I nuovi dati dell’ADI disponibili sulla piattaforma Dashboard

Entro la fine di febbraio 2024 saranno disponibili i nuovi dati relativi all’Assegno di Inclusione (ADI) sulla piattaforma Tableau della “Dashboard per la programmazione locale delle misure di contrasto alla povertà” (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 21 febbraio 2024, n. 3337).

In merito alla transizione dal Reddito di cittadinanza (RDC) all’Assegno di inclusione (ADI), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce indicazioni relativamente agli indicatori e ai dati disponibili agli operatori di Regioni, Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e Comuni nel pannello di monitoraggio “Dashboard per la programmazione locale delle misure di contrasto alla povertà”.

 

Pertanto, entro la fine di febbraio 2024, i dati relativi al RDC verranno spostati in una apposita sezione denominata “Indicatori RdC e presa in carico RdC – archivio”. Saranno disponibili i dati trends beneficiari e della presa in carico da subito mentre, tutti gli altri indicatori, verranno rilasciati in tranche in questa sezione della dashboard, a partire da quelli di maggiore interesse. Tali dati saranno aggregati per annualità e rimarranno sempre disponibili per la consultazione all’interno della dashboard.

 

I nuovi dati relativi all’Assegno di inclusione, sempre entro la fine di febbraio, saranno disponibili sulla stessa piattaforma Tableau della dashboard.

 

Gli operatori già accreditati alla piattaforma avranno automaticamente accesso ai dati ADI che saranno disponibili progressivamente, iniziando dalle sezioni di maggiore interesse.

 

È prevista, per la fine di febbraio 2024, la pubblicazione delle seguenti sezioni:

 

Indicatori ADI:

 

– Beneficiari attualmente nella misura

– Caratteristiche dei nuclei familiari

– Caratteristiche individuali

– Importi percepiti e ISEE.

 

Indicatori presa in carico ADI:

 

– Operatori e Ambiti Territoriali Sociali (ATS) in GePI

– Completamento delle fasi della presa in carico

– PUC (Progetti Utili alla Collettività).

Ebat Foggia: stanziato il contributo patente di guida B e abilitazione alla guida di muletti e trattori

Erogato il contributo per l’acquisizione della patente B o abilitazione alla guida di trattori e muletti per i lavoratori del settore

Ebat Foggia, l’Ente bilaterale della provincia di Foggia ha stabilito per quest’anno l’erogazione di un contributo a favore di tutti i lavoratori del settore che acquisiscono la patente di guida categoria B o il primo rilascio e rinnovo dell’abilitazione alla guida del trattore e del muletto.
Le risorse stanziate sono pari a 20.000,00 euro, mentre la somma unitaria del contributo è di 400,00 euro dedicata alla patente di guida categoria B, e 80,00 euro per trattorista e mulettista, al netto degli oneri di legge.
Possono richiedere il contributo coloro che prestano attività lavorativa nelle aziende agricole della provincia di Foggia e dei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli che applicano il Contratto Provinciale di Lavoro, in regola con i versamenti contributivi alla Bilateralità riferiti all’anno 2022.
Gli stessi devono inoltre esser iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli OTI ed OTD di Foggia, con 102 giornate nel periodo 2021-2022.
Per i residenti fuori la provincia di competenza della Cassa ed impiegati regolarmente nelle aziende valgono i medesimi diritti a condizione che dichiarino di non aver domandato il contributo ad un’altra Cassa.
La domanda per acquisirlo, deve poi esser presentata tramite Patronato indicando come oggetto “Bando Patente B, trattorista e mulettista”, allegando altresì i documenti di seguito elencati:
– copia della carta di identità;
– copia delle buste paga riferite all’anno 2022, o copie modelli Unilav anno 2022 o CU 2023;
– attestazione dell’Ente che ha rilasciato il titolo abilitante o una copia del titolo stesso acquisito;
– documenti e costi sostenuti dal beneficiario;
– attestazione ISEE 2023 riferita alla situazione economica e patrimoniale non superiore a 15.000,00 euro;
– per i Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, si richiede di allegare i prospetti riepilogativi F24 dell’Inps,
nonché le quietanze di pagamento 2022;
– attestazione delle coordinate bancarie del richiedente.
Se l’importo dei contributi supera la disponibilità delle risorse, il criterio di selezione adottato è quello relativo alla data di ricezione delle domande. Requisito essenziale per l’accettazione delle richieste contributive è la sottoscrizione da parte di chi domanda del consenso al trattamento dei dati personali (art.13 GDPR – Reg. UE n. 679/2016).
Da ultimo si specifica che, le richieste devono essere presentate dal 15 gennaio 2024 sino alle ore 12:30 del 22 marzo 2024. Il perfezionamento della pratica deve avvenire mediante l’invio dell’attestazione del titolo conseguito entro il 31 ottobre 2024 seguendo le modalità sopra indicate.

CCNL Panifici: sottoscritto l’accordo sui futuri aumenti contrattuali

Con la retribuzione di febbraio in arrivo gli anticipi sui futuri aumenti contrattuali 

Il 31 gennaio scorso, le Associazioni datoriali Assipan, con l’assistenza di Confcommercio Imprese per l’Italia, Assopanificatori-Fiesa, con l’assistenza di Confesercenti e le OO.SS. Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto il verbale di accordo con il quale hanno stabilito l’erogazione, dal 1° febbraio 2024, di una somma a titolo di aumento sul futuro rinnovo contrattuale pari a 35,00 euro lordi mensili sul livello A2 per i panifici artigianali e di 56,00 euro lordi mensili sul livello 3B per i panifici industriali, riparametrati sugli altri livelli di inquadramento.
Suddette somme, da intendersi come incremento della paga base, sono state definite nelle more del rinnovo del CCNL che riguarda il personale dipendente da aziende di panificazione, anche per attività collaterale e complementare e per il personale che presta servizio nei negozi di vendita al dettaglio di pane, generi alimentari e vari. Pertanto, dal 1° febbraio 2024, la retribuzione è quella indicata nelle tabelle riportate di seguito.

Panifici artigiani

Livello Retribuzione dal 1° febbraio 2024
A1S 1.916,07
A1 1.749,86
A2 1.599,66
A3 1.439,30
A4 1.333,06
B1 1.880,18
B2 1.429,83
B3S 1.367,22
B3 1.326,27
B4 1.235,28

Panifici industriali

Livello Retribuzione dal 1° febbraio 2024
1 2.173,61
2 2.042,98
3A 1.921,22
3B 1.822,31
4 1.616,66
5 1.494,88
6 1.338,48

All’interno del verbale, le Parti stabiliscono anche l’intensione reciproca di sottoscrivere un accordo sulla governance della bilateralità con lo scopo di aggiornare gli statuti ed i regolamenti di Ebipan e Fonsap, e di ricomporre i relativi organismi, anche in virtù della presenza di Assipan Confcommercio, tra i firmatari del contratto collettivo. 

Contributi volontari: gli importi dovuti per il 2024

Comunicati i nuovi valori a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (INPS, circolare 21 febbraio 2024, n. 36).

L’INPS ha reso noti gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2024 dai prosecutori volontari a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari a +5,4%, tra il periodo gennaio 2022 – dicembre 2022 e il periodo gennaio 2023 – dicembre 2023.

Pertanto, sulla base di questa variazione, la retribuzione minima settimanale è pari a 239,44 euro, mentre la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3-ter del D.L. n. 384/1992) è pari a 55.008 euro. Il massimale di cui all’articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a 119.650 euro.

Per il 2024, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%

L’aliquota del contributo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87%.

Versamenti all’evidenza contabile separata e Fondo Volo  

Nella circolare in commento, tra gli importi riportati, ci sono anche quelli dovuti dagli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD, quali autoferrotranvieri, elettrici, telefonici e dirigenti ex INPDAI e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. che continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%.

Anche per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai Fondi complementari. 

Inoltre, per il 2024 non si è verificata nemmeno alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici che si conferma, quindi, al 32,65%.

Giornalisti pubblicisti e praticanti

Confermata l’aliquota IVS vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%, anche per i giornalisti, pubblicisti e praticanti, in quanto iscritti al FPLD o all’evidenza contabile separata del medesimo FPLD.

Versamenti volontari nella Gestione separata

L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 184/1997, ossia applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla data della domanda l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2024, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.

Dato che nel 2024 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in 18.415 euro, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a 4.603,80 euro su base annua e a 383,65 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti e a 6.077,04 euro su base annua e a 506,42 euro su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

Infine, nella circolare in argomento sono inclusi i coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD, divisi per categorie e versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti (oscillanti secondo la specifica tipologia tra il 23,70% e il 24,18%).

Trasporto di persone con canoa, kayak o raft: il trattamento ai fini IVA

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito al corretto trattamento IVA dell’attività di trasporto lacustre o fluviale di persone a mezzo di canoa, kayak o raft per finalità turistico/ricreative (Agenzia delle entrate, risposta 21 febbraio 2024, n. 46).

In merito al regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di passeggeri per vie d’acqua, l’Agenzia delle entrate ha già fornito chiarimenti con la risoluzione n. 8/E/2021.

 

Ai sensi dell’articolo 36bis del D.L. n. 50/2022 viene riconosciuto un trattamento agevolato IVA, in termini di esenzione o di aliquota IVA ridotta, alle prestazioni aventi ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e alle prestazioni ad esso accessorie.

 

Ai sensi dell’articolo 1678 c.c. col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.

Ne consegue che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si configura un trasporto quando un soggetto trasferisce persone o cose da un luogo ad un altro mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l’assunzione a suo carico del rischio del trasporto e della direzione tecnica dello stesso.

 

Nella fattispecie oggetto d’interpello, la Società allega solo il contratto relativo al servizio di trasporto di persone in canoa o kayak.

La natura di tale prestazione all’Agenzia delle entrate appare diversa da quella di mero trasporto di persone.

Dal contratto, infatti, l’Agenzia desume come si tratti, in realtà, di un contratto di appalto.

In particolare, la prestazione prevista da contratto a carico della società appare ben diversa da quella di ”mero trasporto di persone” ed emerge come l’interesse e la finalità prevalente del committente sia di vivere un’esperienza naturalistico-escursionistica.

La canoa, il kayak e il raft, peraltro, costituiscono particolari tipi di imbarcazioni che per la loro struttura prevedono una partecipazione attiva del cliente che guida o contribuisce alla guida del mezzo e pertanto non è semplicemente trasportato su acqua, ma vive una vera e propria esperienza escursionistica a carattere sportivo/turistico.

In base a questi presupposti, l’Agenzia ritiene che le varie tipologie di prestazioni rese dall’istante debbano essere escluse dal trattamento agevolato ai fini IVA con conseguente applicazione dell’aliquota IVA ordinaria.

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