CCNL Edilizia Industria – Rieti: stabilito l’EVR 2023



Definiti gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione


Le sigle sindacali Ance-Rieti, Unindustria di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, Feneal-Uil Viterbo-Rieti, Filca-Cisl Lazio Nord, Fillea-Cgil di Rieti-Roma e V.A. hanno definito l’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno 2023, come indicato dal CCNL Edilizia Industria del 1° luglio 2014, dal CCPL del 1° aprile 2016 e dall’Accordo del 3 febbraio 2022.
Per stabilire l’importo dell’EVR si è provveduto ad un confronto tra gli indicatori sui “trienni a scorrimento” 2019, 2020 e 2021 su 2020,2021 e 2022 e, in seguito, si è indicato l’importo dell’emolumento, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, previa verifica della positività dei seguenti parametri:
– numero dei lavoratori iscritti in C.E., con il 25% di incidenza ponderale;
– il monte-salari denunciato in C.E., con in 25% di incidenza ponderale;
– le ore denunciare in C.E., con il 25% di incidenza ponderale;
– il monte-salari versato in C.E., con il 25% di incidenza ponderale.
Val la pena precisare che l’importo dell’EVR è variabile e tiene conto dell’andamento congiunturale del settore di riferimento nel territorio, è da intendersi al lordo di ogni eventuale ritenuta di legge e quindi non ha incidenza sugli altri Istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun tipo, tantomeno sul Tfr.
L’Elemento Variabile della Retribuzione viene erogato ogni mese ai dipendenti del Comparto Edilizia-Industria. Per quanto riguarda gli operai, l’erogazione è mensile e il calcolo viene effettuato sulla base delle ore di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 173. Per gli impiegati, invece, l’erogazione è sempre mensile ma riguarda i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato per un massimo di 12 mesi.
L’importo dell’EVR è indicato nella tabella riportata di seguito.






















Operai – EVR dal 1° gennaio 2023 
  Operaio Comune  Operaio Qualificato  Operaio Specializzato  Operaio IV livello 
1° luglio 2015  4,86 5,68  6,31  6,80 
EVR  33,61 39,33 43,70 47.06 

 







































Impiegati – EVR dal 1° gennaio 2023 
  1° livello  2° livello 3° livello 4° livello 5° livello 6° livello 7° livello
1° luglio 2015  840,36 983,22 1.092,46 1.176,51 1.260,52 1.1512,63 1.680,71
EVR 33,61 39,33 43,70 47,06 50,42 60,51 67,23

 

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