CCNL Rai Impiegati e Operai: presentata la piattaforma di rinnovo

I sindacati chiedono una riduzione dell’orario di lavoro, l’aumento dei minimi, la ridefinizione del premio di risultato e l’erogazione di un importo a titolo di Una Tantum

Nei giorni scorsi i sindacati  Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl, Snater, Libersind-Confsal hanno redatto la Piattaforma di rinnovo del CCNL Rai 2023-2025 già approvata dalla delegazione contrattuale e dalle assemblee dei lavoratori e lavoratrici.
Di seguito i temi di maggior rilievo.
Clausola di Salvaguardia
Si richiede che in caso di operazioni aziendali, le lavoratrici e i lavoratori interessati possano avere la possibilità di rimanere all’interno dell’azienda, a parità di livello, anzianità e, ove possibile, mansione.
Conciliazione Vita/Lavoro
Al fine di agevolare maggiormente la vita privata con quella lavorativa, secondo i sindacati è necessario introdurre le seguenti modifiche strutturali:
– una maggiore assunzione di lavoratori a tempo determinato, in sostituzione del personale in malattia lunga, maternità, congedo, aspettativa;
– accesso al part-time e alla aspettativa;
– più riposi consecutivi;
– riconoscimento delle ore di permesso per visite mediche senza vincoli relativi a PF, PR, ferie e permessi arretrati.
Welfare
Prevista la creazione di un CRAL per i lavoratori della RAI, al fine di favorire le relazioni e la crescita dell’azienda.
Orario di lavoro
Le OO.SS. chiedono per i lavoratori che non possono accedere al lavoro agile la riduzione dell’orario di lavoro, a parità di salario, da 39 ore a 36 ore settimanali e percorsi di sperimentazione della settimana lavorativa di 4 giorni.
Inoltre viene prevista la riduzione del ricorso allo straordinario, ormai sistematicamente utilizzato come estensione dell’orario di lavoro.
Classificazione
Previsto il riconoscimento:
– del Livello 1 Quadro per i capi laboratorio delle sedi regionali,
– del livello 1 per i tecnici dei teleport nazionali che hanno svolto e che svolgono attività di Supporto Operativo sia Redazionale che in Studio.
– del Livello A  per i profili apicali della produzione;
– del Livello 1 per i responsabili delle segreterie di redazione, di produzione e del personale delle sedi regionali, per i responsabili delle segreterie organizzative delle direzioni di genere e di staff.
Si richiede l’istituzione di una Commissione per approfondire alcune professionalità e declaratorie professionali previste per le nuove attività.
Minimi retributivi
Al fine di fronteggiare l’andamento dell’inflazione attestata al 19,81% per il quadriennio 2022-2025, si chiede un aumento dei salari di tale percentuale.
A compensazione della vacanza contrattuale richiesto anche un importo a titolo di Una Tantum.
Premio di Risultato 
Ridefinizione del premio di risultato, con l’introduzione di un sistema che consideri il miglioramento della produttività, della qualità dei prodotti, degli ascolti e dell’andamento economico. Prevista, inoltre, la possibilità di trasformare il premio in servizi ricompresi nella piattaforma.

CIPL Edilizia Industria Ancona: prorogato il contratto e l’importo dell’EVR 2024

Stabilita la proroga del CIPL, compreso l’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2024

Il 25 marzo scorso, il Collegio dei costruttori della provincia di Ancona, aderente all’Ance, con l’assistenza di Confindustria Ancona e le OO.SS. Fillea-Cgil, Filca.Cisl e Feneal-Uil hanno sottoscritto un verbale di accordo per determinare l’importo relativo all’EVR. Inoltre, hanno stabilito che il CIPL sottoscritto il 17 giugno 2021 è prorogato dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024 in tutte le sue clausole, compreso appunto l’art. 7 che riguarda l’istituto dell’Elemento variabile della retribuzione. Le imprese provvedono così al riconoscimento delle quote arretrate dell’EVR, erogando l’importo suddiviso nelle prime due retribuzioni utili. Il periodo preso a riferimento per la determinazione dell’emolumento è il triennio 2021-2022-2023 confrontato con 2020-2021-2022. Le Parti hanno quantificato l’importo dell’EVR da liquidare nell’anno 2024 pari al 4% dei minimi tabellari del 2018, determinato dalle tabelle riportate di seguito.

Operai – Minimi paga base orari 

Livello EVR
a) Operai di produzione Operaio di quarto livello 0,2784
Operaio specializzato 0,2588
Operaio qualificato 0,2328
Operaio comune 0,1988
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti 0,1792
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,1592

Impiegati – Stipendi minimi mensili

Livello EVR
7 68,83
6 61,94
5 51,62
4 48,18
3 44,75
2 40,26
1 34,41

Le Parti hanno anche stabilito che entro il mese di aprile 2024 si incontrano per avviare la trattativa per il rinnovo del CIPL. 

CCNL Commercio Confcommercio: sottoscritto accordo integrativo

Perfezionate le tabelle ufficiali degli aumenti retributivi, con la sistemazione degli arrotondamenti

In data 28 marzo 2024 Confcommercio Imprese per l’Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil, hanno sottoscritto l’accordo integrativo dell’ipotesi del 22 marzo 2024. In materia di classificazione del personale, in virtù della necessità di individuare e condividere i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del CCNL, è stato concordato che ai soli fini delle assunzioni in apprendistato professionalizzante l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione decorrerà dal 1° giugno 2024. Di conseguenza, fino alla stessa data e per gli stessi fini, restano in vigore le precedenti figure professionali.
Dal punto di vista retributivo sono state perfezionate le tabelle contenenti gli aumenti retributivi, con la sistemazione degli arrotondamenti. 

Livello 01/04/2023 01/04/2024 01/03/2025 01/11/2025 01/11/2026 01/02/2027 Totale
Quadro 52,08 121,53 52,08 60,76 60,76 69,44 416,65
I 46,92 109,47 46,92 54,74 54,74 62,56 375,35
II 40,58 94,69 40,58 47,35 47,35 54,11 324,66
III 34,69 80,94 34,69 40,47 40,47 46,25 277,51
IV 30,00 70,00 30,00 35,00 35,00 40,00 240,00
V 27,10 63,24 27,10 31,62 31,62 36,14 216,82
VI 24,33 56,78 24,33 28,39 28,39 32,44 194,66
VII 20,83 48,61 20,83 24,31 24,31 27,78 166,67

Operatori di vendita

Livello 01/04/2023 01/04/2024 01/03/2025 01/11/2025 01/11/2026 01/02/2027 Totale
I categoria 28,32 66,08 28,32 33,04 33,04 37,76 226,56
II categoria 23,78 55,48 23,78 27,74 27,74 31,70 190,22

Rispetto ai criteri di assorbimento previsti all’art. 216 del CCNL, le Parti Sociali hanno precisato che l’ultimo comma dell’articolo deve essere interpretato nel senso che l’anticipo (30,00 euro riferiti al IV° livello, da riparametrare per gli altri livelli) in quanto incremento della paga base, e gli importi Una Tantum (350,00 euro riferiti al IV° livello, da riparametrare per gli altri livelli) previsti dal Protocollo straordinario 12 dicembre 2022, non possono essere assorbiti dagli aumenti retributivi, da erogare da aprile 2024 a febbraio 2027, nè dall’Una Tantum, in pagamento a luglio 2024 e luglio 2025, previsti dall’accordo di rinnovo 22 marzo 2024. 

CCNL Commercio D.M.O.- Federdistribuzione: stabiliti gli aumenti salariali

Riconosciuto ai propri dipendenti un aumento di 70,00 euro a titolo di Afac

Nonostante il rammarico per il rifiuto, da parte di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, di procedere al rinnovo del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata, le imprese aderenti a Federdistribuzione hanno deciso di riconoscere gli aumenti salariali espressamente richiesti dalle stesse organizzazioni sindacali. Pertanto, a decorrere dal mese di aprile, a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali, verranno riconosciuti ai loro lavoratori un aumento pari a 70,00 euro lordi, riparametrati al IV livello. 
Inoltre, sempre nella speranza che tali organizzazioni sindacali acconsentano di riaprire le trattative per il rinnovo contrattuale, Federdistribuzione, in risposta a quanto sostenuto da esse, ha voluto ribadire di non aver fatto alcuna richiesta di “flessibilità incontrollata” nella definizione dei contratti a termine, nè di aver proposto alcuno smembramento del sistema di classificazione del personale, demansionamento dei lavoratori o riduzione dei loro diritti; invero, si proponeva l’inserimento di nuove figure professionali e nuovi ruoli di coordinamento ed organizzazione.

Assegno di inclusione e primo incontro con i servizi sociali

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce indicazioni sulle tempistiche del primo incontro con i servizi sociali da parte dei richiedenti l’Assegno di inclusione relativamente alle domande presentate entro il 29 febbraio 2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 28 marzo 2024, n. 6062).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali interviene, con la nota in oggetto, sul dies a quo relativo al primo incontro dei servizi sociali con il nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di inclusione (ADI), stabilendo che, per le sole domande presentate entro il 29 febbraio 2024, il termine dei 120 giorni sarà calcolato a partire dall’invio del flusso delle domande ADI sulla Piattaforma GePI, e non dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD).

 

Pertanto, per il primo flusso di domande trasmesse, il termine dei 120 giorni si calcola a partire dal 26 di gennaio, data di trasmissione a GePI. 

 

Lo slittamento del termine si è reso necessario in quanto l’invio massivo di domande ai Comuni, ritardato rispetto alla data di sottoscrizione del PAD, ha determinato difficoltà nella gestione dei primi appuntamenti con i nuclei beneficiari da parte dei servizi sociali dei Comuni nei tempi prescritti. 

 

Si ricorda che, in generale, i beneficiari dell’Assegno di inclusione sono tenuti a presentarsi presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, previa convocazione ovvero spontaneamente per non incorrere nelle sanzioni. In caso di mancata presentazione del nucleo alla convocazione da parte dei servizi sociali si applica la decadenza. In assenza di convocazione, decorsi 120 giorni senza che il nucleo si sia presentato spontaneamente, si applica la sospensione, fino alla data di svolgimento dell’incontro.

 

La deroga alla disposizione normativa per le domande inviate entro il 29 febbraio 2024, rappresenta un’opportunità, soprattutto per i territori che hanno ricevuto ingenti flussi di beneficiari in un limitato lasso di tempo, per meglio calendarizzare i primi incontri con i nuclei ai fini della realizzazione dell’analisi preliminare, senza che il nucleo incorra nella sospensione del beneficio economico.

 

Resta fermo che per le domande presentate a partire dal 1° marzo 2024 il termine dei 120 giorni per la convocazione e la conseguente presentazione al primo appuntamento decorrerà normalmente dal momento della sottoscrizione del PAD. 

 

Il Ministero comunica che, al fine dell’attuazione della deroga alla tempistica di cui sopra detto, si sta procedendo all’allineamento delle piattaforme informatiche per spostare i termini della sospensione del beneficio a 120 giorni dalla trasmissione delle domande ai Comuni, limitatamente alle domande presentate dal 18 dicembre 2023 al 29 febbraio 2024.