Operai Agricoli Salerno: retribuzioni aggiornate

Le Parti sociali per l’agricolrtura territoriale di Salerno, pubblicano le tabelle salariali aggiornate al 1° giugno 2022, come variate per effetto dell’aumento del 3% previsto dal CCNL 23/5/2022

RETRIBUZIONI DAL 1° GIUGNO 2022 – OPERAI AGRICOLI FLOROVIVAISTI PROVINCIA DI SALERNO

Operai a tempo indeterminato

LIVELLO

Paga base al 31/5/2021

Aumento 3%

Paga base dal 1/6/2022

Paga oraria

AREA 1        
1 1.603,33 18,10 1.651,43 9,77
2 1.484,84 44,55 1.529,39 9,05
AREA 2        
1 1.440,56 43,22 1.483,78 8,78
2 1.317,42 39,52 1.326,94 8,03
AREA 3        
1 1.067,31 32,02 1.099,33 6,50
2 1.012,07 30,36 1.042,43 6,17

Operai a tempo determinato

LIVELLO

Paga base al 31/5/2021

Aumento 3%

Paga base dal 1/6/2022

Terzo Elemento 30,44%

Totale Paga

Paga oraria

AREA 1            
1 62,09 1,86 63,95 19,47 83,42 12,83
2 57,43 1,72 59,15 18,01 77,16 11,87
AREA 2            
1 55,77 1,67 57,44 17,49 74,93 11,53
2 50,95 1,53 52,48 15,97 68,45 10,53
AREA 3            
1 41,37 1,24 42,61 12,97 55,58 8,55

Ministeri: le nuove indennità di amministrazione

 

Pubblicati, dall’Aran, i valori delle indennità di amministrazione dei Ministeri, in base a quanto previsto dal recente CCNL del comparto Funzioni centrali sottoscritto il 9/5/2022

Al fine di dare seguito a quanto previsto dal CCNL del comparto Funzioni centrali sottoscritto lo scorso maggio, l’Aran ha pubblicato la tabella ricognitiva delle indennità di amministrazione dei ministeri

Valori mensili in Euro da corrispondere per 12 mensilità decorrenti dall’ 1/11/2022, data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale

NUOVA AREA

Ministero

Transizione

ecologica

Ministero

Istruzione

Ministero Università e Ricerca

Ministero

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Ministero

degli Affari

Esteri e

della Cooperazione Internazionale

Ministero della Salute

Ministero della Difesa

Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali

FUNZIONARI 377,39 377,46 377,46 377,46 377,46 377,46 386,50 377,46
ASSISTENTI 279,39 279,40 279,40 279,40 279,40 279,40 291,67 279,40
OPERATORI 253,36 253,34 253,34 253,34 253,34 253,34 253,36 253,34

NUOVA AREA

Ministero

dell’Interno

Ministerodello

Sviluppo

Economico

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

Ministero

Della

Cultura

Ministero del Turismo

Ministero dell’Economia e delle

Finanze

Ministero della Giustizia

Ministero

DellaGiustizia

DAP e DGM (2)

FUNZIONARI 379,56 377,39 390,32 377,44 377,44 424,80 424,80 365,81
ASSISTENTI 288,47 279,39 288,53 279,34 279,34 302,98 302,98 270,34
OPERATORI 252,34 253,36 253,29 253,35 253,35 301,86 301,86 268,70

(1) La ricognizione di cui alla presente tabella è stata effettuata congiuntamente da Aran, Diparimento della Funzione pubblica e Ragioneria generale dello stato – IGOP per dare seguito a quanto previsto dalla dichiarazione congiunta n. 10 del CCNL del comparto Funzioni centrali sottoscritto il 9/5/2022

 

(2) Ai sensi dell’art. 34, comma 6 del CCNL 16 maggio1995, i valori mensili dell’indennità di amministrazione per il personale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e per il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, destinatario

Illegittima la sanzione irrogata al dipendente assente alla visita fiscale perché sotto la doccia

L’obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia, pur rilevando anche sul piano contrattuale del rapporto di lavoro, non può essere esteso fino a ricomprendere il divieto per il lavoratore stesso di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all’interno delle pareti domestiche (Corte di Cassazione, Ordinanza 18 luglio 2022, n. 22484).

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza di rigetto del ricorso proposto da una società datrice di lavoro avverso la decisione della Corte d’Appello.
Quest’ultima aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di un lavoratore e, annullata la sanzione disciplinare del richiamo scritto irrogata, aveva condannato la società a corrispondere al ricorrente l’indennità di sala operatoria, sospesa in quanto il regolamento contrattuale ne condizionava l’erogazione all’assenza di provvedimenti disciplinari.
I Giudici del gravame avevano accertato, in fatto, che il lavoratore, assente per malattia, al momento della visita di controllo non aveva sentito suonare il campanello di casa perché sotto la doccia e ciò aveva impedito l’accesso del medico fiscale nell’abitazione; il dipendente, inoltre, si era immediatamente attivato, manifestando piena disponibilità a consentire l’accertamento ed aveva anche inviato tempestiva comunicazione dell’accaduto agli organi preposti.
Sulla scorta di tanto, la Corte d’Appello aveva ritenuto che, in relazione alle circostanze del caso concreto, dovesse essere esclusa la rilevanza disciplinare della condotta, non risultando violati gli obblighi esigenza e di esecuzione del contratto secondo buona fede.
La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, sostenendo che il mancato rispetto della reperibilità costituisce inadempimento contrattuale sanzionabile in sé, ossia a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia, perché il lavoratore ha nei confronti del datore un dovere di cooperazione e pertanto, anche nel domicilio, è tenuto ad astenersi da condotte che impediscano l’accesso al medico della struttura pubblica.

La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, evidenziando che non tutte le condotte che rilevano nei rapporti con l’istituto previdenziale e che possono determinare decadenza dal beneficio comportano anche una responsabilità disciplinare.
Né l’assenza alla visita domiciliare di controllo, annoverata fra le condotte di rilievo disciplinare dal CCNL richiamato dalla società, può ritenersi concettualmente coincidente con il tenere una condotta, all’interno delle pareti domestiche, che si riveli di ostacolo all’accesso del medico competente. Quest’ultima può, difatti, essere equiparata al mancato rispetto delle fasce di reperibilità nei rapporti con l’istituto previdenziale, non già ai fini disciplinari, per i quali occorre accertare che in concreto la condotta integri una violazione degli obblighi che dal rapporto scaturiscono.

Nel caso in argomento, secondo il Collegio, il giudice del merito ha applicato i richiamati principi, atteso che, dopo aver accertato che il lavoratore era presente all’interno delle pareti domestiche, per escludere che la condotta tenuta dallo stesso fosse stata contraria agli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede, ha correttamente valutato tutte le circostanze del caso concreto, compresa l’immediata attivazione del medesimo.
Ciò posto, la Corte ha, in conclusione, affermato il principio secondo cui l’obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia, pur rilevando anche sul piano contrattuale del rapporto di lavoro, non può essere esteso fino a ricomprendere il divieto per il lavoratore medesimo di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all’interno delle pareti domestiche.

Certificato di agibilità per il settore spettacolo: richiesta massiva tramite Pec

A decorrere dal 21 luglio 2022 l’Inps attiva una nuova modalità di richiesta massiva del certificato di agibilità per le imprese del settore spettacolo (Inps – Messaggio 19 luglio 2022, n. 2874).

Al fine di automatizzare i processi che riguardano i soggetti preposti alla richiesta del certificato di agibilità per il settore dello spettacolo, l’Inps ha disposto l’attivazione di una nuova procedura di richiesta massiva evitando l’accesso al portale.
La nuova modalità di richiesta può essere utilizzata a decorrere dal 21 luglio 2022; prevede l’utilizzo del sistema di Posta Elettronica Certificata (PEC) e si aggiunge all’attuale modalità, presente nell’applicazione on-line, che permette l’upload di un file per la richiesta massiva, tramite l’apposita funzione denominata “Importazione massiva certificati agibilità” del servizio “Richiesta certificato di agibilità”, disponibile sul portale dell’Istituto nell’area “Servizi per le aziende e consulenti”.
La procedura rende disponibile tramite Pec le informazioni di sintesi delle elaborazioni effettuate sul file di input (formato xml), che veicola le richieste di agibilità e i certificati risultanti, in un unico file compresso che l’utente può prelevare interfacciandosi con la propria casella Pec.

La nuova modalità di richiesta del certificato di agibilità è rivolta ai soggetti legittimati: datori di lavoro, committenti, professionisti mandatari del datore di lavoro.
I soggetti che intendono utilizzare la richiesta massiva tramite PEC, devono accreditarsi tramite l’apposita funzione presente all’interno dell’attuale applicazione telematica, ossia:
a) cliccare sul pulsante “Richiedi l’abilitazione del servizio Agibilità PEC”;
b) compilare opportunamente i campi presenti nella successiva maschera:
– codice fiscale e denominazione dell’impresa/intermediario abilitato che intende accreditarsi;
– indirizzo della casella PEC che verrà utilizzata per la richiesta/ricezione dei certificati di agibilità;
– completare l’invio della richiesta, cliccando sull’apposito pulsante.
Il sistema visualizza a video il messaggio di conferma della richiesta di accreditamento.
Successivamente la procedura invia un “codice di sicurezza” all’indirizzo PEC del richiedente, specificato in fase di accreditamento, che deve essere inserito nella maschera di conferma per il completamento della procedura di accreditamento.
Il codice di sicurezza ha una validità di 48 ore dalla data di invio della richiesta. Superato tale lasso di tempo è necessario ripetere la procedura dall’inizio.
Una volta ottenuto l’accreditamento è possibile inviare i flussi xml delle agibilità alla casella PEC dedicata richiestaagibilita@postacert.inps.gov.it.

Licenziamento: il datore non è tenuto a motivarlo in comparazione a casi analoghi

Non è posto in capo al datore di lavoro l’onere di fornire, per ciascun licenziamento, una motivazione del provvedimento adottato che sia comparata con le altre assunte in fattispecie analoghe. Tuttavia, nel caso in cui, nel corso del giudizio non emergano le differenze che giustificano il diverso trattamento dei lavoratori, il giudice può correttamente valorizzare l’esistenza di soluzioni differenti per casi uguali, al fine di valutare la proporzionalità della sanzione adottata (Corte di Cassazione, Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22115).

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza di rigetto del ricorso proposto da un lavoratore avverso la decisione di secondo grado, con la quale la Corte di appello territoriale aveva giudicato legittimo il licenziamento a lui intimato dalla s.p.a. datrice di lavoro, a seguito di un incidente nel corso del quale l’autovettura di servizio guidata dallo stesso andava a sbattere contro la trave del ponte situato sulla strada percorsa.
La società datrice di lavoro aveva valutato la grave inadempienza del dipendente, causativa dell’incidente, oltre che la mancata compilazione del disco orario obbligatorio e del cronotachigrafo, attestativo della velocità del mezzo, e aveva, quindi, irrogato il licenziamento per giusta causa.
I giudici di appello, confermavano la legittimità del provvedimento adottato, riconosciuta la gravità della condotta fortemente lesiva del vincolo fiduciario, ritenendo proporzionata la sanzione espulsiva.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, sostenendo, con riferimento alla proporzionalità del licenziamento, che la Corte distrettuale non avesse tenuto conto dell’eccezione sollevata con riguardo al diverso trattamento riservato ad altri dipendenti per inadempienze analoghe a quelle dello stesso.
Sul punto, il lavoratore ha richiamato i principi della giurisprudenza di legittimità, in virtù dei quali, seppur ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento sia irrilevante che un’analoga inadempienza commessa da altro dipendente sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro, quando risulti accertato che l’inadempimento del lavoratore sia tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, l’identità delle situazioni può privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa.

La suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, ponendo in evidenza che i menzionati principi statuiscono, altresì, che non si possa porre a carico del datore di lavoro l’onere di fornire, per ciascun licenziamento, una motivazione del provvedimento adottato che sia comparata con le altre assunte in fattispecie analoghe. Tuttavia, laddove nel corso del giudizio non emergano differenze giustificative del diverso trattamento dei lavoratori, correttamente può essere valorizzata dal giudice l’esistenza di soluzioni differenti per casi uguali al fine di valutare la proporzionalità della sanzione adottata.
Tale principio, letto nella sua interezza, evidenzia dunque come l’ eventuale disparità di trattamento debba emergere nel corso del giudizio attraverso elementi a tal riguardo significativi e tali da non richiedere, nell’ esplicitazione delle ragioni del licenziamento, una contestuale ricognizione da parte del datore di lavoro volta a giustificare la diversità di trattamenti adottati.
Da tanto consegue che la possibile valorizzazione da parte del giudice di situazioni similari, al fine di una valutazione di irragionevole disparità, deve fondarsi sulle allegazioni presenti nella causa, tali da consentire un’ indagine di fatto ed una possibile comparazione; all’uopo assume quindi valore essenziale il profilo allegatorio e probatorio.
Tanto premesso, la Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, una volta rilevato, nel caso in argomento, la genericità e carenza di specificazione del motivo di censura, privo di quelle necessarie indicazioni che avrebbero dovuto essere allegate nel giudizio di merito.