Riconosciuto l’Elemento Variabile della Retribuzione dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023
Il Verbale di Accordo siglato in data 6 aprile 2023, tra l’Ance Cuneo e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil, in applicazione di quanto stabilito dall’Accordo del 28 marzo 2023, prevede la sussistenza delle condizioni per la corresponsione in misura piena dell’EVR, Elemento Variabile della Retribuzione, per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, dopo aver compiuto un’attenta analisi sull’andamento degli indicatori atti alla sua determinazione.
Considerato che, tutti e quattro i suddetti indicatori sono risultati positivi (ossia, il numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile; il monte salari denunciato in Cassa Edile; le ore di lavoro denunciate in Cassa Edile; le ore di Cigo, Cigs operai, come risultanti da banca dati Inps, rapportati al ramo di attività economica edilizia della Provincia di Cuneo), l’ammontare dell’EVR riconosciuto a livello provinciale, sarà pari al 4% del minimo retributivo mensile in vigore dal 3 marzo 2022, come riportato nella tabella sottostante.
Livello | Minimo al 03/03/2022 | EVR 4% |
7 | 1.894,71 | 75,79 |
6 | 1.705,23 | 68,21 |
5 | 1.421,02 | 56,84 |
4 | 1.326,31 | 53,05 |
3 | 1.231,56 | 49,26 |
2 | 1.108,41 | 44,34 |
1 | 947,36 | 37,89 |
Le imprese aderenti alla Cassa Edile della Provincia di Cuneo potranno poi procedere al calcolo dei due parametri aziendali, con le stesse modalità temporali definite a livello territoriale, ossia attraverso le ore di lavoro denunciate in cassa Edile ed il volumi di affari Iva, come rilevato nelle dichiarazioni annuali.
Se entrambi i parametri risultano positivi o pari rispetto ai tre anni precedenti, l’Impresa erogherà l’Elemento Variabile, secondo quanto previsto a livello provinciale, dal 1° maggio 2023, unitamente agli arretrati dal mese di gennaio 2023.
Questi arretrati verranno versati in due tranches di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di maggio 2023, la seconda con quella del mese di agosto 2023.
Qualora uno dei due parametri risultasse negativo a livello aziendale, l’Impresa applicherà l’EVR in misura ridotta, ossia il 65% del 4% e, cioè, 2,6%, del minimo retributivo mensile in vigore dal 3 marzo 2022, come di seguito illustrato.
Livello | Minimo al 03/03/2022 | Evr 65% del 4% |
7 | 1.894,71 | 49,26 |
6 | 1.705,23 | 44,33 |
5 | 1.421,02 | 36,95 |
4 | 1.326,31 | 34,48 |
3 | 1.231,56 | 32,02 |
2 | 1.108,41 | 28,82 |
1 | 947,36 | 24,63 |
Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, tale emolumento non sarà erogato.