CCNL Alimentari Piccola Industria: in arrivo nuovi minimi retributivi in busta paga

Con la retribuzione di giugno, nuovi minimi per i dipendenti del settore

L’Associazione datoriale Unionalimentari insieme alle Sigle sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno sottoscritto il CCNL 12 luglio 2021, all’interno del quale vengono stabiliti nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1° giugno 2024 per le aziende ed i dipendenti della piccola e media industria alimentare e per il settore della panificazione. Di seguito vengono riportati in tabella gli importi relativi al settore della piccola e media industria alimentare.

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
Quadro 2.635,82 546,43 10,33 3.192,58
1 2.535,82 544,42 10,33 3.090,57
2 2.205,04 537,57 10,33 2.752,94
3 1.819,19 529,58 10,33 2.359,10
4 1.598,69 525,01 10,33 2.134,03
5 1.433,30 521,59 10,33 1.965,22
6 1.323,02 519,31 10,33 1.852,66
7 1.212,79 517,03 10,33 1.740,15
8 1.102,54 514,74 10,33 1.627,61

Minimi retributivi Settore Panificazione

Livelli  Minimi 
1.690,49
1.558,55
3° A 1.435,72
3° B 1.336,40
1.127,36
1.004,07
845,74

CCNL Formazione Professionale: nuovi minimi da giugno

A giugno prevista la prima tranche di aumenti per i lavoratori del settore 

Il CCNL del 1° marzo 2024 sottoscritto da Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Federazione Uil Scuola Rua, Snals Conf.sal e dalle Associazioni datoriali Forma, Cenfop ha previsto per il personale dipendente dagli Enti di Formazione Professionale incrementi retributivi a decorrere dal 1° giugno 2024.
Di seguito i nuovi minimi.

Livello Importo
I 1604,19
II 1697,07
III 1798,93
IV 1936,77
V 2017,63
VI 2286,10
VII 2393,14
VIII 2576,62
IX 3160,14

La seconda tranche è prevista da settembre 2025.

Compensi parasubordinati: istruzioni per il flusso Uniemes e aliquote 2024

L’INPS fornisce istruzioni sulla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei codici <Tipo rapporto> relativi ai compensi erogati ai parasubordinati per i quali vi è obbligo di versamento della contribuzione previdenziale presso la Gestione separata (INPS, messaggio 3 giugno 2024, n. 2090).

A seguito dell’attività di monitoraggio sulla corretta applicazione delle aliquote valevoli per le varie tipologie di rapporto di lavoro, l’INPS ha riscontrato la presenza di flussi Uniemens nei quali sono stati indicati codici <Tipo rapporto> abbinati ad aliquote errate.

 

In tali casi la procedura dei flussi Uniemens blocca l’invio del flusso contenente errori e invia un messaggio informativo di errore.

 

Nel messaggio in oggetto, l’Istituto si occupa, in particolare, dei lavoratori parasubordinati per i quali vi è obbligo di versamento della contribuzione previdenziale presso la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, individuando i codici <Tipo rapporto> da inserire nel flusso delle denunce mensili (Uniemens) relativi ai compensi ad essi erogati.

 

In allegato al messaggio, per consentire di identificare correttamente i codici relativi ai <Tipo rapporto>, sono pertanto riportate in tabella le aliquote che devono essere indicate in vigore per l’anno 2024, suddivise tra aliquote da applicare per i lavoratori assicurati presso altra cassa previdenziale obbligatoria o titolari di pensione e quelle per coloro che sono privi di altra forma di previdenza obbligatoria.

 

L’INPS avverte che non devono essere utilizzati codici <Tipo rapporto> non presenti nella tabella allegata, in quanto non più validi per l’anno 2024 a seguito del mutato quadro normativo di riferimento.

 

CCNL Bancari Credito Cooperativo: resoconto incontro sulla trattativa per il rinnovo

Dall’incontro emerge la volontà di trovare un punto d’incontro sulla parte economica e normativa

Il 30 maggio scorso si è tenuto l’incontro tra le Sigle Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil e Ugl-Credito e Uilca, insieme alla Delegazione di Federcasse e alle Delegazioni di Gruppo. Nel comunicato, le OO.SS. hanno diramato l’esito del quinto incontro, durante il quale Federcasse ha illustrato un primo testo con alcuni dei temi che sono stati oggetto di confronto, tra cui: attività complementari; conciliazione ed arbitrato; causali per la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, “Oblio oncologico”; prestazione di attività lavorativa a terzi (recepimento previsioni Decreto Trasparenza); indennità per coloro che hanno il maneggio di valori ma questo non è esplicabile allo sportello (esempio: carico/scarico di contante nelle apparecchiature automatizzate); malattie e infortuni (non computazione delle assenze per terapie salva vita ai fini della determinazione del periodo di comporto); missioni; formazione (inclusione, benessere organizzativo, parità di genere, lotta alla discriminazione e alle molestie e violenza sui luoghi di
lavoro); azioni sociali; banca del tempo solidale; orario giornaliero; orario di sportello (nuove modalità di orario a contrasto della desertificazione bancaria) e digitalizzazione e intelligenza
artificiale. 
Le Sigle hanno apprezzato l’approccio concreto di Federcasse fermo restando che manca molto per arrivare ad un’implementazione significativa del testo, inserendo tutti gli elementi atti a giungere agli obiettivi prefissati. Il prossimo incontro è fissato per il 13 giugno prossimo, al fine di presentare proposte strutturali di revisione, modifica ed implementazione al testo illustrato. 

Irregolare percezione Assegno di inclusione e Supporto formazione e lavoro: attività di vigilanza

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce finalità e strategie di intervento del Piano triennale di contrasto alla irregolare percezione dell’ADI (D.M. 28 marzo 2024, n. 121).

È stato pubblicato, nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il decreto in oggetto, in attuazione dell’articolo 7, comma 4 del D.L. n. 48/2023 (cosiddetto Decreto lavoro, convertito con modificazioni in Legge n. 85/2023). 

 

Infatti, secondo la citata disposizione normativa, al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei beneficiari dell’Assegno di inclusione, che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali elabora, con proprio decreto, sentito l’INL, un piano triennale di contrasto all’irregolare percezione dell’Assegno di inclusione, contenente le misure di contrasto e la strategia dell’attività ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali.

 

L’INL, dunque, a partire dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2026, nell’ambito delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvia una specifica attività di vigilanza finalizzata a contrastare l’irregolare percezione dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, in collaborazione con uno specifico contingente di personale dell’Arma dei Carabinieri – Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, dell’INPS e della Guardia di finanza.

 

L’attività di controllo è realizzata sulla base di criteri fondati sull’analisi del territorio e del contesto sociale di riferimento, al fine di individuare le aree maggiormente critiche.

 

L’Ispettorato si avvale anche delle informazioni messe a disposizione dall’INPS, pianificando l’attività per periodi di volta in volta non inferiori a 3 mesi, con riferimento sia agli ambiti territoriali, sia settoriali di intervento. 

 

L’articolo 2, comma 2 del decreto in trattazione stabilisce che gli accertamenti ispettivi e le verifiche amministrative dell’INPS sul possesso dei requisiti da parte dei soggetti percettori dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, o possibili percettori, devono interessare nel 2024 un numero non inferiore a 5.000 soggetti mentre, per gli anni 2025 e 2026, il numero di individui da sottoporre a verifica verrà individuato con un successivo decreto.

 

L’INL deve inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione annuale sui risultati delle attività di verifica previste dal decreto in trattazione.

 

Infine, l’articolo 3 prevede una collaborazione con le parti sociali e le Amministrazioni territoriali: viene disposto il coinvolgimento delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori maggiormente a rischio, nonché delle Amministrazioni territoriali operanti negli ambiti in cui si registra il più alto tasso di violazioni concernenti la corretta instaurazione dei rapporti di lavoro.

 

La suddetta collaborazione si attua anche attraverso una specifica attività divulgativa, da parte dei soggetti sopra menzionati, volta a informare sulle condizioni di accesso all’Assegno di inclusione e al Supporto per la formazione e il lavoro e sulle conseguenze derivanti dall’illecita percezione del beneficio.

Contattaci
Invia con WhatsApp