Definiti gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione
Le sigle sindacali Ance-Rieti, Unindustria di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, Feneal-Uil Viterbo-Rieti, Filca-Cisl Lazio Nord, Fillea-Cgil di Rieti-Roma e V.A. hanno definito l’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno 2023, come indicato dal CCNL Edilizia Industria del 1° luglio 2014, dal CCPL del 1° aprile 2016 e dall’Accordo del 3 febbraio 2022.
Per stabilire l’importo dell’EVR si è provveduto ad un confronto tra gli indicatori sui “trienni a scorrimento” 2019, 2020 e 2021 su 2020,2021 e 2022 e, in seguito, si è indicato l’importo dell’emolumento, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, previa verifica della positività dei seguenti parametri:
– numero dei lavoratori iscritti in C.E., con il 25% di incidenza ponderale;
– il monte-salari denunciato in C.E., con in 25% di incidenza ponderale;
– le ore denunciare in C.E., con il 25% di incidenza ponderale;
– il monte-salari versato in C.E., con il 25% di incidenza ponderale.
Val la pena precisare che l’importo dell’EVR è variabile e tiene conto dell’andamento congiunturale del settore di riferimento nel territorio, è da intendersi al lordo di ogni eventuale ritenuta di legge e quindi non ha incidenza sugli altri Istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun tipo, tantomeno sul Tfr.
L’Elemento Variabile della Retribuzione viene erogato ogni mese ai dipendenti del Comparto Edilizia-Industria. Per quanto riguarda gli operai, l’erogazione è mensile e il calcolo viene effettuato sulla base delle ore di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 173. Per gli impiegati, invece, l’erogazione è sempre mensile ma riguarda i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato per un massimo di 12 mesi.
L’importo dell’EVR è indicato nella tabella riportata di seguito.
Operai – EVR dal 1° gennaio 2023 | ||||
Operaio Comune | Operaio Qualificato | Operaio Specializzato | Operaio IV livello | |
1° luglio 2015 | 4,86 | 5,68 | 6,31 | 6,80 |
EVR | 33,61 | 39,33 | 43,70 | 47.06 |
Impiegati – EVR dal 1° gennaio 2023 | |||||||
1° livello | 2° livello | 3° livello | 4° livello | 5° livello | 6° livello | 7° livello | |
1° luglio 2015 | 840,36 | 983,22 | 1.092,46 | 1.176,51 | 1.260,52 | 1.1512,63 | 1.680,71 |
EVR | 33,61 | 39,33 | 43,70 | 47,06 | 50,42 | 60,51 | 67,23 |