PMI: istruzioni e chiarimenti MIMIT per l’accesso alle agevolazioni della Nuova Sabatini Capitalizzazione

La circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115, del MIMIT integra e modifica la circolare n. 410823/2022 e fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione” nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione.

Dal Ministero delle imprese e del made in Italy arrivano le istruzioni per l’accesso alla Nuova Sabatini Capitalizzazione, apportando modifiche alla circolare n. 410823/2022 a seguito dell’entrata in vigore, il 20 aprile 2024, del D.I. 19 gennaio 2024, n. 43, recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento.

 

La circolare definisce, in particolare, le caratteristiche dell’aumento di capitale sociale, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del:

  • 5% per le micro e piccole imprese;

  • 3,575% per le medie imprese.

Come chiarito nella circolare, esclusivamente per le PMI che possono beneficiare delle agevolazioni ai sensi del decreto Capitalizzazione, il processo di capitalizzazione deve rispettare i seguenti termini e modalità:

  1. la delibera di aumento di capitale sociale, pena l’improcedibilità della domanda di contributo, deve presentare determinate caratteristiche;

  2. l’aumento di capitale sociale deve essere interamente sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo, pena la revoca del contributo stesso;

  3. la PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo, è tenuta a versare almeno il 25% dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. Ai sensi degli articoli 2481 bis e 2463 bis del codice civile, qualora l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, lo stesso deve risultare interamente versato nel rispetto del predetto termine;

  4. il versamento della quota dell’aumento di capitale non versato, secondo i termini e le modalità previste dal precedente punto, deve risultare effettuato secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, e dall’articolo 9, comma 2, del decreto Capitalizzazione.

Le nuove disposizioni si applicano alle domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024.

CIPL Agricoltura Operai Brescia: siglato il rinnovo

A livello economico previsti aumenti sui salari e sulle indennità

Lo scorso 18 luglio è stato sottoscritto dalle Organizzazione Sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e dalle Associazioni Datoriali Confagricoltura, Coldiretti e Cia il contratto per gli Operai Agricoli e Florovivaisti per il quadriennio 2024-2027.
Viene, innanzitutto, istituito l’EBAT (Ente Bilaterale Agricolo Territoriale) su cui dovrebbero transitare l’implementazione di specifiche prestazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, la promozione di azioni concrete in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di contrasto al caporalato. A tal proposito, viene inoltre previsto in capo a EBAT, il contrasto al caporalato con la costituzione di un registro per il contrasto al caporalato.
E’ riconosciuto un incremento delle retribuzioni  del 6,4%:
– 5% da luglio 2024;
– 0,7% da gennaio 2025;
– 0,7% da luglio 2025.
Previsti incrementi sulle:
– indennità di mungitura a 0,055 euro per ogni quintale di latte consegnato a uso industriale;
– indennità di capo fiduciario da 45,00 euro a 60,00 euro mensili.

CCNL Consorzi Agricoli: siglato il rinnovo del contratto

Previsto un aumento salariale pari a 170,00 euro a regime, erogato in quattro tranches

È stato siglato il 19 luglio 2024 il rinnovo del contratto per i lavoratori dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli, scaduto il 31 dicembre scorso. Il contratto, firmato tra Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, e Agci-Agrital, Fedagripesca-Confcooperative e Legacoop-Agroalimentare avrà vigenza dal 2024 al 2027.
Come dichiarano i segretari generali di Fai, Flai e Uila, l’intesa è stata raggiunta dopo una trattativa complessa e una rottura del negoziato che ha portato alla grande mobilitazione e allo sciopero del 1° luglio, resosi indispensabile per arrivare ad un accordo che valorizzasse il settore rispettando le professionalità e tenesse conto soprattutto della perdita del potere di acquisto dei lavoratori degli ultimi anni.
Dal punto di vista economico, l’accordo ha previsto un aumento salariale pari a 170,00 euro a regime, erogato in quattro tranches:
95,00 euro dal 1° aprile 2024;
25,00 euro dal 1° maggio 2025;
25,00 euro dal 1° maggio 2026;
25,00 euro dal 1° febbraio 2027.
Da gennaio 2025 è previsto un aumento dell’indennità di funzione, passando dai 180,00 a 230,00 mensili per i quadri di 1° livello e da 125,00 e 160,00 mensili per i quadri di 2° livello. La percentuale di maggiorazione di lavoro festivo per gli operai agricoli passa da agosto 2024 da 35% a 40%. In via sperimentale agli operai agricoli che effettuano turni per almeno 6 mesi consecutivi è riconosciuta un’ulteriore indennità di 1,00 euro per ogni turno.
Dal punto di vista normativo viene favorita la stabilità occupazionale, tramite convenzioni, con rapporti di lavoro che da 104 giornate salgono ad un minimo di 120 giornate garantite. Potranno essere inoltre definiti meccanismi per assicurare il recupero di eventuali assenze per permessi previsti dalla L. 104.
In materia di welfare sono previsti miglioramenti per il Filcoop, con l’aumento della contribuzione complessiva a 100,00 euro per i lavoratori a tempo indeterminato, di cui 74,00 a carico dell’azienda e 26,00 a carico del lavoratore. Dal 1° gennaio 2025 saranno iscritti al fondo sanitario anche i lavoratori a tempo determinato che nel triennio precedente hanno effettuato almeno 360 giornate. Per detti lavoratori la contribuzione aumenta di 34,00 euro annue a carico dell’azienda, per un totale di 70,00 euro, di cui 52,00 a carico dell’azienda e 18,00 a carico del lavoratore. 
Diversi miglioramenti riguardano inoltre i congedi e permessi retribuiti, con 8 ore di permesso per l’assistenza del coniuge, figli ed affini di primo grado nell’ipotesi di ricovero e/o dimissioni da strutture socio-sanitarie e/o di day hospital, o inserimento in asilo nido. 

CCNL Dirigenti Cooperative: firmato l’accordo di rinnovo del contratto

Previsti aumenti retributivi ed importi “Una Tantum” 

Il 12 luglio 2024, le Parti sociali Legacoop, Agci, Cgil, Cisl, Uil ed il Coordinamento Nazionale Cgil-Cisl-Uil, hanno firmato il rinnovo del contratto di settore, con vigenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, per i dirigenti di azienda dipendenti dalle imprese cooperative.
Tra le principali novità:
– gli importi della retribuzione base conglobata per il triennio 2024-2026 ammontano, dal 1° agosto 2024 a 4.490,00 euro, dal 1° gennaio 2025 a 4.790,00 euro e dal 1° gennaio 2026 a 4.990,00 euro;
– dal 1° settembre 2024, il termine di preavviso per il dirigente con un’anzianità di durata fino a 4 anni compiuti è di 7 mesi, prevedendosi ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno compiuto di anzianità di servizio con un massimo di ulteriori 5 mesi di preavviso;
– importo “Una Tantum” a copertura del periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2023, ai dirigenti in forza alla data del 31 dicembre 2023, di 2 mila euro lordi, corrisposti in due tranche da 1000,00 euro con la mensilità di settembre 2024 e luglio 2025;
– con la retribuzione di settembre 2024, sarà trattenuta ai dirigenti la somma di 150,00 euro quale quota Una Tantum.
Inoltre, dal 12 luglio 2024, l’indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro prevista in caso di licenziamento non giustificato è  di:
– da 3 a 6 mensilità di retribuzione se il dirigente ha una anzianità di durata fino a 3 anni;
– da 6 a 11 mensilità di retribuzione se il dirigente ha una anzianità di durata maggiore di 3 anni e fino a 7 anni;
– da 11 a 14 mensilità di retribuzione se il dirigente ha una anzianità di durata maggiore di 7 anni e fino a 11 anni;
– da 14 a 20 mensilità di retribuzione se il dirigente ha una anzianità di durata maggiore di 11 anni e fino a 15 anni;
– da 20 a 24 mensilità di retribuzione se il dirigente ha una anzianità di durata maggiore di 15 anni.

Credito d’imposta investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno, fissata la percentuale di credito fruibile

È stata fissata la percentuale effettivamente fruibile di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (Agenzia delle entrate, provvedimento 22 luglio 2024, n. 305765).

L’articolo 16 del D.L. n. 124/2023 ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 262747/2024 sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione da presentare per beneficiare dell’agevolazione.

Il comma 4 dell’articolo 5 del D.L. n. 124/2023 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate.

 

Tanto premesso, con il nuovo provvedimento n. 305765/2024 dell’Agenzia viene reso noto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024, è risultato pari a 9.452.741.120 euro, a fronte di 1.670 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

 

Pertanto, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 17,6668% (1.670.000.000 / 9.452.741.120) dell’importo del credito richiesto.

 

Ciascun beneficiario potrà visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, e utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.