Aiuti di Stato a imprese durante l’emergenza Covid-19: le regole e l’autodichiarazione

È online il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle Entrate. Il documento serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. L’autodichiarazione deve essere inviata fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia (Agenzia delle entrate – Provvedimento 27 aprile 2022, n. 143438).

Con il citato provvedimento n. 143438/2022, in attuazione del decreto Mef dell’11 dicembre 2021, è stato approvato lo schema di autodichiarazione e sono state definite le regole, i termini di presentazione e le modalità di restituzione volontaria degli importi in caso di superamento dei massimali.
La dichiarazione sostitutiva approvata con il provvedimento di oggi deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime “ombrello” (articolo 1, commi da 13 a 15, del “Decreto Sostegni”). In particolare, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”. In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.
Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del Dl n. 41/2021) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.
La dichiarazione va, comunque, presentata quando:
– il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
– il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
– il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.
La dichiarazione deve essere inviata dal 28 aprile al 30 giugno 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici.
Entro cinque giorni dall’invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione.
In quest’ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di scarto dell’Agenzia.

 

Regime speciale per lavoratori impatriati

I chiarimenti del Fisco sul rientro in Italia di un medico con attività svolta in modalità smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, eseguendo anche una attività lavorativa occasionale non dipendente in USA (Agenzia delle entrate – Risposta 27 aprile 2022, n. 223)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria l’ Istante dichiara di aver trasferito la propria residenza negli Stati Uniti nel 2012, con relativa iscrizione all’AIRE, e che in tale Paese ha mantenuto ininterrottamente la stessa sino ad oggi. Il Contribuente evidenzia, inoltre, che:
– svolge la professione di medico psichiatra, con relativa specializzazione conseguita negli Stati Uniti nel 2015;
– svolge la propria attività lavorativa (medico psichiatra) presso una clinica psichiatrica, sul territorio americano, come lavoratore dipendente;
– svolge una seconda attività lavorativa (medico psichiatra) presso una struttura, sul territorio americano, come lavoratore occasionale non dipendente;
– intende far ritorno in Italia stabilmente con svolgimento di attività lavorativa sul territorio italiano a decorrere dall’anno d’imposta 2022.
Il Contribuente rappresenta che presenterà le proprie dimissioni nei confronti dell’attuale datore di lavoro nel mese di maggio 2022 e che dalla stessa data intende non accettare più le richieste di lavoro occasionale da non dipendente e iniziare dal 1° giugno 2022 una nuova attività lavorativa, consistente nella telepsichiatria, con un nuovo datore di lavoro. Nonostante il nuovo datore di lavoro (clinica di telepsichiatria) sia statunitense, con relativi pazienti negli Stati Uniti, per accordo tra le parti, tale attività potrà essere svolta in modalità smart working sul territorio italiano, con conseguente trasferimento della residenza fiscale in Italia.
Ciò posto, in relazione alla fattispecie prospettata, al fine di fruire del regime degli impatriati previsto dall’articolo 16 d.lgs.147 del 2015 e successive modifiche, l’Istante chiede:
1) se ” la semplice volontà e non l’obbligo del contribuente di svolgere la propria attività lavorativa sul territorio italiano”, sia condizione sufficiente a creare il nesso tra il rientro in Italia e l’inizio della nuova attività lavorativa;
2) se, il regime degli impatriati possa essere mantenuto, qualora negli anni successivi al 2022, al fine di non perdere il proprio status di medico ospedaliero americano, dovesse svolgere delle prestazioni occasionali, inferiori a 15 giorni per anno d’imposta, sul territorio americano nei confronti del vecchio datore di lavoro e se, in tal caso, l’eventuale reddito generato sia ammesso al beneficio del regime degli impatriati insieme al reddito di lavoro dipendente;
3) se, in relazione al reddito di lavoro dipendente svolto in modalità smart working e al reddito da lavoro occasione prodotto all’estero possa essere riconosciuto un credito ‘imposta in base alla convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e gli USA;
4) se il beneficio possa essere mantenuto nel caso in cui negli anni successivi dovesse cambiare datore di lavoro.
Per il Fisco, dagli elementi forniti dall’ Istante, emerge che il rientro in Italia è motivato esclusivamente dall’accettazione di un nuovo lavoro che preveda l’esecuzione della prestazione lavorativa in Italia, svolta in modalità smart working. Tale circostanza risulta indicativa della sussistenza di un collegamento fra il rientro in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa.
Il Fisco chiarisce che in linea generale l’esenzione non spetta per i redditi derivanti da attività di lavoro prestata fuori dai confini dello Stato, quale è quello derivante all’Istante dall’esecuzione in territorio americano di prestazioni occasionali di lavoro non dipendente.
Il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia dall’ Istante sarà soggetto a tassazione esclusiva in tale Paese. Ne deriva che in relazione a tale reddito non matura il credito per le imposte pagate all’estero finalizzato all’eliminazione della doppia imposizione.
Il reddito che il Contribuente ritrae dal lavoro occasionale non dipendente svolto in territorio americano, nel presupposto che sia svolto senza una base fissa, sarà soggetto a tassazione esclusiva in Italia, suo Paese di residenza. Ne deriva che in relazione a tale reddito non matura il credito per le imposte pagate all’estero finalizzato all’eliminazione della doppia imposizione.
Infine, per il Fisco non si ravvedono elementi preclusivi alla fruizione dell’agevolazione, nel caso in cui durante il periodo agevolabile il Contribuente cambi datore di lavoro.
In relazione alla fattispecie prospettata, laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dal beneficio in esame, non oggetto di verifica in sede di interpello, si ritiene che l’ Istante potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2022, nel quale trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i successivi quattro periodi di imposta.

Remunerazione aggiuntiva per il rimborso farmaci

Fornite precisazioni sulla sul trattamento fiscale della remunerazione aggiuntiva per le farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN (Agenzia delle entrate – Risposta 27 aprile 2022, n. 219).

In data 29 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’11 agosto 2021, con il quale è stata data applicazione a quanto previsto dal decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in materia di remunerazione aggiuntiva per le farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN.
In base all’articolo 1, comma 1, dello stesso decreto, la durata della remunerazione aggiuntiva è prevista per un tempo limitato, avendo decorrenza dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022, e per il successivo comma 2 « la remunerazione aggiuntiva… non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
Tali disposizioni inducono a ritenere che si tratti di un vero e proprio ristoro, al pari di altri contributi a fondo perduto corrisposti con i numerosi provvedimenti emanati dal Governo per contrastare la pandemia da Covid 19 e, quindi, al pari di essi, da considerare fuori campo IVA.
Con riferimento all’esclusione dalla base imponibile ai fini delle imposte dirette, l’articolo 10- bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Pertanto, alla luce della disposizione sopra richiamata, al ricorrere di tutti i presupposti previsti dalla norma agevolativa in esame, l’Agenzia ritiene che la remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N), non concorra alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

Intermediari: obblighi di sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni trasmesse

Gli intermediari incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali devono conservare copia di quelle trasmesse fino al termine per l’accertamento del periodo d’imposta di riferimento (Agenzia entrate – risposta 26 aprile 2022, n. 217).

 

L’Agenzia delle Entrate, recentemente, ha avuto modo di chiarire che la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non anche dall’intermediario, mentre gli obblighi di conservazione sono differenziati in ragione dei soggetti coinvolti, dovendo contribuenti e sostituti d’imposta conservare l’originale sottoscritto (unitamente ai documenti rilasciati dall’incaricato di predisporre/trasmettere la dichiarazione) e gli incaricati conservare la copia della dichiarazione trasmessa. A tal fine, sono valide sia modalità analogiche sia elettroniche, fermo restando che, trattandosi di documenti fiscalmente rilevanti, la conservazione solo digitale implica il rispetto del D.M. 17 giugno 2014 e del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Pertanto, relativamente al capo di specie, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto già affermato in precedenza, ossia:

– l’assenza di un obbligo, in capo all’intermediario, di sottoscrizione della dichiarazione trasmessa e, in conseguenza, delle relative copie;

– la circostanza che le dichiarazioni sono pur sempre documenti fiscalmente rilevanti e la loro conservazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente richiamata.

Va evidenziato, che il rispetto delle disposizioni del D.M. 17 giugno 2014 non riguarda solo le dichiarazioni dei redditi (e le relative copie), ma anche tutti gli altri documenti rilevanti ai fini tributari che gli intermediari trasmettono all’Agenzia delle entrate e/o gestiscono in adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei contribuenti, curandone per qualsiasi ragione la conservazione (ad es. esterometro, dichiarazioni d’intento, modelli di pagamento unificato F24, modelli di variazione dei dati IVA, ecc.).

IVA: esenzione per prestazioni proprie case di riposo e simili

Possono essere fatturate in esenzione da IVA le rette chieste per i servizi di alloggio, per i servizi assimilabili a quelli di sostegno e cura della persona nonché per le altre prestazioni accessorie a questi ultimi, che si rende agli ospiti portatori di handicap psichici. (Agenzia delle entrate – Risposta 27 aprile 2022, n. 221)

 

Nel caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria, un’impresa sociale senza scopo di lucro, la cui attività attuale consiste nel fornire assistenza sociale non domiciliare in favore di soggetti con disturbi psichiatrici, intende ampliare la propria attività avviando delle unità abitative in cui attuare programmi residenziali di “abitare supportato”, che non prevedono l’assistenza continua, ma si fondano sul sostegno offerto da operatori non stabilmente presenti nell’appartamento assegnato all’utente. All’utente verrà addebitata dalla Società una retta che include sia l’utilizzo dell’appartamento all’interno del quale risiederà, sia il supporto nello svolgimento delle attività quotidiane nonché l’utilizzo delle strutture comuni (“Club House”). Tra i servizi forniti vi sono le utenze domestiche (Acqua, luce, gas e immondizia), l’assicurazione a copertura dell’immobile e del suo contenuto, le manutenzioni ordinarie dell’immobile, l’accompagnamento a visite mediche ordinarie, attività pomeridiane. La Società chiede pertanto il corretto trattamento ai fini IVA di tali prestazioni.
Secondo il parere del Fisco, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 21) del dpr n. 633 del 1972 (Decreto Iva) sono esenti dall’imposta le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.
Come chiarito in diversi documenti di prassi, l’esenzione in argomento ha carattere oggettivo, essendo per la sua applicazione rilevante solo la riconducibilità dei servizi resi tra quelli ivi indicati e non anche la natura giuridica del soggetto prestatore.
Stante, pertanto, il carattere oggettivo dell’esenzione in oggetto, si ritiene che possano essere fatturate in esenzione da IVA le rette chieste dall’Istante per i servizi di alloggio, per i servizi assimilabili a quelli di sostegno e cura della persona nonché per le altre prestazioni accessorie a questi ultimi, che rende ai suoi ospiti portatori di handicap psichici.