Flussi 2024 e richieste di nulla osta: termini e modalità di presentazione delle istanze

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali precisa le modalità di presentazione delle domande di nulla osta al lavoro nell’ambito dei flussi di ingresso legale in Italia per l’anno 2024, ricordando il differimento delle date dei click days (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 29 febbraio 2024, n. 1695).

Il D.P.C.M. 19 gennaio 2024, come noto, ha differito i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro nell’ambito dei flussi di ingresso legale in Italia per l’anno 2024.

 

Le nuove date dei “click days”, pertanto, sono fissate al 18, 21 e 25 marzo 2024 rispettivamente per gli ingressi di cui all’articolo 6, comma 3, lett. a) del D.P.C.M. 27 settembre 2023, di cui all’articolo 6, comma 3, lett. b) e commi 4, 5 e 6, e di cui all’articolo 7 del medesimo decreto.

 

Il Ministero ricorda che i paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti per motivi di lavoro subordinato stagionale e non, sono: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

 

Inoltre, in data 20 ottobre 2023 è stato sottoscritto un Accordo tra Italia e Tunisia, con il quale sono stati previsti annualmente 4000 ingressi di cittadini tunisini per motivi di lavoro subordinato non stagionale e il 1° aprile p.v. entrerà in vigore l’Accordo di partenariato su mobilità e migrazione con l’India, sottoscritto il 2 novembre 2023.

 

Il Ministero de lavoro e delle politiche sociali, con la circolare in commento, informa che, per l’anno 2024, per gli ingressi in Italia per lavoro, sarà disponibile nell’ambito dell’applicativo dedicato Portale Servizi ALI, la sezione di precompilazione dei moduli di domanda, fruibile nelle giornate e orari sotto riportati:

 

– dal 29 febbraio p.v. al 16 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

– il 17 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

– il 19 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

– il 20 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

– dal 22 marzo p.v. al 23 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

– il 24 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

 

Le istanze potranno essere inviate in modalità telematica, accedendo all’applicativo dedicato Portale Servizi ALI, dalla sezione “Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click-day 2024”, fino al 31 dicembre 2024, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.

 

La documentazione probatoria necessaria, al fine di consentire una rapida istruttoria delle domande presentate, può essere allegata – nei modelli di richiesta – attraverso una funzione di upload e, pertanto, la stessa potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione senza necessità di convocare i richiedenti per la presentazione di medesima documentazione, che sarà esibita, eventualmente ove necessario, in originale, all’atto della firma del contratto di soggiorno.

 

Trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dei click days, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse potranno essere diversamente ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

 

L’impegno definitivo della quota relativamente al lavoro non stagionale si avrà all’acquisizione, entro 60 giorni, del parere positivo espresso sull’istanza, ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 60 giorni previsti dal T.U.I. (D.Lgs. n. 286/1998). L’impegno definitivo della quota relativamente al lavoro stagionale si avrà all’acquisizione, entro 20 giorni, del parere positivo espresso sull’istanza, ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 20 giorni previsti dal T.U.I. 

 

Decorso il termine previsto, il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro che lo visualizzerà sul Portale ALI. In assenza di ragioni ostative, il nulla osta verrà inviato – in via telematica -, come di consueto, anche alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che rilasceranno il visto d’ingresso.

 

Il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d’ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa. In tal caso le associazioni datoriali, ovvero il singolo datore di lavoro dovranno provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi Competenti attraverso i Sistemi Informatici Regionali.

CCNL Alimentari Industria: siglato il rinnovo contrattuale

Il rinnovo aggiorna la parte economica, con aumenti di 280,00 euro, e la riduzione dell’orario di lavoro

Le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, insieme alle associazioni delle imprese del settore, hanno firmato, il 1° marzo scorso, il rinnovo del CCNL dell’industria alimentare. I sindacati si sono detti soddisfatti del risultato raggiunto, in particolar modo riguardante il salario, il welfare e il contrasto alla precarietà. 
Con il nuovo accordo è previsto un incremento di 280,00 euro per un montante complessivo a parametro 137 che, passati i 4 anni, diventa di 10.236 euro. La prima tranche parte dal 1° dicembre 2023 con un aumento pari a 75,00 euro già nei primi 14 mesi di applicazione del contratto che consente ai dipendenti del settore di recuperare un importo di 170,00 euro, vale a dire il 60% dell’aumento totale previsto. Per quanto riguarda la mancata contrattazione di secondo livello si aggiungono altri 15,00 euro mensili a quelli già previsti. 
Ad essere migliorato è anche il welfare contrattuale, con un aumento di 4,00 euro per il Fondo integrativo sanitario Fasa a garanzia di maggiori prestazioni. Per quanto riguarda il fondo di previdenza complementare Alifond, il contributo a carico delle aziende arriva a 1,5% (+0,3%, equivalente a 6,00 euro). Inoltre, viene stabilito il rafforzamento del congedo di maternità e paternità. 
Per quel che concerne la parte normativa, viene stabilita la riduzione dell’orario di lavoro. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2026 coloro i quali svolgono turni di 18 e 21 ore hanno una riduzione di 4 ore a cui si aggiungono altre 4 ore per l’anno successivo. Dal 1° gennaio 2027, invece, la riduzione di 4 ore si applica a tutti i dipendenti. 
Il contrasto alla precarietà viene perseguito mediante il dimezzamento della percentuale complessiva che passa dal 50% al 25% dei contratti a termine, in somministrazione e in staff leasing. 
Per quel che riguarda i congedi parentali aumentano le ore retribuite per l’inserimento al nido e scuola dell’infanzia e per l’accudimento intragenerazionale per i genitori anziani e per le donne vittime di violenza. Ad essere introdotto è anche il paragrafo “Diversità e inclusione”, in materia di pari opportunità. 
In ultima analisi, le Parti hanno stabilito l’avvio da parte della Commissione paritetica tecnica per l’aggiornamento delle declaratorie a partire dal 2024, al fine di rivisitare il sistema classificatorio.

CCNL Edilizia Piccola Industria (Confapi): rinnovato il contratto

Sottoscritta la parte normativa del contratto per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini. Il contratto era stato già rinnovato per la parte economica nell’ottobre 2022     

A seguito dell’accordo raggiunto sul salario lo scorso 11 ottobre 2022, nei giorni scorsi si sono incontrate Confapi-Aniem, Unione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini Aderenti a Confapi, e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, per definire il rinnovo della parte normativa del contratto, che interessa circa 60mila lavoratrici. 
Gli accordi sottoscritti in data 29 febbraio 2024 riguardano la disciplina dell’apprendistato, l’Evr, la bilateralità e l’equivalenza delle tutele normative ed economiche del contratto in attuazione dell’art. 11 del Codice Appalti.
Le organizzazioni sindacali, considerata la particolare situazione storica e politica, hanno espresso soddisfazione per il rinnovo in questione che punta al riconoscimento delle professionalità dei lavoratori con un più massiccio ricorso alla formazione, alla specializzazione e alla competenza dell’impresa.
Soddisfazione condivisa anche da Confapi Aniem, la quale ha sottolineato l’importanza di aver riattivato un confronto costruttivo e di aver condiviso accordi migliorativi anche per l’attività delle aziende. 

CCNL Metalmeccanica Industria: presentazione della piattaforma da parte delle OO.SS.

Le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, hanno presentato l’ipotesi di piattaforma che a seguito dell’approvazione da parte degli Organismi dirigenti e dell’Assemblea, verrà illustrata ai lavoratori e alle lavoratrici del settore

Il 30 giugno 2024 è prevista la scadenza del contratto Federmeccanica-Assistal, firmato unitariamente il 5 febbraio 2021 da Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil. A tal fine le OO.SS. di settore hanno presentato la piattaforma di rinnovo contrattuale, che a seguito dell’approvazione da parte degli Organismi dirigenti e dell’Assemblea, verrà illustrata ai lavoratori e alle lavoratrici del settore. Nello specifico, si tratta di una piattaforma che intende rappresentare le esigenze del lavoro metalmeccanico e fornire risposte adeguate per rimettere al centro il lavoro industriale e investire nelle nuove generazioni. Il rinnovo, affermano i Sindacati, si colloca in una fase storica caratterizzata dalla transizione ecologica, digitale e dell’Intelligenza artificiale, che richiedono soluzioni socialmente eque riducendo le disparità e tutelando sempre meglio il mondo del lavoro industriale. Di seguito alcune delle richieste presentate dalle OO.SS.

Campo di applicazione

Richiesta l’estensione applicativa del contratto, soprattutto nei casi di riorganizzazione/razionalizzazioni e più in generale di transizione che comportano modifiche societarie od organizzative, verso realtà che espletano il medesimo ambito di attività.
Inquadramento
La recente riforma dell’inquadramento del contratto ha rappresentato un punto di innovazione contrattuale rilevante, ma non ha ancora trovato concreta implementazione nei contesti aziendali. Si ritiene pertanto necessario, attraverso la Commissione nazionale Inquadramento, completare l’identificazione di ulteriori esemplificazioni dei profili professionali.
Formazione
Sulla base dei vari contesti aziendali, appare necessario garantire l’espletamento della formazione anche durante l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, con il riconoscimento della piena retribuzione, dando priorità a quella relativa al diritto soggettivo se non ancora esercitato. Nei processi di transizione che possono determinare un cambiamento nelle competenze sarebbe necessario definire in sede aziendale specifici interventi. Per favorire la crescita professionale, garantire invece la realizzazione di programmi formativi per rafforzare e acquisire le competenze professionali sia trasversali, linguistiche, digitali, tecniche o gestionali, che specialistiche. 
Flexible benefits
Richiesto un aumento dell’importo a 250,00 euro annui, nonchè l’istituzione di una “Piattaforma metalmeccanica Welfare” unica nazionale a gestione delle Parti, al fine di garantire a tutti la possibile conversione del Pdr in welfare, con ulteriori convenzioni e forme di sostegno ai dipendenti.
MètaSalute
Avanzata la richiesta di adeguamento progressivo del contributo mensile a carico aziendale di 4,00 euro a dipendente, finalizzato a sviluppare prestazioni di carattere integrativo e mutualistico erogate dal Fondo sanitario.
Fondo previdenziale Cometa
Al fine di incrementare il numero di aderenti al Fondo previdenziale (Cometa) occorre prevedere forme di premialità straordinarie per nuovi aderenti accompagnate da campagne informative condivise tra le Parti attraverso una comunicazione nel cedolino paga. Prevedere la contribuzione aziendale al fondo previdenziale anche per i periodi di non attività lavorativa o di sospensioni del rapporto di lavoro per qualsiasi causa (cassa integrazione, congedo parentale ed altre assenze).
MetApprendo
Al fine di sviluppare ulteriormente la piattaforma MetApprendo come strumento utile per la formazione professionale, si ritiene necessario definire anche per questo rinnovo contrattuale soluzioni che ne consolidino il funzionamento. 
Riduzione orario di lavoro
La riduzione dell’orario di lavoro e la sua rimodulazione (telelavoro, lavoro agile, ecc.) sono già state parzialmente realizzate nella contrattazione di secondo livello in Italia e in altri Paesi europei, attraverso un maggior utilizzo degli impianti, nuove turnistiche e recupero di efficienza. Per dare uniformità all’industria metalmeccanica e delle installazioni, anche al fine di migliorare la qualità e l’attrattività nei confronti delle giovani generazioni, le OO.SS. ritengono utile sperimentarla anche nel contratto. Viene, infatti, richiesta una riduzione dell’orario di lavoro che implementi quanto già previsto per il lavoro a turni e che si applichi anche in settori/aziende coinvolti in processi di transizione, riorganizzazione o crisi e di consistente riqualificazione professionale. Richiesta, infine, l’avvio di una fase di sperimentazione contrattuale con l’obiettivo di raggiungere progressivamente una riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali, facendo salve le intese aziendali esistenti.
Lavoro agile, telelavoro e co-working
Richiesta la definizione della normativa quadro a livello nazionale.
Minimi, trasferte e reperibilità
La richiesta di aumento, relativa al periodo di vigenza 2024-2027, è pari a 280,00 euro al liv. C3 (ex-5°cat.) sul trattamento economico minimo come previsto nella lettera H e un’analoga rivalutazione dei trattamenti di trasferta e di reperibilità. A tale richiesta si aggiungerà quanto previsto dalle lettere E ed F dell’Accordo Interconfederale riguardo al trattamento economico complessivo.
Premio perequativo
L’istituto dell’elemento perequativo, introdotto dal 2008, a distanza di anni riscontra un’applicazione molto limitata per una sua formulazione che riduce fortemente la sua efficacia. Viene richiesto pertanto d’incrementare a 700,00 euro l’importo annuo e di modificare i criteri di erogazione, affinché sia realmente riconosciuto alle lavoratrici e ai lavoratori che dipendono da imprese che non hanno in vigore un premio di risultato o analoghe voci retributive derivanti dalla contrattazione collettiva aziendale, evitando che le lavoratrici e i lavoratori delle medesime aziende rimangano di fatto senza la copertura del secondo livello di contrattazione.

CCNL Residenze sanitarie assistenziali-Aris: erogato l’Elemento retributivo aggiuntivo

Con il mese di marzo corrisposto L’Era per 13 mensilità

L’ipotesi di accordo siglata il 24 gennaio 2024 tra Aris e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fp, prevede, all’art. 2 rubricato “incrementi economici”, che dal 1° marzo 2024 fino alla data di stipula del nuovo CCNL, al personale di settore non beneficiario del superminimo non assorbibile in caso di futuri incrementi contrattuali e in caso di passaggi verticali e di eventuali incrementi stabiliti dalla contrattazione aziendale di cui all’56, vengono riconosciuti gli incrementi economici mensili lordi per 13 mensilità, distinti secondo la categoria di inquadramento, come indicato nella colonna B della tabella sottostante.

Categoria di inquadramento A B
Retribuzione in vigore Elemento Retributivo Aggiuntivo (ERA)
Categoria A 1.158,00 65,57
Categoria B 1.250,00 61,68
Categoria C 1.315,00 104,80
Categoria D 1.417,00 2,80
Categoria E 1.495,00 1,06
Categoria F 1.552,00 194,00
Categoria G 1.676,00 130,00
Categoria H 1.777,00 318,50
Quadri 1.889,00 230,00

Con la medesima decorrenza, inoltre, per il personale inquadrato come sotto, purché non beneficiario del superminimo di cui all’art. 56, gli aumenti sono maggiorati delle somme aggiuntive mensili lorde previste nella tabella sotto riportata.

Qualifica Cat. di inqua­dramento Integr. ERA
Operatore socio sanitario D 43,53
Massaggiatore (ad esaurimento) E 99,99
Impiegato di concetto E 54,50
Biologo, Fisico, Psicopedagogista, Psicologo, Sociologo, Pedagogista, Farmacista G 289,50
Vice direttore amministrativo, Direttore di unità operativa, Capo area H 289,50
Direttore di Centro e Direttore amministrativo, entrambi di struttura fino a 120 posti autorizzati e contrattualizzati dal SSN Quadro 630,49
Direttore di Centro e Direttore amministrativo, entrambi di Struttura con oltre 120 posti autorizzati e contrattualizzati dal SSN Quadro 1175,68

Per il personale titolare del superminimo di cui trattasi ed appartenente a tutte le qualifiche e le categorie di inquadramento, in sostituzione di quanto previsto dalle tabelle di cui sopra, viene applicato l’incremento mensile (Era) per 13 mensilità annue, pari a 40,00 euro lordi.

In aggiunta si specifica che, tutti gli aumenti interessati non si cumulano con quanto previsto in sede di contrattazione decentrata al medesimo fine e/o a titolo di acconti o anticipazioni sui futuri rinnovi o incrementi o benefici contrattuali ed altresì, che vengono riproporzionati in caso di lavoro svolto a tempo parziale.