Calcolo dei premi assicurativi INAIL: aggiornamento limiti retribuzione imponibile

L’INAIL comunica la rivalutazione dei massimali e minimali di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi e l’aggiornamento delle retribuzioni convenzionali a decorrere dal 1° luglio 2023 (INAIL, circolare 8 novembre 2023, n. 47).

L’INAIL rende nota la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2023 e l’aggiornamento dei limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con D.M. n. 89/2023, ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2023 stabilendo gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di 19.221,30 euro e di 35.696,70 euro. Sulla base di tali importi, dunque, sono stati aggiornati anche i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi riferiti a specifiche tipologie di lavoratori, ovvero le cosiddette retribuzioni convenzionali.

 

Nella circolare in oggetto vengono riportati i dati retributivi per le diverse categorie di lavoratori.

 

Ad esempio, per i lavoratori dell’area dirigenziale, a decorrere dal 1° luglio 2023 la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 118,99 euro, quella mensile a 2.974,73 euro e quella oraria, in caso di contratto part time, a 14,87 euro.

 

Relativamente ai lavoratori parasubordinati il minimo e il massimo mensile diventano, rispettivamente, di 1.601,78 euro e di 2.974,73 euro.

 

Per i lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (detenuti e internati; allievi dei corsi di istruzione professionale; lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità; lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento; lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale; giudici onorari di pace e vice procuratori onorari), la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 64,07 euro e quella mensile a 1.601,78 euro.

 

A seguito della riforma del settore sportivo, ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi e i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, si applicano i criteri stabiliti dall’’articolo 34, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 36/2021. La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all’articolo 116, comma 3 del D.P.R. n. 1124/1965.

 

Per le suddette categorie di lavoratori, dunque, a partire dal 1° luglio 2023, il minimo e il massimo retributivo sono quelli riportati nella sottostante tabella.

 

dal 1° luglio 2023
Minimo e massimo mensile euro 1.601,78

euro 2.974,73

annuale  euro 19.221,30

euro 35.696,70

Vengono poi indicati i premi assicurativi per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali.

 

L’articolo 18 del D.L. n. 48/2023 dispone che l’obbligo di assicurazione si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Con particolare riferimento, a tali alunni e studenti, compresi gli alunni della scuola dell’infanzia fino a oggi esclusi, per i quali l’obbligo assicurativo è assolto mediante il pagamento di premi speciali unitari, per l’anno scolastico e l’anno accademico 2023-2024, sono ammessi a tutela non solo gli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro, ma anche gli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate.

 

Pertanto, in applicazione della modifica introdotta dal citato decreto legge (Decreto Lavoro), il premio speciale unitario annuale per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni e studenti delle scuole e delle università non statali è stato fissato per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024 nella misura di 9,87 euro per ciascun alunno/studente a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1%.

 

Sono riportati anche gli importi dovuti per la regolazione dell’anno scolastico 2022/2023, come appresso indicati.

 

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali premio annuale a persona Anno scolastico 2022/2023 regolazione Anno scolastico 2023/2024 anticipo
euro 2,92  euro 9,87

La circolare prende in considerazione anche i familiari partecipanti all’impresa familiare, i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla Legge n. 84/1994 e gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP).

Ente Bilaterale Terziario Como: previsto il contributo di natalità per il 2023

Stabilito a favore dei lavoratori del settore il contributo per la nascita di un figlio pari a 500,00 euro 

L’Ente Bilaterale Terziario della provincia di Como ha previsto per i lavoratori dipendenti iscritti, con Isee non superiore a 25.000,00 euro all’anno, un contributo pari a 500,00 euro per la nascita di un figlio nel periodo dal 1°gennaio al 20 dicembre 2023.
E’ ammissibile la domanda da parte di un solo genitore, in caso di richiesta di più prestazioni da parte di uno stesso lavoratore non possono essere accettate più di due domande l’anno e il relativo contributo massimo annuo erogabile non può superare l’importo di 1.000,00 euro.
L’azienda di appartenenza del richiedente deve essere in regola con il versamento dei contributi dovuti, riferiti ad almeno i dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
Le domande devono essere presentate tramite e-mail o posta elettronica certificata (PEC), o tramite gli sportelli territoriali sindacali.
Devono contenere la seguente documentazione:
– certificato di nascita del figlio;
– copia dello stato di famiglia aggiornato all’anno in corso del richiedente;
– copia idonea documentazione attestante la paternità (solo in caso il richiedente sia il padre);
– attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente;
– copia della carta d’identità personale e del codice fiscale del richiedente;
– copia delle ultime tre buste paga percepite nell’anno in corso dal richiedente.
Il termine di presentazione della domanda è il 20 dicembre 2023.

Contratto a favore di terzo senza qualifica di socio: inapplicabile l’assegnazione agevolata dei beni

Ai fini dell’applicabilità dell’assegnazione agevolata ai soci prevista dalla Legge di bilancio 2023, l’Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi dell’interpellante relativamente alla sussistenza del requisito della ”qualifica di socio”, nel caso di adozione in sede di assegnazione, da parte di uno dei soci, del contratto a favore di terzi, a beneficio di un terzo soggetto estraneo alla compagine sociale (Agenzia delle entrate, risposta 10 novembre 2023, n. 457).

L’articolo 1, commi 100 e ss., della Legge di bilancio 2023 prevede un regime fiscale agevolato che consente l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci dei beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e dei beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Tale agevolazione si traduce nella facoltà per le società interessate di assegnare o cedere determinati beni ai loro soci ovvero di trasformarsi in società semplici, mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP e l’applicazione delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili ridotte della metà e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

La suddetta disciplina, precisa l’Agenzia delle entrate, si applica alle cessioni, assegnazioni o trasformazioni in società semplice che avranno luogo entro il 30 novembre 2023.

 

I vantaggi fiscali derivanti dal regime agevolato consistono:

  • nella possibilità di applicare un’imposta sostitutiva (delle imposte  sui  redditi e dell’IRAP) pari all’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati/ceduti ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;

  • nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate;

  • nella possibilità di scegliere se, ai fini della determinazione della plusvalenza, si intende fare riferimento al valore normale oppure al valore catastale, da contrapporre al costo fiscalmente riconosciuto del bene;

  • nella  riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro e nell’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali.

Le suddette agevolazioni sono concesse a condizione che i soci assegnatari siano iscritti nel libro soci alla data del 30 settembre 2022, oppure vengano iscritti entro il 31 gennaio 2023, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2022.

 

Nel caso rappresentato, l’istante chiede se il requisito soggettivo della qualifica dell’assegnatario dei beni agevolati come ”socio iscritto a libro soci alla data del 30 settembre 2022” possa ritenersi rispettato nel caso in cui il socio assegnatario decida di ”deviare” a favore di un terzo, estraneo alla compagine sociale, gli effetti dell’assegnazione, utilizzando lo schema del “contratto a favore di terzi”.

Lo schema contrattuale in questione, infatti, presuppone la presenza di due parti contrattuali che assumono reciproche obbligazioni e di un terzo beneficiario, che non interviene come parte nel contratto e che diventa titolare del diritto per effetto della semplice stipulazione del contratto, senza che sia necessaria la sua accettazione, la quale è invece essenziale ai fini di rendere irrevocabile l’attribuzione del diritto in questione.
Quindi nel contratto a favore del terzo il beneficiario non costituisce in alcun modo una parte contrattuale, né in senso sostanziale, né in senso formale.

Ciò premesso, l’Agenzia delle entrate chiarisce che la norma agevolativa prevista dalla Legge di bilancio 2023 presuppone che il soggetto nei confronti del quale la società può procedere all’assegnazione agevolata dei beni (ossia, il beneficiario diretto di tale assegnazione), debba necessariamente rivestire la qualifica 
di socio della stessa alla data indicata.

 

Nel caso di specie, dunque, si riscontra un difetto del requisito soggettivo, in quanto il beneficiario diretto dell’assegnazione risulta essere un soggetto terzo estraneo alla compagine sociale e, pertanto, non può trovare applicazione la disciplina dell’assegnazione agevolata al socio.

Fondo Fasa: novità sul sostegno maternità e paternità

Solo fino al prossimo 31 dicembre sarà possibile presentare la richiesta di sostegno sul sito del Fondo

Il Fondo Fasa, Fondo Assistenza Sanitaria Alimentaristi, ha comunicato agli iscritti che, in applicazione del contratto collettivo dell’Industria Alimentare, viene garantito il sostegno alla maternità/paternità per il periodo di astensione facoltativa post partum tramite l’Ente Bilaterale di Settore (E.B.S.). La gestione delle richieste di sostegno sono affidate al suddetto Ente, ma fino al 31 dicembre 2023 resterà comunque possibile trasmettere le richieste tramite l’area riservata dell’iscritto presente nel sito del Fondo Fasa.
A breve sarà possibile effettuare la registrazione dell’iscritto sul sito di E.B.S., a seguito della quale si potranno trasmettere le domande per il sostegno della maternità e della paternità direttamente all’Ente. Il Fondo Fasa precisa inoltre che le modalità di registrazione ed accesso all’area riservata del sito E.B.S. saranno le medesime già in uso per il Fondo Fasa, con necessità di inserire nuovi username e password. Tutte le domande di sostegno alla maternità e paternità già inviate e quelle che saranno presentate tramite area riservata del Fondo FASA fino al 31 dicembre 2023, saranno gestite direttamente dall’Ente E.B.S., il quale provvederà alla valutazione delle richieste, al calcolo ed al pagamento dell’indennità.
Il Fondo ricorda infine che a partire dal 1° Gennaio 2024 non sarà più possibile utilizzare l’area riservata del Fondo Fasa per la presentazione delle domande a sostegno della maternità e paternità.

Al via la rilevazione delle retribuzioni degli operai agricoli

L’INPS ha fornito le indicazioni per effettuare l’operazione di individuazione dei livelli salariali alla data del 30 ottobre 2023 al fine del reinserimento nell’AGO di diverse figure professionali del settore (INPS, circolare 8 novembre 2023, n. 90).

L’INPS ha comunicato ufficialmente le indicazioni operative alle proprie strutture territoriali per effettuare la rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (O.T.D.) e degli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) del settore agricolo, in vigore alla data del 30 ottobre 2023, per la determinazione delle retribuzioni medie salariali.

Infatti, sulla base di quanto disposto dalla normativa per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, per gli iscritti alla Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché per i coloni e mezzadri che richiedono il reinserimento nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori, le strutture territoriali dell’Istituto annualmente procedono alla rilevazione delle retribuzioni medie provinciali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, occupati nei vari settori in cui si articola l’attività del comparto agricolo (articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968 e articolo 7 della Legge n. 233/1990).

In particolare, la rilevazione deve essere effettuata alla data del 30 ottobre 2023, in conformità alla normativa e alle disposizioni contrattuali, , secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 190/2002.

Le indicazioni operative 

Il coordinamento dell’attività di rilevazione dei salari contrattuali di tutte le province, nonché il controllo, sia di calcolo che di merito, dei dati rilevati dalle singole strutture territoriali dell’INPS è affidato a ciascuna Direzione regionale/Direzione di coordinamento metropolitano dell’Istituto. Queste direzioni, inoltre, devono verificare che i dati relativi alla contrattazione integrativa regionale del settore idraulico-forestale e di quello cooperativistico siano rilevati, in tutte le province, in maniera uniforme.

Le strutture territoriali sono invitate a dare corso prontamente alle operazioni, affinché sia rispettata la programmazione delle ulteriori fasi del processo che si concluderà con la trasmissione delle rilevazioni al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l’emanazione del decreto direttoriale. Peraltro, l’insieme degli adempimenti deve essere portato a termine entro il 9 febbraio 2024. Pertanto, l’INPS suggerisce di contattare con immediatezza le otganizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro del comparto.

La circolare in commento, infine, contiene anche le istruzioni operative per l’accesso ai contenuti dei link e l’utilizzo dei file contenenti le tabelle destinate all’inserimento dei dati.

 

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