Tirocini curriculari, la Convenzione tra l’INPS e le Università

TIROCINI CURRICULARI, LA CONVENZIONE TRA L’INPS E LE UNIVERSITÀ

L’INPS RENDE NOTO CHE, CON LA DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 9 DEL 31 GENNAIO 2024, È STATA ADOTTATA LA NUOVA CONVENZIONE QUADRO PER L’ATTIVAZIONE DEI TIROCINI CURRICULARI CON LE UNIVERSITÀ (INPS, MESSAGGIO 5 APRILE 2024, N. 1374).

L’INPS ha sottoscritto la nuova Convenzione quadro con le Università per l’attivazione di tirocini curriculari, da svolgersi presso le proprie strutture e finalizzati a integrare il percorso di studi, prima del conseguimento del titolo, tramite l’acquisizione nella pratica di conoscenze in materia previdenziale e nel settore economico e produttivo.

 

La Convenzione quadro ha durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata su conforme volontà dell’Istituto e dell’Università, da manifestarsi tramite scambio di posta elettronica certificata (PEC) 6 mesi prima della scadenza della medesima Convenzione.

 

L’Istituto si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, centrali e territoriali, studenti in tirocinio curriculare che non hanno ancora concluso il ciclo di studi universitario o postuniversitario, su proposta dell’Università, in numero compatibile con la disponibilità delle medesime strutture.

 

Viene chiarito che i rapporti che l’INPS instaura con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né altro tipo di rapporto di lavoro e, pertanto, l’Istituto non erogherà alcuna indennità o compenso per gli studenti in tirocinio.

 

Nel caso in cui lo studente richiedente sia dipendente dell’Istituto, lo stesso potrà effettuare il tirocinio presso l’unità organizzativa di appartenenza e durante l’orario di lavoro, esclusivamente qualora il percorso formativo abbia a oggetto attività coincidenti con le ordinarie funzioni svolte dal dipendente nel consueto ambito lavorativo.

 

Nella diversa eventualità in cui il tirocinio comporti, invece, lo svolgimento di attività istituzionali estranee alle ordinarie mansioni del dipendente, la partecipazione al percorso formativo non potrà essere equiparata ad attività lavorativa e il tirocinio dovrà essere svolto al di fuori dell’orario di lavoro, giustificando l’assenza mediante ricorso agli ordinari istituti contrattuali (quali, ferie, permessi per particolari motivi personali, permessi a recupero, ecc.).

 

Ai fini dell’attivazione del tirocinio, l’Istituto, l’Università e il tirocinante stipulano un accordo attuativo che specifica anche gli obblighi assicurativi e quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in cui viene designato un tutor dell’INPS che concorderà il progetto formativo con il tutor dell’Università e con lo studente.

 

Una volta approvato il progetto formativo, verranno realizzati gli adempimenti necessari al corretto inserimento dello studente nell’ambito della unità organizzativa individuata. Alla fine del tirocinio, il tutor dell’INPS redigerà la scheda di valutazione dello studente che ha effettuato il tirocinio sulla base della quale l’INPS rilascerà un attestato relativo al tirocinio svolto.

 

L’Università, come soggetto promotore, si impegna ad assicurare il tirocinante presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi mentre, le misure di tutela e il rispetto degli obblighi stabiliti dalla vigente normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono garantite dall’INPS.

 

Le singole convenzioni sono sottoscritte dai Direttori regionali e dai Direttori di coordinamento metropolitano con le Università la cui sede legale insiste nel territorio di loro competenza.

 

Infine, nel messaggio in oggetto, sono fornite le istruzioni operative per la stipula delle convenzioni tramite l’applicativo “Sistema Gestionale delle Convenzioni”.

 

Intelligenza artificiale e SIISL, all’incrocio tra domanda e offerta di lavoro

Le tecnologie adottate mostrano all’utente e alle Agenzie per il lavoro, un “indice di affinità” rispetto al curriculum vitae individuale (INPS, messaggio 5 aprile 2024, n.1358).

L’INPS ha reso noto di aver sviluppato nell’ambito della piattaforma SIISL – Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, istituita presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, un sistema basato sull’Intelligenza Artificiale per favorire l’incontro ottimale tra domanda e offerta di lavoro.  

In particolare, il servizio è mirato, in via sperimentale, ai beneficiari del Supporto Formazione e lavoro (SFL) e dell’Assegno di Inclusione (ADI) che accedono alla piattaforma nel percorso di attivazione lavorativa. 

Con l’uso dell’intelligenza artificiale, il Sistema calcola, infatti, un “indice di affinità” delle offerte di lavoro presenti su SIISL rispetto a ciascun curriculum vitae.
Si tratta, infatti, di un indicatore orientativo che rappresenta il livello di compatibilità tra il CV e l’offerta di lavoro selezionata e ha come obiettivo la semplificazione dell’interazione utente con la banca dati.
L’indice di affinità si basa su algoritmi di apprendimento automatico, in grado di elaborare il linguaggio naturale e valutare la vicinanza semantica tra i campi testuali presenti nell’offerta di lavoro e quelli esposti nel curriculum vitae. 

Nella valorizzazione delle variabili non sono utilizzati dati sulla situazione anagrafica, sociale, sanitaria ed economica dell’individuo, nel rispetto dei principi guida e della normativa in materia di trattamento dati in progetti di Intelligenza Artificiale.

L’indice costituisce anche uno strumento di ausilio messo a disposizione delle Agenzie per il lavoro (APL) senza peraltro vincolare in alcun modo il processo di candidatura e selezione: non sono mai esclusi i cittadini anche se con affinità più bassa.

CCNL Federcasa: nuovo incontro per il rinnovo

 

Distanze tra le Parti Sociali dal punto di vista degli incrementi economici

Si è svolto lo scorso 4 aprile 2024 l’incontro tra Federcasa e Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, per il prosieguo della trattativa per il rinnovo del contratto per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa, relativo al triennio 2022/2024.
Dopo lo sciopero del 20 febbraio, le OO.SS. speravano in una proposta di parte datoriale diversa da quella già avanzata, in grado di rimettere in moto la trattativa. Federcasa, invece, in una nota inviata alla vigilia dell’incontro ha esposto la necessità di un riassetto complessivo del sistema, onde consentire alle Aziende di poter esperire il proprio mandato istituzionale, ossia quello di garantire il diritto all’abitare. Ha affermato inoltre di non riuscire ad andare incontro alle aspettative sindacali, ossia di un incremento tabellare che vada oltre il 6%
Le OO.SS. Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, hanno invece rivendicato la piena riuscita dello sciopero del 20 febbraio, rappresentando la necessità di un aggiornamento della proposta di aumento tabellare da parte di Fedecasa, nonchè lo stanziamento di ulteriori risorse economiche per il riconoscimento degli arretrati per i contratti aziendali, per la formazione e per la definizione compiuta di un sistema di classificazione più in linea con le necessità di valorizzare la professionalità dei lavoratori.
Al termine dell’incontro le Parti Sociali hanno aggiornato il tavolo di confronto per metà maggio e Federcasa si è impegnata a presentare una proposta di acconto sull’incremento tabellare.

Lavoratori marittimi: le istruzioni per il calcolo della malattia

Fornite le indicazioni sulla retribuzione media globale giornaliera da considerare ai fini del calcolo delle indennità (INPS, circolare 4 aprile 2024, n. 55).

L’INPS ha fornito istruzioni sulla Retribuzione media globale giornaliera (RMGG) da considerare ai fini del calcolo delle indennità previste per le prestazioni a tutela dello stato di malattia per i lavoratori marittimi, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 156 della Legge n. 213/2023); inoltre l’Istituto ha anche illustrato il relativo flusso di processo.

In sostanza, la norma citata in ordine alle modalità di calcolo e all’ammontare dell’indennità giornaliera di malattia in favore della gente di mare, novellando gli articoli 6 e 10 del Regio decreto-legge  n. 1918/1937, ha previsto che, per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro, l’indennità giornaliera sia pari al 60% della retribuzione e ha disposto, con riferimento alla base di calcolo, che la medesima indennità venga determinata sulla retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso o, per gli eventi insorti nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, sulla base della retribuzione percepita nel periodo di riferimento e in rapporto al numero di giorni retribuiti.

Componenti retributive escluse dal calcolo

L’INPS segnala anche che per la determinazione della Retribuzione media globale giornaliera occorre tenere conto dei principi generali previsti in materia di prestazione economica di malattia, secondo cui tale prestazione è per sua natura compensativa della perdita di guadagno: di conseguenza, non devono essere considerate, anche se assoggettate a prelievo contributivo, tutte le componenti retributive monetizzate che non vengono meno per effetto dell’evento di malattia sulla base della contrattazione di riferimento e che, pertanto, vengono corrisposte integralmente dal datore di lavoro.

Inoltre, devono essere escluse dal calcolo della RMGG, seppure assoggettate a contribuzione – l’indennità sostitutiva del preavviso e le somme corrisposte dal datore di lavoro a integrazione dell’indennità giornaliera di malattia.

Dal canto loro, gli emolumenti a carattere ricorrente, non facenti parte della retribuzione corrente mensile, vanno considerati determinando il rateo mensile lordo.

In particolare, per la categoria dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro del settore della pesca di cui alla Legge n. 413/1984 (aventi diritto alle tutele specifiche se in possesso dei requisiti contributivi descritti con la circolare INPS n. 179/2013), per i quali sono stabiliti salari medi o convenzionali, l’indennità di malattia continua a essere calcolata in misura percentuale sulla Retribuzione media giornaliera stabilita per la categoria di appartenenza del lavoratore.

L’INPS segnala, poi, che per armonizzare la novella legislativa in esame, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini del calcolo dell’indennità per l’inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.), la retribuzione di riferimento è determinata in applicazione di tutti i criteri sopra illustrati.

Infine, nella circolare in commento sono le indicazioni per l’armonizzazione dei flussi di processo, con l’annuncio che le procedure di gestione sono in corso di aggiornamento per l’automatico inserimento della “retribuzione teorica” esposta nei flussi Uniemens e la conseguente dismissione del servizio web “Comunicazione dei flussi retributivi”.

 

 

Cittadini extra UE e lavoro da remoto, rilascio del permesso di soggiorno

Il Ministero dell’interno indica i requisiti per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno in favore dei lavoratori altamente qualificati che svolgono la loro attività da remoto (D.M. 29 febbraio 2024). 

È stato pubblicato sulla G.U. del 4 aprile 2024 il decreto in oggetto con cui il Ministero dell’interno fissa le modalità e requisiti per l’ingresso e il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.

 

Il decreto definisce «nomade digitale» lo straniero che svolge attività di lavoro autonomo attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto e «lavoratore da remoto», invece, lo straniero che, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, svolge attività di lavoro subordinato o di collaborazione secondo le modalità di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015.

 

Nel caso in cui i lavoratori intendano svolgere l’attività in Italia, l’ingresso e il soggiorno, per periodi superiori a novanta giorni, sono consentiti al di fuori delle quote. Ai fini dell’ingresso e del soggiorno per periodi inferiori a novanta giorni è comunque necessario il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno.

 

L’ingresso e il soggiorno degli stranieri sono consentiti ai lavoratori che rispettino i seguenti requisiti:

 

a) dispongano di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

b) dispongano di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;

c) dispongano di una idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa;

d) dimostrino un’esperienza pregressa di almeno 6 mesi nell’ambito dell’attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;

e) presentino il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 27-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998.

 

L’articolo 4 del decreto disciplina le modalità per il rilascio del permesso di soggiorno in favore dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto non appartenenti all’Unione europea e ai loro familiari.

 

Viene stabilito che il permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente alla questura della provincia in cui lo straniero si trova entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio dello Stato, ed è rilasciato mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata. Lo stesso reca la dicitura «nomade digitale – lavoratore da remoto», è rilasciato per un periodo non superiore a un anno ed è rinnovabile annualmente se permangono le condizioni e i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

 

Il permesso non è rilasciato e il visto di ingresso è revocato se, all’esito delle verifiche svolte dalla questura competente, il datore di lavoro risulti essere stato condannato negli ultimi 5 anni per reati di cui all’articolo 22, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 286/1998.

 

Il rilascio del permesso di soggiorno è comunicato dalla questura, con modalità telematiche, all’Agenzia delle entrate.