Fondo Sanilog: rinnovo copertura assistenza sanitaria integrativa

Entro il 15 dicembre è possibile effettuare il rinnovo o la nuova iscrizione alla polizza Sanilog

Il Fondo Sanilog ha comunicato, tramite nota stampa, il rinnovo o la nuova adesione alla copertura di assistenza sanitaria integrativa per i familiari dei lavoratori iscritti al Fondo. Infatti, fino al 15 dicembre 2023 è possibile rinnovare la copertura per l’anno 2024 per il nucleo familiare già iscritto nell’anno precedente, procedendo, così, ad una prima iscrizione del suddetto per il nuovo anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Per coloro i quali sono già iscritti, il rinnovo è molto semplice, basta collegarsi al sito di Sanilog. Qualora non si dovesse provvedere al rinnovo, la polizza si considera scaduta automaticamente il 31 dicembre 2023. Nel caso in cui l’iscritto non desideri rinnovare l’iscrizione del proprio nucleo familiare per il 2024, può procedere ad una nuova inclusione in copertura solo per un’ulteriore volta e dopo che sia trascorso un lasso di tempo pari a 2 anni dalla data di uscita dalla copertura.
Per chi, invece, si iscrive per la prima volta al Fondo, può farlo entro il 15 dicembre 2023 a patto che risulti, al 9 ottobre 2023, iscritto al Fondo. La copertura ha sempre decorrenza dal 1° gennaio 2024.
E’ bene precisare che l’iscrizione riguarda obbligatoriamente l’intero nucleo familiare, fatta eccezione per quelli già coperti da un altro Fondo o Ente di Assistenza sanitaria integrativa. La quota sia per il rinnovo che per la nuova iscrizione da versare al Fondo è pari a 145,00 euro per coniuge/convivente “more uxorio” e di 125,00 euro per ciascun figlio. Il pagamento avviene tramite Mav, compilabile e scaricabile dal sito Sanilog, tramite l’area riservata. La copertura assicurativa ha validità di un anno, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.  

CCNL Federcasa: continua il negoziato per il rinnovo

Argomento della trattativa l’aumento degli stipendi

Il 1°dicembre, a distanza di due settimane dall’ultimo incontro, è continuato il confronto per il rinnovo del CCNL 2019-2021 applicabile ai dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa.
Argomento principale è stato nuovamente l’aumento dei minimi. Federcasa ha inizialmente reiterato la proposta già presentata per un incremento tabellare del 4,5%, ma di fronte al netto rifiuto delle organizzazioni sindacali ha avanzato un’ulteriore proposta che prevede un incremento medio pari al 5,2%,  strutturato però in misura differente a seconda delle aree e quindi dal 6% dell’area D al 4,5% per l’area Quadri.
Le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl hanno comunque considerato tale proposta lontana dalle loro aspettative e non idonea a tutelare i lavoratori dalla crisi inflattiva riscontrata negli ultimi anni.
La delegazione trattante di Federcasa, non avendo un diverso mandato, ha rinviato al 14 dicembre (data prevista per l’assemblea delle aziende) la verifica su un’eventuale possibilità  di una nuova proposta in relazione all’incremento tabellare.

Regime forfettario dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023: i chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle entrate fa il punto sugli effetti delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 al regime forfettario, analizzando in particolare le condizioni di accesso, la permanenza e la fuoriuscita dal regime (Agenzia delle entrate, circolare 5 dicembre 2023, n. 32/E).

L’articolo 1, comma 54, della Legge di bilancio 2023 ha modificato la disciplina del regime forfettario, stabilendo in particolare:

  • l’innalzamento da 65.000 euro a 85.000 euro della soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente per poter applicare il regime fiscale agevolato;

  • l’introduzione di una nuova fattispecie tra le cause di cessazione del regime che, diversamente dalle altre, ne comporta la fuoriuscita già a decorrere dall’anno stesso in cui questa si manifesta e che consiste nel superamento in corso d’anno della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti.

Al riguardo, nel nuovo documento di prassi, l’Agenzia delle entrate esordisce con una panoramica generale sulle caratteristiche del suddetto regime e sulle semplificazioni ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi che ne derivano dall’adozione, precisando che esso rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 1, comma 54, lettere a) e b), della Legge di stabilità 2015.

Viene chiarito, tuttavia, che i contribuenti rientranti naturalmente nel regime forfetario possono non applicarlo e optare per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’IVA nei modi ordinari, comunicando la scelta tramite la prima dichiarazione IVA.

L’omessa comunicazione in dichiarazione dell’opzione non pregiudica l’applicazione del regime ordinario, ma comporta una sanzione amministrativa.

Trascorso, poi, il triennio minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fin quando persiste la concreta applicazione della scelta operata.

 

I nuovi limiti dei ricavi e dei compensi

A seguito delle modifiche al regime apportate dalla Legge di bilancio 2023, dal 1 gennaio 2023 l’aver percepito ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85.000 euro, ma comunque inferiore al limite di 100.000 euro, non pregiudica la permanenza nel regime forfetario nell’anno in cui avviene il superamento ma comporta la fuoriuscita dal regime medesimo dall’anno successivo, con conseguente applicazione del regime ordinario.

I contribuenti che, invece, nel corso dell’anno superano la soglia dei 100.000 euro di incasso passano al regime ordinario nello stesso anno.

In particolare, con riguardo alle imposte dirette, il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall’inizio dell’anno, mentre, per l’IVA, entra nel regime ordinario dal momento dell’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime, cui consegue l’integrazione della relativa fattura, con l’emissione di una nota di debito per l’importo della corrispondente imposta.

Non devono, invece, essere integrate le fatture emesse senza Iva prima del suddetto incasso.

 

Nell’ultimo paragrafo della circolare, infine, l’Agenzia riporta le risposte ai quesiti proposti dagli operatori del settore.

Ad esempio viene precisato che se il contribuente intraprende l’attività in corso d’anno, il superamento del limite di 100.000 euro deve essere verificato senza confrontare il volume dei ricavi o dei compensi alla frazione d’anno di attività.

Viene, inoltre, chiarito che coloro che hanno aderito, ad esempio nel 2021, alla contabilità ordinaria possono applicare dal 1 gennaio 2023 il regime forfetario se nel 2022 hanno percepito ricavi o compensi pari o inferiori agli 85.000 euro, senza necessariamente, quindi, rispettare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario.

NASpI: comunicazione del reddito presunto per il 2024

Entro il 31 gennaio 2024 i percettori della prestazione di disoccupazione NASpI devono comunicare il reddito presunto relativamente all’anno 2024 (INPS, messaggio 5 dicembre 2023, n. 4361).

In riferimento alla prestazione NASpI già in corso di fruizione, per la quale durante l’anno 2023 è stata effettuata la dichiarazione relativa al reddito annuo presunto, con indicazione di reddito diverso da “zero”, l’INPS ricorda che deve essere comunicato anche il reddito presunto per l’anno 2024, pure se lo stesso sia pari a zero.

 

Il termine per effettuare tale adempimento è fissato entro la data del 31 gennaio 2024, a pena di sospensione dell’erogazione della prestazione al 31 dicembre 2023.

 

Ai soggetti che abbiano invece comunicato per il 2023 un reddito presunto pari a “zero” l’erogazione della prestazione non verrà sospesa, fermo restando l’obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio 2024 nel caso in cui prevedano di produrre per l’anno 2024 un reddito diverso da “zero”.

 

Infine, l’Istituto rimanda alle istruzioni già fornite nella circolare n. 94/2015 per quanto riguarda le ipotesi di instaurazione di una nuova attività lavorativa in corso di fruizione della prestazione NASpI.

 

CCNL Dirigenti Casse Rurali: siglato l’accordo di rinnovo

Il rinnovo prevede aumenti retributivi e novità dal punto di vista normativo 

Le Sigle sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl-Credito e Uilca-Uil, insieme a Federcasse, hanno siglato, il 30 novembre 2023, l’accordo di rinnovo del contratto dei dirigenti del credito cooperativo, casse rurali ed artigiane. Il contratto scade il 31 dicembre 2025. Per quanto concerne la parte economica, dal 1° gennaio 2024, è previsto un Elemento distinto della retribuzione fino a concorrenza di 80.000 euro annui lordi per coloro i quali percepiscono una retribuzione fissa complessiva annua lorda inferiore a 80.000 euro, suddiviso per 13 mensilità. Sempre a partire dalla medesima data, è previsto, inoltre, un Trattamento economico minimo annuo pari a 73.000 euro. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, lo stipendio mensile del dirigente è pari a 5.615,39 euro. In più, sempre dal punto di vista retributivo, si segnalano: mantenimento degli scatti di anzianità (pari a 99,54 euro); trattamento a piè di lista per le missioni, previsione di un premio annuale in base ai risultati che consegue l’azienda e un importo ex ristrutturazione tabellare di 14,93 euro. 
Per la parte normativa, oltre alla formazione identitaria e specialistica (previsto dal 1° gennaio 2024 un pacchetto di 20 ore nel biennio) e alla mobilità sostenibile, è previsto un rafforzamento ed un adeguamento per quel che riguarda la malattia, il comporto, l’aspettativa, la conciliazione tempi di vita-lavoro, i permessi, la flessibilità e la provvidenza per persone con disabilità. In più, la copertura per Long Term Care, check-up, adeguamento contribuzione alla cassa mutua e coperture assicurative. Per l’anno 2024, è possibile destinare 1 giornata di permessi ex festività alla Banca del tempo solidale. Inoltre, è prevista la liquidazione delle festività soppresse non utilizzate. 

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