Sottoscritto il CCNL per gli Istituti per il sostentamento del clero

Firmatoil rinnovo del CCNL per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero

 

Il CCNL, che decorre dall’1/1/2022 e scadrà il 31/12/2024, prevede nuove retribuzioni in  base alle seguenti tabelle

RETRIBUZIONE BASE

Al 31 dicembre 2019
EURO
QUADRI 2.145,19
LIVELLO I SUPER 1.952,98
LIVELLO I 1.822,27
LIVELLO II SUPER 1.641,26
LIVELLO II 1.550,81
LIVELLO III 1.346,12
LIVELLO IV 1.168.37
LIVELLO V 1.097,44
LIVELLO VI 1.003,79
LIVELLO VII 908,78
Dal1° gennaio 2022

Dal1° gennaio 2023

Dal1° gennaio 2024

QUADRI SUPER 2.204,35 2.244,26 2.284,85
QUADRI 2.200.87 2.238.43 2.276,63
LIVELLO I SUPER 2.005,18 2.040,39 2.076,21
LIVELLO I 1.873,08 1.907,35 1.942,21
LIVELLO II SUPER 1.690,33 1.723,43 1.757,09
LIVELLO II 1.593,61 1.622,49 1.651,85
LIVELLO III SUPER 1.386,49 1.413,72 1.441,41
LIVELLO III 1.380,92 1.404,40 1.428,27
LIVELLO IV 1.198,30 1.218,49 1.239,02
LIVELLO V 1.125,98 1.145,23 1.164.80
LIVELLO VI 1.030,93 1.049,24 1.067,87
LIVELLO VII 934,18 951,32 968,75

 

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

 

al 31° Dicembre 2021

EURO

QUADRI 538,45
LIVELLO I SUPER 536,71
LIVELLO I 536,71
LIVELLO II° SUPER 532,25
LIVELLO II 532,25
LIVELLO III 528,05
LIVELLO IV 524,35
LIVELLO V 522.64
LIVELLO VI 520,22
LIVELLO VII 517.69

al 1° Gennaio 2022

EURO

QUADRI SUPER 538.45
QUADRI 538.45
LIVELLO I SUPER 536,71
LIVELLO I 536,71
LIVELLO II SUPER 532,25
LIVELLO II 532,25
LIVELLO III SUPER 528,05
LIVELLO III 528.05
LIVELLO IV 524,35
LIVELLO V 522.64
LIVELLO VI 520,22
LIVELLO VII 517,69

Nuovi livelli

LIVELLO Q SUPER
Appartengono a questa categoria: gli impiegati appartenenti al livello Q (come sotto definito) ai quali il datore di lavoro, riconoscendo la loro elevata competenza specialistica, acquisita attraverso un’alta formazione professionale o una lunga esperienza nel settore, con ampi livelli di responsabilità e/o significativi gradi di specializzazione nella gestione delle attività e nel coordinamento di ruoli/unità organizzative, conferisce deleghe nell’ambito della gestione di funzioni assegnate. I Quadri Super sono, in particolare, titolari di posizioni direttive e organizzative e di coordinamento (coordinamento di un Ente o più Aree organizzative dell’Ente) con particolare complessità o rilievo e a loro riportano i Quadri non super eventualmente posti a capo di tali unità.
LIVELLO Q
Appartengono a questa categoria i titolari di posizioni organizzative di importanza strategica ai fini dell’attuazione degli obiettivi dell’Ente, ai quali il titolare può conferire anche deleghe parziali nell’ambito della gestione di funzioni assegnate.
Sono responsabili dei risultati professionali e/o di gestione, della ottimizzazione e della integrazione delle risorse tecniche, economiche, organizzative e dei know how assegnati. Vi appartiene il personale che abbia maturato una consolidata esperienza nelle funzioni di coordinamento, controllo e integrazione di più uffici a elevata complessità, strettamente e direttamente connesse agli obiettivi e risultati aziendali.
LIVELLO III° SUPER
Comprende i lavoratori che svolgono mansioni di concetto per lo svolgimento delle quali è richiesto il possesso di specializzazioni professionali, comunque conseguite anche tramite anzianità di servizio con riferimento a tali mansioni, non inferiore a 3 anni. Tali lavoratori supervisionano l’attività di colleghi di qualifica professionale pari o inferiore, formulano e sviluppano proposte in merito all’organizzazione del lavoro a cui sono preposti, nonché della revisione di sistemi e procedure del proprio Ufficio a cui sono preposti; gestiscono, in autonomia operativa, procedure e strumenti di tipo, amministrativo e informatico; supervisionano la ricerca e studio di atti e documenti inerenti a questioni di competenza dell’ufficio, supervisionano l’attività di istruttoria e revisione di pratiche e predisposizione della relativa documentazione.

Scatti di anzianità
Per l’anzianità di servizio maturata a decorrere dalla data di assunzione il personale ha diritto a tredici scatti triennali.

Gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze:

scatti maturati ante 1.6.2006

Scatti maturati dal 1.6.2006

Scatti maturati dal 1.1.2022

Euro Euro Euro
QUADRI SUPER / / 47,74
QUADRI 30,98 37,18 44,47
LIVELLO I° SUPER / 35.94 42,77
LIVELLO I° 28.92 34,70 41,35
LIVELLO II° SUPER 27.88 33.46 39,88
LIVELLO II° 27,37 32.84 38.44
LIVELLO III SUPER / / 36,28
LIVELLO III 25,30 30,36 34.91
LIVELLO IV° 24,27 29,12 33,04
LIVELLO V° 23,24 27,89 31,10
LIVELLO VI° 22,20 26.64 29,14
LIVELLO VII 21,17 25.40 27,23

Assistenza sanitaria integrativa
A. Dipendenti in forza
A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli Istituti provvederanno fino alla misura capitaria annua di € 300,00. al versamento dei contributi per l’assistenza sanitaria integrativa in favore dei dipendenti che si iscriveranno alla cassa indicata dall’Istituto Centrale avente esclusivamente finalità assistenziale. A decorrere dal 1 gennaio 2022. in caso di variazione della quota capitaria gli Istituti provvederanno al versamento della contribuzione in favore dei dipendenti per l’assistenza sanitaria integrativa fino alla totale concorrenza della misura annua stabilita dalla cassa indicata dall’Istituto Centrale avente esclusivamente finalità assistenziale.
B. Dipendenti cessati
Ai dipendenti che cesseranno la propria attività lavorativa per quiescenza, a decorrere dal 1 gennaio 2018 viene estesa la possibilità di iscrizione per se stessi e per i propri familiari facenti parte dello stesso nucleo familiare, secondo i criteri determinati di anno in anno, all’assicurazione sanitaria indicata dall’Istituto Centrale con quota di iscrizione capitaria pari a 300.00 € a loro carico. A decorrere dal 1 gennaio 2022. in caso di variazione della quota capitaria i dipendenti cessati provvederanno al versamento del premio a loro carico per l’assistenza sanitaria integrativa fino alla totale concorrenza della misura annua stabilita dall’assicurazione sanitaria indicata dall’Istituto Centrale.

Indennità di turno
Al personale turnista compete una specifica indennità, rappresentata dalle 8 ore di turno, come dalla tabella riferita ai soli livelli le cui attività possono comportare esigenze di turnazione.

Al 31.12.2018

31.12.2021

LIVELLO IMPORTO IMPORTO
EURO EURO
II Super 7,87 7.98
II 7,62 7,73
III Super 7,49 7,59
III 7,20 7,30
IV 6.81 6,91
V 6,64 6,73
VI° 6,41 6,49

Trattamento di missione
Le spese di pernottamento (ivi comprese le eventuali spese connesse: piccola colazione; telefono, ecc.) sono rimborsate con il limite di € 147,60 a notte.
Le spese per i pasti giornalieri principali sono rimborsate con il limite di € 38.62 per ciascun pasto.
Nel caso in cui spetti il rimborso delle spese per ambedue i pasti giornalieri principali e il dipendente richieda il rimborso delle spese di un solo pasto (pranzo o cena) il limite di € 38,62 è elevato a € 55,91.

Lavoro agile
La prestazione di lavoro in modalità agile può essere articolata in fasce  orarie, individuando, in ogni caso, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni 4 nonnative vigenti, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Il datore di lavoro dovrà adottare specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione. Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dal presente CCNL o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario. Nei casi di assenze c.d. legittime (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa delfattività lavorativa.

Nuova procedura Metasalute per familiari non fiscalmente a carico

Il Fondo sanitario dei lavoratori metalmeccanici (Metasalute) con circolare n. 1/2022 ha comunicato che dall’11 al 31 gennaio 2022 è disponibile on-line la procedura per l’inclusione a pagamento dei familiari non fiscalmente a carico per l’anno 2022.

Dall’11 al 31 gennaio 2022 sarà disponibile on-line la procedura per l’inclusione a pagamento per l’anno 2022 dei familiari non fiscalmente a carico.
Le date indicate rappresentano l’unica finestra utile per l’inserimento dei familiari non a carico per l’anno 2022 e al termine della finestra temporale sarà nuovamente inibita la possibilità di inserire le adesioni dei familiari a pagamento.
Ai fini della valutazione sul carico fiscale del familiare che il lavoratore intende iscrivere, occorrerà far riferimento al carico fiscale presunto del familiare relativamente all’anno per cui si sta chiedendo l’iscrizione, ossia il 2022.
È consentita l’adesione a pagamento dei seguenti componenti non fiscalmente a carico del nucleo familiare:
– coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L. 76/2016) non legalmente ed effettivamente separato;
– conviventi di fatto di cui alla L. 76/2016 (due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile);
– figli non fiscalmente a carico e non conviventi di lavoratore dipendente iscritto affidati con sentenza di separazione/divorzio all’ex coniuge;
– figli non fiscalmente a carico purché conviventi;
– figli fiscalmente a carico dal compimento del 26° anno d’età.
Il Fondo, ai sensi dell’art.4 del Regolamento, potrà richiedere all’iscritto la produzione della documentazione necessaria ad attestare la legittimità dell’adesione a pagamento dei familiari non fiscalmente a carico e dei conviventi (es. stato di famiglia, sentenza di separazione/divorzio da cui si evince l’affidamento dei figli all’ex coniuge).
Il lavoratore aderente a Metasalute che intende iscrivere il proprio nucleo familiare non fiscalmente a carico deve accedere dal sito del Fondo www.fondometasalute.it alla propria Area Riservata con le credenziali generate al momento della registrazione e cliccare sul pulsante “Attiva copertura a pagamento 2022” presente nella sezione “Familiari”.
Il versamento della contribuzione per il nucleo familiare non fiscalmente a carico di cui all’art. 3.4 del Regolamento è annuale anticipato e a totale carico del lavoratore dipendente iscritto e deve essere effettuato dal lavoratore titolare utilizzando le procedure di pagamento MAV previste dal Fondo e specificate nel Manuale Dipendente.
La contribuzione per l’adesione a pagamento di cui all’art.2 dell’Allegato al Regolamento per ciascun componente del nucleo familiare non a carico e dei conviventi di fatto è di seguito riepilogata:

Premi

Nucleo Familiare non fiscalmente a carico

 

Massimali autonomi

Piano Base 280,50 euro
Piano A 397,50 euro
Piano B 508,00 euro
Piano C 605,50 euro
Piano D 683,50 euro
Piano E 839,50 euro
Piano F 1.814,50 euro

L’iscrizione si perfeziona solo con l’incasso del pagamento tramite MAV che dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 gennaio 2022.
In assenza di pagamento la copertura non verrà attivata.
Si precisa che le eventuali richieste di restituzione delle quote versate dal lavoratore dipendente che valuti di aver effettuato l’iscrizione a pagamento per errore dovranno pervenire a codesto Fondo entro e non oltre il 31 gennaio 2022 tramite l’apposita funzionalità disponibile nella sezione “Lista MAV generati” e illustrata nel Manuale Rimborso MAV familiare a pagamento. Dal 1° febbraio 2022 non sarà più possibile effettuare le richieste di rimborso dei MAV generati per uno o più familiari paganti.
I lavoratori che nel 2021 hanno attivato il Piano D con il Flexible Benefit potranno attivare per i propri familiari NON fiscalmente a carico esclusivamente il Piano Base con massimali autonomi.
Saranno abilitati all’inserimento dei familiari NON fiscalmente a carico i lavoratori “in copertura” e “in attesa di copertura”. Non sarà consentita l’iscrizione dei familiari a pagamento per i lavoratori che risulteranno “fuori copertura”.
Per ciascun familiare non fiscalmente a carico l’assistenza diretta sarà attiva dal 8/2/2022. Il regime rimborsuale sarà attivato dal 1° gennaio 2022 o dalla data di decorrenza della copertura 2022 del lavoratore titolare capo nucleo ma la richiesta del rimborso delle prestazioni sanitarie per tale periodo potrà essere presentata a partire dal 8/02/2022. Sono ammesse al regime rimborsuale solo le spese per prestazioni effettuate presso le strutture non convenzionate, alle condizioni e nei limiti dei Piani Sanitari 2022-2023.
I lavoratori con decorrenza copertura successiva al 1/1/2022 attiveranno la copertura per i propri familiari paganti dalla data di inizio della propria copertura, pur versando l’intero premio annuale.
L’iscrizione al Fondo del familiare pagante cesserà il 31 dicembre 2022.

Gestione Inps contributi per assistenza contrattuale (FIDEF)

Con circolare Inps n. 5/2022 sono state fornite le indicazioni in materia di gestione della riscossione e trasferimento alla Federazione Italiana degli Enti e Scuole di Istruzione e Formazione (FIDEF),dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro.

In data 1° dicembre 2021 è stata sottoscritta una convenzione con la Federazione Italiana degli Enti e Scuole di Istruzione e Formazione (FIDEF), sulla base dello schema convenzionale per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle aziende.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile, previa verifica dei requisiti necessari per la stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio, su specifica richiesta dell’Associazione sindacale.
La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all’Associazione, sarà effettuata dall’Istituto, a favore dell’Associazione medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969, e successive modificazioni, e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. L’INPS è quindi esonerato da ogni responsabilità qualora i soggetti tenuti al versamento dei contributi per assistenza contrattuale non vi provvedano e da ogni intervento di accertamento in ordine al rispetto degli obblighi contributivi stabiliti dall’Associazione o dai contratti di lavoro. É altresì escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
La misura del contributo per assistenza contrattuale è stabilita dall’Associazione, la quale provvede a tal fine ad ogni attività informativa nei confronti dei soggetti tenuti alla contribuzione, nonché ad ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.
L’Istituto provvederà a riversare all’Associazione le quote del contributo per assistenza contrattuale a condizione che gli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens, in cui il contributo medesimo è dichiarato, siano integralmente assolti entro la data d’inizio del processo di riconciliazione dei flussi Uniemens con i relativi flussi dei modelli di versamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
L’Istituto non procederà al riversamento delle quote dichiarate a titolo di contributo per assistenza contrattuale, per i versamenti eccedenti la misura dei contributi previdenziali obbligatori effettuati successivamente al termine sopra indicato; dette somme saranno rese disponibili all’associato per eventuali compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito procedimento di rimborso.
La convenzione prevede in favore dell’Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell’Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 12 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale.

Lavoratori autonomi occasionali: prime indicazioni sulla comunicazione all’INL

L’INL fornisce le prime istruzioni sull’obbligo di del comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

Dal 21 dicembre 2021, è stato introdotto un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
Il novo obbligo interessa i lavoratori autonomi occasionali che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Restano esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata: le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996);  i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto; le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame; i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
L’obbligo suddettoriguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota.
Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell’11 gennaio, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio 2021 compreso.
Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data dell’11 gennaio 2022, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

L’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.
Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (v. elenco completo in allegato).
Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.
La comunicazione dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
– dati del committente e del prestatore;
– luogo della prestazione;
– sintetica descrizione dell’attività;
– data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

In caso di violazione degli obblighi in parola si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida.

Reddito di cittadinanza: sanatoria requisito di residenza

Per i richiedenti il reddito di cittadinanza che al momento della presentazione della domanda non sono risultati iscritti nei registri anagrafici nonostante siano presenti sul territorio italiano da almeno 10 anni, è riconosciuta la possibilità di regolarizzare la propria posizione, presentando entro 30 giorni dall’accertamento di mancanza del requisito la richiesta di iscrizione all’anagrafe (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Nota 21 dicembre 2021, n. 10155)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali apre alla sanatoria in favore dei richiedenti il reddito di cittadinanza (RdC) che al momento di presentazione della domanda, pur essendo presenti sul territorio italiano, non risultavano iscritti nei registri anagrafici.
Si ricorda che tra le condizioni per beneficiare del reddito di cittadinanza è richiesta la residenza in Italia per almeno 10 anni e la mancata iscrizione nelle anagrafi estere o all’AIRE nei 2 anni precedenti la domanda, in modo continuativo.
Il Ministero chiarisce che è possibile sanare la situazione, provvedendo alla iscrizione anagrafica, a condizione che la presenza effettiva in Italia per la durata richiesta dalla norma sia stata opportunamente documentata e accertata (dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo).
La responsabilità di determinare la validità dell’elemento oggettivo di riscontro circa la presenza del richiedente sul territorio italiano quando non era iscritto nei registri dell’anagrafe compete al Comune.
Al fine di sanare l’assenza di iscrizione anagrafica al momento della domanda, il richiedente, per il quale sia stata accertata la residenza effettiva, ha la possibilità di richiedere l’iscrizione nei registri anagrafici entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accertamento della mancanza della condizione da parte del responsabile dei controlli anagrafici. In mancanza di tale iscrizione il beneficio è revocato.
Come accennato in precedenza, il richiedente/beneficiario che dimostri di essere presente sul territorio italiano per la durata richiesta, inoltre, non deve risultare iscritto nelle anagrafi estere o all’AIRE, tanto al momento di presentazione della domanda che per i precedenti due anni in modo continuativo e per i complessivi dieci.
In relazione al requisito della residenza sul territorio nazionale, il Ministero ha precisato che, secondo il principio affermato in giurisprudenza, la residenza è determinata dalla abituale e volontaria dimora della persona in un determinato luogo, precisando che per l’individuazione di tale luogo devono sussistere in capo al soggetto due elementi:
– uno oggettivo, ossia la sua permanenza fisica in un determinato luogo;
– uno soggettivo, ossia la volontarietà di tale permanenza, desumibile dal comportamento tenuto dal soggetto.
La sussistenza dell’elemento soggettivo non può ritenersi configurabile qualora il richiedente/beneficiario risultasse iscritto all’AIRE o presso le anagrafi estere; ciò in quanto il soggetto non ha attivato, come avrebbe dovuto, la procedura prevista per l’iscrizione all’anagrafe italiana.
Pertanto, il periodo in cui i richiedenti RdC erano iscritti presso l’AIRE o le anagrafi estere non possono essere presi in considerazione ai fini della verifica del requisito di residenza, anche nel caso in cui gli stessi dovessero dimostrare la presenza sul territorio italiano.