I nuovi importi delle indennità antitubercolari per il 2024

L’INPS rende noto l’aggiornamento degli importi delle prestazioni antitubercolari a decorrere dal 1° gennaio 2024 (INPS, circolare 3 gennaio 2024, n. 3).

L’INPS indica gli importi da corrispondere nel 2024 per le indennità antitubercolari che, come noto, sono connessi alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 

 

In conseguenza di quanto determinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 20 novembre 2023, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2023 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2022 (determinato in via provvisoria in misura pari al  7,3% dal D.M. del 10 novembre 2022), le percentuali di variazione sono pari rispettivamente a 5,4% dal 1° gennaio 2024 e a 8,1% dal 1° gennaio 2023.

 

Pertanto, gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono aggiornati come segue:

 

  1° gennaio

2023

1° gennaio

2024

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati € 14,87 € 15,67
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 € 7,44 € 7,84
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) € 24,78 € 26,12
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera) € 12,39 € 13,06
Assegno di cura o di sostentamento (mensile) € 99,98 € 105,38

L’aggiornamento, applicato a decorrere dal 1° gennaio 2024, riguarderà anche le indennità giornaliere spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza (ai sensi dell’articolo 1, primo comma, della Legge n. 1088/1970). In ogni caso, l’INPS precisa che, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di 15,67 euro, dovrà essere erogata quest’ultima.

 

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata recependo i nuovi importi per il 2023 e il 2024.

Ebav Veneto: contributo una tantum per adesione a fondo di previdenza complementare

Fino al 30 aprile 2024 sarà possibile consegnare la domanda di contributo agli Sportelli EBav

L’Ebav Veneto ha messo a disposizione delle aziende un contributo una tantum (unico e non ripetibile) per ogni prima/nuova iscrizione di un dipendente a fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano nell’anno di competenza. Il contributo varia in relazione all’età anagrafica del dipendente, alla data di iscrizione/adesione con TFR al fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano. L’anno di competenza di riferimento è l’anno di iscrizione. La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Associazioni Artigiane. 
Per la categoria Metalmeccanici/Orafi/Odontotecnici:
– per il dipendente under 35 anni: 500,00 euro una tantum per dipendente
– per il dipendente con 35 anni compiuti: 300,00 euro una tantum per dipendente.
Per la categoria Alimentaristi/Panificatori:
– per il dipendente under 35 anni: 300,00 euro una tantum per dipendente
– per il dipendente con 35 anni compiuti: 200,00 euro una tantum per dipendente.
I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio, tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

Gli ammortizzatori sociali per il 2024

Fornito il quadro riepilogativo delle disposizioni in materia stabilite dalla nuova Legge di bilancio (INPS, circolare 5 gennaio 2024, n. 4).

L’INPS ha riepilogato le disposizioni della Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie nel corso dell’anno 2024. Tra le misure in questione si segnalano l’indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro tra i quali quelli per le imprese con rilevanza economica strategica, il congedo parentale, ecc.

ISCRO

Con i commi da 142 a 155 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 viene resa strutturale, dal 1° gennaio 2024, l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, dall’articolo 1, comma 386, della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021).

L’indennità è riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

L’ISCRO, che viene erogata per 6 mensilità a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto richiedente nei 2 anni antecedenti a quello che precede la presentazione della domanda. Il relativo importo non può superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. Questi limiti di importo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.

I trattamenti per le aree di crisi industriale complessa

I commi 175 e 176 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 riconoscono un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) alle imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità.

Il trattamento di CIGS – originariamente introdotto dall’articolo 42 del D.L., n. 75/2023 – può essere riconosciuto, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente di cui agli articoli 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015, in continuità con le misure di sostegno già autorizzate. Ne deriva che i trattamenti de quo possono riguardare anche periodi antecedenti al 1° gennaio 2024.

L’INPS rammenta, inoltre, che l’ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

L’intervento di proroga – concesso per il completamento dei piani di riorganizzazione aziendale e per la salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio delle competenze aziendali – può essere riconosciuto nel limite di spesa di 63.300.000 euro per il 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il congedo parentale

L’articolo 1, comma 179, della Legge n. 213/2023 ha introdotto anche un’importante novità in materia di congedo parentale. La disposizione, infatti, novellando l’articolo 34 del D.Lgs n. 151/2001, dispone, per i genitori che fruiscono del congedo parentale, il riconoscimento di un’indennità in misura pari al 60% della retribuzione per un mese ulteriore al primo, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. Per il solo anno 2024, la misura dell’indennità di cui trattasi, è pari all’80% della retribuzione.

La nuova misura di sostegno, che si aggiunge alla disposizione che prevede un’indennità pari all’80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.

La circolare in commento include anche la descrizione di ulteriori misure contenute nella Legge di bilancio 2024 quali l’indennità giornaliera di malattia per la gente di mare, le misure in materia di lavoro e di ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. e norme in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti in piani di sviluppo strategico, gli altri provvedimenti in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (settore dei call center, aree di crisi industriale complessa, per cessazione di attività, accordi di transizione occupazionale, Gruppo Ilva, ecc.).

 

CCNL Chimica – Industria: sottoscritto l’Accordo Quadro per la formazione

Sottoscritto l’Accordo relativo al 2024 per sostenere la formazione dei lavoratori utilizzando le risorse di Fondimpresa

Il 13 dicembre è stato sottoscritto da Federchimica, Farmindustria e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil l’Accordo Quadro, volto a confermare il programma di attività finalizzate a promuovere la formazione per il sostegno alla competitività delle imprese e all’occupabilità dei lavoratori utilizzando le risorse di Fondimpresa nell’ambito del comparto dell’industria chimica e chimico-farmaceutica.
Infatti, i corsi hanno l’obiettivo di accrescere la cultura necessaria per le relazioni industriali partecipative e costruttive, indispensabili a realizzare una contrattazione aziendale efficace, funzionale alla competitività, al rafforzamento dell’impresa e dell’occupazione.
Il corso è strutturato in modo da agevolare l’acquisizione e I’accrescimento delle conoscenze e delle competenze necessarie per svolgere il ruolo di Attore sociale, della comprensione del contesto in cui si opera e della consapevolezza del proprio ruolo.
Le Parti hanno concordato sull’opportunità del massimo coinvolgimento delle RSU e delle Organizzazioni Sindacali Territoriali, al fine di agevolarne un’applicazione quanto più possibile coerente con lo spirito partecipativo delle relazioni industriali settoriali e sulla presentazione a Fondimpresa, per la durata di un anno a far data dalla sottoscrizione dell’accordo, dei Piani formativi finalizzati alla realizzazione del corso “Formazione Attori Sociali”.
All’inizio del 2024 le Parti Sociali si incontreranno per definire insieme il calendario dei moduli formativi di cui vi forniremo successiva informazione.

Attuazione riforma fiscale: il D.Lgs. con le nuove disposizioni sul contenzioso tributario

Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, recante disposizioni in materia di contenzioso tributario è approdato nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024, n. 2.

Le nuove disposizioni in materia di contenzioso tributario, attuative della delega fiscale, sono entrate in vigore il 4 gennaio 2024.

Numerose le modifiche apportate al D.Lgs. n. 546/1992, tra le quali si possono segnalare:

  • all’articolo 7, comma 4, che disciplina la testimonianza scritta, viene introdotta la possibilità che la notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale possa essere effettuata anche in via telematica. Se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione;

  • all’articolo 11 viene aggiunto il comma 3-ter, secondo il quale la Regione nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonchè mediante i funzionari individuati dall’ente con proprio provvedimento;

  • nell’articolo 12, al comma 7,viene previsto che il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne depositi telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità, con l’inserimento della relativa dichiarazione;

  • dopo il comma 7 viene inserito il comma 7-bis, ai sensi del quale la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce;

  • viene inserito il nuovo comma 6-bis all’articolo 14, che prevede, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, che il ricorso sia sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti;

  • nell’articolo 15 il comma 2 viene interamente sostituito. Secondo la nuova disposizione, le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio:

  • all’articolo 16-bis, il comma 1 viene interamente sostituito, stabilendo che le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

  • viene sostituito anche il comma 3, con la seguente nuova previsione “le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all’articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all’articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell’articolo 16.

Tra i tanti interventi di modifica, si segnala in particolare l’inserimento del “Capo III – Forma degli atti” con il nuovo articolo 17-ter, secondo il quale gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali devono essere redatti in modo chiaro e sintetico. Inoltre, salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonchè gli atti delle parti e dei difensori devono essere sottoscritti con firma digitale. La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.

 

Altra novità rilevante, dopo l’articolo 34 viene inserito l’articolo 34-bis, che disciplina l’udienza a distanza.

Inserito anche il nuovo articolo 47-ter sulla definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione e sulla sentenza in forma semplificata.

Infine, novità anche per quanto riguarda la disciplina della conciliazione, contenuta negli articoli 48, 48-bis.1 e 48-ter del D.Lgs. n. 546/1992.

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