CCNL Commercio (Anpit-Cisal): erogazione welfare contrattuale entro il 31 dicembre

I valori di welfare contrattuale spettano a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro categoria e dal tipo di contratto di lavoro 

Il CCNL sottoscritto in data 22 settembre 2023 tra ANPIT – Associazione Nazionale per l’lndustria e Terziario, AIFES – Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro, CONFIMPRENDITORI – Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti, UNICA – Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato e CISAL Terziario – Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servii, Terziario e  Turismo, con l’assistenza della CISAL – Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, ha previsto l’erogazione del welfare contrattuale per i dipendenti del commercio.
Anche per l’anno 2024 è prevista l’erogazione da parte del Datore di lavoro entro il 31 dicembre dei seguenti valori di welfare contrattuale. 

 

Livello Dal 2023 e seguenti
Dirigente 1.200,00/anno (in quote mensili maturate di 100,00 euro)
Quadro 600,00/anno (in quote mensili maturate di 50,00 euro)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 e D1 e D2 e Operatori di Vendita 250,00/anno (in quote mensili maturate di 20,83 euro)

Tale Welfare sarà a disposizione di tutti i lavoratori in forza che abbiano superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, indipendentemente dalla loro categoria e dal tipo di contratto di lavoro subordinato sottoscritto. Gli importi di welfare contrattuale dovranno considerarsi distinti e non assorbibili rispetto ad eventuali prestazioni di welfare aziendale, sostitutivo del Premio di Risultato, e saranno in aggiunta agli eventuali benefici di analoga natura già presenti presso la Società. Analogamente, in caso di passaggio di CCNL, il welfare contrattuale dovrà essere aggiuntivo al trattamento economico da garantire al lavoratore. 
Detti valori dovranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione del lavoratore, con l’attenzione di evitare il superamento dei limiti legali di utilizzo previsti per ciascun anno di calendario. Salvo diverso accordo aziendale di secondo livello, decorso il termine, essi scadranno senza alcun diritto di rimborso o di tardiva prestazione sostitutiva. 

CCNL Scuole Materne Fism: siglata la preintesa per il rinnovo

Confermato il welfare pari a 200,00 euro per il 2025

Il 26 novembre è stato sottoscritto il verbale di pre-accordo tra Fism e Flc.Cgil, Cisl-Scuola e Snals-Confsal per il rinnovo del CCNL per il personale occupato nei servizi dell’infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla Fism.
Le Parti hanno convenuto che il contratto di somministrazione, fino al 31 dicembre 2025 (in caso di mancato rinnovo), possa essere utilizzato solo per i rapporti a tempo determinato nei seguenti casi:
– per particolari punte di attività;
– per lo svolgimento di servizi e lavori che richiedono particolari capacità;
– per lo svolgimento di attività predeterminate nel tempo.
Stabilito, inoltre, l’importo di 200,00 euro da utilizzare come strumento di welfare entro il 31 dicembre 2025, per tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione o assunti entro il 31 dicembre 2024:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato di almeno tre mesi nel corso del 2024.
L’importo è riproporzionato in caso di part-time.

 

Rinvio del termine per versamento secondo acconto delle imposte sui redditi

Proroga al 16 gennaio 2025 per titolari partita IVA che hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170 mila euro (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato del 27 novembre 2024, n. 136).

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha reso noto che, nel quadro dei lavori per la conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, per i titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il 2 dicembre 2024.

 

La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

 

I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.

CCNL Ferrovie dello Stato: proseguono le trattative per il rinnovo

Al centro del dibattito il trasporto passeggeri e merci. Prossimi incontri previsti per il 3 e il 10 dicembre

Le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal e Or.s.a. hanno reso noto, con un comunicato stampa del 28 novembre 2024, dell’incontro tenutosi il 27 novembre per discutere della disciplina speciale del personale mobile e nella fattispecie riguardo al trasporto passeggeri e alla normativa sul trasporto merci. Per quanto riguarda il trasporto passeggeri, le Parti datoriali hanno aperto all’affidamento dei contratti di servizio sia del trasporto regionale che di quello a media e lunga percorrenza e all’ingresso di nuovi competitor sul mercato dell’Alta Velocità. Le richieste avanzate sono state, tra le altre, quelle relative all’abbattimento del limite minimo settimanale delle 30 ore di lavoro nella costruzione dei turni; alla ridefinizione dei riposi settimanali e alla possibilità di variare la produzione con un differenziale del 10% circa, allargando i periodi della turnazione estiva. 
Per il settore delle merci, invece, si è parlato della possibilità di pianificare turni senza l’obbligo di inserire la refezione e l’aumento dei limiti dei riposi fuori residenza su base mensile. Sui punti indicati in precedenza, i Sindacati si sono detti d’accordo a discutere, al fine di trovare un punto di contatto, mettendo in campo miglioramenti normativi ed economici. 
La ripresa della trattativa è calendarizzata per il 3 e il 10 dicembre. 

CCNL Metalmeccanica Artigianato e settori affini: diffusi gli aumenti retributivi

Pubblicate le tabelle retributive con decorrenza dal 1° dicembre 2024

Il 25 novembre 2024, Le Parti sociali hanno siglato il verbale integrativo, all’ipotesi di accordo 19 novembre 2024 per il rinnovo del CCNL di settore, diffondendo i minimi retributivi per i dipendenti delle aziende artigiane dei Settori:

Metalmeccanica ed Installazione di impianti

Livello Dal 1.12.2024 Dal 1.7.2025 Dal 1.3.2026 Dal 1.11.2026
1Q  2.018,11   2.049,51   2.080,91   2.106,03 
1  2.018,11   2.049,51   2.080,91   2.106,03 
2  1.877,78   1.906,99   1.936,20   1.959,57 
2bis  1.773,08   1.800,66   1.828,24   1.850,31 
3  1.704,96   1.731,48   1.758,00   1.779,22 
4  1.606,98   1.631,98   1.656,98   1.676,98 
5  1.547,75   1.571,83   1.595,91   1.615,17 
6  1.475,92   1.498,88   1.521,84   1.540,21

Orafi, Argentieri ed Affini

Livello Dal 1.12.2024 Dal 1.7.2025 Dal 1.3.2026 Dal 1.11.2026
1Q  2.019,31   2.050,65   2.081,99   2.107,06 
1  2.019,31   2.050,65   2.081,99   2.107,06 
2  1.881,34   1.910,54   1.939,74   1.963,10 
3  1.712,51   1.739,09   1.765,67   1.786,93 
4  1.610,64   1.635,64   1.660,64   1.680,64 
5  1.548,78   1.572,82   1.596,86   1.616,09 
6  1.468,44   1.491,23   1.514,02   1.532,25 

Restauro dei Beni Culturali 

Livello Dal 1.12.2024 Dal 1.7.2025 Dal 1.3.2026 Dal 1.11.2026
Quadro super  2.678,96   2.716,72   2.754,48   2.820,94 
Quadro  2.678,96   2.716,72   2.754,48   2.820,94 
1  2.515,50   2.550,96   2.586,42   2.648,83 
2  1.934,83   1.962,10   1.989,37   2.037,37 
3  1.798,01   1.823,35   1.848,69   1.893,30 
4  1.773,55   1.798,55   1.823,55   1.867,55 
5  1.662,41   1.685,84   1.709,27   1.750,51 
6  1.587,30   1.609,67   1.632,04   1.671,42 

Odontotecnica

Livello Dal 1.12.2024 Dal 1.7.2025 Dal 1.3.2026 Dal 1.11.2026
1 S  2.103,82   2.138,11   2.172,40   2.184,74 
1  1.902,71   1.933,72   1.964,73   1.975,89 
2  1.802,33   1.831,70   1.861,07   1.871,64 
3  1.629,22   1.655,77   1.682,32   1.691,88 
4  1.534,00   1.559,00   1.584,00   1.593,00 
5  1.469,14   1.493,08   1.517,02   1.525,64 
6  1.413,52   1.436,56   1.459,60   1.467,89 

Tali importi, sono comprensivi degli AFAC riconosciuti con accordo del 21 dicembre 2023.

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