Addizionali regionali e comunali all’Irpef: chiarimenti dal Fisco

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E ha fornito chiarimenti sulla nuova tassazione Irpef introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, soffermandosi anche sul differimento dei termini delle addizionali regionali e comunali all’Irpef.

L’art, 1, co. da 5 a 7, L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha stabilito che, al fine di consentire agli enti territoriali competenti di adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale al rinnovato sistema di tassazione delle persone fisiche, sono differiti alcuni termini:

– le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno tempo fino al 31 marzo 2022 per pubblicare la legge con la quale fissano l’eventuale maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale (il termine ordinario era il 31 dicembre 2021). L’art. 6, D.Lgs. n. 68/2011 prevede che l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata all’1,23 per cento. Tuttavia, ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può stabilire una maggiorazione non superiore a 2,1 punti percentuali. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, che applicano la stessa aliquota base dell’1,23 per cento, possono stabilire, invece, una maggiorazione non superiore a 0,50 punti percentuali (art. 50, co. 3, D.Lgs. n. 446/1997);

– le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d’imposta e dei centri di assistenza fiscale (CAF) nonché degli altri intermediari, trasmettono i dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale, per la pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it, entro il 13 maggio 2022 (anziché entro il 31 gennaio 2022);

– i comuni devono modificare scaglioni e aliquote dell’addizionale loro spettante entro i termini normativamente previsti.

Inoltre. in base all’art. 14, co. 8, D.Lgs. n. 23/2011, a decorrere dall’anno 2011, le delibere di variazione dell’addizionale comunale all’Irpef hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul predetto sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce.

Con la risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° febbraio 2022, n. 2, è stato previsto che:

– le regioni che intendano mantenere l’applicazione dell’aliquota unica dell’addizionale regionale non sono tenute ad emanare alcuna legge e possono procedere all’inserimento dei dati all’interno del Portale del Federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

– le regioni che abbiano modificato la disciplina dell’addizionale regionale all’Irpef con propria legge approvata entro il 31 dicembre 2021 sulla base della precedente articolazione degli scaglioni Irpef (che non risulta, quindi, compatibile con il nuovo sistema di scaglioni delineato dalla legge di bilancio 2022), al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale con la nuova articolazione degli scaglioni Irpef, devono provvedere all’emanazione di apposita legge regionale di adeguamento.

In tal senso, i sostituti d’imposta, in attesa che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si attivino, nei termini di legge, per rideterminare l’addizionale, alla luce delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022, devono applicare:

– l’aliquota unica, se deliberata entro il 31 dicembre 2021;

– ovvero l’aliquota di base, se entro il 31 dicembre 2021 sono state approvate le aliquote dell’addizionale sulla base della precedente articolazione degli scaglioni Irpef.

Riordino detrazioni IRPEF per tipologia di reddito

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito al riordino delle detrazioni IRPEF correlate alla tipologia di reddito che confluisce nel reddito complessivo, applicabili dal 1° gennaio 2022 (Circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E).

Il riordino interessa tutte le detrazioni IRPEF collegate alla tipologia di reddito (Redditi di lavoro dipendente e assimilati, Redditi di pensione, Redditi di lavoro autonomo e altri redditi) ed è caratterizzato da un generale incremento del valore delle detrazioni “teoriche”, oltre alla rimodulazione sui diversi scaglioni di reddito definiti in relazione alle nuove aliquote IRPEF.

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Rispetto alla precedente disciplina, il regime delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente vigente dal 1° gennaio 2022:
– amplia, da 8.000 euro a 15.000 euro, la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione di 1.880 euro (rimasta invariata);
– estende la misura della detrazione base, che passa da 978 euro a 1.910 euro, per la seconda soglia di reddito (superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro); viene conseguentemente modificata la modalità di calcolo della quota ulteriore di tale detrazione, stabilendo l’aumento del valore iniziale da 902 euro a 1.190 euro e l’adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto, ai fini della determinazione della quota aggiuntiva di detrazione; pertanto, tale quota ulteriore è pari a 1.190 euro per un reddito pari a 15.001 euro e decresce, all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi raggiunti i 28.000 euro;
– riduce da 55.000 euro a 50.000 euro la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione che, per tali redditi, passa da 978 euro a 1.910 euro; essa ammonta a 1.910 euro per redditi pari a 28.001 euro e decresce, fino ad annullarsi, alla soglia dei 50.000 euro;
– prevede un aumento di 65 euro della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro. Tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate e deve essere corrisposto per intero nel corso dell’anno 2022, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno.
Ne consegue che il sostituto di imposta riconosce l’ulteriore detrazione di 65 euro sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell’anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo d’imposta.

Resta invariato il principio secondo il quale tali detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell’anno. In proposito l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19; ciò in quanto le detrazioni per lavoro dipendente vanno rapportate al periodo di lavoro nell’anno e cioè al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente: in tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (ad esempio, le assenze per aspettativa senza corresponsione di assegni).

Redditi di pensione

Rispetto alla precedente disciplina, il regime delle detrazioni per i redditi di pensione in vigore dal 1° gennaio 2022:
– amplia la prima soglia di reddito per cui spetta la detrazione, che viene elevata da 8.000 euro a 8.500 euro; per tale soglia la detrazione viene innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro, con una misura minima di detrazione pari a 713 euro;
– estende la seconda soglia di reddito da 15.000 euro a 28.000 euro; per tale soglia, si riduce da 1.297 euro a 700 euro la detrazione base e si modifica il calcolo della quota ulteriore della detrazione, stabilendo l’aumento del valore iniziale (da 583 euro a 1.255 euro) e l’adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto ai fini della determinazione della quota aggiuntiva di detrazione; tale quota ulteriore è, quindi, uguale a 1.255 euro per un reddito pari a 8.501 euro e decresce, in misura inversamente proporzionale all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi una volta raggiunti i 28.000 euro;
– riduce da 55.000 euro a 50.000 euro la terza e ultima soglia, oltre la quale non spetta la detrazione; la base di calcolo della detrazione d’imposta per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro si abbassa da 1.297 euro a 700 euro;
la detrazione è di 700 euro per redditi pari a 28.001 euro e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro;
– prevede uno specifico aumento della detrazione, pari a 50 euro, nella fascia di reddito superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro. Tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate e deve essere corrisposto per intero nel corso dell’anno 2022.
Ne consegue che il sostituto di imposta riconosce l’ulteriore detrazione di 50 euro sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell’anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto pensionistico, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare del trattamento pensionistico complessivamente erogato nel periodo d’imposta.

Restano confermati i principi di non cumulabilità della detrazione per i redditi di pensione con quella per redditi di lavoro dipendente e assimilati, e di commisurazione dell’importo spettante in rapporto al periodo di pensione nell’anno.

Redditi di lavoro autonomo e altri redditi

Rispetto alla precedente disciplina, il regime delle detrazioni per i redditi di lavoro autonomo e altri redditi in vigore dal 1° gennaio 2022:
– amplia da 1.104 euro a 1.265 euro la detrazione per la prima soglia di reddito, elevata da 4.800 euro a 5.500 euro;
– introduce una ulteriore soglia di reddito – superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro – con una detrazione di 500 euro, aumentata di una somma pari a 765 euro per un reddito di 5.501 euro, che decresce al crescere del reddito fino ad azzerarsi alla soglia dei 28.000 euro;
– rimodula l’ultima soglia di reddito, ora superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; per tale ultima soglia, la detrazione spetta nell’importo massimo di 500 euro per un reddito pari a 28.001 euro, riducendosi progressivamente fino ad annullarsi raggiunti i 50.000 euro;
– prevede un aumento della detrazione di un importo pari a 50 euro per la fascia di reddito superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro. Tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni e spetta per intero nel corso dell’anno 2022.

Non cambia l’ambito oggettivo di applicazione di tale detrazione, così come resta confermato il principio di non cumulabilità di detta detrazione con quelle per redditi di pensione e/o per redditi di lavoro dipendente e assimilati.
La detrazione, a differenza di quelle previste per i lavoratori dipendenti e per i titolari di redditi di pensione, non deve essere ragguagliata al periodo di svolgimento dell’attività e, pertanto, spetta a prescindere dal periodo di attività svolta nell’anno.

Esclusione dall’Irap: il Fisco chiarisce

Con la legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) viene stabilito che l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni. (Agenzia delle entrate – circolare n. 4 del 2022)

La disposizione in oggetto stabilisce che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, fuoriescono dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
a) le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del TUIR residenti nel territorio dello Stato;
b) le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato.
Nell’ambito della categoria soggettiva di cui alla sopra citata lettera a), si ritiene che siano esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap, in base al combinato disposto di cui al comma 8 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 e dell’articolo 55 del TUIR, le persone fisiche esercenti imprese commerciali, ove per «esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa».
Al ricorrere della condizione di esercizio di impresa commerciale, considerata la natura di impresa individuale, si è dell’avviso che non siano soggette ad Irap l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria.
L’impresa familiare, infatti, come chiarito nella risoluzione 28 aprile 2008, n. 176/E, “ha natura individuale e non collettiva (associativa); pertanto è imprenditore unicamente il titolare dell’impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi”.
In tal senso è possibile menzionare anche la risposta all’interpello del 18 marzo 2021, n. 195, che, nel richiamare la risoluzione del 10 giugno 2008, n. 233/E, chiarisce che l’unico soggetto in un’impresa familiare ex articolo 230-bis del codice civile avente la qualifica di imprenditore è il titolare dell’impresa stessa.
In considerazione della natura di impresa individuale, l’impresa familiare, pertanto, rientra nell’ambito dei soggetti esclusi dall’Irap a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022.
Per le medesime considerazioni, si è dell’avviso che siano escluse dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap, a far data dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, le aziende coniugali non gestite in forma societaria.
Nell’ambito soggettivo di esclusione dall’Irap di cui alla sopra citata lettera b) rientrano le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato.
Il riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni implica che resti assoggettato ad Irap l’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del TUIR.
L’esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap delle sole persone fisiche, per quanto concerne l’esercizio di arti e professioni, è coerente con la volontà del legislatore di escludere dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap, a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, le sole persone fisiche esercenti attività d’impresa.
L’esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap dei soggetti sopra individuati, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022, determina la caducazione degli obblighi documentali, contabili, dichiarativi funzionali alla determinazione e all’assolvimento di detta imposta.
Pertanto, i soggetti sopra individuati, a far data dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, non sono altresì tenuti al rispetto degli obblighi documentali, contabili, di versamento dell’acconto e del saldo dell’Irap, nonché dell’obbligo di presentazione della dichiarazione Irap.
Diversamente, permangono tutti gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi, di versamento dell’imposta, in acconto e a saldo, relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.
A titolo esemplificativo, con riferimento al periodo d’imposta 2021, resta dovuto il versamento del saldo Irap e l’obbligo di presentazione della dichiarazione Irap.

Trasmissione dichiarazioni fiscali: presupposti per ottenere l’abilitazione

In materia di trasmissione dichiarazioni fiscali, forniti chiarimenti sui presupposti per ottenere l’abilitazione (Agenzia delle entrate – Risposta 21 febbraio 2022, n. 87).

Nel caso di specie, la società istante svolge, in via principale, l’attività di consulenza di cui al codice ATECO 702209 (altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale), mentre in via secondaria «si occupa dell’elaborazione elettronica di dati, servizi contabili, fiscali con compilazione dei dichiarativi, di segreteria e copisteria, consultazione pubblici registri accesso e svolgimento di pratiche presso uffici pubblici e privati», attività identificata dal codice ATECO 631111.
L’istante si è avvalsa fino ad oggi di un intermediario per la trasmissione di modelli «dichiarativi e pratiche varie», ma in futuro vorrebbe mettere a frutto tutte le competenze acquisite provvedendo direttamente alla «spedizione delle dichiarazioni, considerata quindi attività amministrativa.», sempreché non sia necessario apporre il visto di conformità, attività di esclusiva competenza dell’intermediario.
Tanto premesso, l’istante vorrebbe sapere se può essere abilitata all’utilizzo dei servizi telematici ENTRATEL, ovvero, in alternativa, se l’abilitazione possa essere chiesta dal suo amministratore unico, al quale eroga un compenso mensile.

Per quanto concerne la diretta abilitazione dell’istante al servizio telematico ENTRATEL, occorre verificare se possa rientrare tra gli «altri incaricati individuati con decreto», di cui alla successiva lettera e), tra cui il citato DM 19 aprile 2001 include anche coloro «che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale».
Al riguardo, l’istante riferisce che la sua attività principale è quella di consulenza aziendale, riconducibile al codice ATECO 702209, mentre l’attività di “Elaborazione dati contabili” (codice ATECO 631111) – già di per sé accessoria all’attività di consulenza fiscale – sembra sia svolta solo in via secondaria. Ne deriva che l’istante potrà ottenere l’abilitazione al servizio ENTRATEL – ai soli fini dell’invio telematico delle dichiarazioni – solo se l’attività di consulenza fiscale, che il “servizio contabile” reso postula, sia effettivamente svolta con “l’abitualità” prescritta dalla normativa citata, requisito che, tuttavia, non può essere verificato in sede d’interpello.
Per quanto concerne la richiesta di abilitare al servizio ENTRATEL il proprio amministratore unico per procedere alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, a parziale modifica di quanto precisato nella precedente risposta, la scrivente ha verificato presso le proprie banche dati che l’amministratore unico e legale rappresentante della società ha cessato nel 2013 una partita IVA aperta per svolgere “ALTRE ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE NCA” – codice Ateco 639900″; l’Agenzia ritiene, dunque, che quest’ultimo non possa chiedere l’abilitazione al servizio ENTRATEL ove non rientri tra i soggetti aventi partita IVA attiva con codice ATECO che consenta di qualificare l’attività esercitata come “consulenza fiscale” ovvero come attività ad essa affine, a nulla rilevando che gli sia corrisposta una retribuzione periodica, come ordinariamente previsto nei rapporti di lavoro dipendente.

 

Aiuti per il “wedding”: pronte le modalità di erogazione dei contributi

Pubblicato nella G.U. n. 42 del 19 febbraio 2022, il decreto Ministero Sviluppo Economico 30 dicembre 2021 recante criteri e modalità per l’erogazione di contributi di cui all’art. 1-ter del DL Sostegni-bis alle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie e dell’hotellerie-restaurant-catering (HORECA).

Possono beneficiare degli aiuti le imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’HO.RE.CA., che si trovano in entrambe le seguenti condizioni:

– nell’anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto al fatturato del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2019, la riduzione del fatturato è rapportata al periodo di attività del 2019 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2020;

– hanno registrato, nel periodo d’imposta 2020, un peggioramento del risultato economico d’esercizio in misura pari o superiore alla percentuale definita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Ai fini dell’accesso ai contributi, le suddette imprese alla data di presentazione dell’istanza, devono inoltre:

– risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;

– avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale;

– non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

– non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019. (La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione).

– operare nei settori destinatari degli aiuti, svolgendo, quale attività prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia una delle seguenti attività distinte per codici Ateco:

WEDDING

10.71.20 – Produzione di pasticceria fresca

10.82.00 – Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie

14.13.20 – Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

18.14.00 – Legatoria e servizi connessi

32.99.90 – Fabbricazione di altri articoli nca

47.24.20 – Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria

47.71.10 – Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

47.76.10 – Commercio al dettaglio di fiori e piante

47.78.35 – Commercio al dettaglio di bomboniere

49.32.20 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

55.10.00 – Alberghi

56.10.11 – Ristorazione con somministrazione

56.10.12 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.21.00 – Catering per eventi, banqueting

74.20.11 – Fotoreporter

74.20.19 – Altre attività di riprese fotografiche

74.20.20 – Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa

93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

96.02.01 – Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

96.02.02 – Servizi degli istituti di bellezza

96.09.03 – Agenzie matrimoniali e di incontro

96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie

INTRATTENIMENTO, ORGANIZZAZIONE DI FESTE E CERIMONIE

77.39.94 – Noleggio strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli

79.90.11 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento

90.01.01 – Attività nel campo della recitazione

90.01.09 – Altre rappresentazioni artistiche

90.02.01 – Noleggio con operatore di strutture e attrezzature

90.02.01 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

90.02.02 – Attività nel campo della regia

90.02.09 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.04.00 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

93.21.00 – Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night club e simili

93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

96.09.05 – Organizzazione feste e cerimonie

HORECA

55.10 Hotellerie

56.10 Restaurant

56.21 Catering

56.30 Bar caffè

Sono, invece, escluse dalle agevolazioni le imprese:

– destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, co. 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001);

– che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Forma e ammontare del contributo

L’aiuto assume la forma del contributo a fondo perduto ed è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo degli aiuti COVID-19.

Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di accesso al contributo, fissato con successivo provvedimento, per ciascuna delle assegnazioni, le risorse sono ripartite tra le imprese secondo le seguenti modalità:

– il 70% di ciascuna assegnazione è ugualmente ripartito tra tutte le imprese istanti ammissibili;

– il 20% di ciascuna assegnazione è ripartito, in via aggiuntiva tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 100.000,00 (centomila);

– il restante 10% di ciascuna assegnazione è ripartito, in via aggiuntiva tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 300.000,00 (trecentomila).

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. n. 446/1997.

Procedura di accesso e modalità di erogazione del contributo

Per ottenere il contributo, le imprese interessate devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.

Ogni impresa interessata può presentare una sola istanza di accesso al contributo, direttamente o tramite intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.

Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza.