COVID-19: Misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Comunicato 21 febbraio 2022, segnala alcune delle previsioni contenute nella Legge 18/2/2022, n. 11, in materia di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 18 febbraio 2022, n. 11 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Comunicato 21 febbraio 2022, segnala, oltre alla conferma della proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, le seguenti previsioni:

– il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working, è confermato fino al 31 marzo 2022 (art. 16, comma 1, Allegato A, D.L. n. 221/2021);

– i lavoratori fragili fino al 31 marzo 2022, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 17, comma 1, D.L. n. 221/2021);

– per i lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati e per i lavoratori con disabilità grave, fino al 31 marzo 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in smart working, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero (art. 17, comma 3 bis, D.L. n. 221/2021);

– i congedi parentali in favore dei lavoratori dipendenti previsti dall’art. 9 del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021, si applicano fino al 31 marzo 2022 (art. 17, comma 3, D.L. n. 221/2021).

Previste, infine, anche disposizioni sull’impiego delle certificazioni verdi (c.d. Green pass) nei luoghi di lavoro del settore pubblico e privato (articoli 5 quinquies e 5 septies, D.L. n. 221/2021).

Cassa Edile Siena: nuova contribuzione

La Cassa Edile della provincia di Siena, pubblica la nuova contribuzione in vigore dal 1 gennaio 2022

Contributi: validità dall’1/1/2022

Contributo

% Impresa

% Operaio

% Totale

Contributo paritetico (1) 1,875 0,375 2,25
D.P.I. e Vestiario 0,50 0,50
Ape (2) 3,61 3,61
Scuola Edile – Formazione 0,80 0,80
C.P.T. – Sicurezza 0,20 0,20
Quota adesione contrattuale 0,59 0,59 1,18
Fondo prepensionamenti (ex lavori usuranti) 0,20 0,20
Fondo incentivo all’occupazione (3) 0,10 0,10
Fondo sanitario (3) (4) 0,60 0,60
TOTALE 8,475% 0,965% 9,44%
Contributo RLST (solo per le imprese che non hanno RLS Aziendale) 0,20% 0,20%
Fondo sanitario impiegati (5) (solo per le imprese con impiegati) 0,26% 0,26%

(1) lo 0,60% sarà restituito alle imprese regolari sulla base delle modalità stabilite dall’integrativo del CCNL Industria
(2) contribuzione soggetta al minimo contrattuale di € 47 mensili per ogni lavoratore
(3) la base imponibile di calcolo (minimo, contingenza, EDR, ITS) ore effettivamente lavorate
(4) contribuzione da versare su un minimo di 120 ore
(5) Su paga base, contingenza, EDR, premi di produzione su 12 mensilità

Nessun incremento dei requisiti pensionistici Inps

L’Inps con circolare n. 28/2022, ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita non sono ulteriormente incrementati.

La normativa vigente ha disposto che dall’1/1/2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, non sono ulteriormente incrementati.
Fermo restando l’adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in attuazione di quanto previsto dal decreto 27 ottobre 2021, i requisiti pensionistici non sono ulteriormente incrementati.
Si riportano di seguito, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, valevoli per il biennio 2023/2024.
Resta salva l’applicazione dell’adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, è il seguente:

Anno

Età pensionabile

Dal 1° gennaio 2023

Al 31 dicembre 2024

67 anni
Dal 1° gennaio 2025 67 anni (*)

Nei confronti dei lavoratori dipendenti, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, che abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o che siano stati addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, per il periodo previsto dalla legge, e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia, è fissato anche per il biennio 2023/2024 al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi.
Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni, si perfeziona, anche nel biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 71 anni.
Requisito contributivo Il requisito per la pensione anticipata è il seguente:

Anno

Uomini

Donne

Dal 1° gennaio 2023

al 31 dicembre 2026

 42 anni e dieci mesi

(2.227 settimane)

 41 anni e dieci mesi

(2.175 settimane)

Il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2026, è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne, per effetto della disapplicazione, nel predetto periodo, degli adeguamenti alla speranza di vita.
Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si perfeziona trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.
Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, che consente l’accesso alla pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile, si perfeziona, anche per il biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 64 anni.
Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori “precoci” è il seguente:

Anno

Requisito contributivo

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026 41 anni

(2132 settimane)

 Dal 1° gennaio 2027 41 anni (*)

(2132 settimane)

Il trattamento pensionistico anticipato in esame decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.
Anche per il biennio 2023-2024, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, ossia del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il biennio 2023/2024 i requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico non sono ulteriormente incrementati.
Agli effetti di quanto disposto dal decreto in esame, per il biennio 2023/2024 i requisiti anagrafici nonché quelli contributivi, nelle ipotesi di pensionamento anticipato prescindendo dall’età, ai fini dell’accesso ai trattamenti previdenziali in favore delle categorie di lavoratori  assicurati alla Gestione spettacolo e sport professionistico, strutturata nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e nel Fondo pensione sportivi professionisti, non sono incrementati.

INPS: trattamento di integrazione salariale per le imprese di rilevante interesse strategico

21 febb 2022 L’Inps ha fornito alcune precisazioni sullla proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale.

In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022.
I datori di lavoro interessati possono presentare domanda di CIGO con la causale “COVID 19 – D.L. 4/2022”, per un periodo di durata massima pari a 13 settimane – collocabile anche in continuità con i precedenti periodi di trattamento autorizzati – e fruibile entro e non oltre il 31 marzo 2022.
I medesimi datori, con separata domanda, possono chiedere una proroga del predetto periodo, sino ad un massimo di ulteriori 13 settimane, completando in tal modo le complessive 26 settimane previste; anche tale periodo di proroga deve essere richiesto con la causale “COVID 19 – D.L. 4/2022”, ed è fruibile entro e non oltre il 31 marzo 2022.
Le domande per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti da data anteriore al 28 febbraio 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 31 marzo 2022; le domande per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° marzo 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 30 aprile 2022.
I datori di lavoro che hanno già trasmesso domande di cassa integrazione con una causale ordinaria per periodi parzialmente o totalmente sovrapposti ai periodi per i quali intendono chiedere i trattamenti previsti, possono chiedere l’annullamento delle istanze già presentate prima di inviare le nuove domande con la causale “COVID 19 – D.L. 4/2022”.
I datori che hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinaria e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica, possono anch’essi accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario previsto dall’articolo 22, per una durata massima di 26 settimane, fino al 31 marzo 2022.
A seguito dell’adozione del decreto che sospende la CIGS, i datori di lavori provvederanno a inoltrare all’Istituto istanza di autorizzazione ai trattamenti di cassa integrazione salariale in questione, per i periodi stabiliti dal decreto.
Dette istanze devono essere trasmesse all’Istituto utilizzando la causale “COVID 19 – DL 4/22 – sospensione CIGS”.
Per i trattamenti in argomento non è dovuto alcun contributo addizionale e che durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro, pertanto, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria dovranno versare al predetto Fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.
Il conguaglio delle integrazioni salariali erogate ai propri dipendenti deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo; tale termine di decadenza si applica altresì laddove la denuncia Uniemens generi un saldo a credito per l’azienda.

Con riferimento alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che i datori di lavoro dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziendale, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria gestiti con il sistema del ticket, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.
Ulteriore trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 22 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4. (Causale – Covid 19 – d.l. 4/2022)
Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre, valorizzeranno il codice di nuova istituzione ” L088″, avente il significato di “Conguaglio CIGO art 22 Decreto – legge 27 gennaio 2022, n. 4”, e nell’elemento <CongCIGOAltImp> l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso “L038” (cfr. la circolare n. 9/2017).
Ulteriore trattamento di integrazione salariale ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’art. 22 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4. (Causale -COVID 19 -sospensione CIGS)
Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L089”, avente il significato di “Conguaglio CIGO – COVID 19 -sospensione CIGS art. 22 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4”, e nell’ elemento <CongCIGOAltImp> l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso “L038”.
Nell’ipotesi di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Dirigenti – Industria: addebito contributi primo trimestre 2022 al FASI

 

 

  Il 28 febbraio è l’ultimo giorno utile per effettuare il versamento al Fondo FASI dei contributi integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre gennaio – marzo 2022

In data 17 febbraio 2022 sono stati inviati, via rete interbancaria, gli addebiti (RID) relativi ai contributi dovuti per il 1° trimestre 2022, con scadenza 28 febbraio 2022.
In pari data ai dirigenti che hanno inviato la richiesta in tempo utile per la scadenza del 1° trimestre, è stata inviata una lettera di conferma dell’attivazione.
Il versamento delle quote trimestrali deve essere effettuato entro, rispettivamente a ciascun trimestre, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre, facendo riferimento alla situazione effettiva rilevata il primo giorno del trimestre stesso.
Si ricorda che, con la “Circolare per le aziende – Anno 2022”, segnala che per quanto riguarda i contributi da versare per l’anno 2022, non ci sono modifiche rispetto a quelli versati nel 2021.
a. A carico delle Aziende che utilizzano il Fasi per l’assistenza dei propri Dirigenti in servizio:
– € 527,00 trimestrali (€ 2.108,00 annuali) per ciascun Dirigente in servizio (art. F del Regolamento), solo se iscritto al Fondo;
– € 365,00 trimestrali (€ 1.460,00 annuali) per ciascun Dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), anche se non iscritto al Fondo.
b. A carico delle Aziende che non utilizzano il Fasi per l’assistenza dei propri Dirigenti in servizio ma che si avvalgono di un fondo sostitutivo (già iscritte alla data dell’1/1/2019):
– € 425,00 trimestrali (€ 1.700,00 annuali) per ciascun Dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), anche se non iscritto al Fondo.
Si sottolinea che a partire dall’1/1/2023, tale contributo sarà pari a € 625,00 trimestrali (€ 2.500,00 annuali).
c. A carico delle Aziende i cui Dirigenti in servizio sono già iscritti al Fasi alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, con il riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso:
– € 527,00 trimestrali (€ 2.108,00 annuali) a partire dal trimestre successivo a quello nel quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall’indennità (art. F del Regolamento), sempreché alla data di risoluzione del rapporto di lavoro il Dirigente risulti iscritto al Fasi. Per tale tipologia di iscrizione non è dovuto dalle Aziende il contributo per i Dirigenti di cui all’articolo G del Regolamento. Il Dirigente, al fine di poter mantenere l’iscrizione al Fondo, è tenuto a comunicare al Fasi la propria volontà in tal senso entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, informando contestualmente l’Azienda (anche ai fini degli adempimenti contributivi trimestrali da parte di quest’ultima nei confronti del Fasi stesso).