Eventi alluvionali Emilia-Romagna, le modalità di fruizione del credito d’imposta

L’Agenzia delle entrate ha reso note le modalità di fruizione del credito d’imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dell’articolo 1, commi da 436 a 438, della Legge di bilancio 2024, per far fronte ai danni conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (Agenzia delle entrate, provvedimento 25 luglio 2024, n. 312076).

A seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, l’articolo 1, comma 435, della Legge di bilancio 2024 ha stabilito che i contributi di cui all’articolo 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del D.L. n. 61/2023, venissero erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive, e fino ad un massimo di 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale.

Il successivo comma 436 ha, poi, previsto che i contributi di importo complessivamente superiore a quelli di cui al comma 435 potessero essere erogati, per l’intero importo, anche con le modalità del finanziamento agevolato sulla base degli stati di avanzamento relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi ai contributi.

Inoltre, il comma 439 ha disposto che in capo al beneficiario del finanziamento maturasse un credito d’imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

 

Tale credito d’imposta potrà, dunque, essere utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.

Il soggetto finanziatore potrà recuperare l’importo della sorte capitale e degli interessi, nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento, mediante l’istituto della compensazione dei crediti, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, sarà possibile recuperare tali somme mediante la cessione del relativo credito ad altre banche, senza facoltà di successiva cessione.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti:

  • i soggetti finanziatori o gli eventuali cessionari dovranno presentare il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

  • saranno istituiti dall’Agenzia uno o più codici tributo da indicare nel modello F24 e saranno impartite le istruzioni per la compilazione della delega di pagamento;

  • non verrà applicato il limite previsto dall’articolo 34 della Legge n. 388/2000.

Con successivo provvedimento saranno definiti modalità e termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, degli elenchi dei soggetti beneficiari dei finanziamenti (con i relativi importi), dei dati relativi al numero, all’importo e alla scadenza delle singole rate, nonché i dati delle cessioni dei crediti e delle risoluzioni dei contratti di finanziamento.

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