CCNL Istituti Investigativi: sottoscritto verbale economico

Per i dipendenti del settore previsti Una Tantum ed aumenti retributivi

Nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL del settore Sicurezza Ausiliaria il 24 giugno 2024 si sono incontrate AISS (Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria), FEDERTERZIARIO (Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana), e FEDERAZIONE NAZIONALE UGL SICUREZZA CIVILE, per definire gli aspetti economici per i dipendenti del settore. 
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, verrà corrisposto, a titolo di indennità di vacanza contrattuale, un importo “Una Tantum” lordo, erogato negli importi e con le modalità di seguito riportate. 

Livello Una Tantum
1/7/2024
1 15,00
2 25,00
3 40,00
4 50,00
5 75,00
6 80,00
7 90,00

Gli importi verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 1/6/2020-30/6/2024. Non saranno conteggiati, ai fini dell’anzianità, i periodi di aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali ed i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Detti importi non saranno utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto. 
A partire dal 1° Gennaio 2025, le retribuzioni avranno i seguenti aumenti già comprensivi dei futuri aumenti contrattuali. I Livelli 6 e 7 saranno eliminati.

Livello Minimi
Quadri 1.865,00 
1 1.645,00 
2 1.440,00 
3 1.340,00 
4 1.280,00
5 1.195,00

Le Parti Sociali hanno inoltre definito le retribuzioni per il personale svolgente attività discontinue o di semplice attesa o custodia.

Convertito in legge il Decreto Coesione

Per quanto riguarda il lavoro modificate la disciplina dell’ISCRO, il Bonus Donne, le norme per i lavoratori portuali e le convenzioni per i LSU (Legge 4 luglio, 2024, n. 95).

La Legge n. 95/2024 di conversione del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Molteplici le modifiche apportate al testo del provvedimento originario che di seguito si prendono in considerazione.

L’ISCRO

Rispetto all’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), viene previsto che l’erogazione sia accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. All’atto della domanda, il soggetto beneficiario autorizzerà l’INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell’ambito del SIISL, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma.

Bonus Donne

In materia di Bonus per le assunzioni di donne, in fase di conversione è stato precisato che si rivolge (oltre che a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, residenti nella ZES unica per il mezzogiorno, e a donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti) anche a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, ovunque residenti, operanti nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno del 25% tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Lavoratori portuali

Introdotte disposizioni urgenti per i lavoratori portuali, che prorogano dagli 81 mesi attualmente previsti a 90 mesi l’istituzione dell’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che eseguono operazioni portuali ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessioni di aree e banchine. Si prevedono anche il finanziamento per ulteriori 6,6 milioni di euro per l’anno 2024, per il riconoscimento degli specifici strumenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa vigente in favore di alcune categorie di lavoratori del sistema portuale, per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

LSU

Proroga al 31 dicembre 2024 (in luogo dell’attuale data del 30 giugno) delle convenzioni tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regioni per l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

CCNL Metalmeccanica Industria Conflavoro-Confsal: sottoscritto il rinnovo contrattuale

Stabiliti nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore dal 1° giugno 2024

Il 20 giugno scorso Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, con l’assistenza di Confsal, hanno sottoscritto il rinnovo del contratto per le lavoratrici ed i lavoratori dell’industria metalmeccanica privata e dell’installazione impianti. Il contratto decorre dal 1° giugno 2024 e scade il 31 maggio 2027. Viene stabilito che il 1° giugno di ogni anno, le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori che hanno superato il periodo di prova strumenti di welfare per un importo annuo pari a 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. L’importo indicato in precedenza viene ridotto proporzionalmente in caso di part-time e sulla base dei mesi di anzianità di ogni lavoratore nel periodo che intercorre dal 1° giugno dell’anno precedente al 31 maggio dell’anno in corso. 
Per quel che concerne il contratto a termine sono state introdotte le causali che vengono utilizzate nel caso in cui vengono instaurati i contratti di durata superiore ai 12 mesi. All’interno del rinnovo vengono stabiliti nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° giugno 2024. 

Livello Minimi dal 1° giugno 2024
Quadri 2.801,00
1° livello 2.735,50
2° livello Super 2.450,10
2° livello 2.284,00
3° livello 2.130,80
4° livello 1.989,50 
5° livello 1.948,50
6° livello 1.907,10
7° livello 1.719,90

CCNL Alberghi Confcommercio: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Previsti aumenti retributivi e misure in tema di parità di genere e welfare contrattuale

In data 5 luglio 2024, le associazioni imprenditoriali del comparto Federalberghi e Faita con le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, hanno siglato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL che interessa gli oltre 400mila dipendenti del settore turistico, ricettivo alberghiero, dei villaggi vacanza e dei camping.
L’intesa prevede un aumento retributivo pari a 200,00 euro al IV Livello, da riparametrare e che verrà corrisposto nell’arco della vigenza contrattuale, con una massa salariale totale pari a 6.200,00 euro. Si prevede inoltre, in risposta alla evoluzione dei modelli organizzativi di impresa, l’inserimento di nuovi profili professionali nel sistema classificatorio del personale e l’introduzione di un elemento economico di garanzia, fino a 186,00 euro, qualora non venga definito un accordo integrativo entro il 31 ottobre 2026.
Passi avanti anche sul fronte della parità di genere, della genitorialità e del welfare contrattuale:
– le Parti sociali convengono sia sulla istituzione della figura di rappresentanza “Garante della Parità” che sulla costituzione di una Commissione permanente dedicata in seno all’Ente Bilaterale di settore;
– prevista una integrazione, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione, in occasione del pagamento della tredicesima e della quattordicesima mensilità, maturata durante i periodi di congedo di maternità obbligatorio e di paternità (obbligatorio e facoltativo);
– stabilito un aumento del contributo di 3,00 euro destinato al fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore, il Fondo Fast, e viene rafforzata la penalità prevista per le aziende che non risultino in regola con l’iscrizione dei dipendenti al fondo, per i quali scatterebbe un ulteriore elemento distinto della retribuzione.
Infine, vengono ampliate le tutele volte al contrasto alla discriminazione, alla violenza e alle molestie, stabilendo 3 mesi ulteriori a quelli previsti di congedo retribuito al 100% per le lavoratrici vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione certificati. 

 

 

 

L’accordo, che è in vigore dal 1° luglio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2027,  verrà sottoposto alla consultazione dei lavoratori nei prossimi giorni

Credito d’imposta Transizione 5.0. dopo la conversione in legge del Decreto Coesione

Con la pubblicazione in G.U. della Legge 4 luglio 2024, n. 95, di conversione del D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (Decreto Coesione), viene modificata la disciplina delle agevolazioni fiscali connesse al pacchetto Transizione 5.0.

L’articolo 38 del D.L. n. 19/2024 istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese.

Ai sensi di tale articolo, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, viene riconosciuto un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta.

 

Tale credito d’imposta è riconosciuto nella misura:

  • del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

  • nella misura del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

  • nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Il comma 4-bis dell’articolo 15 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (Decreto Coesione), inserito durante l’esame al Senato, modifica la suddetta disciplina delle agevolazioni fiscali connesse al pacchetto Transizione 5.0.

 

In particolare, con le modifiche introdotte viene precisato che sono ammessi al credito d’imposta Transizione 5.0 anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza

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