Operazioni straordinarie e passaggio di crediti fiscali: i chiarimenti delle Entrate

Pubblicati i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sull’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali generati da interventi di ristrutturazione edilizia e caricati sul cassetto fiscale della società scissa/incorporata (Agenzia delle entrate, principio di diritto 15 novembre 2024, n. 4).

L’Agenzia delle entrate, con la pubblicazione del nuovo principio di diritto, chiarisce che nel caso di operazioni straordinarie, come incorporazioni, scissioni etc., nelle quali sia previsto il passaggio di crediti fiscali, generati da interventi di ristrutturazione edilizia e caricati sul cassetto fiscale della società scissa/incorporata, detti crediti possono essere utilizzati in compensazione direttamente mediante il modello F24, senza necessità di alcuna ulteriore formalizzazione e/o comunicazione preventiva nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

 

In particolare, riguardo alla compilazione del modello F24, nella sezione ”CONTRIBUENTE” devono essere indicati:

  • nel campo ”CODICE FISCALE” (cosiddetto primo codice fiscale), il codice fiscale della società beneficiaria/incorporante che utilizza il credito in compensazione;

  • nel campo ”CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” (cosiddetto secondo codice fiscale), il codice fiscale dell’originaria società scissa/incorporata che ha trasferito il credito d’imposta, unitamente al codice identificativo ”62 SOGGETTO DIVERSO DAL FRUITORE DEL CREDITO”.

Il Fisco, infine, evidenzia che la compensazione deve essere eseguita nel modello F24 avendo cura di indicare in compensazione solo i crediti in argomento, utilizzando un distinto modello F24 per compensare ulteriori crediti eventualmente a disposizione beneficiaria/incorporante.

 

Edilcassa Veneto: confermato il contributo per Sostegno Investimenti

Le domande compilate tramite Modello 20 devono essere presentate entro e non oltre il 30 novembre 2024

Edilcassa Veneto conferma, con decorrenza dall’anno edile 2023/2024 e per gli anni a venire, il contributo per Sostegno Investimenti regolato dall’art. 14 A del CCRL 3 febbraio 2022. 
Sono ammissibili al contributo le spese sostenute nel periodo dal 01.10.2023 al 30.09.2024 a fronte dei seguenti investimenti effettuati dall’impresa:
– attrezzature e macchinari di lavoro compresi i mezzi d’opera connessi all’attività dell’azienda;
– attrezzature e infrastrutture per migliorare la sicurezza aziendale e del cantiere. 
L’investimento può essere attuato attraverso: mutuo chirografario, Artigiancassa, Mediocredito, Sabatini/Tremonti, leasing, mutuo fondiario o ipotecario e autofinanziamento.
Si deve evincere la tipologia di bene acquistato e la data di stipula del contratto di acquisto dalle fatture e dai contratti o finanziamenti.
Il contributo non può essere utilizzato per l’acquisto di beni usati, beni immobili e mobili registrati e hardware (pc, smartphone, tablet e server).
Ogni azienda può ricevere un contributo per anno di competenza, pari al 5% (IVA esclusa) sull’investimento effettuato fino a un massimo annuo erogabile di 1.000 euro per azienda. Invece, in caso di investimento in attrezzature ed infrastrutture finalizzate al miglioramento dei livelli di sicurezza aziendale, il contributo sull’investimento effettuato è pari al 7% (IVA esclusa), fino a un massimo erogabile annuo di 1.750 euro per azienda.
Il contributo minimo è pari a 100 euro.
Per richiedere il contributo, le imprese devono compilare il Modello 20 – Sostegno alle imprese edili per investimenti ed inviarlo via mail entro il 30 dicembre 2024, completo degli allegati richiesti direttamente all’indirizzo di Edilcassa Veneto indicato.

CCNL Poste: le OO.SS. aprono formale conflitto con la parte datoriale

Le Sigle chiedono interventi migliorativi per alcune divisioni e una maggiore flessibilità con lo smart working

Le OO.SS. Slp-Cisl, Confsal-Comunicazioni, Failp-Cisal e Fnc-Ugl Comunicazioni hanno aperto un formale conflitto di lavoro a livello nazionale in Poste Italiane, al fine di spingere l’azienda a risolvere le criticità operative e organizzative. Con un comunicato del 13 novembre 2024, i sindacati affermano che occorre sistemare, tra le altre cose, i problemi derivanti dai precedenti accordi e dai nuovi scenari delineati dal piano industriale. La spaccatura è giunta, secondo quanto riportato dalle Sigle, dalla posizione assunta da Uil-Poste nel corso del recente rinnovo contrattuale e dalla Slc-Cgil sul tema della privatizzazione. La divergenza di posizione ha determinato, infatti, un’immobilismo dei tavoli negoziali. L’azienda avrebbe potuto aprire tavoli separati, ma non l’ha fatto e questo ha portato, di conseguenza, all’apertura del conflitto di lavoro.
Per quanto riguarda la divisione PCL (posta, comunicazione e logistica), le OO.SS. chiedono che vengano affrontati alcuni temi chiave, tra gli altri: carenza strutturale ed uso eccessivo dei contratti a tempo determinato; adeguamento degli organici nei nodi di rete e risoluzione dei problemi immobiliari; disorganizzazione nel progetto “Microfulfillment” e necessità di una perequazione dei carichi di lavoro; ritardi nella consegna dei DPI.
Per la divisione di MP (mercato privati), le OO.SS. chiedono miglioramenti sulla quantificazione dell’indennità di relazione; necessità di introdurre in maniera sperimentale l’orario su 5 giorni e la possibilità di attivare la mobilità del personale anche per le figure in ambito commerciale.
Per la divisione DTOinsourcing serve avviare un confronto preventivo da parte aziendale su interventi organizzativi con i sindacati. Le OO.SS. contestano anche un atteggiamento rigido sullo smart working. 

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà: le istruzioni per la fruizione

Fornite le indicazioni per l’applicazione delle agevolazioni previste dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996 a valere sullo stanziamento relativo al 2023 (INPS, circolare 15 novembre 2024, n. 97).

L’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2023.

In particolare, l’articolo 6, comma 4, del citato D.L n. 510/1996, prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a  24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

Per il 2023 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2023 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Modalità di compilazione del flusso Uniemens

La circolare in commento, tra l’altro, include le modalità di compilazione del flusso Uniemens per le aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2023. Tali aziende (indicate nell’Allegato n. 1 alla circolare) per esporre nel flusso le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CausaleACredito>, inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L981”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2023”;

– nell’elemento <SommeACredito>, indicheranno il relativo importo.

Queste operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in argomento.

Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). 

 

 

 

Concordato preventivo biennale: decreto di riapertura dei termini

Pubblicato in Gazzetta il D.L. 14 novembre 2024, n. 167, che introduce misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l’estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonchè disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze.

L’articolo 1 del nuovo D.L. interviene al fine di riaprire il termine, inizialmente fissato al 31 ottobre 2024, entro il quale aderire al concordato preventivo biennale. In particolare, la possibilità di aderire al concordato, presentando apposita dichiarazione dei redditi integrativa, sarà riconosciuta, fino al 12 dicembre 2024, ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024.

 

L’esercizio di tale facoltà sarà possibile a condizione che nella dichiarazione integrativa non siano indicati:

  • un minore imponibile;

  • un minore debito d’imposta;

  • un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre.

Ai fini del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024, l’adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

 

Inoltre, con l’articolo 2 del nuovo Decreto, viene ampliata la platea dei beneficiari del cosiddetto Bonus Natale“, aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità, anche ai genitori soli con figli a carico, apportando modifiche all’articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 143/2024.

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