CCNL Ortofrutticoli ed agrumari (Conflavoro-Confsal): firmato il rinnovo contrattuale per il settore

Stabiliti nuovi minimi retribuitivi, maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo

Il 12 settembre 2024 Conflavoro e Fesica-Confsal, con l’assistenza di Confsal, hanno sottoscritto il rinnovo contrattuale per le lavoratrici ed i lavoratori del settore ortofrutticoli ed agrumari, scaduto il 29 febbraio 2024. Il nuovo CCNL decorre dal 1° settembre 2024 e scade il 31 agosto 2027. Dal punto di vista retributivo vengono stabiliti nuovi minimi con le relative decorrenze al 1° settembre 2024, 1° giugno 2025, 1° giugno 2026 e 1° agosto 2027. Di seguito la tabella con gli importi aggiornati. 

Livello Minimi al 1° settembre 2024 Minimi al 1° giugno 2025 Minimi al 1° giugno 2026 Minimi al 1° agosto 2027
Quadro* 2.337,00 2.367,00 2.397,00 2.486,95
1° livello 2.230,00 2.258,50 2.287,15 2.373,00
2° livello 1.970,50 1.995,90 2.021,00 2.096,95
3° livello 1.884,15 1.908,40 1.932,55 2.005,00
4° livello 1.706,50 1.728,40 1.750,40 1.815,95
5° livello 1.633,10 1.654,00 1.674,95 1.737,90
6° S livello 1.598,30  1.618,70 1.639,20 1.700,80
6° livello 1.559,90 1.579,90 1.599,95 1.660,00
7° livello 1.500,10 1.519,30 1.538,55 1.596,30

* Per il Quadro è prevista l’aggiunta di un’indennità di funzione pari a 160,00 euro. 
In materia di lavoro straordinario, notturno e festivo sono state indicate le seguenti maggiorazioni. Inoltre, viene precisato che il lavoro notturno è quello prestato tra le 22:00 e le 6:00 e le ore prestate a tale titolo sono retribuite con la maggiorazione del 15%. 

Lavoro straordinario Maggiorazione
Lavoro straordinario diurno 35%
Lavoro straordinario notturno 50%
Lavoro domenicale o straordinario festivo 42%
Lavoro straordinario festivo notturno 60%

Per l’apprendistato professionalizzante viene precisato che può essere instaurato per i livello dal 2° al 5° (36 mesi) e per il 6° (24 mesi) con relativo inquadramento.

Livello 1° periodo 2° periodo 3° periodo
Dal 2° al 5° 2 livelli sotto quello di destinazione finale 1 livello sotto quello di destinazione finale Livello di destinazione
1 livello sotto quello di destinazione finale Livello di destinazione

Introdotte novità anche per il lavoro stagionale; il periodo di prova; orario di lavoro; Banca Ore; malattia; infortunio; Fondo Sani ed Ebiasp. Vengono inserite le indennità per il lavoratori che operano nelle celle frigorifere, disagio freddo (10%) e disagio caldo (10%) e per i lavoratori operanti a distanza inferiore a 3 metri rispetto agli impianti di fiamme vive (10%). Inserita anche un’appendice con l’accordo sul tempo determinato. 

RED precompilato: parte la la Campagna ordinaria 2024

Disponibile per i pensionati interessati il nuovo servizio online (INPS, messaggio 4 ottobre 2024, n. 3301).

L’INPS, con l’avvio della Campagna RED ordinaria 2024 per la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2023, ha reso disponibile ai pensionati interessati il nuovo servizio online “RED Precompilato” in sostituzione del “RED Semplificato”.

Bisogna ricordare, infatti, che l’ordinamento previdenziale prevede la concessione sia di prestazioni di carattere assistenziale, sia di benefici economici sui trattamenti pensionistici il cui riconoscimento è subordinato all’ammontare dell’importo dei redditi del titolare della prestazione e, in taluni casi, del coniuge e dei familiari componenti il nucleo reddituale rilevante.

Pertanto, in linea generale, i titolari delle citate prestazioni collegate al reddito, in base alla normativa vigente, hanno l’obbligo di dichiarare all’INPS i propri redditi e, qualora previsto, anche quelli del coniuge e dei componenti del nucleo rilevanti per le prestazioni, al fine di evitare il rischio di sospensione delle stesse in caso di mancato adempimento (articolo 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008).

Il nuovo servizio “Red Precompilato”

Fatte salve le consuete modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi rilevanti sulle prestazioni collegate al reddito anche attraverso i CAF e i liberi professionisti abilitati convenzionati, il nuovo servizio “RED Precompilato”, previo consenso dell’interessato, permette la precompilazione dei dati reddituali già conosciuti dall’INPS.

Tali dati possono essere confermati, integrati e rettificati dall’interessato, al fine dell’invio telematico della dichiarazione reddituale relativa alla Campagna RED ordinaria 2024 (redditi anno 2023), da effettuare entro il 28 febbraio 2025.

Il servizio, inoltre, è supportato da una finestra di conversazione con un assistente virtuale (chatbot) in grado di chiarire le modalità di compilazione e i criteri di valorizzazione delle diverse informazioni reddituali.

Il servizio “RED Precompilato” può essere utilizzato accedendo alla pagina di approfondimento “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)” presente nel sito istituzionale dell’INPS, attraverso una delle seguenti modalità di autenticazione: CNS, SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, eIDAS.

 

CCNL Federcasa: report del tavolo di trattativa

Il Presidente di Federcasa ha proposto un incremento economico del 6,5%

Si è svolto nella giornata del 2 ottobre 2024 il tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto applicabile ai dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa. L’Associazione datoriale aveva trasmesso negli scorsi mesi una versione modificata della parte normativa discordante sia da quanto convenuto nei tavoli precedenti sia da quanto proposto unitariamente a maggio, rispetto alla quale le OO.SS avevano proposto modifiche in merito ai punti di arretramento. La controparte datoriale si era poi impegnata a verificare le parti discusse e a rimandare un nuovo testo. 
In merito alla parte economica del rinnovo, il Presidente di Federcasa ha presentato una prima proposta condivisa dall’assemblea dei presidenti così articolata:
6,5% di incremento tabellare dal 1° gennaio 2024;
600,00 euro di una tantum per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Le OO.SS. avevano chiesto unitariamente una diversa proposta che aumentasse il costo complessivo del contratto e che rappresentasse un incremento stipendiale strutturale. La controparte, dopo lunga discussione, ha dimostrato disponibilità a ragionare di una proposta economica maggiore su cui chiedere alle aziende un mandato con l’impegno di un aggiornamento a breve termine.
Il Presidente ha, quindi, rimesso all’assemblea delle aziende la definizione di una proposta complessiva della parte economica e normativa su cui le OO.SS. faranno le proprie valutazioni. 

Sanzioni per omissioni e per evasioni contributive: le novità

Fornite indicazioni sulle modificazioni del regime introdotte dall’articolo 30 del D.L. n. 19/2024 a partire dal 1° settembre 2024 (INPS, circolare 4 ottobre 2024, n. 90).

L’articolo 30 del D.L. n. 19/2024 ha modificato, con decorrenza dal 1° settembre 2024, la Legge n. 388/2000, in tema di regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva, in attuazione della linea II della Missione 5, Componente 1 del PNRR. In particolare, rispetto alla misura delle sanzioni civili dovute in caso di omissione o evasione contributiva, l’articolo 30 del citato decreto-legge n. 19/2024, ferma la quantificazione ordinaria delle stesse, ha introdotto alcune modifiche sostanziali, prevedendo una loro diversa modulazione in relazione alla fattispecie ricorrente e ai tempi dell’adempimento.

Inoltre, all’articolo 30, comma 1, lettera c) viene prevista una specifica disciplina del regime sanzionatorio in caso di tempestiva regolarizzazione delle esposizioni debitorie oggetto di accertamento d’ufficio da parte degli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive (articolo 116, comma 8, lettera b-bis) della Legge n. 388/2000).

Sanzioni civili per omissione contributiva

L’articolo 30, comma 1, lettera a) del D.L. n. 19/2024, ha modificato il regime delle sanzioni civili di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della Legge 388/2000[3], connesso al mancato o tardivo versamento dei contributi previdenziali, prevedendo, a chiusura della norma, che qualora il pagamento dei contributi o premi viene effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trovi applicazione.

L’intento del legislatore è stato quello di estendere l’istituto del ravvedimento operoso, già previsto per le ipotesi di evasione contributiva dal medesimo articolo 116, comma 8, lettera b), ultima parte, della Legge n. 388/2000, anche alle ipotesi di omissione contributiva disciplinata dalla citata lettera a) del comma 8, al fine di favorire e accelerare il recupero del credito.

La norma, quindi, ferma restando l’ordinaria misura della sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti in ragione d’anno, sino al massimo del 40% dell’importo dovuto, al fine di favorire l’adempimento, ha introdotto una misura agevolativa in base alla quale, se il pagamento avviene, in unica soluzione, entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in modo spontaneo, ossia prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, non trova applicazione la maggiorazione di 5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento.

L’INPS evidenzia al riguardo che il pagamento deve intendersi “in unica soluzione” anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei 120 giorni citati dalla data di scadenza legale e purché l’importo totale versato corrisponda all’intera contribuzione dovuta. 

Sanzioni civili per evasione contributiva

In merito alle sanzioni civili applicabili all’evasione contributiva (articolo 116, comma 8, lettera b), Legge n. 388/2000), nelle ipotesi in cui il soggetto contribuente non metta in atto spontaneamente comportamenti volti a regolarizzare la sua posizione rispetto all’obbligo contributivo, la norma prevede, senza alcuna variazione rispetto al regime previgente, una sanzione pari al 30% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge, in ragione d’anno, e sino alla soglia massima del 60% dell’importo dovuto.

Diversamente, la fattispecie del ravvedimento operoso, già disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), seconda parte, della citata Legge n. 388/2000, è stata oggetto di una rimodulazione dei termini previsti per il pagamento della contribuzione dovuta. Infatti, viene confermata la previsione secondo cui, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia e, inoltre, viene introdotta l’ulteriore previsione che, ove il versamento avvenga in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.

Infine, nella circolare in commento vengono anche illustrati i casi relativi alle sanzioni civili in presenza di accertamenti degli enti impositori, alle sanzioni civili per omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, alle attività di compliance, alle attività di accertamento d’ufficio da parte dell’INPS e le disposizioni comuni.

 

CCNL Farmacie Private: iniziate le trattative per il rinnovo

Presentata la piattaforma sindacale unitaria che interessa gli oltre 60mila dipendenti del settore

Il 3 ottobre 2024 le Parti sociali si sono riunite al tavolo negoziale per il rinnovo del contratto di settore per il triennio 2024/2027.
Le Organizzazioni sindacali, nel presentare la propria piattaforma unitaria, alla luce delle nuove realtà operative, hanno ribadito l’urgenza di fornire strumenti aggiornati ed efficaci per la regolazione dei rapporti di lavoro a seguito della emergenza sanitaria relativa alla pandemia.
Tra i punti cardine della trattativa, vi sono sicuramente:
– l’insufficienza dei salari rispetto alla professionalità richiesta;
– orari di lavoro impegnativi;
– difficoltà nel bilanciare vita professionale e personale;
– l’ingresso di grandi catene di farmacie;
– l’implementazione delle risorse di welfare;
– l’incremento del monte ore Rol al fine di premiare l’anzianità di servizio;
– aumento delle maggiorazioni per i turni notturni, il lavoro domenicale e le festività.
Inoltre, le OO.SS. richiedono anche il rafforzamento della dichiaratoria sulla classificazione del personale, con riferimento all’applicazione del livello Q2, al fine di offrire uno stimolo all’impegno professionale; una integrazione della retribuzione al 100% durante il congedo di maternità e il miglioramento delle indennità oltre all’estensione del periodo di aspettativa.
Sul fronte delle malattie ed infortuni, le sigle sindacali propongono un incremento della integrazione a carico del datore di lavoro, insieme all’ampliamento del periodo di aspettativa non retribuita in caso di malattie gravi. 
Infine, viene sollevata la necessità di apportare modifiche alle condizioni contrattuali relative al part-time, lavoro supplementare e clausole elastiche.
La trattativa proseguirà il 13 novembre e il 4 dicembre.