Prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per i lavoratori sportivi

Arrivano dall’INPS le istruzioni operative e contabili sulla fruizione delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL in favore dei lavoratori sportivi (INPS, circolare 20 maggio 2024, n. 67).

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 36/2021 nel lavoro sportivo, l’INPS, con la circolare in oggetto, illustra le disposizioni che introducono la tutela contro la disoccupazione in favore dei lavoratori sportivi del settore professionistico, dei lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico e dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fornendo le istruzioni amministrative per l’accesso alle relative prestazioni (NASpI e DIS-COLL).

 

Si ricordi che, nella disciplina previgente al citato decreto legislativo, per i lavoratori sportivi professionisti, sia subordinati, sia autonomi, era prevista l’assicurazione ai soli fini dell’invalidità, della vecchiaia e dei superstiti (IVS), mentre gli stessi non beneficiavano delle tutele previste per la generalità dei lavoratori in relazione alle cosiddette assicurazioni “minori” quale, tra le altre, l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

 

Con il decreto legislativo n. 36 del 2021 è stata ampliata la tutela previdenziale per il settore del professionismo ed è stata prevista una regolamentazione specifica per il settore dilettantistico in materia previdenziale.

 

Indennità di disoccupazione NASpI

 

Per i lavoratori sportivi, ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, ciò che rileva è la natura giuridica subordinata del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla tipologia del settore sportivo in cui il lavoratore opera.

 

Infatti, ai sensi dell’articolo 33, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2021, con decorrenza dal 1° luglio 2023 è ampliata la platea dei destinatari della disciplina della NASpI, comprendendo anche i lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui svolgono l’attività lavorativa.

 

I lavoratori sportivi subordinati possono accedere alla prestazione NASpI per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° luglio 2023, qualora soddisfino tutti i requisiti legislativamente previsti.

 

Fanno eccezione i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, per i quali la tutela NASpI e la relativa contribuzione di finanziamento decorrono, invece, dal 1° gennaio 2022.

 

Oltre al requisito dello stato di disoccupazione, deve essere soddisfatto il requisito contributivo di 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel quadriennio antecedente la data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, corrispondenti a 78 contributi giornalieri versati/accreditati nel Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, secondo i criteri di conversione della contribuzione settimanale INPS e della contribuzione giornaliera ex ENPALS.

 

L’importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile, calcolata secondo le indicazioni dell’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 22/2015, nel caso in cui tale retribuzione sia pari o inferiore, per l’anno 2023, all’importo di 1.352,19 euro e, per l’anno 2024, pari o inferiore a 1.425,21 euro, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell’anno precedente.

 

Nel caso in cui la retribuzione suddetta sia superiore al predetto importo, la misura della NASpI è pari al 75% dell’importo di 1.352,19 euro (1.425,21 euro per il 2024), incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo di 1.352,19 euro (1.425,21 euro per il 2024).

 

L’importo massimo mensile dell’indennità NASpI non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro e, per il 2024, 1.550,42 euro.

 

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.

 

I potenziali beneficiari devono inoltrare istanza all’INPS esclusivamente in via telematica, accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0 o CNS) e utilizzando i consueti canali messi a disposizione nel sito internet dell’Istituto. Inoltre, è possibile presentare domanda attraverso gli istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi o anche tramite il servizio di Contact Center multicanale.

 

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

 

I lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, possono accedere alla prestazione DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° luglio 2023, qualora soddisfino tutti i requisiti previsti dall’articolo 15 del D.Lgs. 22/2015.

 

Ovvero, oltre al requisito dello stato di disoccupazione, occorre che sia rispettato anche il requisito di un mese di contribuzione in Gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

 

L’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati – derivante dai rapporti di collaborazione – relativo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile.

 

L’indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.470,99 euro, per l’anno 2023, e 1.550,42 euro, per l’anno 2024.

 

L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione della prestazione.

 

La prestazione non può, comunque, superare la durata massima di 12 mesi.

 

Con specifico riferimento allo svolgimento, in corso di fruizione di prestazione di disoccupazione NASpI/DIS-COLL, di attività sportiva nel settore dilettantistico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si precisa che l’obbligo della comunicazione del reddito annuo presunto finalizzato all’abbattimento dell’indennità di disoccupazione sorge al superamento dell’importo annuo di 5.000 euro, concorrendo a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023.

 

Le modalità per richiedere l’accesso alla prestazione sono le medesime sopra indicate per la NASpI (accesso al sito istituzionale dell’INPS, istituti di Patronato, Contact Center multicanale).

 

 

CCNL Riscossione Tributi: confronto per la regolamentazione dello sportello telematico

Confronto sulla regolamentazione dello sportello da remoto e spendibilità dei buoni pasto EP

È iniziato nei giorni scorsi il confronto tra Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil, Unisin, per la regolamentazione dello sportello da remoto, la cui sperimentazione è da poco terminata. Il Rappresentante dell’Ente si è dichiarato disponibile a recepire la richiesta delle OO.SS. di svolgimento di questa attività anche dalla propria abitazione. Ha inoltre precisato che si tratterà di una modalità lavorativa a sé stante, simile al telelavoro per quanto riguarda l’orario di lavoro, l’erogazione del buono pasto ed alcuni requisiti tecnici che dovranno essere soddisfatti.
I Sindacati hanno proposto di articolare l’orario di lavoro dello sportello da remoto dalle ore 8,30 alle ore 14,50, con una sospensione dell’attività tra le ore 13,10 e le 14,10, fascia oraria all’interno della quale dovrà essere fruita la pausa pranzo di 30 minuti. L’Ente ha inoltre precisato che le giornate di adibizione allo sportello da remoto svolte dalla propria abitazione non possono superare complessivamente il numero delle giornate di smart working individualmente già disponibili.
Oltre al tema dello sportello telematico, l’incontro è proseguito sul tema della flessibilità in ingresso, la cui previsione scadrà il prossimo 31 maggio. L’Ente ha dichiarato la disponibilità di accogliere la richiesta di prorogare tale previsione, nell’ambito di un accordo sperimentale che armonizzi gli attuali orari ordinari di sportello prevedendone uno unico dalle ore 8,15 alle ore 13,45, con pausa pranzo dalle ore 13,45 alle 14,15. L’orario dello sportello ad alta affluenza rimarrà invariato. Tale proposta aziendale è stata motivata dalle nuove condizioni organizzative che si sono realizzate con il mantenimento dell’accesso agli sportelli esclusivamente tramite appuntamento, rendendo quindi così strutturale un servizio al cittadino in linea con le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori. Il confronto è stato aggiornato al prossimo 22 maggio.
In merito alla polizza sanitaria in scadenza al prossimo 31 luglio, l’Ente ha reso noto che sono ancora in corso le attività di verifica propedeutiche all’aggiudicazione della gara. E’ stato infine sollecitato un intervento dell’Ente volto a favorire la spendibilità dei buoni pasto EP da parte dei lavoratori, con la riserva di verificare l’attivazione di nuove convenzioni nei territori a più alta criticità. 

CCNL Abbigliamento Industria: iniziano le trattative

I sindacati chiedono un aumento di 270,00 euro al 3° livello Super 

Il 16 maggio sono iniziate le trattative tra Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil ed i rappresentanti di SMI-Sistema Moda per il rinnovo del CCNL applicabile ai circa 372.600 lavoratori del settore industriale tessili, abbigliamento e moda, scaduto lo scorso 31 marzo.
A livello economico la richiesta dei sindacati è un aumento di 270,00 euro al 3° livello Super relativamente al triennio dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027.
Per quanto riguarda, invece, le relazioni sindacali viene chiesta una maggiore informazione e partecipazione delle rappresentanze sindacali.
Rilevante, secondo le Parti Sociali, è rinnovare il CCNL in tempi rapidi al fine di garantire il recupero del potere d’acquisto dei salari delle lavoratrici e dei lavoratori.
L’incontro si è chiuso con la stesura del calendario di incontri per il proseguimento del confronto.

Programma THAMM plus: l’OIM pubblica il bando per enti di formazione 

Apparsa sul sito dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni la richiesta di proposte per l’identificazione di istituti per lo sviluppo di progetti rivolti a cittadini stranieri che intendano lavorare in Italia (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 17 maggio 2024).

L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) ha pubblicato sul suo sito la richiesta di proposte per l’identificazione dell’istituto di formazione per la progettazione e l’implementazione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica nell’ambito del Programma “THAMM plus” -Towards a Holistic Approach to Labour Migration Governance and Labour Mobility in Italy and North Africa.

Il programma rappresenta una prima sperimentazione del modello di mobilità basato sul canale d’ingresso ex articolo 23 del Testo Unico Immigrazione, che ha posto al di fuori delle quote previste dai Decreti Flussi gli ingressi dei cittadini stranieri che abbiano completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica disciplinati e approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in conformità alle Linee Guida sulle modalità di predisposizione e valutazione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica rivolti a cittadini di paesi terzi residenti all’estero.

THAMM plus si propone di realizzare due schemi di mobilità da Tunisia e Marocco verso l’Italia, lungo un periodo di 30 mesi e prevede il coordinamento con il settore privato e con i fabbisogni delle aziende che aderiranno all’iniziativa tramite il supporto delle 3 regioni italiane partner associate del progetto (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), delle rispettive agenzie per il lavoro e delle organizzazioni datoriali.

L’OIM intende selezionare un soggetto proponente che (in forma singola o in partenariato) fornisca i servizi per lo sviluppo e l’attuazione dei programmi di formazione civico-linguistica professionale nel settore della meccatronica per cittadini stranieri, apolidi e rifugiati residenti in Marocco.

I soggetti proponenti ammissibili possono presentare le proprie proposte entro il 9 giugno 2024.

Registrazione dell’ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito all’obbligatorietà del pagamento dell’imposta di registro in relazione all’ordinanza giudiziale di riconoscimento dello status di cittadino italiano (Agenzia delle entrate, risposta 17 maggio 2024, n. 108).

Ai sensi dell’articolo 37 del TUR sono soggetti all’imposta di registro gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato.

 

L’articolo 8 della Tariffa, Parte I, del TUR contiene un’elencazione tassativa dei suddetti atti, soggetti a registrazione in termine fisso, individuandone, altresì, la relativa misura di imposta; a tali atti è riconducibile il provvedimento giudiziale di riconoscimento della cittadinanza italiana, concernente gli atti giudiziari non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.

 

L’articolo 10 del TUR, dispone, alla lettera c), che sono obbligati a chiedere la registrazione i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni.

 

L’articolo 59 del TUR dispone alla lettera a) del comma 1, che si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d’ufficio o ad istanza o nell’interesse dei detti soggetti.

La registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura.

 

Come chiarito dall’Agenzia con la risoluzione n. 95/E/2015, in linea generale, per la registrazione delle sentenze relative a procedimenti in cui è parte un’amministrazione statale rileva la previsione secondo cui si registrano a debito, ovvero senza contemporaneo pagamento dell’imposta, le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato.

 

Da tale quadro normativo e di prassi, l’Agenzia fa emergere che, nell’ipotesi di procedimenti in cui è parte un’amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall’altra parte, se la registrazione è chiesta dall’amministrazione.

Tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi in cui provveda alla richiesta di registrazione, il cancelliere che richiede la prenotazione a debito per la metà o per la quota di compensazione dell’imposta di registro; la quota residua di imposta deve, quindi, essere corrisposta dall’altra parte processuale.

 

L’ipotesi di registrazione dell’ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere, ricade tra le fattispecie di cui all’articolo 59, comma 1, lettera a) del TUR, trattandosi di registrazione di provvedimento in cui è parte un’amministrazione dello Stato.

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