Le indicazioni per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione

Forniti chiarimenti per l’applicazione della disciplina dell’istituto reintrodotto dalla Legge di bilancio 2024 (INPS, circolare 29 maggio 2024, n. 69).

L’INPS ha comunicato le sue indicazioni in materia di facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, istituto recentemente reintrodotto nell’ordinamento dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, articolo 1, commi da 126 a 130). In particolare, la nuova normativa riconosce la possibilità di riscatto in favore degli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Durata del periodo riscattato

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi. Il periodo deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge n. 213/2023.

Il limite massimo dei 5 anni è determinato senza tenere conto degli eventuali periodi chiesti a riscatto ai sensi dell’articolo 20, commi da 1 a 5, del D.L. n. 4/2019, in quanto l’articolo 1, commi da 126 a 130, della Legge n. 213/2023 non effettua nessun esplicito rinvio alla precedente normativa e non collega il presente riscatto a quelli eventualmente già effettuati in precedenza.

I periodi oggetto di riscatto saranno valutati secondo il “sistema contributivo”.

La domanda

La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024–2025. Pertanto, può essere presentata dalla data di entrata in vigore della legge n. 213/2023 (1° gennaio 2024) e fino al 31 dicembre 2025 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).

Ai sensi del comma 128 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, la domanda può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso i consueti canali (SPID almeno di Livello 2, CNS, CIE 3.0, PIN; contact center; istituti di patronato e intermediari dell’INPS).

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato, che, ai sensi del comma 129 dell’articolo 1, può sostenere il relativo onere destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In questo caso, le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo “AP135” disponibile online.

Modalità di versamento

Infine, l’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Ebinter Padova: siglati gli accordi su premi di produttività agevolata e sicurezza sul lavoro

Previsto un massimale di 3.000,00 euro e l’attivazione del rappresentante territoriale per la sicurezza dei lavoratori

L’Ente bilaterale del terziario di Padova ha reso nota la sottoscrizione di due accordi che riguardano: premi di produttività agevolata e la sicurezza sul lavoro. Per quanto concerne il primo, le imprese, che aderiscono a Confcommercio Ascom-Padova o iscritte all’Ente ed in regola con la contribuzione, possono accedere alla tassazione agevolata dei premi di produttività tramite una specifica procedura che porta all’approvazione dei piani aziendali da parte della Commissione costituita presso l’Ente. Il massimale previsto è di 3.000,00 euro annui che si traduce, per il lavoratore in una tassazione limitata al 5% e in un costo minore per l’azienda. Il lavoratore può beneficiare del premio anche tramite l’accesso alle provvidenze previste dal welfare dell’Ente e, in questo caso, la tassazione risulta completamente azzerata. 
Per quel che concerne, invece, la sicurezza sul lavoro, è stato attivato il servizio del rappresentante territoriale per la sicurezza dei lavoratori, messo a disposizione delle lavoratrici ed i lavoratori iscritti all’Ente che, al loro interno, non hanno eletto o non sono riuscite ad eleggere nessun rappresentante per la sicurezza. 

Il calcolo del “bonus adjustment – gross up” per i lavoratori marittimi

Forniti chiarimenti sull’inclusione di questa voce retributiva nel computo della retribuzione media globale giornaliera (INPS, messaggio 29 maggio 2024, n. 2022).

L’INPS ha fornito spiegazioni in merito all’inclusione della cosiddetta “bonus adjustment – gross up“, nel computo della retribuzione media globale giornaliera (RMGG). Questa voce retributiva è una componente a carattere ricorrente, ancorché variabile nel suo importo mensile, in ragione della funzione e del meccanismo di calcolo, corrisposta su base mensile e non giornaliera.

Peraltro, il “bonus adjustment – gross up”, pur non trovando la propria fonte in accordi collettivi, costituisce retribuzione imponibile e, pertanto, rientra nel computo della RMGG.

L’INPS precisa che nel caso in cui la pattuizione individuale preveda che tale voce retributiva deve essere corrisposta dal datore di lavoro anche durante il periodo di malattia, la stessa deve rimanere esclusa dal calcolo della RMGG, in applicazione dei criteri generali relativi alla natura compensativa del mancato guadagno propria dell’indennità di malattia.

Quindi, al fine di consentire all’INPS la determinazione in automatico del valore della RMGG, è necessario disporre del dato retributivo relativo allo specifico mese di competenza, nei flussi Uniemens.

Infine, sarà  carico del datore di lavoro la relativa esposizione nel flusso mensile Uniemens di competenza con l’onere del necessario riproporzionamento e di rideterminazione del pro-quota.

CCNL Misericordie e Istituzioni Socio Assistenziali-Anpas: erogazione prima rata dell’ Una Tantum

Con il mese di giugno, corrisposta ai lavoratori la prima tranche dal valore di 250,00 euro

Secondo quanto previsto dal CCNL 2 febbraio 2024, le Parti sociali Anpas-Odv, Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, Cgil-Fp, Cisl-Fp, Uil-Fpl., sulla base dei parametri condivisi al periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2022, hanno stabilito l’erogazione di Una Tantum, complessiva di 450,00 euro, a ristoro dei mancati aumenti per gli anni 2020-2021.
Pertanto, ai lavoratori in forza all’atto di sottoscrizione definitiva, viene corrisposta nel mese di giugno 2024 la prima quota di 250,00 euro, superiore al valore IPCA di riferimento del biennio 2020-2021. 
L’Una Tantum viene riproporzionata per i lavoratori part-time in base al loro orario contrattuale.
L’erogazione della seconda e ultima rata, stabilita nella misura di 200,00 euro, è prevista con la retribuzione di settembre 2024.

CCNL Pubblici esercizi – Confcommercio: proclamato lo stato di agitazione

Il percorso di rinnovo contrattuale, avviato negli scorsi mesi sui temi riguardanti la sfera normativa, la classificazione del personale e gli incrementi salariali, rischia di subire ulteriori rallentamenti

Le OO.SS. di settore, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, a seguito della comunicazione pervenuta dalle due associazioni imprenditoriali (Anir Confindustria e Angem) nella quale hanno diffidato le Parti ad astenersi dall’adozione di qualsiasi determinazione inerente il comparto della ristorazione collettiva, hanno indetto la mobilitazione nazionale. Nella missiva le associazioni datoriali hanno inoltre richiesto di costituire un tavolo negoziale specifico.
Per i Sindacati, le comunicazioni di Angem e Anir sono volte a condizionare il confronto di rinnovo del CCNL dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva, Commerciale e Turismo, scaduto nel 2021 e applicato complessivamente ad oltre un milione di addetti. Hanno pertanto deciso di avviare la mobilitazione, per contrastare la posizione assunta dalle due associazioni datoriali su mandato delle imprese aderenti. Per il prossimo 4 giugno è prevista quindi una giornata di sciopero nazionale delle lavoratrici e lavoratori dipendenti delle aziende della ristorazione collettiva aderenti ad Anir Confindustria e Angem.  
Nel lamentare il difficile contesto economico, ancora fortemente compromesso dall’impennata inflattiva degli scorsi anni e dal conseguente aumento del costo della vita, le organizzazioni sindacali hanno dichiarato lo stato di agitazione e il blocco di qualsiasi forma di flessibilità. Previste sin da subito le assemblee sindacali retribuite presso i luoghi di lavoro per aggiornare le lavoratrici ed i lavoratori rispetto alle azioni sindacali che verranno intraprese, a partire dalla denuncia a tutte le committenze pubbliche e private, al fine di tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori che lavorano nel settore.

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