CCNL Metalmeccanica Piccola Industria: ufficializzato il valore IPCA

Scatta la clausola di garanzia inserita nel CCNL 26 maggio 2021. Previsti aumenti pari a 124,28 euro al livello 5

Decorrono dal 1° giugno 2023 gli aumenti salariali per i lavoratori metalmeccanici ai quali si applica il CCNL Unionmeccanica-Confapi, sulla base del contratto firmato il 26 maggio 2021 con le Organizzazioni Sindacali Fim-Fiom-Uilm.
Le previsioni contrattuali stabiliscono che, per i dipendenti del settore, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflattiva consuntivata, misurata con l’IPCA al netto degli energetici importati, così come fornita dall’ISTAT applicata ai minimi stessi.
Per l’anno in corso le Parti si sono incontrate per calcolare, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello con i criteri appena enunciati. 

Livello Aumenti Minimi dal 1°giugno 2023
1 90,75 1.465,75 
2 100,22 1.618,77 
3 111,20 1.796,07 
4 116,02 1.873,93
5 124,28 2.007,36 
6 133,25 2.152,24
7 142,96 2.309,01 
8 155,47 2.511,01 
8Q 155,47 2.511,01 
9 172,89 2.792,49 
9Q 172,89 2.792,49

 

CCNL Ormeggiatori e barcaioli: siglato il rinnovo del contratto

Aumenti retributivi e novità normative per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani

E’ stato siglato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti insieme a Angopi, Legacoop produzione e servizi, Confcooperative lavoro e servizi, l’accordo di rinnovo contrattuale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani. 
La stipula, affermano le organizzazioni sindacali, arriva in una fase che presenta ancora alcune incertezze per il particolare contesto socio-economico mondiale e per la mancata approvazione del provvedimento relativo all’aggiornamento del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione che inciderà sugli aspetti formativi, classificatori e retributivi.
Il nuovo accordo, con decorrenza 1° luglio 2022-30 giugno 2025, ha previsto dal punto di vista retributivo un immediato incremento complessivo pari a 175,50 euro oltre al sostanziale miglioramento delle prestazioni erogate dal Fondo di accompagno all’esodo con l’aggiunta di un significativo incentivo modulato sulle modalità di uscita in aggiunta alla consolidata indennità erogata per la maturazione dei requisiti di pensione anticipata o di vecchiaia.
Dal punto di vista normativo, invece, il rinnovo ha introdotto significativi interventi sulla parte normativa riferita al turno giornaliero e all’istituto della mobilità rendendo il dettato contrattuale rafforzato, riformato ed adeguato alle novità normative.
Confermato, infine, l’avvio del percorso per la definizione di una specifica sezione contrattuale per il personale amministrativo e tecnico. 

Dirigenti Scolastici: siglata l’ipotesi di contratto integrativo

Nell’ipotesi di contratto integrativo stabiliti i criteri di ripartizione ed impiego delle risorse destinate al Fondo

Il 31 maggio scorso, il ministero dell’Istruzione e del Merito e le sigle sindacali della dirigenza scolastica, ovvero Anp-Cida, Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Federazione Uil Scuola Rua, Dirigenti Scuola-Di.S.Conf. e Snal-Confsal, hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo (Ccni) per il personale dei dirigenti scolastici, al fine di individuare delle fasce di complessità, dei criteri di riparto e d’impiego della risorsa che costituisce il Fondo unico nazionale (Fun), tra la quota destinata alla retribuzione di posizione e quella di risultato per quel che concerne l’anno scolastico 2023/2024. Lo scopo è quello di evitare che i dirigenti delle oltre 8.000 scuole presenti sul territorio nazionale siano vittime di decrementi retributivi rispetto alla situazione attuale. Per raggiungere tale scopo viene avviato un nuovo modello che consiste nel contratto che viene sottoscritto in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico di riferimento e prima dell’inizio delle procedure di mobilità. Questo iter fa sì che i dirigenti scolastici possano scegliere in maniera consapevole e informata le sedi di servizio.
Per quel che riguarda la posizione di parte variabile, il nuovo sistema nazionale si compone di tre fasce retributive, con importi che vanno a migliorare la situazione economica precedente, vale a dire:

– Fascia A: 21.600 euro;

– Fascia B: 17.600 euro;

– Fascia C: 13.600 euro.
Alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle Istituzioni scolastiche viene destinata una quota pari all’85% della risorsa componente il Fun. Mentre, alla retribuzione di risultato viene destinata una quota pari al 15% della risorsa che costituisce il Fondo. Nel caso in cui venga utilizzata una percentuale inferiore all’85% relativa alla retribuzione di posizione, questa viene destinata alla retribuzione di risultato.  

CCNL Cinematografia – Esercizi: sottoscritto il preaccordo sindacale

Oggetto dell’accordo sono la corresponsione dell’Una Tantum e l’incremento economico

Il 31 maggio 2023 si è tenuto il primo incontro per la trattativa del rinnovo contrattuale del CCNL Cinematografia – Esercizi, applicabile ai dipendenti degli esercizi cinematografici e cinema-teatrali, scaduto lo scorso 31 dicembre 2019.
Si è stabilito, in primo luogo, per il periodo di vacanza contrattuale 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022, l’erogazione di un importo a titolo di Una Tantum di 270,00 euro al IV livello, da riparametrare per gli altri livelli. Tale indennità spetterà a tutti i dipendenti in forza al 1° giugno 2023 e sarà rapportata all’effettivo periodo di lavoro intercorso dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, comprese eventuali sospensioni per CIG, maternità e malattia; in caso di part-time, sarà proporzionato all’effettivo lavoro svolto. L’importo verrà corrisposto unitamente con le paghe di giugno 2023.
A decorrere dal 1° giugno sarà inoltre previsto l’aumento in acconto, pari a 35,00 euro al IV livello, da riparametrare per gli altri livelli. 
Per quanto riguarda gli arretrati per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023, ammontanti a 175,00 euro rapportati al IV livello e da riparametrare, verranno corrisposti con le competenze del mese di ottobre 2023.
Il prossimo incontro avrà come oggetto la rivisitazione della classificazione, allo scopo verrà costituita una commissione tecnica paritetica composta da tre componenti per Organizzazione Sindacale.

Bonus Psicologo 2022: indicazioni per l’utilizzo del contributo e lo scorrimento delle graduatorie

L’INPS indica i termini per l’inserimento dei dati di fatturazione per le sedute di psicoterapia confermate in mancanza dei quali non si potrà dar luogo ai pagamenti, fornendo indicazioni per lo scorrimento delle graduatorie per l’anno 2022 (INPS, messaggio 8 giugno 2023, n. 2127).

Il cosiddetto “Bonus psicologo 2022”, come noto, deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda in quanto, decorso tale termine, il codice univoco assegnato ai richiedenti e associato al valore economico attribuito in base all’ISEE del nucleo familiare di appartenenza è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuandosi nuovi beneficiari.

 

Pertanto, considerato che sono decorsi i 180 giorni, i professionisti non possono più aggiungere nuove sedute, né confermare quelle precedentemente inserite nel sistema, né annullare retroattivamente le sedute già confermate.

 

L’INPS, con il messaggio in oggetto, comunica che l’inserimento dei dati di fatturazione per le sedute confermate deve essere completato entro e non oltre il 20 giugno 2023.

Il 21 giugno 2023 tutte le sedute non confermate, oppure confermate ma non ancora corredate dei dati di fatturazione saranno annullate d’ufficio, per consentire l’individuazione delle risorse residue disponibili ai fini dello scorrimento delle graduatorie per l’anno 2022. Si ricorda che, in mancanza dei dati completi di fatturazione, non si potrà dare luogo ai relativi pagamenti.

 

Una volta validate tutte le sedute (ossia confermate e corredate dai dati di fatturazione), l’INPS potrà definire l’ammontare delle risorse regionali e provinciali residue, che consentiranno, se presenti, lo scorrimento delle rispettive graduatorie e l’ammissione di nuovi aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili. 

 

Completate queste operazioni, i nuovi beneficiari ammessi al contributo, a partire dalla prima settimana di luglio, potranno visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato (che deve essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia), accedendo al servizio on line  “Contributo sessioni psicoterapia”, reperibile sul portale istituzionale al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità > “Per malattia” > “Bonus psicologo – Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” > “Utilizza il servizio”.

 

Viene precisato che saranno remunerate solo le prestazioni per le quali le Regioni/Province autonome hanno completato il trasferimento delle risorse stanziate e, laddove le Regioni/Province autonome abbiano provveduto al trasferimento parziale degli stanziamenti, le sedute saranno remunerate nei limiti delle risorse trasferite all’INPS.

 

Possono essere rimborsate solamente le fatture emesse dai professionisti per i quali il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) abbia inviato conferma di iscrizione all’albo.