Disponibile la Relazione per la valutazione del Reddito di cittadinanza

Il documento è stato pubblicato dal Comitato scientifico incaricato per la valutazione e il Rapporto di monitoraggio (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 13 giugno 2024).

La Relazione per la valutazione del Reddito di cittadinanza (RDC) è stata pubblicata dal Comitato scientifico incaricato ai sensi della Legge n. 26/2019 e confermato per tale scopo dalla Legge n. 85/2023: ne ha dato notizia il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che rende disponibile online sul sito istituzionale il rapporto in questione.

La pubblicazione del Comitato scientifico per la valutazione degli esiti del RDC e della Pensione di Cittadinanza (PDC) consiste nella relazione relativa alla valutazione e nel Rapporto di monitoraggio dell’impatto delle prestazioni, per l’intero periodo di vigenza del provvedimento (1°aprile 2019-31 dicembre 2023) che precede l’avvio della riforma entrata a regime dal 1° gennaio 2024 con l’introduzione dell’Assegno di inclusione.

La Relazione è stata effettuata tenendo conto delle indicazioni della Raccomandazione del Consiglio Europeo del 30 gennaio 2023 “relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l’inclusione attiva” con l’utilizzo di  diverse fonti statistiche (ISTAT, EUROMOD, INPS, ANPAL, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), illustrate nel Rapporto di Monitoraggio, che hanno consentito di valutare l’impatto dei sussidi e delle misure di politica attiva del lavoro e per l’inclusione sociale sulla platea delle famiglie e delle persone in condizioni di povertà assoluta e per i beneficiari delle prestazioni.

Le evidenze

Sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio Statistico dell’INPS hanno percepito il sussidio di integrazione al reddito nel periodo di vigenza, per almeno una mensilità, circa 2,4 milioni di nuclei familiari e 5,3 milioni di persone. Il numero medio delle mensilità percepite è di 26,4 per il RDC e di 32 per il PDC.

Circa un terzo dei beneficiari ha percepito il sussidio per l’intero periodo. L’importo della spesa pubblica impegnata è superiore ai 34 miliardi di euro.

Nelle indagini effettuate dall’ISTAT, la quota delle famiglie in condizioni di povertà assoluta che hanno beneficiato delle prestazioni di sostegno al reddito raggiunge il massimo del 38% nel corso del 2021 (32,3% nel 2022), per una quota equivalente al 58,7% dei beneficiari delle misure (53,4% nel 2022). Queste stime evidenziano la mancata partecipazione di un rilevante numero di famiglie povere, che deriva in parte dai criteri normativi per la selezione dei potenziali beneficiari e di una quota dei percettori (il 46,6 nel 2022), che non riscontrano le condizioni di povertà sulla base dei criteri utilizzati dall’ISTAT. Tra i motivi, probabilmente, le caratteristiche delle persone che risultano occupate negli ambiti professionali e nei settori che registrano tassi di irregolarità superiori di 3 volte alla media e con rapporti di lavoro di breve durata.

L’efficacia del Reddito di cittadinanza sulla platea dei bassi redditi è risultata più elevata nel corso della pandemia Covid (2020-2021) e ha consentito la fuoriuscita di circa 450.000 famiglie dalla condizione di povertà (circa 300.000 nel 2022).

Nei primi 3 anni di gestione le misure di politica attiva per il lavoro e per l’inclusione sociale risultano limitate dalla debolezza dei servizi dedicati allo scopo e per l’interruzione delle attività intervenuta nel corso della pandemia da Covid-19. A partire dalla seconda parte del 2021 aumentano le prese in carico delle persone e dei nuclei familiari. Allo stato attuale non si registrano effettivi riscontri sull’entità delle misure adottate, sulla loro efficacia e sull’attuazione delle condizionalità previste dalle norme e delle sanzioni relative alla mancata adesione dei beneficiari.

Le raccomandazioni

Alla luce delle valutazioni dei dati forniti dalle indagini statistiche e dal monitoraggio delle misure, il Comitato scientifico ha fornito alle Autorità coinvolte nella gestione delle misure una serie di raccomandazioni che possono risultare utili anche per valutare l’impatto delle misure riguardanti l’Assegno di inclusione e il Supporto alla formazione e al lavoro:

– l’opportunità di aggiornare le soglie ISEE per la partecipazione alle nuove misure, in particolare la soglia del reddito annuale di 6.000 euro, aumentato dalla scala di equivalenza sulla base dei carichi familiari, tenendo conto dell’impatto dell’inflazione avvenuto negli anni recenti;

inoltre, il sussidio erogato a livello nazionale dovrebbe essere considerato come un livello minimo della prestazione da integrare con misure personalizzate e con programmi di potenziamento dei servizi che tengano conto delle caratteristiche dei nuclei familiari e del territorio di appartenenza, predisponendo dei pacchetti nazionali di misure facilmente accessibili e da erogare sulla base dei fabbisogni che possono emergere dalla valutazione multidimensionale dei nuclei familiari (sanitaria, assistenziale, abitativa, lavorativa);

la promozione da parte delle istituzioni locali di attività di auditing e di coinvolgimento degli attori privato sociali e del terzo settore per valutare le iniziative che possono concorrere a migliorare i livelli di partecipazione alle misure e la promozione di servizi adeguati con il concorso di più attori;

potenziare le politiche attive del lavoro con il concorso delle agenzie per il lavoro e di aumentare la cumulabilità tra l’indennità di sostegno al reddito e i salari percepiti dalle prestazioni lavorative, anche per incentivare il tasso di impiego dei lavoratori sottoccupati e per contrastare il lavoro sommerso;

finalizzare prioritariamente i Progetti utili per la collettività (PUC) alle persone in età di lavoro che presentano particolari disagi di natura lavorativa e sociale coinvolgendo per lo scopo anche le organizzazioni del terzo settore;

rafforzare le piattaforme nazionali finalizzate a condividere le informazioni relative all’attivazione delle misure e alle prestazioni economiche erogate dalle istituzioni competenti per migliorare l’efficacia delle misure, la razionalizzazione della spesa e il sistema dei controlli preventivi.

 

Dichiarazione IVA 2024: regolarizzazione in caso di mancata o incompleta presentazione

L’Agenzia delle entrate rende noto l’invio delle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA, per l’anno d’imposta 2023, ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro (Agenzia delle entrate, provvedimento 12 giugno 2024, n. 264078).

L’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alla presenza di fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2023 o senza quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro, al fine di presentare la dichiarazione IVA entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

 

I dati contenuti nelle comunicazioni sono:

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;

  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;

  • data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta 2023;

  • data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

 

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2023 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2024, con il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta.

 

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2023 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi presentando una dichiarazione integrativa con il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta.

 

Restano, infine, dovute autonomamente, in sede di ravvedimento le sanzioni ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche.

Taxi e NCC: parte l’Ecobonus

Dal 17 giugno sul sito dedicato alla misura sarà possibile prenotare i contributi per l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1(Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 12 giugno 2024).

Dalle ore 10 del prossimo 17 giugno sul sito dedicato alla misura dell’Ecobonus sarà possibile prenotare i contributi per l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 da adibire al servizio taxi o noleggio con conducente: a comunicarlo è il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) che precisa che tra le categorie interessate all’incentivo ci sono anche gli installatori di impianti di alimentazione a GPL e metano.

Il bonus in questione è raddoppiato nel limite del regime de minimis previsto dal Regolamento UE n. 2023/2831. L’incentivo, introdotto col DPCM 20 maggio 2024, è promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy: sul sito “Ecobonus” è consultabile la circolare con le indicazioni operative e la modulistica per chiedere il contributo.

Infine, l’altra novità riguarda la misura “Ecobonus – Retrofit“, rivolta a chi intende installare impianti di alimentazione a GPL e metano su veicoli di categoria M1. In questo caso, dalle ore 10 del 19 giugno 2024 gli installatori potranno accreditarsi attraverso l’area rivenditori del sito. La data di avvio per prenotare i contributi “Ecobonus – Retrofit” sarà resa nota in seguito, mediante apposito avviso pubblicato sul sito del MIMIT. I dettagli della misura sono consultabili nella sezione Normativa del sito “Ecobonus” che riporta il decreto attuativo del 3 giugno 2024.

 

 

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi: con l’adeguamento IPCA nuovi minimi retributivi

Dal 1° giugno 2024 in arrivo incrementi sui minimi retributivi, indennità di trasferta e reperibilità

L’11 giugno scorso, Unionmeccanica-Confapi, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno sottoscritto il verbale di accordo che dà il via all’attuazione dell’ipotesi di accordo del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi del 26 maggio 2021, in materia di adeguamento dei minimi contrattuali, indennità di trasferta e reperibilità. 
Secondo quanto comunicato dall’ISTAT il 7 giugno scorso, e sulla base della dinamica inflattiva consuntivata relativa all’anno 2023, misurata con “IPCA al netto degli energetici importanti”, pari al 6,9%, le Parti hanno definito i minimi da riconoscere alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore. Nella tabella riportata di seguito i nuovi minimi retributivi calcolati, appunto, sull’IPCA 2023 riconosciuti dal 1° giugno 2024.

Livello Aumenti dal 1° giugno 2024 Minimi CCNL dal 1° giugno 2024
1 101,14 1.566,89
2 111,70 1.730,47
3 123,93 1.920,00
4 129,30 2.003,23
5 138,51 2.145,87
6 148,50 2.300,75
7 159,32 2.468,33
8 173,26 2.684,27
8 Q 173,26 2.684,27
9 192,68 2.985,18
9 Q 192,68 2.985,18

Per gli istituti della trasferta forfettizzata e della reperibilità in essere alla data del 31 maggio 2024, l’adeguamento segue quanto indicato dall’ISTAT, vale a dire il 6,9%. Dal 1° giugno 2024, gli importi dell’indennità di trasferta sono  così adeguati:

Indennità di trasferta Importi dal 1° giugno 2024
Trasferta interna 49,68
Quota pasto meriano o serale 12,90
Quota pernottamento 24,83

Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2024

Livello b)

Compenso giornaliero

c)

Compenso settimanale

16 ORE (GIORNO LAVORATO) 24 ORE (GIORNO LIBERO) 24 ORE FESTIVE 6 GIORNI 6 GIORNI CON FESTIVO 6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO LIBERO
Superiore al 5° livello 7,79 12,81 13,48 51,77 52,44 57,46
4° e 5° livello 6,78 10,63 11,41 44,52 45,29 49,15
1°, 2°, 3° livello 5,69  8,56 9,24  37,00 37,68 40,56

Credito d’imposta ZES unica: il modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo

È stato approvato il modello denominato “comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica”, con le relative istruzioni, per la richiesta del contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti realizzati dal 1 gennaio 2024 al 15 novembre 2024 (Agenzia delle entrate, provvedimento 11 giugno 2024, n. 262747). 

L’articolo 16 del D.L. n. 124/202 ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

Tali imprese hanno un mese di tempo, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, per richiedere all’Agenzia delle entrate il suddetto bonus speciale per il Mezzogiorno

 

La comunicazione per le spese sostenute o da sostenere quest’anno potrà essere inviata, dal beneficiario o da un soggetto incaricato, esclusivamente in via telematica tramite il software “ZES UNICA”, disponibile sul sito dell’Agenzia dal 12 giugno. Da questa stessa data, e fino al 12 luglio, le aziende interessate potranno inviare le comunicazioni relative ai nuovi investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio e fino al 15 novembre 2024

 

Entro dieci giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni è emanato il provvedimento che individua la percentuale di agevolazione effettivamente spettante. A decorrere dal giorno successivo è possibile fruire del credito d’imposta per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute le relative fatture elettroniche.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

 

A decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il credito d’imposta per investimenti non ancora realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione richiesta, il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative utilizzando il medesimo modello di comunicazione.

In caso di molteplici invii, l’ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate

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