Settore trasporto aereo e Fondi di solidarietà: semplificata l’autocertificazione

L’INPS interviene sull’obbligo di dichiarazione in autocertificazione riguardante lo svolgimento di attività lavorativa all’estero del personale di terra (INPS, messaggio 14 dicembre 2022, n. 4498).

L’obbligo di dichiarazione in questione – da adempiere attraverso la compilazione del modello “SR85” entro il 31 dicembre di ogni anno – è stato introdotto dall’Istituto per permettere al personale del settore aereo o aeroportuale di autocertificare di non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero oppure di avere svolto la predetta attività, indicandone i periodi, nonché per dichiarare il conseguimento, il ripristino o il rinnovo delle licenze e relative abilitazioni del personale pilota.

 

Allo scopo di rendere più agevoli gli adempimenti connessi alla liquidazione delle prestazioni integrative a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e ridurre i tempi di definizione dei pagamenti, a decorrere dal 2022, i soli lavoratori appartenenti al personale di terra non saranno più tenuti a trasmettere all’INPS il predetto modello “SR85” per autocertificare di non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero oppure di averla svolta.

 

Pertanto, i modelli eventualmente già trasmessi dai lavoratori in questione, per l’anno 2022, non costituiranno oggetto di valutazione ai fini della liquidabilità delle prestazioni integrative. 

 

L’obbligo di trasmissione del citato modello rimane invece in vigore per il personale navigante.

 

Resta fermo, in capo a tutti i lavoratori, sia personale navigante, sia personale di terra, l’obbligo previsto di comunicare, a pena di decadenza dal diritto alla prestazione, l’eventuale rioccupazione all’estero, tramite l’utilizzo del modello “SR83”.

Legge di bilancio 2023: le modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali

Novità per le prestazioni occasionali: la Manovra 2023, modificando l’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, estende la possibilità di acquisire prestazioni occasionali. Cosa cambia e per chi

La Manovra 2023 amplia le possibilità di utilizzo delle prestazioni occasionali, ritoccando da un lato il tetto complessivo dei compensi che l’utilizzatore può corrispondere e, dall’altro, innalzando il limite dimensionale richiesto agli utilizzatori che vogliono ricorrere a tale tipologia contrattuale.

Nel dettaglio, secondo il testo bollinato della Legge di bilancio, la prima modifica introdotta riguarda il limite massimo dei compensi erogabili in un anno alla totalità dei prestatori impiegati da ciascun utilizzatore, che passa dagli attuali 5 mila euro a 10 mila euro. Resta invece fermo a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile, anche con più utilizzatori.
I committenti che ricorrono al contratto di prestazione occasionale dovranno inoltre avere alle proprie dipendenze un massimo di dieci dipendenti a tempo indeterminato (non più cinque). Tale limite si applicherebbe anche a tutte le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, equiparate, così, agli altri utilizzatori. L’articolo 54-bis, comma 14 del D.L. n. 50/2017 attualmente consente ai medesimi operatori del settore del turismo di ricorrere al contratto di prestazione occasionale in deroga al limite di cinque lavoratori a tempo indeterminato a condizione che alle proprie dipendenze abbiano fino a otto lavoratori, a tempo indeterminato o determinato, e le prestazioni siano rese da: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni iscritti a un ciclo di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito specificamente individuati.

La bozza di Legge consente l’impiego di prestazioni occasionali anche per lo svolgimento di attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare. Per ogni giornata lavorativa va corrisposto al lavoratore un compenso pattuito per la prestazione in misura pari almeno a quella minima fissata per la remunerazione di tre ore lavorative prevista per il settore agricoltura. Viene, dunque, eliminato anche nell’ambito del settore agricolo il riferimento al ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie: titolari di pensione di vecchia o di invalidità, giovani con meno di venticinque anni di età, iscritti a un ciclo di studi, persone disoccupate, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito e purché, in ogni caso, non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Conseguentemente la Manovra prevede anche l’abrogazione del comma 8-bis, dell’articolo 54-bis, del citato decreto legge che per le prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, prevede l’obbligo per il prestatore di autocertificare, nella piattaforma informatica INPS, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

CCIR Metalmeccanica – Artigianato: siglato il rinnovo per la Regione Veneto

Aumenti retributivi differenziati per settore, consolidamento del welfare contrattuale e maggiore impegno sulla formazione professionale tra i punti principali del nuovo contratto

Dopo una lunga trattativa, nei giorni scorsi è stato firmato il contratto regionale per i settori Metalmeccanica, Orafi Argentieri, Odontotecnici – Artigianato, che interesserà quasi 70.000 dipendenti in tutta la regione Veneto.
L’accordo sottoscritto prevede, tra i punti principali, l’accorpamento dei diversi contratti esistenti per i tre diversi settori produttivi, la parificazione delle relative retribuzioni, l’aumento e il consolidamento del welfare contrattuale a cui si aggiunge, l’aumento del contributo aziendale per gli iscritti ad un fondo di previdenza contrattuale e un maggiore impegno sulla formazione professionale.
L’aumento retributivo in busta paga è differenziato per settore:
70,00 euro medi al mese, per orafi argentieri e odontotecnici;
160,00 euro annui di welfare, per i meccanici.
Previsti, inoltre, aumenti dello 0,4% della retribuzione lorda sui Fondi previdenza.
I Sindacati hanno affermato che la firma definitiva è arrivata grazie alla volontà delle parti di raggiungere entro la fine dell’anno il rinnovo, in modo da poter riconoscere al settore produttivo della regione un compenso adeguato sia in merito alle condizioni economiche che normative. 

CCNL Terziario (Confcommercio): sottoscritto protocollo straordinario di settore

Previsto il riconoscimento di un importo Una Tantum di 350,00 euro e un acconto di 30,00 euro sui futuri aumenti contrattuali 

Nell’ambito del percorso negoziale di rinnovo del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, Confcommercio-Imprese per l’Italia, d’intesa con i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, ha sottoscritto, il 12 dicembre scorso, un protocollo straordinario per i lavoratori del settore.
L’intesa sottoscritta prevede l’erogazione di un importo Una Tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato per livello d’inquadramento, da corrispondere in 2 soluzioni:
200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.
Gli importi saranno erogati pro quota in relazione ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020-2022. 

Livello Una Tantum dal 1° gennaio 2023 Una Tantum dal 1° marzo 2023
Quadri 347,22 260,42
I 312,78 234,58
II 270,56 202,92
III 231,25 173,44
IV 200,00 150,00
V 180,69 135,52
VI 162,22 121,67
VII 138,89 104,17

Operatori di vendita

Livello Una Tantum dal 1° gennaio 2023 Una Tantum dal 1° marzo 2023
I categoria 188,79 141,60
II categoria 158,50 118,88

L’accordo prevede inoltre che, a partire dal 1° aprile 2023, verrà erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali. 

Livello Acconto dal 1° aprile 2023
Quadri 52,08
I 46,92
II 40,58
III 34,69
IV 30,00
V 27,10
VI 24,33
VII 20,83

Operatori di vendita

Livello Acconto 1° aprile 2023
I categoria 28,32
II categoria 23,78

Al personale con rapporto a tempo parziale l’erogazione degli importi di cui sopra avverrà con criteri di proporzionalità. 
Protocolli analoghi sono stati sottoscritti in pari data anche dalle altre organizzazioni datoriali Confesercenti, Federdistribuzione e dalle Associazioni delle cooperative di consumo

 

CCNL Gas: dal 2023 cambia la disciplina della reperibilità

 Maggiorazioni sui compensi e limiti all’impegno di reperibilità per i dipendenti del settore Gas

A decorrere dal 1°gennaio 2023, per i dipendenti delle imprese che gestiscono i servizi relativi alla distribuzione ed alla vendita del gas, al trasporto, rigassificazione, stoccaggio, al teleriscaldamento, alla cogenerazione ed ai servizi relativi al ciclo integrale dell’acqua, incluse le attività di depurazione e gestione delle reti fognarie, l’impegno di reperibilità sarà limitato a 10 giorni/mese di servizio pro-capite.
I compensi saranno maggiorati del 15% per le giornate eccedenti il decimo giorno/mese e semestralmente verrà attivata una verifica con la rsu sulle eccedenze medie.
Nei confronti del personale reperibile che di norma svolge la propria attività da remoto utilizzando gli strumenti aziendali, senza doversi recare sul luogo dell’intervento, in aggiunta ai compensi sopra indicati verrà riconosciuto un importo aggiuntivo per ciascuna giornata di reperibilità pari a 6,00 euro. Ove siano attuate forme di reperibilità oraria, tale importo sarà riproporzionato alle ore prestate in ragione di 1/24esimo per ciascuna ora. Tutti i compensi saranno corrisposti mensilmente in base ai servizi di reperibilità effettivamente prestati; questi compensi, quale che sia la durata del servizio continuativo di reperibilità, non saranno considerati come facenti parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale, escluso il TFR.