CCNL Abbigliamento e Chimica – Artigianato: prosegue la trattativa per il rinnovo contrattuale

Al centro del dibattito proposte migliorative su contratti a termine, periodo di prova e preavviso

Le Sigle sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno diramato un comunicato stampa con il quale hanno reso nota la riunione con le associazioni datoriali di Confartigianato, Cna, Claai e Casartigiani al fine di proseguire la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore artigianato Area tessile-moda e chimica-ceramica, scaduto il 31 dicembre 2022. Nel corso dell’incontro sono stati presentati i primi testi di modifica del contratto sulle proposte avanzate sia dalle parti sindacali che datoriali.
Per quanto concerne le richieste della parte datoriale, sono state proposte modifiche inerenti a: periodo di prova (art.28); contratti a tempo determinato (art.69); preavviso di licenziamento o dimissioni (art. 103). Quelle avanzate dai sindacali si concentrano su: contrasto alla violenza di genere e molestie sessuali nei luoghi di lavoro e congedi per le donne vittime di violenza di genere (art.84), con la previsione di introdurre 3 mesi di aspettativa da aggiungere ai periodi retribuiti, come previsto dalla normativa di legge; conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio per l’area tessile-moda (art. 97), con un prolungamento del periodo per malattie oncologiche; sistema informativo, relazioni sindacali, osservatorio e comitato di indirizzo strategico (art.8); un nuovo articolo sulle Unioni Civili, con l’estensione della normativa del contratto e la regolamentazione del lavoro agile.

Per i sindacati, il tiro da correggere è sulla proposta di stagionalità per le Pulitintolavanderie, con la specifica dell’ambito e del periodo in cui si possono usufruire i contratti a termine; e sulla previsione di periodi retribuiti in aggiunta ai tre mesi previsti dalla normativa per i congedi per le vittime di violenza di genere. Avanzata anche la richiesta di estendere il periodo di comporto su tutti i settori previsti dal CCNL. Invece, per il comparto della concia, all’interno dell’area contrattuale dell’artigianato, sta proseguendo il lavoro della commissione per analizzare le problematiche riguardanti la disciplina. Il prossimo incontro per proseguire il confronto tra sindacati e associazioni datoriali è stato calendarizzato per il 20 febbraio 2024.

Esonero contributivo dipendenti per il 2024, gli adempimenti previdenziali

Fornite le indicazioni per la gestione degli obblighi relativi alla misura di sgravio prevista dall’ultima Legge di bilancio (INPS, circolare 16 gennaio 2024, n. 11).

L’INPS ha reso note le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo in favore dei lavoratori dipendenti, a esclusione dei lavoratori domestici, prevista dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 15, Legge n. 213/2023) per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

In particolare, l’Istituto rammenta che l’esonero in argomento è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori, ma non ha effetti sul rateo di tredicesima:

– nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;

– nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

La misura

Nella circolare, l’INPS chiarisce che la retribuzione da considerare quale parametro di riferimento, ai fini della verifica del rispetto delle soglie reddituali sopra citate è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, senza che debba essere considerato il rateo di tredicesima erogato mensilmente o in un’unica soluzione.

Inoltre, dato che la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, o non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro.

Peraltro, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, la riduzione contributiva trova applicazione solo con riferimento alla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non considerando, pertanto, l’ammontare della stessa mensilità aggiuntiva o dei suoi ratei.

La determinazione del massimale in presenza di più denunce mensili

Nelle ipotesi in cui si realizzano variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce mensili individuali per il medesimo lavoratore (ad esempio, ipotesi in cui vi sia una variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa o ipotesi in cui, nel corso del mese, si verifichi una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), il limite mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato. 

Coordinamento con altri incentivi

La riduzione contributiva in esame risulta alternativa con la decontribuzione per le lavoratrici con figli di cui all’articolo 1, commi da 180 a 182, della Legge di bilancio 2024.

Resta fermo, però, che dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa e alternativa misura di esonero della quota a carico prevista in favore delle lavoratrici. Ad esempio, le lavoratrici madri di tre o più figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo, possono accedere all’esonero IVS, non possedendo più i requisiti legittimanti per l’accesso all’esonero di cui ai citati commi da 180 a 182 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024. Analogamente, dal mese di nascita del secondo figlio, la lavoratrice può accedere all’esonero di cui ai commi da 180 a 182 in via alternativa rispetto all’esonero di cui al comma 15 del medesimo articolo 1 fruito nella mensilità precedente.

La circolare in commento, infine, include le diverse modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione  dell’esonero nel flusso Uniemens.

Agenzia delle entrate, approvata la Certificazione Unica relativa all’anno 2023

Approvata la Certificazione Unica “CU 2024”, relativa all’anno 2023, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché il frontespizio per la trasmissione telematica e il quadro CT con le relative istruzioni (Agenzia delle entrate, provvedimento 15 gennaio 2024, n. 8253). 

È stata approvata la Certificazione Unica “CU 2024” da presentare all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2024, unitamente alle informazioni per il contribuente per attestare:

  • l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, corrisposti nell’anno 2023 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;

  • l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

  • l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2023, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;

  • l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2023 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;

  • l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio;

  • l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2023 per prestazioni relative a contratti d’appalto;

  • l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;

  • l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);

  • le relative ritenute di acconto operate;

  • le detrazioni effettuate.

La Certificazione Unica viene altresì utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2023 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.

 

La Certificazione Unica deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.

 

La Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro può essere presentata dall’interessato all’INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.

 

Qualora non venga esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria, rilasciano alle parti una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l’indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l’oggetto e la data dell’operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.

 

Il provvedimento delle Entrate approva anche il frontespizio per la trasmissione telematica con le relative istruzioni di compilazione, riguardante i dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e del soggetto incaricato della trasmissione telematica.

 

Viene, inoltre, approvato il quadro “CT” con le relative istruzioni per la compilazione per indicare la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4 e modello 730-4 integrativo) da parte del sostituto che non ha presentato l’apposita comunicazione e che trasmette almeno una certificazione relativa ai redditi di lavoro dipendente, equiparati o assimilati.

È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al sostituto d’imposta la Certificazione Unica.

 

La trasmissione in via telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.

 

Nel caso in cui la certificazione attesti soltanto redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero soltanto redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi o soltanto compensi erogati a seguito di locazioni brevi deve essere inviata esclusivamente la parte della certificazione unica relativa alle tipologie reddituali erogate.

 

Gli invii possono essere:

ordinari;

sostitutivi;

di annullamento

 

I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i termini sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate.

Telelavoro transfrontalieri, entrato in vigore l’Accordo quadro

L’intesa, sottoscritta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 28 dicembre 2023, è operativa dal 1° gennaio 2024 (ANPAL, comunicato 12 gennaio 2024).

Dal 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il Framework Agreement on the application of Article 16 (1) of Regulation (EC) No. 883/2004 in cases of habitual cross-border telework per l’Italia, sottoscritto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo scorso 28 dicembre 2023. Si tratta dell’Accordo amministrativo in materia di telelavoro per i transfrontalieri nell’UE, nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera.

In sostanza, l’intesa consente di elevare la soglia percentuale dal 25% al 50% del tempo di lavoro complessivo svolto dal lavoratore nel paese di residenza allo scopo di autorizzare il versamento dei contributi previdenziali in vigore nel paese in cui ha sede l’impresa e rendendo quindi meno frequente il passaggio alla competenza della legislazione di sicurezza sociale del paese di residenza.

In tema di telelavoro per i lavoratori transfrontalieri, si rammenta che già lo scorso 28 novembre 2023 Italia e Svizzera avevano siglato a livello tecnico un Protocollo di modifica dell’Accordo frontalieri tra i due Paesi del 23 dicembre 2020 finalizzato a disciplinare il trattamento del fenomeno, prevedendo la possibilità di svolgere il telelavoro fino al massimo del 25% dell’orario di lavoro. In quel caso, tuttavia, ci si limitava esclusivamente alla codifica delle integrazioni e modifiche previste dalla Dichiarazione di intenti del 10 novembre 2023 sottoscritta per l’Italia dal Ministro dell’economia e delle finanze. 

 

 

Servizi museali: continua la trattativa sul progetto di riforma

Ridefinizione dei servizi museali ed applicazione del CCNL Federculture i punti salienti del progetto di riforma

Nei giorni scorsi si è tenuto l’incontro per la ridefinizione dei servizi museali in cui il Ministero della cultura ha reso noto di aver preso in considerazione tutte le varie criticità rinvenute dalle OO.SS. nel progetto di riforma al fine di superarle.
A tal proposito è stata prevista l’introduzione di un nuovo organismo l’Istituto Autonomo per la Valorizzazione Economica dei Luoghi della Cultura con lo scopo di sollecitare l’attenzione sui servizi museali esternalizzati. La situazione prospettata per tutti i musei italiani sembra difatti esser quella di renderli autonomi.
Per quanto riguarda gli istituti autonomi minori invece, avendo capacità economico-finanziarie minori rispetto agli altri istituti, si è stabilito di raggrupparli nelle rispettive Direzioni Regionali.
Il Ministero ha comunque assicurato l’aumento dei servizi erogati per migliorarne l’offerta e sviluppare sempre di più il settore anche a livello occupazionale.
In tema di riorganizzazione, i sindacati hanno richiamato l’attenzione anche sui bandi di gara rispettando quanto stabilito dalla clausola sociale, e cercando di dare un orientamento preciso su quale disciplina contrattuale collettiva applicare, vista la molteplicità di CCNL presi in considerazione per tale scopo che presentano trattamenti economici e normativi differenti, sebbene le mansioni svolte risultino essere comunque le medesime. Rispetto a ciò, il Ministero ha fatto presente che, a seguito di quanto discusso nei precedenti incontri del tavolo tecnico, è stato previsto per i prossimi bandi l’applicazione della clausola sociale ed altresì l’indicazione del CCNL Federculture come disciplina contrattuale collettiva da applicare.
In risposta, le OO.SS. hanno richiesto di portare l’attenzione su problematiche come ad esempio la nuova assegnazione dei servizi attualmente svolti.
Circa le criticità sollevate per alcuni bandi di gara pubblicati in cui i requisiti in merito alle competenze linguistiche annullano la clausola sociale, il Ministero ribadisce ulteriormente la propria disponibilità alla realizzazione di cambio appalto in sede ministeriale.
Da ultimo, in considerazione dei tempi per il completamento della riforma dei luoghi della cultura e ulteriori problematiche urgenti, le parti fanno comunicano una nuova convocazione del tavolo tecnico per gestire tali situazioni. 

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