Tessile/moda Confapi: Elemento perequativo a giugno

Erogato, con la busta paga del mese di gugno, un elemento perequativo a gli addetti alle piccole e medie industrie del settore tessile-abbigliamento-moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli Confapi

 

Nelle aziende dove non è stata data applicazione al premio di produttività, competitività, efficienza e di redditività, verrà erogato a tutti i dipendenti, in forza nel mese di erogazione, un elemento retributivo di euro 110 lorde, con la retribuzione del mese di giugno di ogni singolo anno. L’importo del suddetto elemento, che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sarà proporzionalmente ridotto in dodicesimi, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, per periodi inferiori all’anno.
Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Con la sottoscrizione di accordi aziendali e/o vigenti che danno attuazione al premio previsto dalla lettera C) dell’art.12, l’erogazione del presente elemento economico viene a cessare. Nell’eventualità di accordi aziendali che prevedano erogazioni di importi inferiori, a quanto previsto al primo comma, dovrà essere corrisposta l’integrazione sino a concorrenza dei 110 euro lorde.

Incidente con mezzo aziendale: quando il lavoratore risponde dei danni

3 giu 2022 In tema di responsabilità del lavoratore per danneggiamento del mezzo aziendale a causa di sinistro avvenuto durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro deve provare che l’evento dannoso sia derivato da condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, mentre il lavoratore è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell’inadempimento (Corte di Cassazione, Sentenza 31 maggio 2022, n. 17711).

La vicenda
La Corte d’Appello territoriale condannava al risarcimento del danno in favore del datore di lavoro un dipendente rimasto coinvolto in un sinistro stradale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il lavoratore, inquadrato nel 1° livello con mansioni di operatore ecologico anche con l’ausilio di veicoli, mentre si trovava alla guida di un mezzo aziendale lava-strade, nei pressi di incrocio semaforizzato, perdeva il controllo del mezzo, che si ribaltava sul fianco destro; la Polizia Locale accertava l’assenza di fattori esterni che avessero potuto determinare il sinistro; il lavoratore riportava trauma cranico minore e poli-contusione con prognosi di 20 giorni e dichiarava di non ricordare nulla dell’incidente.
L’azienda datrice di lavoro, dal momento che il preventivo di spesa per la riparazione dei danni era superiore al valore residuo del veicolo, rendendo così non conveniente la riparazione, poneva la macchina lava-strade definitivamente fuori servizio, irrogava al lavoratore la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni e agiva in giudizio per il risarcimento dei danni sulla base di rapporto dei propri uffici interni.

La Corte d’Appello, ribaltando la sentenza di primo grado, concludeva che la responsabilità del sinistro andasse collegata alla violazione dell’obbligo di diligenza posto in capo al dipendente, quale responsabilità di natura contrattuale.
La dinamica dell’evento, in particolare la perdita di controllo del mezzo da parte dell’autista, non era, difatti, stata da questi contestata, e dal rapporto della polizia locale erano stati esclusi fattori esterni nella causazione del sinistro, il quale doveva perciò ritenersi avvenuto per imperizia del lavoratore, che non aveva adempiuto all’onere di provare la non imputabilità a sé dell’inadempimento.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione il lavoratore.

La pronuncia della Cassazione
La Corte di legittimità ha ribadito che, ai fini dell’affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso, verificatosi nel corso dell’espletamento delle mansioni affidategli, il datore di lavoro è tenuto a fornire la prova che tale evento sia riconducibile ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, mentre il lavoratore, a sua volta, è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell’inadempimento.

Alla luce di tale principio, i giudici di legittimità hanno, dunque, ritenuto condivisibile il ragionamento operato dalla Corte di merito, basato sulla valutazione delle prove raccolte, sull’apprezzamento degli elementi di fatto acquisiti agli atti, inclusi gli elementi presuntivi, valorizzando, nel caso in argomento, gli accertamenti della polizia locale.

In proposito la Corte non ha mancato di evidenziare che tra i compiti del giudice di merito rientra anche quello di valutare l’opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuando i fatti da porre a fondamento della decisione, una volta valutata la loro rispondenza ai requisiti di legge.
Quando il ragionamento decisorio, come nel caso di specie, non presenti assoluta illogicità e contraddittorietà, non occorre, quindi, che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile.
I giudici hanno, pertanto, ritenuto infondate le contestazioni sollevate dal lavoratore alla sentenza impugnata e hanno respinto il ricorso.

Firmato l’accordo di rinnovo per i Laterizi – Industria

Sottoscritta l’Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Laterizi Industria – Manufatti Cementizi.

L’ipotesi di accordo decorre dall’1 aprile 2022 e scadrà il 30 settembre 2025
Gli aumenti dei minimi tabellari contrattuali definiti dal predetto accordo come TEM (Trattamento economico minimo), sono comprensivi degli aumenti dovuti all’inflazione e delle valutazioni dell’andamento storico specifico dei settori rappresentati (interessati da importanti innovazioni tecnologiche e organizzative), ciò ha consentito alle Parti, di individuare concordemente il montante retributivo di riferimento e il parametro medio di settore che vengono pertanto confermati.
Pertanto i minimi contrattuali sono incrementati a partire dalle date sotto indicate dei seguenti importi mensili:

I minimi contrattuali mensili, relativi a ciascuna Categoria e le relative decorrenze, sono riportati nella seguente tabella allegata.

Parametri

1/7/2022

1.a tranche

1/10/2023

2.a tranche

1/2/2025

3.a tranche

Totale

220 64,71 40,44 56,62 161,76
185 54,41 34,01 47,61 136,03
151 44,41 27,76 38,86 111,03
143 42,06 26,29 36,80 109,34
136 40,00 25,00 35,00 100,00
126 37,06 23,16 32,43 96,34
117 34,41 21,51 30,11 86,03
100 29,41 18,38 25,74 73,53

I nuovi minimi saranno:

Categorie

Minimi attuali

1.a tranche

Minimi dal 1/7/2022

2.a tranche

Minimi dal 1/10/2023

3.a tranche

Minimi dal 1/2/2025

AS 2.095,27 64,71 2.159,98 40,44 2.200,42 56,62 2.257,03
A 1.761,92 54,41 1.816,33 34,01 1.850,34 47,61 1.897,95
B 1.438,12 44,41 1.482,53 27,76 1.510,29 38,86 1.549,15
CS 1360,34 42,06 1.402,40 26,29 1.428,69 36,80 1.465,49
C 1294,23 40,00 1.334,23 25,00 1.359,23 35,00 1.394,23
D 1203,09 37,06 1.240,15 23,16 1.263,31 32,43 1.295,74
E 1115,27 34,41 1.149,68 21,51 1.171,19 30,11 1.201,30
F 954,28 29,41 983,69 18,38 1.002,07 25,74 1.027,81

Nei sei mesi precedenti la scadenza del presente contratto le Parti si incontreranno per valutare l’esito della rilevazione circa la significatività dello scostamento tra l’inflazione prevista e quella reale.

Gli aumenti del TEC (Trattamento economico complessivo) sono pari agli aumenti del TEM, come sopra definito, più i costi contrattuali con particolare riferimento agli art. 55 (previdenza complementare) e 55/Bis (assistenza sanitaria integrativa).

Contratto a tempo determinato
Il contratto a tempo determinato è una forma di assunzione che prevede una durata predeterminata del rapporto di lavoro. Questa forma di contratto è disciplinata dal c.d. codice dei contratti contenuta nel Jobs Act, D. Lgs 81/2015 che ha espressamente abrogato la precedente normativa.Il DI 87/2018 conosciuto come Decreto Dignità, entrato in vigore il 14 luglio 2018 e la successiva Legge 96/2018 dell’11 agosto di conversione del Decreto-Legge, hanno ulteriormente ritoccato la disciplina andando ad intervenire sulla durata massima, sulle proroghe, sulla causale, sui termini di impugnazione e sulla contribuzione.Durata massima del contratto a termine, stante l’attuale normativa si è stabilito che ai contratti di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Lo stesso può durare fino a 24 mesi, ma solo in presenza di determinate condizioni, ovvero attraverso l’apposizione di una causale giustificatrice. Dopo i 24 mesi si potrà ancora prorogare o rinnovare il contratto per ulteriori 12 mesi, ma solo con un presso le sedi territoriali dell’Ispettorato del Lavoro.Contratto a tempo determinato acausale fino a 12 mesi Nulla cambia per i contratti di lavoro a termine di durata inferiore ai 12 mesi, sarà quindi possibile assumere liberamente e senza dover dare giustificazione, se il rapporto avrà una durata fino ad un anno;lo stesso vale per le proroghe entro i primi 12 mesi. Invece già dal primo rinnovo, anche se previsto entro i primi 12 mesi andrà necessariamente indicata la causale.Le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato dopo il primo armo dovranno invece avere una causa per cui vengono stipulati. Lo stesso vale già dal primo rinnovo del contratto a termine. Quindi in linea generale il contratto a termine può avere una durata superiore ai 12 mesi (f fino ad un massimo di 24 mesi) solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;b. di sostituzione di altri lavoratori;c.  esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.In aggiunta alle causali sopra indicate, l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro – superiore a dodici mesi ma comunque non eccedente ventiquattro mesi – è consentita, conformemente alla Legge 23 luglio 2021 n. 106, nella seguente ipotesi:per fasi di avvio di nuove attività, intendendo per tali anche l’avvio di nuovi impianti e/o nuove linee/sistemi di produzione.In caso di ricorso a tale ulteriore causale, al termine di ciascun anno, l’Azienda ne darà opportuna informativa alla RSU presente in Azienda indicandone i mesi utilizzati in eccedenza rispetto al termine dei 12 mesi di cui alle normative vigenti.

Comporto
Le assenze debitamente documentate e certificate dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate che richiedano il ricorso a terapie salvavita (intensive, oncologiche o di emodialisi) non verranno computate ai fini dei termini di cui sopra per ulteriori 6 mesi e pertanto per un periodo complessivo di 20 mesi di calendario raggiunti anche con più periodi di assenza, nell’ambito dei 30 mesi di calendario immediatamente precedenti.

Maternità
L’integrazione conto azienda viene erogata fino al raggiungimento del 100% della retribuzione ordinaria

Fondo sanitario – Altea
La contribuzione sarà pari ad Euro 3,00 mensili a carico dei lavoratori che decidano di aderire e di Euro 7,00 mensili da parte delle aziende in favore degli stessi dipendenti che aderiscano al Fondo

CIPL Edilizia Industria Avellino: firmato il rinnovo

Siglato lo scorso 16 maggio 2022, tra l’ANCE e la FENEAL-UIL, la FILCA.-CISL, la FILLE.A-CGIL, l’accordo di rinnovo del CIPL di Avellino per i lavoratori delle imprese edili e affini – industria, con efficacia fino al 30 giugno 2024.

Tabella Contributi Cassa Edile

Segue la Tabella Contributi Cassa Edile:

CONTRIBUTI

IMPRESA

OPERAIO

TOTALE

       
CONTRIBUTO GESTIONE 1,88 0,37 2,25
     
APE 2,53   2,53
     
CFS AREA FORMAZIONE 0,85   0,85
     
CFS AREA SICUREZZA 0,15   0,15
     
RLST 0,30   0,30
     
QUOTE PROV. 1,23 1,23 2,46
     
QUOTE NAZ. 0,22 0,22 0,44
     
FONDO SANITARIO 0,60   0,60
     
FONDO PREPENSIONAMENTO 0,20   0,20
     
FONDO INCENT. OCCUPAZIONE 0,10   0,10
  8,06 1,82 9,88

Tabella stipendio impiegati

Segue la tabella stipendio impiegati valevole dal 1° maggio 2022

LIVELLO

CATEGORIA

STIPENDIO

CONTINGENZA

PREMIO PROD.

E.D.R.

7 QUADRI 1.894,71 533,82 367,70 10,33
7 1 Super 1.894,71 533,82 367,70 10,33
6 1 Categoria 1.705,23 529,63 335,63 10,33
5 2 Categoria 1.421,02 523,35 279,79 10,33
4 Ass.Tecnico 1.326,31 521,25 254,76 10,33
3 3 Categoria 1.231,56 519,16 234,80 10,33
2 4 Categoria 1.108,41 516,43 211,84 10,33
1 4 Categoria 1° Impiego 947,36 512,87 181,98 10,33

LIVELLO

CATEGORIA

Ind.Fun.

TOTALE

Ades. Prevedi

7 QUADRI 140,00 2.946,56 20,00
7 1 Super   2.806,56 20,00
6 1 Categoria   2.580,82 18,00
5 2 Categoria   2.234,49 15,00
4 Ass.Tecnico   2.112,65 14,00
3 3 Categoria   1.995,85 13,00
2 4 Categoria   1.847,01 11,70
1 4 Categoria 1° Impiego   1.652,54 10,00

E.E.T.
In base a quanto disposto dall’allegato 15 dell’accordo di rinnovo del CCNL 19 aprile 2010 gli importi in atto dell’E.E.T. sono stati conglobati nel premio di produzione,

INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA: E’ dovuta nella misura di € 5,00 giornalieri per ogni giornata effettiva di lavoro.

INDENNITA’ DI TRASPORTO: E’ dovuta nella misura di € 2,72 giornalieri per ogni giornata effettiva di lavoro

EVR (Elemento variabile della Retribuzione)
Introdotto con l’Accordo Nazionale di Lavoro 19 aprile 2010, sostituisce l’E.E.T. L’EVR è un premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, Le Parti sociali si incontreranno annualmente per verificare la sua erogabilità, fermo restando le successive verifiche aziendali.

Gli importi giornaliero,da corrispondere solo nel caso di pagamento delle festività di domenica, ed orario, da valere per gli impiegati,si ricavano dividendo rispettivamente per 25 e per 173 l’importo mensile
Per gli impiegati l’adesione al Fondo Prevedi è versato per quattordici mensilità. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero

Tabella retribuzione oraria operai di produzione

Segue la tabella retribuzione oraria operai di produzione valevole dal 1° maggio 2022

CLASSIFICAZIONE

PAGA BASE

IND.TERR. SETTORE

CONTINGENZA

EDR

TOTALE ORARIO

MAGG. 18,50% (*)

Fondo Prevedi

Operaio IV Livello 7,67 1,49 3,01 0,06 12,23 2,2626 0,0959
Operaio Specializzato 7,12 1,38 3,00 0,06 11,56 2,1386 0,0890
Operaio Qualificato 6,41 1,24 2,99 0,06 10,70 1,9795 0,0801
Operaio Comune 5,48 1,07 2,96 0,06 9,57 1,7705 0,0685
Custodi, Guardiani, Portinai, Fattorini, Uscieri (art. 6 lett. B) 4,93 0,96 2,37 0,05 8,31 1,5374 0,0570
Custodi, Guardiani, Portinai conalloggio (art. 6 lett. C) 4,38 0,84 1,97 0,04 7,23 1,3376 0,0570

– Nota (*) –
L’ammontare del 18,50% (gratifica natalizia 10% e ferie 8,50%) deve essere accantonato e versato mensilmente alla Cassa Edile al netto delle ritenute di legge,

INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA: € 5,00 giornalieri, pari a € 0,625 per ogni ora di lavoro ordinario prestata

INDENNITA’ DI TRASPORTO: € 2,72 giornalieri, pari a € 0,34 per ogni ora di lavoro prestato.

E.E.T. In base a quanto disposto dall’allegato 15 dell’accordo di rinnovo del CCNL 19 aprile 2010 gli importi in atto dell’E.E.T. sono stati conglobati nell’indennità territoriale di settore.

EVR (Elemento variabile della Retribuzione)
Introdotto con l’Accordo Nazionale di Lavoro 19 aprile 2010, sostituisce l’E.E.T.
L’EVR è un premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore. Le Parti sociali si ‘incontreranno annualmente per verificare la sua erogabilità, fermo restando le successive verifiche aziendali.

Le indennità di mensa e di trasporto sopraindicate sono escluse dall’incidenza per ferie e gratifica natalizia.

Il contributo “contrattuale” al Fondo Prevedi si calcola dividendo il contributo per 173 e maggiorando l’importo del 18,5%. L’ammontare deve essere moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

Scuola Pubblica – Fondo Espero – Ipotesi di accordo sulle modalità di adesione

 

Firmata presso l’Aran, l’ipotesi di accordo per la regolamentazione delle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso

Il 31 maggio 2022, presso l’Aran e tra le Parti che hanno istituito il Fondo pensione Espero, si è sottoscritta l’ipotesi di accordo per la regolamentazione delle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.

L’accordo si applica al personale assunto, dopo il 1° gennaio 2019, nelle amministrazioni pubbliche destinatarie del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola Fondo Pensione Espero, il fondo di previdenza complementare negoziale a cui possono aderire tutti i lavoratori della scuola e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
L’adesione al “Fondo” avviene:
a) mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, anche mediante sito web, nelle forme, con le modalità e con le garanzie di informazione e trasparenza disciplinate dalle leggi vigenti;
b) mediante silenzio-assenso.

“Per questo secondo caso, l’accordo definisce modalità e regole che assicurino una puntuale ed esaustiva informazione per i neo-assunti. Si prevede, infatti, che il lavoratore al momento dell’assunzione riceva una dettagliata informativa dalla propria amministrazione, contenente informazioni generali sulla previdenza complementare e informazioni specifiche sul Fondo Espero, anche mediante rinvio al sito web del Fondo o di siti web istituzionali, sulla possibilità di iscriversi e sul meccanismo del silenzio-assenso.

Nei nove mesi successivi, il lavoratore può iscriversi espressamente o dichiarare che non vuole iscriversi (in tale ultimo caso, naturalmente, non scatta il meccanismo del silenzio-assenso). Se non fa né l’una né l’altra cosa allo scadere dei nove mesi egli è iscritto. Riceverà, quindi, una seconda comunicazione, stavolta da parte del Fondo Espero, che lo informerà dell’avvenuta iscrizione evidenziando anche che, entro un mese, potrà esercitare il diritto di recesso. Solo dopo che è trascorso questo ulteriore periodo, senza che sia stata manifestata alcuna volontà, l’iscrizione si perfeziona.” (Fonte Aran)

La presente ipotesi di accordo avrà efficacia dal momento in cui saranno completate tutte le procedure previste per la contrattazione pubblica sottoscritta dall’Aran.