Istruzioni operative dell’Inps sul fondo di solidarietà servizi ambientali


Si forniscono indicazioni sulle prestazioni ordinarie e integrative erogate dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende del settore dei servizi ambientali.


Il Fondo provvede all’erogazione delle seguenti prestazioni:
– assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste dal Titolo I del D.lgs n. 148/2015 in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie;
– prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) ovvero alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
– assegni straordinari per il sostegno al reddito su richiesta del datore di lavoro a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell’ambito di programmi di incentivo all’esodo;
– alla stipula di apposite convenzioni anche con i Fondi interprofessionali al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi Fondi regionali e/o nazionali o dell’Unione europea.


Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie sono esaminate dal Comitato amministratore del Fondo, che delibera gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e nel rispetto del vincolo di disponibilità del Fondo.
Alle prestazioni ordinarie e integrative sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli a tempo determinato ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti, di imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti.
L’accesso alle prestazioni non è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di alcuna anzianità aziendale.


L’Inps ha predisposto un’apposita procedura in grado di gestire l’intero processo amministrativo sotteso all’erogazione delle prestazioni previste dai Fondi di solidarietà, ivi compreso il Fondo dei servizi ambientali. La procedura guida l’operatore in tutte le fasi del processo amministrativo, dall’acquisizione della domanda, alla stima dell’importo dell’intervento richiesto, all’inoltro al Comitato della proposta di deliberazione e al successivo colloquio con il “Sistema Unico” per il rilascio della conforme autorizzazione per il pagamento della prestazione.
All’atto della ricezione delle istanze di accesso alle prestazioni ordinarie garantite dal Fondo, le Strutture territoriali competenti devono provvedere alla relativa istruttoria, verificando nello specifico:
– la completezza della domanda;
– l’appartenenza del settore al campo di applicazione del Fondo;
– la correttezza e completezza degli allegati alla domanda;
– la coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo;
– il rispetto dei termini di presentazione della domanda.
Inoltre, per l’assegno di integrazione salariale dovrà essere verificata anche l’integrabilità della causale.
Terminati gli adempimenti istruttori e sulla base degli stessi, la Struttura territorialmente competente predisporrà la relazione con la proposta di delibera per l’invio alla Direzione generale, che curerà, una volta verificata la capienza del Fondo in relazione all’importo erogabile così come determinato nell’istruttoria territoriale, il successivo inoltro al Comitato amministratore del Fondo per l’adozione della relativa delibera.
Nella fase di avvio dell’operatività del Fondo l’intero flusso sarà gestito dalla Direzione generale; con apposito messaggio saranno fornite le istruzioni operative per la gestione da parte delle Strutture territoriali (Circolare Inps 7 marzo 2022, n. 37).

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