ADI, SFL e SIISL, rilasciate le nuove funzionalità

Illustrate le novità per la presentazione delle domande per le misure di sostegno e per l’accesso al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (INPS, messaggio 6 giugno 2024, n. 2146).

L’INPS ha comunicato il rilascio di nuove funzionalità e implementazioni procedurali per la presentazione e la gestione delle domande relative all’Assegno di inclusione (ADI), al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e per l’accesso al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).

Infatti, a seguito dell’avvio delle misure in argomento, sono proseguiti gli interventi sulla procedura informatica dedicata alle prestazioni, finalizzati a migliorarne l’efficienza e a supportare l’operatività delle strutture territoriali dell’INPS, sia per la gestione delle informazioni da fornire all’utenza, sia per la gestione delle evidenze.

Assegno di inclusione

Per quanto riguarda l’ADI sono state rilasciate nuove funzionalità per il Dettaglio esiti – ISEE e requisiti economici, al quale si accede dal servizio “ADI” > “Gestione della domanda” dal portale istituzionale dell’INPS, dove è possibile consultare gli esiti e i controlli effettuati. 

Nella tabella riferita al nucleo familiare, in particolare, è stata aggiunta l’informazione relativa alla “tipologia di componente“, con il dettaglio dei singoli componenti del nucleo familiare sia compresi, sia esclusi dalla scala di equivalenza. Tale funzione consente, ad esempio, di individuare anche la cosiddetta componente attratta o aggiuntiva (GNC – genitore non convivente) che è esclusa dalla scala di equivalenza.

Vi è, poi, il Dettaglio esiti – Importo disposto: nella consultazione degli esiti della domanda, cliccando sul valore dell’importo disposto, si visualizzano i dettagli del calcolo dell’importo spettante con un aggiornamento periodico mensile. È anche possibile visualizzare l’indicazione del componente del nucleo familiare (codice fiscale) a cui è attribuita la quota afferente al canone di locazione; in un’altra tabella, nel caso di richiesta di individualizzazione delle Carte di inclusione, sono indicati i rispettivi titolari.

Novità anche per Visualizzazione storico – Variazioni stato domanda, Acquisizione domanda, Gestione modello “ADI – Com esteso”, Variazione dati di cittadinanza e residenza, Recapiti per le comunicazioni, Riesame domande respinte o decadute e Funzionalità di sblocco per la condizione di svantaggio.

Supporto per la Formazione e il Lavoro

Il rilascio delle nuove funzionalità descritte per l’Assegno di inclusione, sono disponibili anche per il Supporto per la Formazione e il Lavoro con riferimento a:

– visualizzazione dello storico della domanda: in consultazione della domanda è resa disponibile alle strutture territoriali dell’INPS, selezionando l’icona clessidra, la funzionalità che consente di visualizzare la cronologia delle variazioni dello stato delle domande di ADI e SFL;
– variazione dati cittadinanza e residenza: è disponibile una nuova funzionalità che consente di indicare eventuali variazioni dei dati relativi alla cittadinanza e alla residenza dichiarati nella domanda. Allo stato attuale non è, invece, ancora possibile effettuare le modifiche relative ai dati anagrafici. Tale funzionalità è oggetto di successiva implementazione e il relativo rilascio verrà comunicato con apposito messaggio;
– gestione dei recapiti per le comunicazioni;
– riesami.

Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa

Infine, è stata resa disponibile su intranet l’applicazione che consente agli operatori di sede dell’INPS, che già accedono ai gestionali ADI e SFL (senza, quindi, necessità di ulteriori profilazioni), di visualizzare alcune informazioni relative ai beneficiari delle prestazioni dell’ADI e del SFL presenti nella piattaforma SIISL.

CCNL Riscossione Tributi: stabilito il premio aziendale

Prevista l’erogazione del premio a giugno 2025 sulla base degli indicatori del 2024 

Il 4 giugno è stato sottoscritto da Agenzia delle Entrate – Riscossione e da Fabi, Fist-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin il verbale di accordo che definisce il premio aziendale (VAP) per il personale delle Aree professionali, i Quadri direttivi dipendenti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il premio fa riferimento all’anno 2024, sulla base dell’indicatore risultante dal rapporto relativo:
– alla somma del numero di istanze di rateizzazioni “ordinarie” di importo fino a 120.000,00 euro concesse entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza e del numero dei pagamenti ricevuti attraverso i canali remoti resi disponibili dall’Ente, compreso PagoPa;
– alla consistenza media dei lavoratori nello stesso periodo di riferimento (esercizio 2024).
In base a quanto stabilito dall’art.43 del CCNL del 28 marzo 2018, rinnovato il 15 luglio 2022, i premi risultano parametrati in base all’inquadramento e sarà erogato con le competenze del mese di giugno 2025 a tutti i dipendenti in organico al 1° gennaio 2025.

Livello Importo 
QD4 4.040 euro
QD3 3.422 euro
QD2 3.050 euro
QD1 2.870 euro
3A4L 2.520 euro
3A3L 2.345 euro
3A2L 2.215 euro
3A1L 2.100 euro
2A3L 1.970 euro
2A2L 1.895 euro
2A1L 1.845 euro
Liv. Unico 1.720 euro

 

Ebrau: aperto il bando per le prestazioni a favore dei lavoratori e delle imprese artigiane umbre 

Per le imprese le domande possono essere presentate fino al 20 settembre 2024, per i lavoratori dal 2 settembre 2024 al 28 febbraio 2025

L’Ebrau, Ente Bilaterale Artigianato Umbro, ha pubblicato sul sito istituzionale il Regolamento relativo alle nuove prestazioni richiedibili per l’anno 2024 dai lavoratori e dalle imprese artigiane umbre.
A disposizione per i lavoratori:
– premio per i lavoratori dipendenti per continuità di servizio;
– contributo per il diritto allo studio;
– contributo per l’abbattimento delle rette per la frequenza degli asili nido;
– contributo alle lavoratrici ed ai lavoratori in occasione della  nascita/adozione dei figli;
– contributo ai lavoratori dipendenti con periodo di malattia, nell’arco dell’anno, superiore a 180 giorni;
– contributo carovita.
A disposizione per le imprese: 
– contributo per investimenti finalizzati al miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
– coaching imprese e sostenibilità;
– sostegno alla maternità. 
Possono usufruire degli interventi le aziende che, al momento della presentazione della domanda abbiano regolarmente versato la contribuzione EBNA tramite F24 per almeno 18 mesi precedenti. Per le imprese di nuova adesione la regolarità contributiva è fissata in 6 mesi precedenti la presentazione della domanda. Per i mesi non coperti da contribuzione l’impresa deve sanare le quote mensili non versate entro 60 giorni dalla richiesta. L’impresa deve essere in regola con gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per le imprese le domande possono essere presentate fino al 20 settembre 2024. La rendicontazione dei costi sostenuti deve essere effettuata entro il 31 gennaio 2025; sono ammesse le spese sostenute dal 3 giugno 2024 al 31 dicembre 2024. Per il sostegno alla maternità le domande possono essere presentate fino al 31 gennaio 2025. Il tetto massimo complessivo è pari a 3.000,00 euro fermo restando il tetto max previsto per ciascuna tipologia di prestazione.
Per i lavoratori le domande relative alle prestazioni e la relativa documentazione, potranno essere inviate all’EBRAU per raccomandata A/R oppure in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata di EBRAU dal 2 settembre 2024 al 28 febbraio 2025. Il limite massimo è pari a 300,00 euro, fatta eccezione per la continuità di servizio dove il contributo è pari a 400,00 euro.
Le domande incomplete dei dati richiesti e/o carenti di documentazione possono comportar l’annullamento della richiesta di intervento e la perdita al diritto del contributo.
Nel Regolamento viene inoltre precisato che per l’ammissibilità delle domande relative al contributo per lo studio, la nascita, l’abbattimento delle rette degli asili nido, il carovita si fa riferimento all’indicatore ISEE che non dovrà superare il tetto dei 20.000,00 euro.

CCNL Pubblici Esercizi: firmato il contratto di rinnovo

Previsti aumenti salariali ed interventi sulle politiche di genere 

Il 5 giugno 2024, le Parti sociali hanno firmato l’intesa di rinnovo del CCNL, scaduto il 31 dicembre 2021, che interessa oltre 1 milione di lavoratori e lavoratrici del settore. Di seguito le maggiori novità stabilite dall’Accordo: 
– aumento contrattuale di 200,00 euro al 4° livello, da riparametrare per gli altri, erogati in 5 tranche: i primi 50,00 euro verranno corrisposti con la retribuzione del mese di giugno 2024 e a seguire 3 quote di valore pari a 40,00 euro e una quota da 30,00 euro;
– a partire dal 1° gennaio 2027 è previsto un aumento di 3,00 euro, a carico delle aziende, del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa Fondo EST; 
– vengono aggiornate le figure professionali rispetto all’evoluzione dei comparti;
– si prevede un esame congiunto volto al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa dai dipendenti part-time. 
Inoltre, vi sono stati significativi interventi in tema di politica di genere, inserendo per la prima volta nel testo contrattuale le misure di contrasto delle molestie e violenze nei luoghi di lavoro e stabilendo sia dei corsi di informazioni (come un ora di assemblea retribuita dedicata), sia ulteriori 90 giorni, oltre a quelli già previsti dalla Legge, di congedo retribuito al 100% per le donne vittime di violenza. Quest’ultime hanno la possibilità di essere trasferite in altre sedi di lavoro e di essere escluse da turni disagiati. Infine, sono stati aggiornati in conformità di legge, gli articoli inerenti i congedi di maternità e paternità obbligatori e facoltativi.
Il CCNL, vigente dal 1° giugno 2024, scadrà il 31 dicembre 2027.

Bonus psicologo: avvio istruttoria domande per elaborazione delle graduatorie

L’INPS avverte che, al fine di consentire l’istruttoria delle domande e la corretta elaborazione delle graduatorie, i richiedenti il cosiddetto Bonus psicologo in possesso di un’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) rilasciata con omissioni e/o difformità, hanno 30 giorni di tempo per la regolarizzazione, pena l’improcedibilità della domanda (INPS, messaggio 5 giugno 2024, n. 2133).

L’invio delle domande per accedere al contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (cosiddetto Bonus psicologo), è terminato lo scorso 31 maggio, potendo dunque avere inizio la fase istruttoria finalizzata alla formazione delle graduatorie.

 

Nel messaggio in commento, l’INPS precisa che, in caso di ISEE che presenti omissioni e/o difformità, i soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo a disposizione per la regolarizzazione avvalendosi delle 3 modalità alternative previste dal D.P.C.M. n. 159/2013, ovvero:

 

1) presentare una nuova dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
2) presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
3) rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite il Centro di assistenza fiscale (CAF) e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.

 

Trascorso il termine di 30 giorni, nel caso in cui permanga la difformità riscontrata, la domanda viene considerata improcedibile ai fini dell’erogazione della prestazione.

 

L’INPS provvederà a fornire agli operatori di Sede le indicazioni per la gestione delle domande da regolarizzare a seguito di ISEE contenente omissioni e/o difformità.

 

Tappa successiva sarà l’elaborazione delle graduatorie, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

Successivamente, saranno pubblicate le suddette graduatorie per l’assegnazione del beneficio, sulla base dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili e, contestualmente, l’INPS comunicherà ai beneficiari, attraverso i recapiti presenti nella specifica sezione “MyINPS” del portale istituzionale o indicati all’atto della presentazione della domanda, l’importo assegnato e il codice univoco per usufruire delle sedute di psicoterapia entro 270 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.

 

Inoltre, sempre a decorrere da tale pubblicazione, sarà resa disponibile per i professionisti la procedura per le prenotazioni e la conferma delle sedute.

 

Infine, nel messaggio in oggetto, l’INPS rammenta che l’erogazione del beneficio è subordinata all’effettivo trasferimento allo stesso dei fondi da parte delle Regioni e/o Province autonome.

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