, pari a 900,00 euro mensili.
Per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, l’art. 1, per i rapporti di lavoro dipendente si ha un esonero di 0,8 punti percentuali da applicare sulla quota dei contributi previdenziali per l’assicurazione IVS a carico del lavoratore. L’esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Per la fruizione del beneficio, il datore di lavoro dovrà compilare gli appositi campi predisposti nella procedura di denuncia contributiva mensile DASM, nella sezione riferita alle agevolazioni contributive, nell’area della retribuzione individuale. Al riguardo, si rimanda all’allegato tecnico del DASM.
Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell’anno 2022, è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti saranno disponibili nella sezione “notizie per le aziende” del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it entro l’11/02/2022.

Welfare nelle aziende metalmeccaniche Confapi

Entro la fine del mese di febbraio 2022, l’azienda che applica il CCNL Metalmeccanica Confapi, deve mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare.

L’accordo Unionmeccanica-Confapi sottoscritto lo scorso maggio 2021, ha previsto, a decorrere dall’anno 2022, strumenti di welfare che le aziende metalmeccaniche della piccola industria dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti, del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31/12/2022.
Hanno diritto i lavoratori che hanno superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio 2022 o successivamente assunti entro il 31 dicembre:
– con contratto a tempo indeterminato;

– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso dell’anno (1° gennaio – 31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata di servizio nell’anno di riferimento.
Il valore degli strumenti di welfare non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
L’azienda si confronterà con la Rsu per individuare, considerando le esigenze dei lavoratori e del rapporto con il territorio una gamma di beni e servizi.

Cassa Edile Savona: contribuzione in vigore dall’1/1/2022

La Cassa Edile delle Provincia di Savona pubblica la nuova tabella contributiva in vigore dal 1° gennaio 2022

I contributi da versare alla Cassa Edile di Savona, a decorrere dall’1/1/2022 sono i seguenti

Natura contributo

Totale

di cui a carico Impresa

di cui a carico operaio

APE 4,54% 4,54%
Cassa Edile 2,25% 1,875% 0,375%
Scuola Edile 1,00% 1,00%
Vestiario 0,30% 0,30%
QAC 2,44% 1,22% 1,22%
Fondo prepensionamento 0,20% 0,20%
Fondo di mutualità 0,30% 0,30%
Sanedil 0,60% 0,60%
Fondo incentivo all’occupazione giovanile 0,10% 0,10%
RLST (solo per imprese 15 dip. Senza RLS) 0,60% 0,60%

CCNL Legno- Piccola industria: aumento dell’aliquota al Fondo Arco

Aumentata, dal mese di gennaio, l’aliquota a carico azienda al Fondo Arco per i dipendenti del CCNL della piccola industria del Legno

Con il Verbale sottoscritto lo scorso mese di maggio è stato previsto, con decorrenza dall’1/1/2022, un incremente delle aliquote a carico dell’azienda del 2,30%. Rimangano, invece, invariate le aliquote a carico degli iscritti.
Pertanto, la contribuzione è la seguente:
a) 2,3% a carico azienda calcolata sulla retribuzione mensile corrente ordinaria (paga base, ex indennità di contingenza, edr, aumenti periodici di anzianità, eventuali superminimi individuali).
b) 1,30% a carico dei lavoratori calcolata sulla retribuzione mensile corrente ordinaria (paga base, ex indennità di contingenza, edr, aumenti periodici di anzianità, eventuali superminimi individuali).
c) Accantonamento pari al 30% del tfr maturato.
La quota di iscrizione è di € 10,33 solo a carico dei lavoratori.

Sospensione ammortamenti civilistici: nessun rinvio per il super-ammortamento

L’opzione per la sospensione degli ammortamenti civilistici relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali, prevista dal cd. “Decreto Rilancio” nell’ambito delle misure di sostegno alle imprese per contrastare gli effetti del Covid-19, non determina alcun rinvio delle quote del cd. “super-ammortamento” da dedurre nel periodo d’imposta di competenza (Agenzia delle Entrate – Risposta 3 febbraio 2022, n. 66).

Quesito

La questione esaminata dall’Agenzia delle Entrate riguarda gli effetti, sotto il profilo fiscale, della sospensione ai fini civilistici degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali relative all’anno d’imposta 2020, disposta dal cd. “Decreto Rilancio” (art. 60, co. da 7-bis a 7-quinquies, D.L. n. 104 del 2020). In particolare:
1. se con riferimento al mancato stanziamento degli ammortamenti nel bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 la deduzione ammessa ai fini fiscali, da effettuare alle condizioni e limiti previsti dal TUIR e dal Decreto IRAP, costituisca un obbligo o una mera facoltà del contribuente;
2. se anche in relazione agli acquisti di immobilizzazioni materiali avvenuti dal 2015 al 2019 e che beneficiano del cd. “super ammortamento”, la deduzione maggiorata sia correlata alla deduzione degli ammortamenti ordinari e quindi debba essere operata nel periodo di imposta 2020 ovvero possa essere differita all’esercizio in cui l’ammortamento verrà imputato a conto economico.

Disciplina di riferimento

La normativa in materia di sospensione degli ammortamenti prevede, per l’anno 2020, in favore dei soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di sospendere l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
Coloro che si sono avvalsi di tale facoltà hanno destinato a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle sospensione, indicando nella nota integrativa le ragioni della sospensione, nonché dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, e l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
La stessa norma stabilisce che, a fronte della sospensione civilistica:
– ai fini IRES la deduzione della quota di ammortamento sospesa è ammessa in deduzione alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dal TUIR, a prescindere dall’imputazione al conto economico;
– ai fini IRAP la deduzione della quota di ammortamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dal Decreto IRAP, a prescindere dall’imputazione al conto economico.

Soluzione

Nel dirimere la questione circa la facoltà o l’obbligo di deduzione dell’ammortamento ai fini tributari, e gli effetti della sospensione sulle deduzioni del super-ammortamento, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto prevalente la finalità della norma, che consente di derogare all’ordinario processo di ammortamento per ridurre l’impatto di tali costi sul risultato di periodo tendenzialmente depresso dagli effetti economici della pandemia da COVID-19.
Secondo l’Agenzia, data la natura agevolativa della sospensione, le previsioni che consentono di far concorrere alla formazione del reddito di periodo (e del valore della produzione netta) le quote di ammortamento sospese, devono interpretarsi nel senso di consentire ai contribuenti la “facoltà” di dedurre le quote di ammortamento, anche in assenza dell’imputazione a conto economico.
Una diversa lettura delle disposizioni – che presupponesse il vincolo di dedurre gli ammortamenti di cui si tratta, seppur sospesi ai fini contabili e monitorati mediante apposita riserva del patrimonio netto, incrementando le perdite fiscali di periodo (che, peraltro, ai fini IRAP non risultano riportabili nei successivi periodi d’imposta) – si porrebbe in contrasto con la ratio delle stesse, comportando una riduzione del beneficio teorico concesso alle imprese e gravando le stesse di ulteriori adempimenti a fronte della fruizione di una norma agevolativa (quali, ad esempio, il monitoraggio delle divergenza tra valore contabile e fiscale dei beni con ammortamenti sospesi).
Pertanto, rispetto al primo quesito, il contribuente che abbia sospeso gli ammortamenti in bilancio, può valutare liberamente se operare la deduzione dei relativi ammortamenti ai fini tributari.
Riguardo al secondo quesito, ossia la facoltà di differire la quota di ammortamento maggiorato determinata in applicazione del cd. “super ammortamento”, l’Agenzia osserva che le disposizioni relative alla sospensione degli ammortamenti civilistici, laddove consentono la deducibilità fiscale degli ammortamenti sospesi, rinviano esclusivamente alle norme del TUIR e del Decreto IRAP in materia di ammortamenti. Il “super ammortamento” si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile. La maggiorazione, dunque, si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile. Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, proprio in considerazione della natura extracontabile delle deduzioni del cd. “super ammortamento”, la sospensione degli ammortamenti civilistici non determina alcun rinvio delle quote del cd. ammortamento da dedurre nel periodo d’imposta di competenza.