Rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per l’attività sportiva praticata dai figli

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità di far rientrare le spese sostenute dai dipendenti per l’attività sportiva praticata dai figli nell’ambito applicativo delle iniziative di welfare aziendale escluse da imposizione fiscale (Agenzia delle entrate, risposta 3 luglio 2024, n. 144).

L’articolo 51, comma 1, del TUIR prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Lo stesso articolo, al comma 2, lettera fbis), dispone che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari

Successivamente il comma 190 della Legge n. 208/2015 ha esteso l’esenzione IRPEF per le somme, i servizi e le prestazioni per: la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi anche se non inerenti alla frequenza degli asili nido; per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali.

La menzione delle borse di studio a favore dei familiari dei dipendenti completa la gamma dei benefit con finalità didattiche e di istruzione, per la cui definizione tornano utili i chiarimenti forniti dall’Agenzia con la circolare n. 23/2000, con la quale è stato precisato che rientrano nella lettera fbis) le erogazioni di somme corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio a favore di familiari.

In tale nozione possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico.

Data l’ampia formulazione della lettera fbis), sono riconducibili alla norma il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d’istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l’offerta anche sotto forma di rimborso spese di servizi di babysitting.

 

In generale, con riferimento ai rimborsi per le spese sostenute per l’attività sportiva praticata dai familiari, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che detti rimborsi non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera fbis), del TUIR.

In altri termini, tale disposizione riguarda i servizi di educazione e istruzione resi nell’ambito scolastico e formativo, compresi i relativi ”servizi integrativi”.

Ne consegue che le spese per l’attività sportiva praticata dai familiari, solo se svolte nell’ambito di iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica possono rientrare nell’esclusione prevista dalla suddetta lettera fbis).

 

Pertanto, nel caso di specie, in cui una società dichiara l’intenzione di voler rimborsare le spese per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti, non svolte nell’ambito di iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica, le somme rimborsate dal datore di lavoro dovranno essere assoggettate a tassazione ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR.

Contribuzione 2024 per piccoli coloni e compartecipanti familiari

L’INPS fornisce indicazioni relative alla contribuzione dovuta dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2024, ricordando anche termini e modalità di pagamento dei contributi (INPS, circolare 4 luglio 2024, n. 80).

L’INPS, dopo aver ricordato il quadro normativo di riferimento per la contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari (art. 28 D.P.R. n. 488/1968, art. 7 Legge n. 233/1990, D.Lgs. n. 146/1997), si sofferma sui contributi relativi all’anno 2024.

 

Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti 

 

Per l’anno 2024 continua a trovare applicazione il disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della Legge n. 296/2006.

 

Pertanto, l’aliquota per l’anno 2024 risulta così determinata:

 

Aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024
Concedente Concessionario Totale
21,15% (esclusa la quota base pari a 0,11%) 8,84% 29,99%

Riduzione degli oneri sociali e del costo del lavoro

 

Per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti: 0,43% per gli assegni familiari; 0,03% per la tutela della maternità; 0,34% per la disoccupazione.

 

L’esonero di un punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della Legge n. 88/1988 previsto dalla Legge finanziaria 2006, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’articolo 120 della Legge n. 388/2000 e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

 

Per i concedenti, pertanto, l’esonero di un punto percentuale opera sull’aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto:

 

Aliquota disoccupazione 2,75%
Esonero ex art. 1, co. 361/362, L. 266/2005 1,00%

Contributi INAIL

 

I contributi INAIL sono fissati nella misura del 10,125% per assistenza infortuni sul lavoro e del 3,1185% per addizionale infortuni sul lavoro.

 

L’INPS ricorda in merito che, per l’anno 2024, la riduzione dei premi e dei contributi di cui all’articolo 1, comma 128, della Legge n. 147/2013, è stata fissata nella misura pari al 15,11%. Tale riduzione è applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmessi dall’INAIL.

 

Agevolazioni per zone tariffarie – Anno 2024

 

Le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2024 risultano così quantificate:

 

TERRITORI MISURA AGEVOLAZIONE DOVUTO
Non svantaggiati 100%
Montani 75% 25%
Svantaggiati 68% 32%

Termini e modalità di versamento dei contributi

 

L’INPS ricorda che i termini di scadenza per il pagamento delle 4 rate per la contribuzione relativa all’anno 2024 sono fissati al 16 luglio 2024, 16 settembre 2024, 18 novembre 2024 e al 16 gennaio 2025.

 

Infine, riguardo alle modalità di pagamento, si precisa che il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare tramite il sito istituzionale dell’INPS potrà visualizzare la lettera contenente il dettaglio contributivo e stampare la delega di pagamento F24, accedendo al servizio online “Modelli F24 – Rapporti di lavoro Piccoli coloni e CF”.

 

Accesso ai servizi telematici dell’INPS, niente più PIN

A partire dal 1° settembre 2024 si potranno utilizzare SPID di livello non inferiore a 2, CIE 3.0 o CNS (INPS, circolare 2 luglio 2024, n. 77).

L’INPS ha comunicato che dal 1° settembre 2024, l’accesso ai servizi telematici dell’Istituto da parte delle aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari sarà consentito esclusivamente mediante SPID di livello non inferiore a 2, CIE 3.0 o CNS.

In realtà, già con la circolare n. 95/2021, in attuazione dell’articolo 24, comma 4 del D.L. n. 76/2020, l’INPS ha avviato il processo di dismissione dell’accesso ai servizi online con il PIN a favore delle nuove identità digitali appena citate.

Tuttavia, con la circolare in commento, viene ora resa nota la data precisa dalla quale l’accesso anche da parte delle aziende e dei relativi intermediari di cui alla Legge n. 12/1979, sarà consentito esclusivamente mediante gli strumenti digitali sopra elencati.

CCNL Vigilanza Privata: nuovo incontro per il rinnovo

I temi trattati sono stati salario e sicurezza 

Si è tenuto il 1° luglio l’incontro tra le associazioni datoriali e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs per il rinnovo del CCNL Vigilanza privata e Servizi di Sicurezza.
Innanzitutto è stato trattato, con esito negativo, il tema dell’Una Tantum (l’ipotesi del 16 febbraio prevedeva che le parti si sarebbero dovute incontrare entro il 30 aprile 2024 al fine di definire le modalità di corresponsione della una tantum). Ad oggi però le Parti non sono riuscite ad arrivare ad un punto di incontro. 
Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, anche alla luce degli ultimi avvenimenti di cronaca, le Parti hanno deliberato di richiedere un incontro al Ministero dell’Interno.
Inoltre, è stato deciso di inviare un sollecito al Ministero del Lavoro per un incontro in riferimento agli impegni assunti a marzo 2024 sul tema del dumping contrattuale e per la pubblicazione delle tabelle aggiornate al rinnovo contrattuale.
Infine, le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto alle Associazioni Datoriali di emanare una circolare per la corretta applicazione del CCNL sottoscritto il 30 maggio 2023 e dell’ipotesi del 16 febbraio 2024.
Il prossimo incontro è fissato per il 31 luglio 2024.

CCNL Catering Aereo: con la retribuzione di luglio in arrivo nuovi minimi retributivi

Per il personale del trasporto aereo sono previste nuove retribuzioni 

Con il CCNL del 7 dicembre 2022 Federcatering, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-Trasporti hanno stabilito nuovi minimi retributivi a partire dal mese di luglio. I nuovi importi riguardano tutto il personale di terra e di volo per l’intera industria del Trasporto Aereo italiano le cui attività sono interessano i servizi di lavoro aereo con lavoratori e lavoratrici stabilmente operanti in Italia; i vettori aerei con lavoratori e lavoratrici stabilmente operanti in Italia; i servizi di manutenzione aeronautica; i servizi di gestione aeroportuale; i servizi aeroportuali di assistenza a terra (handling aeroportuale); i servizi di catering aereo e i servizi ATM diretti e complementari. Di seguito vengono riportati i nuovi minimi. 

Livello Minimo Contingenza Totale
Quadro A 1.889,56 542,70 2.432,26
Quadro B 1.714,60 537,59 2.252,19
Categoria C 1.469,63 537,59 2.007,22
Categoria D 1.231,72 531,59 1.763,31
Categoria E 1.161,73 528,26 1.689,99
Categoria F 1.091,74 524,94 1.616,68
Categoria G 881,77 522,37 1.404,14
Categoria H 790,80 520,51 1.311,31
Categoria I 699,83 518,45 1.218,28

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