Decreto Rilancio: sconto in fattura per il rilascio del visto di conformità


Con riferimento al quesito in esame, il Fisco ritiene che rientri tra i compensi connessi alla prestazione professionale, e come tale assoggettato a tassazione, anche l’eventuale corrispettivo pattuito con il cliente per “l’attualizzazione del credito ricevuto”. (Agenzia delle entrate – risposta 04 maggio 2022, n. 243)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria, il professionista, chiamato ad apporre il visto di conformità ai fini dell’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica o restauro della facciata degli edifici, rappresenta che in tale occasione i clienti, sia persone fisiche che condomìni, potrebbero richiedere l’applicazione dello “sconto in fattura” (art. 121, decreto legge n. 34/2020) anche con riferimento al compenso per l’apposizione del predetto visto di conformità.
L’ Istante rappresenta che la valutazione dell’applicazione dello sconto in fattura tiene conto anche del fatto che il relativo recupero fiscale avverrà in un arco temporale di alcuni anni, salvo la possibilità di cedere ulteriormente il credito così maturato a terzi, sostenendo ovviamente, nel caso di detrazioni spettanti nella misura del 65 per cento o del 50 cento, un aggravio finanziario pari all’attualizzazione del credito da parte dell’acquirente dello stesso.
Per tale motivo sta considerando, per i futuri incarichi, la possibilità di pattuire con il cliente il riconoscimento di tale onere finanziario e chiede quale sia la corretta procedura da seguire di tale riaddebito di oneri al cliente ai fini della corretta fatturazione e ai fini della determinazione del reddito professionale.
Con riferimento al quesito in esame, il Fisco ritiene che rientri tra i compensi connessi alla prestazione professionale, e come tale assoggettato a tassazione come reddito di lavoro autonomo, anche l’eventuale corrispettivo pattuito con il cliente per “l’attualizzazione del credito ricevuto”.
Ai fini IVA, anche tale corrispettivo concorrerà, quindi, a formare la base imponibile e, come tale, assoggettato ad imposta con aliquota ordinaria. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati in base alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.

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