CCNL Fotolaboratori: con aprile in arrivo nuovi minimi retributivi

Con la retribuzione di aprile sono previsti nuovi minimi e decorre la copertura del Fondo Salute Sempre

Con la busta paga di aprile sono in arrivo nuovi minimi retributivi per il personale che lavora nel settore fotografico esercenti l’attività di sviluppo e stampa di materiale fotografico e cinematografico a passo ridotto, in colore e in bianco e nero per conto terzi; oltre a tutte le attività organizzate che adottano qualsiasi processo tecnico-tecnologico (in automatico e non) che comporta l’uso di carta in bobina. Nella tabella di seguito sono riportati i nuovi minimi, secondo le disposizioni presenti nel CCNL 31 maggio 2023.

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
1 1.412,70 534,17 10,33 1.957,20
2 1.274,74 530,41 10,33 1.815,48
3 1.126,97 526,56 10,33 1.663,86
4 1.003,84 523,05 10,33 1.537,22
5 887,67 520,52 10,33 1.418,52
6 763,23 516,40 10,33 1.289,96
7 641,88 512,54 10,33 1.164,75

All’interno del contratto viene reso noto che Assofotolaboratori ha informato le OO.SS. circa l’adesione al Fondo di previdenza integrativa Salute Sempre. Infatti, con decorrenza 1° gennaio 2024, sono iscritti al Fondo in maniera automatica tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e la copertura sanitaria parte dal 1° aprile 2024. Il contributo, pari a 120,00 euro annui per dipendente, è integralmente a carico dell’azienda.

CCNL Cooperative Sociali (Unci-Confsal): siglato il rinnovo del contratto

Previsti aumenti retributivi dal mese di marzo 2024

Il 26 febbraio 2024 Unci, Unione Nazionale Cooperative Italiane, e Fesica-Confsal, Federazione Sindacati lndustria, Commercio e Artigianato, con l’assistenza della Confsal, hanno siglato il rinnovo del contratto che disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro posti in essere dalle cooperative, consorzi e società consortili operanti nel settore sociosanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. Il nuovo contratto ha vigenza dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2027 sia per la parte economica che normativa.
Dal punto di vista economico, per le lavoratrici ed i lavoratori, ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale, corrisponde un valore di retribuzione base nazionale conglobata mensile, che tiene conto del contributo dovuto al FUEB per i servizi della bilateralità (art. 78 CCNL), con la decorrenza di seguito indicata e con l’impegno delle Parti a ritrovarsi nell’ambito dell’Osservatorio istituito presso l’FUEB per una valutazione con cadenza semestrale sull’andamento del comparto. La quota è comprensiva dell’indennità di funzione prevista all’art. 16- sezione Quadri.
Nei casi di percentualizzazione della paga base nazionale conglobata essa dovrà essere riproporzionata tenendo stabile l’importo dovuto al FUEB per singolo lavoratore di 8,50 euro.

Livelli Posizioni
economica
Paga base
nazionale
Quota FUEB (8,50 euro) Paga base nazionale
dal 1° marzo 2024
Paga base nazionale
dal 1° novembre 2024
Paga base nazionale
dal 1° novembre 2025
A A1 1.307,25 8,50 1.315,75 1.342,07 1.368,38
A2 1.319,37  8,50 1.327,87 1.354,45 1.381,03
B B1 1.380,99  8,50 1.389,49 1.417,38 1.445,28
C C1 1.485,21  8,50 1.493,71 1.523,71 1.553,71
C2 1.529,48 8,50 1.537,98 1.568,77 1.599,56
C3 1.574,40 8,50 1.537,98 1.614,48 1.646,06
D D1 1.574,40 8,50 1.582,90 1.614,48 1.646,06
D2 1.660,99 8,50 1.669,49 1.702,91 1.736,33
D3 1.763,90  8,50 1.772,40 1.805,82 1.839,24
E E1 1.768,11 8,50 1.776,61 1.812,14 1.847,67
E2 1.908,55  8,50 1.917,05 1.955,47 1.993,89
F F1 2.107,81 8,50 2.116,31 2.158,68 2.201,04
F2 2.407,26  8,50 2.415,76 2.464,18 2.512,60

 

Le contribuzioni minori per le aziende speciali

Fornita una ricognizione dell’assetto degli obblighi contributivi relativi alle assicurazioni minori di previdenza per il personale dipendente (INPS, circolare 3 aprile 2024, n. 53).

L’INPS ha effettuato una ricognizione dell’assetto degli obblighi contributivi delle aziende speciali (articolo 114, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, ovvero non aventi la forma giuridica di società di capitali), relativi alle assicurazioni minori di previdenza per il personale dipendente. 

Il quadro normativo

L’azienda speciale è un ente strumentale dell’ente pubblico territoriale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (approvato dal consiglio dell’ente territoriale) ed è istituita per la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (articolo 114, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000).

Tali organismi aziendali, infatti, integrano un soggetto giuridico autonomo rispetto all’ente da cui deriva, riconducibile all’ente pubblico economico e, quindi, non rientrante nel novero delle pubbliche amministrazioni.

L’assetto delle contribuzioni minori

Gli obblighi contributivi minori che sussistono in capo alle aziende speciali non trasformate in società di capitali si determinano sulla base delle norme che disciplinano le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni non pensionistiche: disoccupazione, malattia e maternità, ecc.

Malattia

L’obbligo contributivo per il finanziamento dell’assicurazione di malattia concerne anche i datori di lavoro che occupano lavoratori subordinati aventi diritto all’indennità e che corrispondono, sulla base di un obbligo assunto contrattualmente, un trattamento economico sostitutivo della predetta indennità (comma 1-bis, articolo 20, D.L. n. 112/2008).

Queste disposizioni valgono anche per gli enti pubblici economici e per le aziende speciali limitatamente alle categorie di lavoratori per i quali l’indennità è dovuta per legge.

Maternità

In materia, l’articolo 79 del D.Lgs n. 151/2001, ha stabilito il concorso al finanziamento dell’onere derivante dall’erogazione delle prestazioni economiche di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per “allattamento”, ecc.) alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato mediante il versamento, da parte dei datori di lavoro, di un’apposita contribuzione.

Disoccupazione

I lavoratori dipendenti delle aziende speciali rientrano nel campo di applicazione della NASpI, disciplinata. Di conseguenza, per tale personale è dovuta la relativa contribuzione di finanziamento (contributo ordinario, contributo addizionale per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, incremento del contributo addizionale nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, contributo in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato), secondo la disciplina recata dall’articolo 2, commi da 25 a 36 della Legge n. 92/2012.

È dovuto anche il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (articolo 25, comma 4, Legge 21 n. 845/1978).

Infine, la circolare in commento, include anche la descrizione degli obblighi per ex CUAF, Fondo di Garanzia, Fondo di Tesoreria, FIS, CIGS con relative tabelle delle aliquote contributive.

Progetto “INPS per tutti”, il nuovo Accordo quadro

Il 14 marzo 2024 è stato sottoscritto il nuovo Accordo quadro tra INPS, ANCI, Caritas Italiana e Comunità di Sant’Egidio per la prosecuzione del Progetto “INPS per tutti” (INPS, messaggio 3 aprile 2024, n. 1334).

Il progetto “INPS per tutti” nasce dalla volontà di rendere più agevole l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall’Istituto con particolare riguardo a quella fascia di popolazione che vive in condizioni di grave disagio sociale, economico, lavorativo e abitativo.

 

Avviato in via sperimentale nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Bari e Catania, l’intento è quello di estendere il progetto progressivamente all’intero territorio nazionale.

 

In tale ottica, l’INPS ha firmato il nuovo Accordo quadro con l’ANCI, la Caritas Italiana e la Comunità di Sant’Egidio per promuovere specifiche iniziative di cooperazione, considerato che le persone che vivono in situazioni di disagio economico e sociale spesso non dispongono degli strumenti che consentono loro di accedere alle prestazioni erogate dall’Istituto.

 

Il nuovo Accordo prevede anche il coinvolgimento delle Associazioni del Terzo settore presenti sul territorio, al fine di ampliare ulteriormente le opportunità per i destinatari degli interventi.

 

Le parti firmatarie, in relazione agli ambiti di rispettiva competenza, si impegnano a diffondere il progetto “INPS per tutti” e a realizzare le iniziative che possano favorire l’accesso di singoli o di nuclei familiari in stato di povertà o grave marginalità sociale alle prestazioni cui hanno diritto. L’Accordo ha una durata di 3 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e può essere rinnovato per una sola volta e per la medesima durata, tramite scambio di note a mezzo PEC tra le parti. 

 

L’INPS avrà, tra l’altro, il ruolo di coordinamento dell’apposito tavolo tecnico costituito, con il compito di raccordare le Parti al fine di fornire alle persone prive di stabile dimora, o comunque in situazione di grave disagio economico e sociale, un‘informazione integrata sulle prestazioni alle quali possono accedere; per entrare in contatto con gli Uffici dell’Istituto è possibile utilizzare eventualmente anche il canale web meeting, mediante il supporto dell’operatore comunale, presso i Comuni che hanno attivato il Punto Utente Evoluto.

 

Le strutture territoriali dell’INPS già coinvolte nel progetto, e quelle che per la prima volta aderiranno al medesimo, devono sottoscrivere specifici accordi a livello locale con i Comuni e le Associazioni del Terzo settore del territorio di competenza, per disciplinare nel dettaglio le modalità di attuazione delle iniziative. 

 

Tra i suddetti accordi locali, vi sono quelli relativi alla specifica linea di azione in favore delle donne vittime di violenza di genere sottoscritti nel rispetto delle norme che disciplinano le attività del Terzo settore, ciò al fine di creare un’efficace rete di sostegno per le donne inserite in programmi di protezione dalla violenza, istituendo un canale di interlocuzione diretto tra l’INPS, i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio, oltre che con i Comuni, la Caritas e le altre Associazioni impegnate su tale fronte.

 

L’Istituto informa che, fino al rilascio del nuovo questionario online, anonimo e dinamico, può essere ancora utilizzato il questionario originario, quale strumento di primo indirizzo a uso degli operatori di Enti/Associazioni coinvolti, finalizzato alla concreta individuazione dei bisogni dei destinatari degli interventi e all’accertamento della sussistenza dei requisiti utili all’accesso alle prestazioni erogate dall’INPS.

 

Il predetto questionario non richiede l’individuazione della persona intervistata, che resta anonima, né la partecipazione delle strutture territoriali dell’INPS, che saranno contattate eventualmente dall’operatore dell’Ente/Associazione solo in un momento successivo per le conseguenti attività di supporto e accompagnamento.

CIPL Edilizia Industria Avellino: determinato l’EVR per l’anno 2024

Fissato al 4% l’importo dell’EVR per impiegati e operai nel territorio di Avellino e provincia

Il 13 marzo 2024, le Parti sociali Ance Avellino, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, hanno rilevato che quattro indicatori su quattro sono risultati positivi, per un peso ponderale pari al 100%, nel raffronto dei trienni 2023-2022-2021 e 2022-2021-2020. Pertanto, è stato determinato a livello provinciale l’EVR erogabile per l’anno 2024, con riferimento alle sole ore ordinarie effettive di lavoro prestate, nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014.
Di seguito, gli importi.

Categoria Impiegati Paga Base al 1 luglio 2014 EVR erogabile a livello provinciale sulla base della percentuale del 4%
7° Livello 1.630,71 65,23
6° Livello 1.467,63 58,71
5° Livello 1.223,02 48,92
4° Livello 1.141,51 45,66
3° Livello 1.059,96 42,40
2° Livello 953,97 38,16
1° Livello 815,36 32,61