Elba Lombardia: domande per contributo formazione RLS entro il 30 aprile

Il contributo, concesso nella misura del 50% del costo sostenuto dall’impresa per la formazione del dipendente, non potrà superare l’importo di 260,00 euro

L’Elba, Ente Bilaterale Lombardia dell’Artigianato, ha stabilito l’erogazione di contributi alle imprese che nel 2024 abbiano effettuato la formazione obbligatoria dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLSA) tramite le Associazioni di categoria e/o Enti di formazione di diretta emanazione delle stesse. 
Il contributo, concesso nella misura del 50% del costo sostenuto dall’impresa per la formazione del dipendente, non potrà superare l’importo di 260,00 euro. Ai fini della regolarità contributiva è necessario che prima dell’avvio della procedura, pena la non ammissibilità della richiesta, accertarsi che l’impresa sia in regola con i versamenti, a partire dal 1° gennaio 2022 (se dovuto), fino ai 2 mesi precedenti la presentazione della richiesta.
La domanda, per formazione ultimata dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2025. Le pratiche dovranno essere presentate dalle imprese presso gli sportelli accreditati di CONFARTIGIANATO, CNA, CLAAI o CASARTIGIANI. La documentazione, da allegare al modulo di richiesta, è la seguente:
– copia della fattura riferita al corso sostenuto;
– copia dell’attestato di partecipazione rilasciato al termine del corso o dichiarazione rilasciata dall’Associazione/Ente di Formazione contenente il nominativo del partecipante e il periodo di durata del corso;
– copia del cedolino paga del lavoratore del mese di partecipazione al corso;
– copia documento di identità del titolare/legale rappresentante;
– informativa sul trattamento dei dati personali firmata;
– scheda di richiesta contributo compilata in ogni sua parte e firmata.
L’Ente precisa che in mancanza di uno o più documenti richiesti la domanda non potrà essere presa in carico dallo sportello.

Ebinvip: contributo di non autosufficienza 2025

Pubblicato il regolamento per l’accesso al contributo destinato ai lavoratori assunti con il CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza

L’Ente Bilaterale Nazionale Vigilanza Privata ha disposto il regolamento inerente il contributo offerto per l’assistenza prestata in favore dei dipendenti assunti con il CCNL di settore, per:
–  l’assistenza prestata in favore di un parente entro il secondo grado o del coniuge o parte di un’unione civile ai sensi dell’art.1, comma 20, L.76/2016 o convivente di fatto ai sensi dell’art.1, co. 36, della medesima legge, con disabilità in situazione di gravità, legge n. 104/1992, art. 3 comma 3, anche ricoverata a tempo pieno ovvero con invalidità riconosciuta al 100%;
– per coloro che si trovino in condizione di disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3, L. n.104/1992 ovvero con invalidità riconosciuta al 100%.
Il contributo può essere richiesto per un solo parente portatore di handicap in stato di gravità eccezion fatta per i figli. In caso di minori, il contributo viene riconosciuto soltanto in presenza di handicap in stato gravità ex L. n. 104/1992, art. 3 comma 3 o di indennità di accompagnamento.
L’Ente darà riscontro alle domande entro 90 giorni dalla data di presentazione delle stesse. 
Il contributo economico è pari a 300,00 euro e potrà essere erogato in favore del richiedente una sola volta nel corso dell’anno di riferimento. Tale somma sarà elevata fino a 500,00 euro qualora l’assistenza venga prestata in favore del figlio minore con disabilità in situazione di gravità ex lege n.104/1992, art. 3 comma 3, o indennità di accompagnamento.
Le richieste saranno inviate solo tramite il sito dell’Ente, nella sezione “Attività sociali” > “Contributo di NON autosufficienza 2025” > “Accedi alla compilazione on line”, e tramite posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. 
Il termine ultimo per inviare le richieste del contributo è il 15 novembre 2025.

730/2025: il Modello e le istruzioni per la compilazione

Approvato il nuovo Modello 730/2025 e i modelli correlati: il Modello 730-1 per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF; il Modello 730-2 per il sostituto d’imposta; il Modello 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato; il Modello 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata; i Modelli 730-4 e 730-4 integrativo relativi alla comunicazione del risultato contabile al sostituto d’imposta (Agenzia delle entrate, provvedimento 10 marzo 2025, n. 114763).

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la versione definitiva dei Modelli 730/2025 per la dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2024.

Questi modelli sono fondamentali per la dichiarazione semplificata delle imposte sul reddito delle persone fisiche e devono essere presentati dai contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale nel 2025. 

 

Sono stati, dunque, approvati unitamente alle relative istruzioni i seguenti modelli:

  • 730/2025, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgano dell’assistenza fiscale, devono presentare nell’anno 2025, per i redditi prodotti nell’anno 2024;

  • 730-1, concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;

  • 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, che contengono la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;

  • 730-3, relativo al prospetto di liquidazione riguardante l’assistenza fiscale prestata;

  • 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta;

  • bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1.

In attuazione della disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2024, in base alla quale con il provvedimento che approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le tipologie reddituali che gradualmente possono essere dichiarate con tale modello, nel Modello 730/2025 possono essere dichiarati nel nuovo “quadro M” i redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e la rivalutazione dei terreni e nel nuovo “quadro T” le plusvalenze di natura finanziaria.

 

Nei modelli gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite.

 

È previsto un successivo provvedimento per definire le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle entrate, in conformità con le normative vigenti.

CCNL Chimica Industria: presentata la piattaforma di rinnovo

Tra le proposte avanzate dalle OO.SS. sono stati richiesti un aumento salariale di 305,00 euro e maggiori tutele in materia di welfare

Le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno presentato la piattaforma di rinnovo relativa al CCNL Chimica-Industria. Il contratto scade il 30 giugno 2025. L’annuncio è avvenuto con un comunicato del 10 marzo 2025, tramite il quale hanno indicato i principali punti di cui si compone la piattaforma, a partire da un aumento salariale ed interventi su formazione, salute, sicurezza, ambiente, riduzione dell’orario di lavoro, welfare ed intelligenza artificiale. 
Dal punto di vista retributivo, la richiesta dei Sindacati è stata quella di un aumento di 305,00 euro complessivi per il livello D1, considerando l’anticipo di 6 mesi delle tranches contrattuali nel 2024, al fine di recuperare l’inflazione degli ultimi anni. In materia di welfare contrattuale servono aggiornamenti per rispondere alle nuove esigenze; mentre per quel che concerne la formazione e l’occupazione sono state chieste maggiori tutele per chi ha contratti atipici e un impegno per una buona occupazione. L’intelligenza artificiale può creare maggiori opportunità, tuttavia i sindacati vogliono maggiori garanzie per i lavoratori, in particolar modo per i problemi etici e di privacy che potrebbero insorgere. Inoltre, chiedono anche la riduzione dell’orario di lavoro. 

Gestione credito: introdotta l’apertura strutturale dei termini

A decorrere dal 12 gennaio 2025, la facoltà di adesione può essere esercitata senza alcun vincolo temporale (INPS, circolare 3 marzo 2025, n. 49).

Con la circolare in argomento, l’INPS segnala che è stata introdotta l’apertura strutturale dei termini di adesione alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (cosiddetto Fondo Credito). Pertanto, a decorrere dal 12 gennaio 2025, tale facoltà può essere esercitata senza alcun vincolo temporale.
L’adesione è irrevocabile e le relative prestazioni possono essere richieste decorso un anno dall’iscrizione.
I destinatari della nuova disposizione sono:
– pensionati, già dipendenti pubblici, che fruiscono di trattamento pensionistico a carico delle casse della Gestione dipendenti pubblici, riconducibili alle seguenti categorie: vecchiaia; anzianità; anticipata; inabilità che non abbiano già aderito in precedenza alla Gestione credito;
– pensionati, già dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche, che fruiscono di trattamento pensionistico a carico di enti o gestioni previdenziali diverse dalla Gestione dipendenti pubblici e che non abbiano già aderito in precedenza alla Gestione credito;
sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria e ufficiali in ausiliaria prossimi al pensionamento;
lavoratori dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche non iscritti alle casse pensionistiche o ai Fondi per i trattamenti di fine servizio e di fine rapporto (ex ENPAS o ex INADEL) della Gestione dipendenti pubblici.
L’adesione comporta l’iscrizione alla Gestione credito a decorrere dal primo giorno utile del mese in cui è presentata la domanda.
Per i pensionati che non abbiano già aderito in precedenza, l’obbligo contributivo decorre dalla data di iscrizione.
Le prestazioni correlate alla Gestione credito possono essere richieste decorso un anno dall’iscrizione.

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