Disciplinato il contratto a termine nelle località turistiche del terziario toscano


 


Siglato il 7 aprile 2022, tra CONFCOMMERCIO Toscana e FISASCAT-CISL Toscana, UILTUCS Toscana, l’accordo Regione Toscana sui contratti a tempo determinato nelle località turistiche.

In relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil – che, pur non esercitando attività di carattere stagionale, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano come località a prevalente vocazione turistica: il territorio della Regione Toscana.
Si individuano i seguenti periodi di stagionalità: dal mese di aprile al 30 ottobre di ogni anno. Durante il periodo delle festività natalizie, e cioè dai 15 novembre al 15 gennaio, potranno essere conclusi contratti stagionali che dovranno prevedere una durata contrattuale che in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 16 giorni lavorativi e durante le fasce di lunga stagionalità, come determinate nei punto successivo, dovrà prevedere un minimo di almeno due mesi contrattuali. I lavoratori assunti in base al presente articolo si considerano stagionali a tutti gli effetti di legge e potranno prestare la loro opera esclusivamente nei territori indicati dal presente accordo.
Inoltre si individuano i seguenti periodi di stagionalità:
– per le destinazioni MARINE, dai mese di aprile al mese di ottobre;
– per le destinazioni MONTANE, dal mese di aprile al mese di settembre – dal 15 novembre al 15 gennaio;
– per le destinazioni di PROSSIMITA’, dal mese di aprile al mese di settembre – dal 15 novembre al 15 gennaio.


Il presente Accordo:
– potrà essere applicato esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL TDS di cui in premessa e pertanto non potrà essere applicato nei confronti di quelle aziende turistiche le cui attività stagionali rientrino nell’ambito di applicazione del DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni e integrazioni.
– I contenuti della presente intesa potranno essere esercitati unicamente dai Datori di Lavoro che applicano integralmente, sia la parte normativa che quella economica, sia la c.d. parte obbligatoria, del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato da Confcommercio Imprese per l’Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uii,
– esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi ovvero unità operative ubicate entro il territorio della Regione Toscana.
– potrà essere applicato alle imprese prive di Rappresentanza Sindacale Aziendale – RSA e/o di Rappresentanze Sindacali Unitarie – RSU nell’ambito della Regione Toscana;
– Il presente accordo potrà essere applicato anche alle aziende che nel territorio della regione Toscana, o a livello nazionale abbiano alle proprie dipendenze, rispettivamente più di 15, o più di 60 dipendenti cui viene applicato il CCNL TDS Confcommercio, a condizione che vengano sottoscritti analoghi accordi aziendali con tutte le OO.SS firmatarie del presente accordo.
Il presente accordo regionale pur avendo un orientamento triennale, decorrerà dal 1 aprile 2022.

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