CCNL Panifici Assipan – Federpan: le nuove retribuzioni

CCNL Panifici Assipan – Federpan: le nuove retribuzioni

Firmato un accordo con gli aumenti retributivi per il personale dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari

Le parti hanno condiviso i seguenti aumenti retributivi contenuti nelle seguenti tabelle e le relative decorrenze.

Aumenti contrattuali 2022

Livello

Scala parametrale aumenti

Aumento al 1° maggio 2022

Aumento al 1° settembre 2022

Aumento totale

A 1 S 193 53,11 e 38,20 e 91,31 e
A 1 170 46,78 6 33,66 € 80,44 €
A 2 149 41,00 € 29,50 € 70,50 €
A 3 128 35,22 6′ 25,34 6 60,56 €
A 4 113 31,09 6 22,37 6 53,46 €
B 1 188 51,73 6 37,22 6 88,95 €
B 2 126 34,67 6 24,95 6 59,62 €
B 3 S 118 32,47 6 23,36 6 55,83 €
B 3 112 30,82 6 22,17 6 52,99 €
B 4 100 27,52 6 19,80 6 47,32 €

Nuovi tabellari retributivi 2022

Livello

Retribuzione dal 1° maggio 2022

Retribuzione dal 1° settembre 2022

A 1 S 1.833,60 6 1.871,80 6
A 1 1,677,42 6 1.711,08 6
A 2 1.536,16 6 1.565,66 6
A 3 1.384,74 6 1,410,08 6
A 4 1.284,90 6 1.307,27 6
B 1 1.800,05 6 1.837,276
B 2 1.376,11 6 1.401,06 6
B 3 S 1.316,93 6 1,340,29 6
B 3 1.278,55 6 1.300,72 6
B 4 1.192,65 6 1,212,45 6

 

Aumenti contrattuali 2022

Livello

Scala parametrale

Aumento al 1° maggio 2022

Aumento al 1° settembre 2022

Aumento totale

200 77,71 e 47,12 6 124,83 €
184 71,49 6 43,35 6 114,84 €
3° A 169 65,66 6 39,82 6 105,48 €
3° B 157 61,00 6 37,00 6 98,00 €
133 51,68 6 31,32 6 83,00 €
119 46,24 6 28,03 6 74,276
100 38,85 6 23,57 6 62,42 €

Nuovi tabellari retributivi 2022

Livello

Retribuzione dal 1° maggio 2022

Retribuzione dal 1° settembre 2022

2.056,43 6 2.103,55 6
1.935,17 6 1.978,526
3° A 1.822,19 6 1.862,01 e
3° B 1.730,31 e 1.767,31 €
1.538,746 1.570,06 6
1.425,16 6 1,453,19 6
1.279,86 6 1.303,43 €

Trasferimento d’azienda: in caso di illegittimità il rapporto resta nella titolarità del cedente

7 ott 2022 In ipotesi di trasferimento d’azienda, ove venga accertata l’invalidità della cessione il trasferimento non si compie e il rapporto di lavoro resta nella titolarità dell’originario cedente. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 4 ottobre 2022, n. 28824.

Un lavoratore, a seguito di declaratoria giudiziale di nullità della cessione del contratto di lavoro alla società cessionaria, otteneva in primo grado la condanna della società cedente al risarcimento del danno, pari al trattamento economico che lo stesso avrebbe dovuto percepire come dipendente, in ragione della prosecuzione del rapporto di lavoro con la cedente. La sentenza veniva, tuttavia, ribaltata dal giudice di appello che, a fondamento della sentenza di rigetto della pretesa del lavoratore, rilevava la circostanza che lo stesso aveva stipulato con la cessionaria un accordo transattivo in base al quale aveva accettato l’erogazione di un incentivo all’esodo, avendo raggiunto i requisiti pensionistici.

Il ricorso proposto dal lavoratore per la cassazione della sentenza d’appello è stato accolto dalla Suprema Corte la quale ha ricordato che soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resti unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi; circostanza, quest’ultima, che ricorre solo il presenza dei presupposti di cui all’art. 2112 cod. civ. che consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto.
L’ unicità del rapporto viene invece meno qualora, come nel caso in questione, il trasferimento sia stato dichiarato invalido. Nel caso in cui, dunque, venga accertata l’invalidità della cessione, il rapporto con il destinatario della stessa deve considerarsi instaurato in via di mero fatto, con la conseguenza che le vicende risolutive dell’ultimo rapporto sono inidonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora esistente con il cedente. In tale ipotesi il trasferimento non si compie e il rapporto di lavoro resta nella titolarità dell’originario cedente.
Pertanto, in caso di cessione di ramo d’azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2112 c.c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa.

Inoltre, con riguardo alla risoluzione consensuale del rapporto con la cessionaria, i Giudici di legittimità hanno precisato che la transazione col terzo cessionario è res inter alios acta; non è, di contro, condivisibile l’argomentazione secondo cui, avendo dato le dimissioni dalla cessionaria, il lavoratore avrebbe fatto cessare quello stesso ed unico rapporto lavorativo che prima aveva con la cedente. Tale assunto si baserebbe, difatti, sull’erroneo presupposto dell’esistenza fra cedente, cessionario e lavoratori ceduti di un inscindibile rapporto plurisoggettivo che, alla luce di quanto specificato, deve invece ritenersi escluso.

Una Tantum per i lavoratori Edili di Ascoli Piceno

Firmato il 13/9/2022, tra ANCE Ascoli Piceno, ANCE Fermo e FILCA-CISL Ascoli Piceno e Fermo, FILLEA-CGIL Ascoli Piceno e Fermo, FENEAL-UIL Ascoli Piceno e Fermo, l’accordo per l’erogazione della una tantum per i lavoratori del settore Edilizia Industria della provincia di Ascoli Piceno

Le parti in considerazione del positivo andamento del settore, hanno convenuto sull’erogazione di un importo a titolo di UNA TANTUM con le seguenti modalità:

L’importo individualmente spettante sarà correlato al livello di inquadramento e alla qualifica secondo la seguente tabella e ridotto in misura direttamente proporzionale in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Impiegati

 

Paga base 1/7/2018

Importo una tantum

1.a CAT. SUPER E QUADRI (7° LIV.) 1.720.71 206,49
1.a CAT. (6° LIV.) 1.548.63 185,85
2.a CAT. (5° LIV.) 1.290.52 154,66
ASS. TECNICI (4° LIV.) 1.204.51 144,54
3.a CAT. (3° LIV.) 1.118.46 134,22
4.a CAT. (2° LIV.) 1.006.62 120,78
1.a CAT. PRIMO IMPIEGO (1° LIV.) 860.36 103,23

 

Operai

Paga base 1/7/2018

Importo una tantum

OPERAIO COMUNE 4,87 103,18
OPERAIO QUALIFICATO 5,82 120,82
OPERAIO SPECIALIZZATO 6,47 134,32
OPERAIO IV LIVELLO 6,96 144,49

Gli importi di cui sopra sono da intendersi al lordo degli oneri contributivi e fiscali di legge e omnicomprensivi di ogni ed eventuale propria incidenza e pertanto non avranno Incidenza ulteriore alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti o indiretti di alcun genere nè sul trattamento di fine rapporto in ordine al quale si è voluto, in base all’art. 2120 c.c. 2 co., escluderne espressamente l’imputazione.

L’UNA TANTUM verrà corrisposta a lutti i lavoratori, purché in forza alla data del presente accordo e dalla data del 30 settembre 2021, unitamente alla retribuzione relativa al mese di settembre 2022

Assegno di maternità dello Stato: ampliata la platea dei beneficiari

Con il Messaggio n. 3656 del 5 ottobre 2022, l’Inps fornisce chiarimenti in merito ai titoli di soggiorno utili per accedere all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui (cd. assegno di maternità dello Stato) da parte dei cittadini dei paesi Extra-UE.

A decorrere dal 1° febbraio 2022, è stata ampliata la categoria di cittadini di paesi terzi all’Unione europea che possono accedere all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui.
La disposizione in materia di “assegno di maternità per lavori atipici e discontinui” (art. 75, D.Lgs. n. 151 del 2001) è stata modificata in attuazione della normativa europea (art. 3, co. 3, lett. b), L. n. 238 del 2021) prevedendo che “alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l’intero nel caso in cui non beneficiano dell’indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore (…)”.

Riguardo al requisito specifico del titolo di soggiorno previsto per i cittadini extra-UE, l’Inps precisa che hanno diritto all’assegno in questione le madri e i padri (naturali o adottivi/affidatari):
1) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 10 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea)”;
2) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 17 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato: “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;
3) titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del D.lgs n. 286 del 1998, secondo il quale “[…] sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”;
4) titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Fermo restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per la madre e per il padre (circolare Inps 16 luglio 2001, n. 143, punti 2 e 3), per ogni figlio nato o minore adottato o in affidamento spetta un assegno, che per l’anno 2022 è pari a Euro 2.183,77. Tale assegno spetta in misura intera se non è stato corrisposto alcun altro trattamento economico di maternità oppure in misura ridotta (quota differenziale) se l’importo del trattamento economico (previdenziale e non) di maternità è inferiore a quello dell’assegno.

Rinnovo CCNL Elettrici: sciolta la riserva

Sciolta la riserva sull’accordo per i lavoratori addetti al settore elettrico

A seguito dello scioglimento della riserva l’accordo, che decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024, è pienamente applicabile

MINIMI CONTRATTUALI INTEGRATI

Scala parametrica

Dall’1/10/2022

Dall’1/7/2023

Dall’1/7/2024

Dall’1/10/2024

Aumento (€)

Minimo (€)

Aumento (€)

Minimo (€)

Aumento (€)

Minimo (€)

Aumento (€)

Minimo (€)

QS 255,07 86,37 3.750,11 93,56 3.843,67 93,56 3.937,24 50,38 3.987,62
Q 228,89 77,50 3.365,22 83,96 3.449,18 83,96 3.533,14 45,21 3.578,35
ASS 202,04 68,41 2.970,34 74,11 3.044,45 74,11 3.118,56 39,90 3.158,47
AS 189,10 64,03 2.280,15 69,36 2.849,51 69,36 2.918,87 37,35 2.956,22
A1S 181,14 61,33 2.663,24 66,45 2.729,69 66,45 2.796,13 35,78 2.831,91
A1 172,84 58,52 2.541,19 63,40 2.604,59 63,40 2.667,99 34,14 2.702,13
BSS 164,59 55,73 2.419,93 60,37 2.480,31 60,37 2.540,68 32,51 2.573,19
BS 157,58 53,36 2.316,77 57,80 2.374,58 57,80 2.432,38 31,12 2.463,50
B1S 150,15 50,84 2.207,60 55,08 2.262,68 55,08 2.317,76 29,66 2.347,41
B1 143,41 48,56 2.108,45 52,60 2.161,05 52,60 2.213,66 28,32 2.241,98
B2S 133,93 45,35 1.969,09 49,13 2.018,22 49,13 2.067,35 26,45 2.093,80
B2 124,62 42,19 1.832,18 45,71 1.877,89 45,71 1.923,60 24,61 1.948,22
CS 110,50 37,41 1.624,52 40,53 1.665,05 40,53 1.705,58 21,82 1.727,41
C1 100,00 33,86 1.470,27 36,68 1.506,95 36,68 1.543,63 19,75 1.563,38

Scala parametrica

Aumento a regime

Una Tantum

QS 255,07 323,87 647,75
Q 228,89 290,63 581,26
ASS 202,04 256,53 513,06
AS 189,10 240,10 480,21
A1S 181,14 230,00 460,01
A1 172,84 219,46 438,92
BSS 164,59 208,99 417,98
BS 157,58 200,08 400,17
B1S 150,15 190,65 381,30
B1 143,41 182,09 364,17
B2S 133,93 170,06 340,12
B2 124,62 158,23 316,46
CS 110,50 140,30 280,60
C1 100,00 126,97 253,95

ATTIVITÀ DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI SERVIZI DI ASSISTENZA AI CLIENTI

Scala parametrica

Dall’1/10/2022

Dall’1/7/2023

Dall’1/7/2024

Dall’1/10/2024

Aumento (€)

Minimo (€)

Aumento (€)

Minimo (€)

Aumento (€)

Minimo (€)

Aumento (€)

Minimo (€)

Q 191,89 61,89 2.759,88 67,04 2.826,92 67,04 2.893,96 36,10 2.930,06
1 159,74 51,51 2.297,51 55,81 2.353,32 55,81 2.409,13 30,05 2.439,18
2 143,03 46,13 2.057,13 49,97 2.107,10 49,97 2.157,07 29,91 2.183,97
3 127,38 41,08 1.832,08 44,50 1.876,58 44,50 1.921,08 23,96 1.945,05
4 115,01 37,09 1.654,09 40,18 1.694,27 40,18 1.734,45 21,64 1.756,09
5 109,10 35,18 1.569,18 38,12 1.607,30 38,12 1.645,42 20,52 1.665,94
6 100,00 32,25 1.438,25 34,94 1.473,19 34,94 1.508,12 18,81 1.526,93

Scala parametrica

Aumento a regime

Una Tantum

Q 191,89 232,06 463,58
1 159,74 193,18 386,25
2 143,03 172,97 345,84
3 127,38 154,05 308,00
4 115,01 139,09 278,09
5 109,10 131,94 263,80
6 100,00 120,93 241,80

 

CORRESPONSIONE “UNA TANTUM”
Ai lavoratori in forza alla data del 1° ottobre 2022 verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum”, nelle misure indicate nella tabella che segue.

Tate importo, già comprensivo di qualsiasi incremento retributivo, comunque, riferibile al periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022, è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L’importo forfetario, per le quote spettanti, verrà corrisposto in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di ottobre 2022:

WELFARE
A decorrere dal 1° gennaio 2023, le Aziende verseranno ai Fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione a carico Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a € 3 per ogni mensilità.

REPERIBILITA’
Nuovi importi a partire da ottobre 2022

 

Orario settimanale in 5 giorni

Giornaliera Importo in cifra pari a € 15,26
Sesto giorno (giornaliera) Importo in cifra pari a € 32,99
Festivo (giornaliera) Importo in cifra pari a € 53,13

ATTIVITÀ DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI SERVIZI DI ASSISTENZA AI CLIENTI

 

 

Orario settimanale in 5 giorni

Giornaliera Importo in cifra pari a € 14,00
Sesto giorno Importo in cifra pari a € 20,00
Festivo Importo in cifra pari a € 26,00

FERIE
A partire dall’anno 2023:

– 20 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 6 anni compiuti;

-1 giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre i 6 anni fino ad un massimo di 24 giorni lavorativi