CCNL Commercio D.M.O.- Federdistribuzione: interruzione della trattativa

La trattativa contrattuale ha subito una battuta d’arresto. Chiesti aumenti retributivi e revisione contrattuale 

Federdistribuzione ha diramato un comunicato stampa al fine di chiarire la situazione in merito all’interruzione della trattativa sul rinnovo contrattuale relativo alla Distribuzione Moderna Organizzata, informando i lavoratori del settore. Il contratto riguarda i dipendenti che lavorano nelle imprese del commercio moderno alimentari e non alimentari operanti attraverso le formule della grande distribuzione, distribuzione organizzata/associata, catene di negozi, franchising, ingrosso, cash and carry e shopping on line, che sviluppano la propria attività attraverso centri commerciali, negozi a libero servizio di ogni dimensione (quali, ad esempio, ipermercati, superstore, supermercati, negozi di vicinato, grandi magazzini, grandi superfici specializzate e non) in tutte le categorie merceologiche in gestione diretta, franchising, e-commerce o altre formule distributive.
La Federazione ha chiarito come la negoziazione si sia interrotta per iniziativa delle OO.SS., malgrado i tentativi di mediazione, ribadendo la volontà di proseguire il dialogo. Nella nota è stato chiarito, a differenza di quanto espresso dai sindacati, che Federdistribuzione non ha avanzato richieste né messo in discussione gli istituti del rapporto di lavoro (tredicesima, quattordicesima, scatti di anzianità e ferie).
L’obiettivo è quello di proporre, al tavolo concertativo, incrementi salariali, sostenibilità dei costi per le imprese, classificazione delle mansioni e dei ruoli sulla base delle nuove professionalità legate all’evoluzione digitale. 

CCNL Chimica – Piccola Industria: firmato l’accordo per il rinnovo del contratto

Novità economiche e normative per i lavoratori dei settori accorpati di chimica, concia, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro

Dopo mesi di difficile trattativa è stata sottoscritta il 5 dicembre 2023 a Roma, tra la delegazione trattante di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e le rappresentanze di Unionchimica Confapi, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori delle piccole e medie imprese dei settori accorpati di chimica, concia, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro aderenti a Confapi, per il triennio 2023-2025. Nei settori operano circa 56.000 addetti, impiegati in 3800 imprese.
Dal punto di vista economico, l’accordo raggiunto prevede un incremento economico medio a regime così diviso nei vari settori:
– 167,00 euro per il Gomma-Plastica;
– 191,00 euro per il Chimico;
– 161,00 euro per Ceramica, Vetro e Abrasivi.
Le tempistiche di erogazione saranno uguali per tutti i settori, in 4 tranche: novembre 2023, gennaio 2024, aprile 2025, dicembre 2025. La prima tranche sarà di 100,00 euro al parametro medio per tutti i settori. Verrà inoltre riconosciuta anche un’indennità una tantum pari a 101,00 euro per tutte le lavoratrici ed i lavoratori dei settori interessati. 
In merito al welfare contrattuale, è stato definito a partire dal 1° gennaio 2025 l’aumento dello 0,10% a carico delle imprese sulla quota di Fondapi, il Fondo di Previdenza integrativa complementare di settore.
Dal punto di vista normativo si sono registrati avanzamenti normativi in materia di congedo parentale (integrazione indennità), congedo di paternità (giorno aggiuntivo rispetto quanto previsto dalla legge), malattia sopravvenuta durante il godimento delle ferie, conservazione del posto di lavoro, prevenzione degli infortuni, permessi L. 104/92 (possibile frazionabilità in ore), banca ore solidali, assemblee (ora aggiuntiva dedicata al sistema di bilateralità contrattuale), part-time, smart working. In tema di violenza di genere, sono stati introdotti nuovi articoli su misure per le donne vittime di violenza.
L’ipotesi, annunciano i Sindacati, sarà immediatamente sottoposta e votata dalle assemblee nelle aziende dalle lavoratrici e dai lavoratori delle piccole e medie imprese dei settori accorpati di chimica, concia, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro, aderenti a Confapi.

Giornalisti: l’estensione della tutela assicurativa INAIL dal 1° gennaio 2024

Con il 31 dicembre 2023 termina la gestione transitoria dell’assicurazione infortuni dei professionisti, pubblicisti e praticanti (INAIL, circolare 6 dicembre 2023, n. 53).

L’INAIL ha riassunto gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore giornalistico in questione ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’Istituto dal 1° gennaio 2024, fornendo le relative istruzioni operative. La circolare in commento arriva in vista del termine del periodo (dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023) della gestione transitoria dell’assicurazione infortuni dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica stabilita dall’articolo 1, comma 1091, della Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022).

Tutela assicurativa

Pertanto, dall’inizio del nuovo anno alle figure giornalistiche sopra citate si applica per gli infortuni occorsi dal 1° gennaio 2024 e le
malattie professionali denunciate dalla medesima data, la tutela prevista dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall’INAIL (D.P.R.  n.1124/1965 e D.Lgs. n. 38/2000). 

La tutela comprende gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, con il solo limite del rischio elettivo, comprese le attività prodromiche e strumentali, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni. Sono inclusi gli infortuni in itinere.

L’assicurazione INAIL si estende anche alle malattie professionali contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni esercitate, ampliandosi conseguentemente la tutela per i lavoratori in questione rispetto a quella prevista dalla previgente disciplina assicurativa lNPGI (regolamento del 24 giugno 1980) che comprendeva solo i casi di infortunio per causa violenta dai quali derivasse la morte o l’inabilità permanente assoluta del giornalista, ovvero una sua inabilità permanente parziale nei limiti stabiliti all’articolo 2 del medesimo regolamento.

Continuano invece a essere esclusi dall’assicurazione INAIL i giornalisti titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nei confronti dei quali le funzioni e le prestazioni previdenziali e assicurative sono attuate dall’INPGI.
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Adempimenti dei soggetti assicuranti

 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare gli infortuni prognosticati non guaribili entro 3 giorni e le malattie professionali, indipendentemente da ogni valutazione circa l’indennizzabilità degli stessi. La denuncia dell’infortunio deve essere presentata dal datore di lavoro con l’apposito
servizio online Denuncia/comunicazione di infortunio entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza. In caso di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere trasmessa entro 24 ore dall’infortunio.

In caso di malattia professionale, il datore di lavoro deve trasmettere all’Istituto la relativa denuncia, con l’apposito servizio online Denuncia di malattia professionale, entro i 5 giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. La denuncia deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

La tutela INAIL prevede, a differenza del regime assicurativo INPGI, il diritto degli infortunati e tecnopatici alle prestazioni di natura economica e socio-sanitaria, come per esempio l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta erogata dal quarto
giorno successivo alla data dell’evento lesivo fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, ossia fino alla guarigione clinica della lesione, che prescindono dall’esistenza di postumi invalidanti.

Per gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare all’Istituto, a fini statistici e informativi, tramite l’apposito servizio online Comunicazioni di infortunio, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro (articolo 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. n. 81/2008).

 

Sede competente

 

A differenza di quanto avvenuto per la fase transitoria, la gestione degli eventi lesivi non è più accentrata a livello centrale, ma decentrata presso le sedi territoriali dell’Istituto, secondo le regole previste per la generalità degli assistiti.

 

Presentazione delle denunce di iscrizione e variazione 

 

I soggetti assicuranti che non sono titolari di codici ditta e posizioni assicurative attive all’INAIL e che alla data del 1° gennaio 2024 hanno in corso rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica con giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti devono presentare la denuncia di iscrizione, con l’apposito servizio online Denuncia di iscrizione, contestualmente all’inizio dei lavori. Dato che  il 1° gennaio è festivo, il termine di presentazione della denuncia è differito al 2 gennaio 2024. In ogni caso la denuncia di iscrizione può essere trasmessa prima dell’inizio dei lavori.

I soggetti assicuranti già titolari di posizioni assicurative attive e che alla data del 1° gennaio 2024 hanno in corso rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica con giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente la voce di rischio a cui è ricondotta l’attività di giornalismo, devono presentare la denuncia di variazione, con il servizio online Denuncia di variazione ditta, non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni si sono verificate: pertanto le denunce devono essere presentate entro il 30 gennaio 2024.
Secondo le regole generali, nella denuncia di variazione il datore di lavoro deve indicare le retribuzioni che presume di corrispondere nel 2024 e nel 2025. 

Infine, i soggetti assicuranti già titolari di posizioni assicurative attive e che alla data del 1° gennaio 2024 hanno in corso rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica con giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, qualora nella medesima posizione assicurativa sia già presente la voce di tariffa cui è ricondotta l’attività di giornalismo, verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2024 con l’autoliquidazione 2024/2025, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2025, attraverso i servizi telematici Alpi online o Invio telematico dichiarazione salari, le retribuzioni corrisposte nel 2024 ai giornalisti ai quali è stata estesa dal 1° gennaio 2024 l’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL, insieme alle retribuzioni erogate nel 2024 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa.

Premi assicurativi

 

Dal 1° gennaio 2024,  il premio assicurativo è calcolato in base al tasso di tariffa relativo all’attività assicurata, stabilito dalle vigenti Tariffe dei premi di cui al decreto 27 febbraio 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” e le relative modalità di applicazione. Ai fini dell’inquadramento, si applica la gestione tariffaria corrispondente alla
classificazione aziendale disposta dall’INPS ai fini previdenziali e assistenziali.

La classificazione tariffaria è classificabile alla voce di tariffa 0722, attualmente relativa all’attività d’ufficio e prevista in tutte le gestioni tariffarie. Come per tutti i lavoratori subordinati, ai sensi dell’articolo 27, comma 1 del D.P.R. n. 1124/1965 , la spesa dell’assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro. Il pagamento della rata premio anticipata e della regolazione premio relativa al periodo assicurativo precedente è effettuato entro il termine del 16 febbraio di ogni anno, sulla base dell’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente.

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NASpI: comunicazione del reddito presunto per il 2024

Entro il 31 gennaio 2024 i percettori della prestazione di disoccupazione NASpI devono comunicare il reddito presunto relativamente all’anno 2024 (INPS, messaggio 5 dicembre 2023, n. 4361).

In riferimento alla prestazione NASpI già in corso di fruizione, per la quale durante l’anno 2023 è stata effettuata la dichiarazione relativa al reddito annuo presunto, con indicazione di reddito diverso da “zero”, l’INPS ricorda che deve essere comunicato anche il reddito presunto per l’anno 2024, pure se lo stesso sia pari a zero.

 

Il termine per effettuare tale adempimento è fissato entro la data del 31 gennaio 2024, a pena di sospensione dell’erogazione della prestazione al 31 dicembre 2023.

 

Ai soggetti che abbiano invece comunicato per il 2023 un reddito presunto pari a “zero” l’erogazione della prestazione non verrà sospesa, fermo restando l’obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio 2024 nel caso in cui prevedano di produrre per l’anno 2024 un reddito diverso da “zero”.

 

Infine, l’Istituto rimanda alle istruzioni già fornite nella circolare n. 94/2015 per quanto riguarda le ipotesi di instaurazione di una nuova attività lavorativa in corso di fruizione della prestazione NASpI.

 

Regime forfettario dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023: i chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle entrate fa il punto sugli effetti delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 al regime forfettario, analizzando in particolare le condizioni di accesso, la permanenza e la fuoriuscita dal regime (Agenzia delle entrate, circolare 5 dicembre 2023, n. 32/E).

L’articolo 1, comma 54, della Legge di bilancio 2023 ha modificato la disciplina del regime forfettario, stabilendo in particolare:

  • l’innalzamento da 65.000 euro a 85.000 euro della soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente per poter applicare il regime fiscale agevolato;

  • l’introduzione di una nuova fattispecie tra le cause di cessazione del regime che, diversamente dalle altre, ne comporta la fuoriuscita già a decorrere dall’anno stesso in cui questa si manifesta e che consiste nel superamento in corso d’anno della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti.

Al riguardo, nel nuovo documento di prassi, l’Agenzia delle entrate esordisce con una panoramica generale sulle caratteristiche del suddetto regime e sulle semplificazioni ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi che ne derivano dall’adozione, precisando che esso rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 1, comma 54, lettere a) e b), della Legge di stabilità 2015.

Viene chiarito, tuttavia, che i contribuenti rientranti naturalmente nel regime forfetario possono non applicarlo e optare per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’IVA nei modi ordinari, comunicando la scelta tramite la prima dichiarazione IVA.

L’omessa comunicazione in dichiarazione dell’opzione non pregiudica l’applicazione del regime ordinario, ma comporta una sanzione amministrativa.

Trascorso, poi, il triennio minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fin quando persiste la concreta applicazione della scelta operata.

 

I nuovi limiti dei ricavi e dei compensi

A seguito delle modifiche al regime apportate dalla Legge di bilancio 2023, dal 1 gennaio 2023 l’aver percepito ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85.000 euro, ma comunque inferiore al limite di 100.000 euro, non pregiudica la permanenza nel regime forfetario nell’anno in cui avviene il superamento ma comporta la fuoriuscita dal regime medesimo dall’anno successivo, con conseguente applicazione del regime ordinario.

I contribuenti che, invece, nel corso dell’anno superano la soglia dei 100.000 euro di incasso passano al regime ordinario nello stesso anno.

In particolare, con riguardo alle imposte dirette, il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall’inizio dell’anno, mentre, per l’IVA, entra nel regime ordinario dal momento dell’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime, cui consegue l’integrazione della relativa fattura, con l’emissione di una nota di debito per l’importo della corrispondente imposta.

Non devono, invece, essere integrate le fatture emesse senza Iva prima del suddetto incasso.

 

Nell’ultimo paragrafo della circolare, infine, l’Agenzia riporta le risposte ai quesiti proposti dagli operatori del settore.

Ad esempio viene precisato che se il contribuente intraprende l’attività in corso d’anno, il superamento del limite di 100.000 euro deve essere verificato senza confrontare il volume dei ricavi o dei compensi alla frazione d’anno di attività.

Viene, inoltre, chiarito che coloro che hanno aderito, ad esempio nel 2021, alla contabilità ordinaria possono applicare dal 1 gennaio 2023 il regime forfetario se nel 2022 hanno percepito ricavi o compensi pari o inferiori agli 85.000 euro, senza necessariamente, quindi, rispettare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario.

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