“Dopo di noi”: nessuna esclusione dall’esenzione per gli atti mortis causa

Il conferimento di beni al fondo speciale, costituito esclusivamente a favore della figlia con grave disabilità, secondo le previsioni della legge “Dopo di noi”, è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni, anche nel caso in cui tale destinazione è disposta con atto mortis causa in sede di successione (Agenzia Entrate – risposta 11 marzo 2022, n. 103).

La L. n. 112/2016 è volta ad agevolare disabilità gravi prive del sostegno familiare e le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario  in favore di persone con disabilità grave.
L’art. 6, co. 1 della medesima legge prevede che i beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione ovvero destinati a fondi speciali, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 2, co. da 47 a 49, D.L. n. 262/2006.
Ai sensi del comma 2 le esenzioni e le agevolazioni sono ammesse a condizione che il trust ovvero i fondi speciali ovvero il vincolo di destinazione perseguano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti.
Le esenzioni e le agevolazioni disposte nello stesso articolo 6 sono ammesse se sussistono, inoltre, congiuntamente, anche tutte le ulteriori condizioni richieste dalla legge ed indicate nel prosieguo dell’articolo 6.
Detto questo, il caso di specie riguarda un contribuente intenzionato, congiuntamente al proprio coniuge, a costituire un “fondo speciale” disciplinato da un contratto di affidamento fiduciario, avente come beneficiaria esclusiva la figlia affetta da disabilità grave, avvalendosi delle disposizioni agevolative di cui alla predetta legge.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che risulta applicabile l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 6, L. n. 112/2016, anche nel caso in cui tale destinazione sia effettuata con un atto mortis causa mediante il quale il contribuente e il coniuge, in sede di successione, dispongano a favore del predetto fondo speciale.
Tale soluzione tiene conto del dato testuale dell’art. 6 che richiama genericamente i beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. ovvero destinati a fondi speciali senza specificare quali siano gli atti con cui tali conferimenti o destinazioni debbano essere effettuati.
Conseguentemente, in assenza di una esplicita esclusione per gli atti mortis causa, è possibile applicare tale esenzione, indipendentemente dal fatto che si tratti di atti tra vivi o a causa di morte, e pertanto anche ai conferimenti e destinazioni attuate mediante atti mortis causa, ferme restando tutte le altre prescrizioni indicate dalla norma in esame.

Bonus investimenti in beni strumentali: momento di effettuazione

Le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà (Agenzia delle entrate – risposta 14 marzo 2022, n. 107)

La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 185) riconosce un credito d’imposta alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
La legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 1056) riconosce un credito d’imposta, in misura rafforzata rispetto a quello precedente, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
In considerazione della parziale sovrapponibilità temporale delle due disposizioni sopra riportate, il Fisco ha chiarito che il coordinamento tra le due discipline agevolative deve avvenire distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 (vale a dire anteriormente alla decorrenza della disciplina recata dalla legge di bilancio 2021) si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento (c.d. “prenotazione”), dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni: nel primo caso, gli investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021, restano incardinati nella disciplina di cui alla legge di bilancio 2020; nel secondo caso si rende applicabile la disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.
In merito al momento di “effettuazione” dell’investimento, è stato chiarito che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Irap esclusa per il tassista veneziano

Il tassista via acque interne in Venezia che si serve delle strutture della cooperativa di cui è dipendente non è soggetto ad Irap venendo a mancare il presupposto dell’autonoma organizzazione (Corte di Cassazione – ordinanza 08 marzo 2022, n. 7457).

Ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 446/1997 presupposto per l’assoggettamento all’Irap è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla prestazione di servizi, applicabile anche alle “persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate.
Quanto al significato di autonoma organizzazione, la Corte Costituzionale ha puntualizzato che l’imposta incide su un fatto economico diverso dal reddito, cioè su quel quid pluris aggiunto dalla struttura organizzativa alla attività professionale, tale da costituire un indice di capacità contributiva idonea a giustificare l’assoggettamento al tributo, il che non implica alcun limite quantitativo, di prevalenza o meno rispetto al lavoro autonomo esercitato, bensì semplicemente un giudizio di valore sulla idoneità di quella organizzazione a potenziare le possibilità produttive del professionista.
La Corte di legittimità ha esplicitato la nozione di autonoma organizzazione nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, riconoscendola ai fini IRAP quando il contribuente:
– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
– impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Nel perimetrare ulteriormente l’assoggettamento ad Irap del lavoratore autonomo le Sezioni unite, da ultimo intervenute, hanno affermato che il requisito dell’autonoma organizzazione, previsto quale presupposto dell’imposta dall’art. 2 cit., non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
La Corte ha anche affermato che per la soggezione ad IRAP dei proventi del professionista autonomo è necessario che la struttura organizzata, di cui questi si avvalga, faccia capo allo stesso non solo ai fini operativi, ma anche sotto il profilo organizzativo, in conseguenza non riconoscendo ad esempio la soggettività passiva all’imposta al professionista che, collaborando presso importanti studi professionali, ne aveva utilizzato la struttura organizzativa, traendone utilità. Si è anche detto che il professionista che svolga l’attività all’interno di una struttura altrui, così difettando di autonomia organizzativa, non è assoggettato all’Irap.
Con riferimento alla professione di medico generico convenzionato con il SSN si è affermato che la disponibilità di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo.
In riferimento all’attività di tassista si è affermato che l’esercizio dell’attività di piccolo imprenditore è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. E a tal fine si è ribadito che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, con esclusione dunque delle ipotesi in cui sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
L’accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Detto questo, relativamente al caso di specie, non è assoggettabile all’imposta il tassista via acque interne in Venezia che si serve delle strutture della cooperativa di cui è dipendente per effettuare il servizio di trasporto. In tal caso viene a mancare in presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

Fiscalità delle partecipazioni intestate a una società fiduciaria

In caso di intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie affidata con apposito mandato a “società fiduciarie autorizzate” da persona fisica non imprenditore, ai fini delle imposte dirette gli effetti si producono direttamente sul fiduciante, con riferimento sia ai proventi (dividendi), sia alle plus/minus – valenze, sia alla rivalutabilità del costo di acquisizione delle partecipazioni (Norma di comportamento 01 marzo 2022, n. 216).

Con l’intestazione fiduciaria di titoli azionari e quote di partecipazione societaria, è disciplinata nella legislazione nazionale la possibilità di separare la titolarità del diritto di proprietà rispetto alla legittimazione al relativo esercizio. La disciplina delle “società fiduciarie” all’art. 1 della L. 23/11/1939 n. 1966 le definisce come “quelle che, comunque denominate, si propongono sotto forma di impresa di assumere (…).la rappresentanza di portatori di azioni e obbligazioni”. Il legislatore ha imposto alle società fiduciarie una serie di obblighi, concernenti anche la comunicazione delle generalità degli effettivi proprietari dei titoli fiduciariamente intestati. In particolare, in base all’art. 9 della L. 29/12/1962 n. 1745, “le società fiduciarie devono comunicare (…) al competente Ufficio delle Imposte …i nomi degli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate ed appartenenti a terzi, sulle quali hanno riscosso utili nell’anno solare precedente” . La Corte di Cassazione ha pertanto ritenuto che “la proprietà della società fiduciaria, pur non potendosi dire fittizia, viene ad assumere, pur tuttavia, connotazione meramente “formale” mentre il fiduciante, nonostante la formale intestazione del bene alla fiduciaria ne conserva la proprietà “sostanziale ” ed è quindi in grado di disporre direttamente, senza necessità di alcun formale ritrasferimento dei titoli da parte delle società “(Cass. 14 ottobre 1997, n. 10031) e ancora che “nella società fiduciaria, i fiducianti…vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alle società ed a queste strumentalmente intestati” (così anche Cassazione, SSUU, 21 maggio 1999, n. 4943″).
Questo principio di prevalenza della “sostanza” (fiduciante) sulla “forma” (società fiduciaria intestataria) è stata condiviso anche dalla Agenzia delle Entrate in tema di applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni (cfr. Circolare 28/E del 27/3/2008, cap. 3 e 4.1).
L’applicazione di tale principio ai fini delle imposte dirette comporta quindi che i dividendi (e ogni altro riparto di utili societari) siano soggetti alle regole previste dagli art. 44/47 del TUIR in capo al fiduciante. La società distributrice residente in Italia applica le eventuali ritenute alla fonte, ove dovute in base alle regole previste dal DPR 600/73 e relative modificazioni nel tempo a seconda delle caratteristiche del fiduciante, (partecipazione qualificata o non qualificata) e della data di origine degli utili distribuiti, per cui potrà verificarsi l’obbligo alla imposta sostitutiva al 26% sull’intero importo (ed il percipiente non indica nulla nella sua dichiarazione dei redditi), oppure – nei casi previsti dalla disposizione transitoria dell’art. 1 c 1005/1006 della L. 205/2017 (distribuzione di utili prodotti prima del 2018 e percepiti fino al 2022) con obbligo alla tassazione in Dichiarazione dei Redditi PF, quadro RL (oppure in 730) per la quota imponibile (40% o 49,72% o 58,14%) pro-tempore prevista, il tutto sulla base dell’attestazione fornita dalla società fiduciaria riguardo alle caratteristiche soggettive del fiduciante.
Nel caso di deposito fiduciario di azioni emesse da società residente all’estero, la ritenuta è operata dalla società fiduciaria.

Inoltre, per la determinazione delle plusvalenze /minusvalenze in caso di cessione a terzi da parte di persone fisiche ex art. 66 e 67 TUIR – con inapplicabilità delle disposizioni degli art. 86 (in generale) e art. 87 (Participation Exemption) del TUIR applicabili solo in caso di tassazione del “reddito delle società” – occorre fare riferimento ai costi di sottoscrizione o di acquisto da terzi sostenuti dal fiduciante, fermo il diritto del fiduciante di accedere alla “rivalutazione” del costo di acquisto sulla base della normativa originatasi dall’art. 5 della L. 448/2001, e successive modifiche e integrazioni, in quanto il requisito del “possesso” della partecipazione alla data di riferimento della rivalutazione risulti “sostanzialmente” rispettato dal fiduciante, come confermato dalla natura negoziale del mandato fiduciario conferito, con la conseguenza che il versamento dell’imposta sostitutiva prevista dalla Legge di rivalutazione è effettuato a cura e nome del fiduciante e con indicazione nella sua relativa dichiarazione dei redditi.

 

Contributi alle Camere di commercio italiane all’estero: internazionalizzazione delle Pmi

Requisiti, criteri e modalità per la concessione dei contributi alle Camere di commercio italiane all’estero per l’esecuzione di progetti per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (MISE – Decreto 30 novembre 2021)

Il decreto in oggetto determina i criteri e le modalità per disciplinare l’intervento del Ministero dello sviluppo economico consistente nella erogazione di contributi a favore delle Camere di commercio italiane all’estero (CCIE) riconosciute ufficialmente per l’esecuzione di progetti per l’internazionalizzazione e disciplina i rapporti tra il Ministero e l’associazione delle Camere di commercio italiane all’estero (Assocamerestero) nell’attività di sostegno all’internazionalizzazione delle PMI e la promozione del Made in Italy attraverso la rete delle CCIE.
I contributi in esame sono finalizzati a sostenere lo svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese realizzate dalle CCIE.
Al fine di ottenere i contributi ciascuna CCIE presenta il Programma promozionale di attività articolato in progetti promozionali per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Sono ammesse a contributo:
a) l’organizzazione di eventi promozionali a beneficio delle imprese italiane nello Stato o nell’area geografica di operatività della CCIE (partecipazione a fiere e mostre mercato; attività collaterali a tali partecipazioni quali: azioni di comunicazione e informative, seminari, tavole rotonde e workshop informativi, incontri bilaterali tra imprese italiane ed imprese locali);
b) missioni commerciali settoriali (l’organizzazione di missioni di buyer in Italia nonché di missioni di imprese italiane nel Paese di operatività della CCIE, gli incontri bilaterali fra imprese italiane ed estere);
c) pubblicazioni, azioni pubblicitarie e di relazioni pubbliche intese a diffondere la conoscenza dei prodotti e/o dei marchi Made in Italy e la promozione delle principali manifestazioni fieristiche italiane nel Paese o area geografica di operatività della CCIE (road show, country presentation; partecipazione diretta a eventi fieristici con stand camerale; seminari e workshop informativi);
d) progetti specifici di assistenza e consulenza alle imprese italiane: per l’inserimento nel mercato di riferimento della CCIE; per la messa in rete delle imprese (ricerche di mercato, ricerca partners, consulenze specialistiche);
e) in una logica di promozione integrata, formazione linguistica a operatori italiani e esteri e azioni formative quali convegni, seminari, corsi a favore dei rappresentanti delle imprese italiane su tematiche economico-commerciali, fiscali e doganali;
f) stage formativi per studenti italiani, assistenza ai processi di alternanza scuola-lavoro, in particolare con i soggetti del sistema camerale italiano;
g) servizi di informazione, export management e promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali;
h) attività di rete: partecipazione dei presidenti e dei segretari generali alla convention mondiale delle CCIE; al meeting dei segretari generali e alla riunione d’area annuale;
i) eventuali ulteriori iniziative promozionali, secondo le modalità e nei limiti stabiliti con decreto direttoriale.
Le spese sostenute affinché possano essere considerate ammissibili alle agevolazioni devono essere:
a) imputabili all’intervento/iniziativa ammesso a contributo, in quanto sostenute esclusivamente per esso;
b) riconducibili ad una delle categorie di spesa indicate come ammissibile;
c) pertinenti, ovverosia che sussista una relazione specifica tra la spesa e l’attività oggetto del progetto;
d) connesse alle attività promozionali realizzate e attestate da documenti giustificativi;
e) legittime, cioè sorrette da documentazione giustificativa conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistiche e comunque tali da dimostrare in modo certo che le relative spese siano connesse alla determinata attività per la quale si chiede il contributo.
Non sono ammissibili le spese di viaggio e soggiorno degli operatori italiani e dei rappresentanti delle imprese italiane nel Paese di operatività della CCIE. Potranno essere ammesse soltanto le spese di competenza dell’anno di riferimento dei Programmi promozionali presentati dalle CCIE.
Le risorse per la concessione dei contributi sono individuate annualmente attraverso il riparto dei fondi iscritti nel capitolo 2515 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
L’agevolazione, concessa nella forma di contributo in conto esercizio a fondo perduto, non potrà in ogni caso superare il 50% (cinquanta per cento) delle spese sostenute ritenute ammissibili.
Ciascuna CCIE, al fine di potere accedere al contributo, deve presentare, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, il Programma promozionale.
Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stato realizzato il Programma promozionale articolato in progetti, le CCIE devono trasmettere al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, le società ed il sistema camerale, al domicilio digitale (PEC) dgv.div07@pec.mise.gov.it, tramite la rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente, una relazione illustrativa dell’attività svolta e degli obiettivi conseguiti con riferimento ai singoli progetti, corredata dalla rendicontazione di spesa del programma promozionale realizzato e da tutti i giustificativi di spesa e pagamento relativi ai costi per i quali si richiede il contributo. Ciascuna Camera invia contestualmente copia della documentazione all’Assocamerestero che ne cura la pre-istruttoria.
Il rendiconto delle attività svolte e dei costi sostenuti dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale della Camera con firma digitale.
Sono ammesse a contributo solo le CCIE che hanno realizzato il programma promozionale per un valore economico uguale o superiore alla soglia minima fissata annualmente con decreto direttoriale; tale soglia minima non si applica al Programma presentato dalle CCIE nel primo biennio successivo al provvedimento di riconoscimento.
Il competente ufficio della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, le società ed il sistema camerale, in base alla attività di pre-istruttoria svolta da Assocamerestero e alle risultanze delle attività di controllo della rendicontazione, valuta l’ammissibilità delle attività, la validità tecnico-economica e la congruità e l’ammissibilità dei costi sostenuti. Ai fini della predetta valutazione il competente Ufficio potrà sempre chiedere alle CCIE eventuali elementi di approfondimento.
Il provvedimento di concessione del contributo è adottato sentita la rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente.
L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione tenuto conto delle prescrizioni previste dalle norme di contabilità generale dello Stato e in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili.