Adempimenti e versamenti contributivi sospesi per il settore sportivo: proroga termine di ripresa

Prorogato al 22 dicembre 2022 il termine di ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche (INPS – Messaggio 01 dicembre 2022, n. 4358)

Per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 è stata prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo decorrente dal 1 gennaio 2022 al 30 novembre 2022.
Il termine per la ripresa dei predetti adempimenti e versamenti sospesi era stato fissato, da ultimo, in applicazione delle previsioni di cui al richiamato comma 1-bis dell’articolo 39 del D.L. n. 50/2022, alla data del 16 dicembre 2022, in unica soluzione senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il DL Aiuti-quater ha prorogato il suddetto termine di ripresa degli adempimenti e versamenti sospesi.
L’Inps ha precisato, in particolare, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi, precedentemente fissata al 16 dicembre 2022, è stata prorogata alla data del 22 dicembre 2022.
Entro la medesima data del 22 dicembre 2022 dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1 gennaio 2022 al 30 novembre 2022).

Firmato l’accordo di rinnovo del CCNL Assicurazioni Ania

Firmata con riserva il 16/11/2022, tra ANIA e FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, l’Ipotesi di Intesa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina dei rapporti tra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente, scaduto il 31 dicembre 2019

La presente intesa, salvo decorrenze e scadenze indicate specificamente, decorre dal 16 novembre 2022 e si applica al personale in effettivo servizio alla suddetta data, nonché a quello assunto successivamente. Esso scadrà il 31 dicembre 2024 e si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di 4 anni, qualora non venga disdettato per iscritto da una delle Parti almeno 3 mesi prima della scadenza.
Le Parti si impegnano a redigere, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il testo coordinato del CCNL.
In tale sede si provvederà anche a una armonizzazione del contratto collettivo, nonché a correggere eventuali errori materiali.
La sua efficacia è condizionata all’approvazione degli Organi consiliari dell’ANIA nonché delle Assemblee del lavoratori delle imprese assicuratrici.

PARTE ECONOMICA

Al personale disciplinato dal presente CCNL si applicherà il seguente trattamento economico:

un aumento retributivo a regime, pari a 205 euro lordi per la figura media del settore e da riparametrare per le altre, da corrispondere nel seguente modo:

– la prima tranche pari al 50% da erogare a gennaio 2023

– la seconda tranche pari 25% da erogare a gennaio 2024

– la terza tranche pari al 25% da erogare a dicembre 2024

Al personale di cui alla Disciplina Speciale Parte Prima, Parte Seconda e Parte Terza del CCNL di settore, in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula della presente intesa verrà corrisposto – entro il 31 dicembre 2022 – un importo, a titolo di una tantum, che le Parti intendono correlato al periodo di vacanza contrattuale, pari a euro 1.000, per un dipendente di 4° livello, 7.a classe, da riparametrare per inquadramento, livello e per classe di anzianità.

Al medesimo personale di cui al sopra, sarà altresì corrisposto – entro il 31 marzo 2023 – un importo, a titolo di una tantum, pari a euro 400 per un dipendente di 4° livello, 7.a classe, da riparametrare per inquadramento, livello e per classe di anzianità.

In via del tutto eccezionale, le Parti concordano che qualora gli andamenti dei prezzi dovessero essere caratterizzati da straordinari aumenti dell’inflazione, misurata con l’indice “IPCA al netto degli energetici importati” e il mercato del lavoro dovesse registrare pesanti contraccolpi negativi legati alla crisi economica derivante dal complesso quadro politico internazionale, le Parti potranno attivarsi per verificare la coerenza tra l’inflazione prevista per definire gli aumenti contrattuali riconosciuti in sede di rinnovo e l’inflazione effettivamente osservata. Qualora si riscontrassero significativi scostamenti, le Parti medesime si incontreranno entro il 31 dicembre 2023 per una valutazione complessiva delle eventuali criticità.

Concessione di finanziamenti a pensionati INPS

L’Inps, con messaggio 1 dicembre 2022, n. 4357, comunica l’adozione del nuovo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione e il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”.

 

La novità di particolare rilievo è rappresentata dall’introduzione all’articolo 2, rubricato “oggetto della convenzione”, del comma 2 che prevede: “La disciplina della presente convenzione è applicabile, per gli istituti compatibili, anche alle traslazioni su pensioni di prestiti originariamente stipulati con cessione del quinto dello stipendio ai sensi del DPR 180/50 in subordine al rilascio delle procedure sottostanti ed all’integrazione dei relativi sistemi e a decorrere dalla messa a regime delle predette procedure. L’operatività di tale disciplina è subordinata alla previa comunicazione al soggetto convenzionato, da parte dell’Istituto, a seguito del rilascio delle predette procedure”.
Il testo del Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” è stato oggetto di analogo aggiornamento e, pertanto, sono stati aggiornati oltre all’articolo 1, avente a oggetto l’ambito di applicazione, anche gli articoli finalizzati a disciplinare i “Rinnovi di contratto” (art. 10), la “Variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche” (art. 12), il “Rimborso oneri” (art. 15) e le “Disposizioni in materia di protezione dei dati personali” (art. 16).
Nell’ambito del nuovo schema convenzionale, l’Istituto, alla luce delle risultanze della contabilità analitica derivanti dal consuntivo per l’anno 2021, ha aggiornato l’onere sostenuto per il servizio prestato in favore dei soggetti convenzionati nella misura di € 2,04 (due/04), IVA esente, per estrazione del rateo pensionistico dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Le Banche e gli Intermediari finanziari non convenzionati che operano in regime di accreditamento dovranno corrispondere all’INPS un onere pari a € 106,08 (centosei/08), IVA esente, in ragione d’anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di € 8,84 (otto/84) per estrazione del rateo pensionistico dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
L’Istituto provvede a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, gli oneri da rimborsare all’INPS per estrazione del rateo pensionistico per le annualità 2024 e 2025.

Scadenza della copertura sanitaria per i familiari dei lavoratori al Fondo Sanilog

Il 6 dicembre 2022, scade per i familiari dei lavoratori iscritti al Fondo Sanilog, la possibilità di  rinnovare la copertura di assistenza sanitaria integrativa per l’anno 2023 al nucleo familiare già iscritto nel 2022

Fino al 6 dicembre 2022 sarà possibile rinnovare la copertura di assistenza sanitaria integrativa per l’anno 2023 al nucleo familiare già iscritto nel 2022 ovvero procedere ad una prima iscrizione del nucleo familiare per l’anno 2023 (decorrenza della copertura dal 1° gennaio 2023) al Fondo Sanilog di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione.

– RINNOVO COPERTURA
Per il nucleo familiare già iscritto nell’anno 2022, si ricorda che è necessario procedere esplicitamente al rinnovo della copertura per l’anno 2023 collegandosi all’interno della propria Area riservata del sito www.sanilog.info.
In assenza di rinnovo la polizza scadrà automaticamente il 31/12/2022; si ricorda a tal proposito che, qualora l’iscritto decida di non rinnovare l’iscrizione del proprio nucleo familiare per il 2023, potrà procedere ad una nuova inclusione in copertura soltanto per un’ulteriore volta e dopo che siano passati almeno due anni dalla data di uscita dalla copertura.

– NUOVE ISCRIZIONI
L’iscritto che si accinge per la prima volta ad attivare la copertura di assistenza sanitaria per il proprio nucleo familiare può farlo da martedì 27 settembre fino a martedì 06 dicembre 2022. Si ricorda che l’iscrizione è volontaria e può essere attivata dal dipendente che risulti correttamente iscritto al Fondo alla data del 27 settembre 2022; si ricorda altresì che l’iscrizione deve riguardare obbligatoriamente l’intero nucleo familiare ad eccezione di familiari già coperti da altro Fondo/Ente di Assistenza sanitaria integrativa. La copertura, anche in questo caso, decorrerà dal 1° gennaio 2023.

– PASSAGGIO DA COPERTURA FAMILIARI BENEFIT ALL’ESTENSIONE VOLONTARIA A PAGAMENTO
L’iscritto che ha già registrato il suo nucleo familiare alle prestazioni gratuite benefit può passare all’estensione a pagamento della copertura Sanilog per i familiari andando nella sezione “Anagrafiche”, “Nucleo” “Codice fiscale familiare”, modificando per ciascun componente la casella “Tipologia” da “benefit” a “pagamento” e infine generando il bollettino da pagare cliccando su “Genera Mav”.

– CONTRIBUTO ANNUO – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il contributo annuo per l’assistenza sanitaria integrativa del nucleo familiare – sia per un rinnovo copertura che per una nuova iscrizione – deve essere versato per intero dall’iscritto entro il 06 dicembre 2022 ed è pari a:

– € 145 per coniuge / convivente “more uxorio”;
– € 125 per ciascun figlio.

Il contributo annuo dovrà essere pagato tramite il bollettino Mav generato a conclusione della conferma del nucleo familiare presso:

– un ufficio postale/ qualunque sportello bancario;
– on line attraverso il proprio remote banking.

– VALIDITA’ COPERTURA ASSICURATIVA
I familiari dei dipendenti per i quali sarà effettuata l’iscrizione beneficeranno delle prestazioni sanitarie integrative dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023; a tale data la polizza scadrà automaticamente a meno che il lavoratore iscritto non proceda esplicitamente al rinnovo della polizza per l’anno 2024 con le tempistiche e le modalità che saranno comunicate dal Fondo.

– TIPOLOGIA FAMILIARI
Si ricorda che sono considerati familiari del lavoratore iscritto:

– coniuge;
– convivente “more uxorio”;
– figli conviventi fiscalmente e non fiscalmente a carico.

L’attestazione del nucleo familiare è comprovata dal certificato di stato di famiglia ovvero da una autocertificazione da sottoscrivere durante la compilazione delle schede anagrafiche componenti il nucleo.

Premio di Risultato nelle BCC della Puglia e Basilicata

Con l’ultimo rinnovo contrattuale, è stato riconosciuto il Premio di Risultato della Federazione delle BCC di Puglia e Basilicata.

Con l’ultimo rinnovo contrattuale, è stato riconosciuto al personale delle BCC/CRA aderenti alla Federazione e della stessa Federazione delle BCC di Puglia e Basilicata, il Premio di Risultato da calcolarsi sui bilanci 2021 e la possibilità di optare per una delle prestazioni di “Welfare”.

Nelle BCC ove il premio medio per dipendente superi i € 5.000 tale importo viene individuato come premio medio.
Nell’ottica del miglioramento del welfare aziendale, si riconosce ai dipendenti delle BCC aderenti alla Federazione, nonché ai dipendenti della stessa, che abbiano reddito IRPEF inferiore ad euro 80.000 ed entro il limite di importo complessivo di euro 3.000 lordi, la facoltà di imputare al Fondo Pensione Nazionale, in tutto o in parte, l’importo maturato a titolo di Premio di risultato per l’anno 2022 (bilanci 2021). Per i dipendenti che opteranno per il versamento al FPN l’importo definito a titolo di Premio di risultato sarà maggiorato del 20% con l’applicazione di un cap di € 600,00 sulla maggiorazione a carico dell’Azienda.
Per favorire il benessere dei lavoratori e soddisfare le esigenze di vita, in caso di opzione per la fruizione di una delle prestazioni e dei beni/servizi di “Welfare”, riportati nella tabella sottostante, l’azienda aggiungerà all’importo destinato al lavoratore un incremento del contributo a proprio carico pari al 15% dell’importo stesso.
Tutte le misure di welfare di cui al seguente piano di welfare sono fruibili entro il 30 settembre 2023 e la relativa documentazione in originale dovrà essere prodotta contestualmente alla richiesta entro e non oltre il 31 agosto 2023.
Alla chiusura del piano di Welfare, l’eventuale differenza tra il valore del PDR opzionato in “Welfare” e il valore di quanto effettivamente utilizzato in welfare sarà destinata al Fondo Pensione.

DENOMINAZIONE BCC

Totale premio con cap

Media per dipendente con cap

ANDRIA 19.139 1.007
AVETRANA 26.873 881
BARI 27.998 933
BASILICATA 97.094 2.427
CANOSA – LACONIA 148.100 4.388
CASSANO MURGE E TOLVE 46.941 602
CASTELLANA GROTTE 520.162 4.954
ERCHIE 43.277 1.803
GAUDIANO DI LAVELLO 37.442 1.872
LEVERANO 235.000 5.000
LOCOROTONDO 238.322 4.583
MARINA DI GINOSA 0 0
MASSAFRA 0 0
OPPIDO L. E RIPACANDIDA 12.896 516
OSTUNI 68.122 3.096
PUTIGNANO 0 0
SANTERAMO IN COLLE 215.062 2.444
SPINAZZOLA 32.730 1.091
TARANTO 38.742 1.684
TERRA D’OTRANTO 45.867 956
ULIVI-TERRA DI BARI 5.161 156