Rapporto situazione personale maschile e femminile: prorogato il termine

La compilazione potrà avvenire entro il 20 settembre 2024 (D.I. 2 luglio 2024).

Il Decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 2 luglio 2024 ha spostato il termine di presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2022-2023, inizialmente fissato al 15 luglio 2024 al 20 settembre 2024.

Lo slittamento si è reso necessario al fine di consentire a tutti gli attori di poter accedere alla piattaforma in modo efficace, attese le modifiche introdotte dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 giugno 2024, adottato di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia.

Comunque, fin dal 4 giugno scorso è disponibile per la compilazione, sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Servizi Lavoro, il nuovo modello telematico per la presentazione del rapporto biennale da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti. Peraltro, da quest’anno è stata anche resa disponibile la funzionalità di upload con file in formato “.xls” dei dati richiesti dal modello.

Trattamento ai fini dell’imposta ipotecaria applicabile alle trascrizioni dei sequestri conservativi

L’Agenzia delle entrate ha risposto a una richiesta di consulenza giuridica relativa al trattamento ai fini dell’imposta ipotecaria, delle trascrizioni dei sequestri conservativi effettuate ai sensi degli articoli 74 e 75 del Codice di giustizia contabile (Agenzia delle entrate, risoluzione 2 luglio 2024, n. 33/E).

In risposta alla questione portata all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, viene chiarito che ai fini fiscali, l’articolo 1 del TUIC prevede che le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette all’imposta ipotecaria secondo le disposizioni presenti nel testo unico e nella tariffa allegata. Non sono soggette all’imposta le formalità eseguite nell’interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti.

L’agenzia rileva che, ai sensi dell’articolo 4, della tariffa allegata al citato decreto, è soggetta all’imposta ipotecaria nella misura di euro 200 la trascrizione di atti o sentenze che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari.

 

Per quanto riguarda i soggetti passivi delle imposte, l’articolo 11 del TUIC stabilisce che sono obbligati al pagamento dell’imposta ipotecaria e dell’imposta catastale coloro che richiedono le formalità e le volture e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalità o la voltura. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l’ipoteca, nonché l’utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria.

 

Ai sensi dell’articolo 15 del TUIC possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte:

  • le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell’interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge;

  • le formalità e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.

Il successivo articolo 16 prevede, altresì, che sono eseguite con prenotazione a debito dell’imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:

  • le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all’art. 316 del codice di procedura penale;

  • le iscrizioni e le trascrizioni di cui all’articolo 22 del D.Lgs. n. 472/1997;

  • le trascrizioni degli atti indicati nel comma 2 dell’art. 6;

  • le formalità e le volture richieste nei procedimenti civili nell’interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio;

  • le formalità e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali.

Tra le ipotesi tassative in cui è possibile utilizzare l’istituto della prenotazione a debito come modalità di riscossione differita dell’imposta, non è previsto, nell’ambito dell’articolo 16 predetto, il sequestro conservativo richiesto nel giudizio di responsabilità contabile, di cui agli artt. 74 e 75 del Codice della giustizia contabile.

Secondo il parere dell’Agenzia, l’applicazione dell’esenzione al sequestro conservativo in esame per le misure adottate nell’interesse dello Stato appare condivisibile allorquando l’azione erariale sia diretta a sanzionare e riparare un danno occorso alle entità territoriali centrali e nazionali, ma non può riguardare soggetti diversi, che pure possono avvantaggiarsi del procedimento cautelare posto in essere dalla Procura contabile.

 

La previsione agevolativa di cui all’articolo 1, comma 2 del TUIC, infatti, ha ad oggetto le sole formalità eseguite nell’interesse dello Stato, ove per Stato deve intendersi unicamente lo “Stato-persona” con esclusione di ogni interpretazione estensiva della definizione.

Come rilevato anche dalla Direzione istante, la giurisdizione contabile riguarda oltre che lo “Stato-persona” anche una serie di soggetti non statali di varia natura (enti pubblici territoriali e non territoriali, società partecipate etc.). Pertanto, in linea con il delineato impianto normativo e di prassi, l’Agenzia ritiene che la trascrizione dei provvedimenti di sequestro contabile, delle domande giudiziali e delle altre formalità a tutela delle ragioni del creditore, in procedure in cui non sia parte danneggiata lo Stato, non possano godere dell’esenzione.

Una volta eseguita la formalità, l’Ufficio procederà al recupero dei tributi contro gli obbligati al pagamento elencati all’articolo 11, comma 2, del TUIC, ovvero nei confronti del soggetto pubblico o privato a favore del quale è stata eseguita la formalità.

CCNL Catering Aereo: con la retribuzione di luglio in arrivo nuovi minimi retributivi

Per il personale del trasporto aereo sono previste nuove retribuzioni 

Con il CCNL del 7 dicembre 2022 Federcatering, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-Trasporti hanno stabilito nuovi minimi retributivi a partire dal mese di luglio. I nuovi importi riguardano tutto il personale di terra e di volo per l’intera industria del Trasporto Aereo italiano le cui attività sono interessano i servizi di lavoro aereo con lavoratori e lavoratrici stabilmente operanti in Italia; i vettori aerei con lavoratori e lavoratrici stabilmente operanti in Italia; i servizi di manutenzione aeronautica; i servizi di gestione aeroportuale; i servizi aeroportuali di assistenza a terra (handling aeroportuale); i servizi di catering aereo e i servizi ATM diretti e complementari. Di seguito vengono riportati i nuovi minimi. 

Livello Minimo Contingenza Totale
Quadro A 1.889,56 542,70 2.432,26
Quadro B 1.714,60 537,59 2.252,19
Categoria C 1.469,63 537,59 2.007,22
Categoria D 1.231,72 531,59 1.763,31
Categoria E 1.161,73 528,26 1.689,99
Categoria F 1.091,74 524,94 1.616,68
Categoria G 881,77 522,37 1.404,14
Categoria H 790,80 520,51 1.311,31
Categoria I 699,83 518,45 1.218,28

CCNL Vigilanza Privata: nuovo incontro per il rinnovo

I temi trattati sono stati salario e sicurezza 

Si è tenuto il 1° luglio l’incontro tra le associazioni datoriali e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs per il rinnovo del CCNL Vigilanza privata e Servizi di Sicurezza.
Innanzitutto è stato trattato, con esito negativo, il tema dell’Una Tantum (l’ipotesi del 16 febbraio prevedeva che le parti si sarebbero dovute incontrare entro il 30 aprile 2024 al fine di definire le modalità di corresponsione della una tantum). Ad oggi però le Parti non sono riuscite ad arrivare ad un punto di incontro. 
Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, anche alla luce degli ultimi avvenimenti di cronaca, le Parti hanno deliberato di richiedere un incontro al Ministero dell’Interno.
Inoltre, è stato deciso di inviare un sollecito al Ministero del Lavoro per un incontro in riferimento agli impegni assunti a marzo 2024 sul tema del dumping contrattuale e per la pubblicazione delle tabelle aggiornate al rinnovo contrattuale.
Infine, le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto alle Associazioni Datoriali di emanare una circolare per la corretta applicazione del CCNL sottoscritto il 30 maggio 2023 e dell’ipotesi del 16 febbraio 2024.
Il prossimo incontro è fissato per il 31 luglio 2024.

Accesso ai servizi telematici dell’INPS, niente più PIN

A partire dal 1° settembre 2024 si potranno utilizzare SPID di livello non inferiore a 2, CIE 3.0 o CNS (INPS, circolare 2 luglio 2024, n. 77).

L’INPS ha comunicato che dal 1° settembre 2024, l’accesso ai servizi telematici dell’Istituto da parte delle aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari sarà consentito esclusivamente mediante SPID di livello non inferiore a 2, CIE 3.0 o CNS.

In realtà, già con la circolare n. 95/2021, in attuazione dell’articolo 24, comma 4 del D.L. n. 76/2020, l’INPS ha avviato il processo di dismissione dell’accesso ai servizi online con il PIN a favore delle nuove identità digitali appena citate.

Tuttavia, con la circolare in commento, viene ora resa nota la data precisa dalla quale l’accesso anche da parte delle aziende e dei relativi intermediari di cui alla Legge n. 12/1979, sarà consentito esclusivamente mediante gli strumenti digitali sopra elencati.

Contattaci
Invia con WhatsApp