Assunzione dei percettori di RDC: la Commissione europea autorizza gli Aiuti di Stato

In base alla Decisione 31 ottobre 2023 C(2023) 7480 final, ai datori di lavoro privati può essere riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 3 novembre 2023).

La Commissione europea ha dato l’ok all’Aiuto di Stato finalizzato alla promozione dell’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza (ex art. 1, comma 294 e ss., Legge 29 dicembre 2022, n. 197). A darne notizia sul sito istituzionale è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che aveva avanzato richiesta a Bruxelles.

Pertanto, in base alla Decisione 31 ottobre 2023 C(2023) 7480 final, ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 assumono i percettori del Reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ovvero, che trasformano i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali.

Rimangono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il limite massimo di importo dello sgravio è pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Con appositi provvedimenti di prassi, l’INPS fornirà le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo.​

Grazie alla misura saranno disponibili 61,5 milioni di euro per sostenere il costo del lavoro delle imprese nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina.

Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo per gli Aiuti di Stato in caso di crisi e transizione, adottato dalla Commissione Europea il 9 marzo 2023.

 

FRI: disciplina per contributi e finanziamenti in favore di progetti di R&S e innovazione nel Mezzogiorno

Con il Decreto 14 settembre 2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2023, n. 256, è stata disciplinata la concessione di contributi e finanziamenti agevolati a valere sul FRI, in favore di progetti di R&S e innovazione realizzati nelle regioni del Mezzogiorno.

Il Decreto definisce le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni, in forma di contributi alla spesa e finanziamenti agevolati, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa.

 

Nell’ambito dei progetti ammissibili, possono beneficiare delle agevolazioni:

  1. a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), comprese le imprese artigiane di produzione di beni;

  2. b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;

  3. c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);

  4. d) i Centri di ricerca;

  5. e) le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto.

 

Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

  • essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese. I soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese;

  • non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

  • trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

  • disporre di almeno due bilanci approvati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate;

  • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

  • essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

  • non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà.

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali nell’ambito delle aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero nell’ambito di altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non rientranti nella predetta Strategia, al fine di contribuire ad alimentare il processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo della stessa. 

 

I progetti, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, devono:

– essere realizzati nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale, in coerenza con il territorio di competenza dell’intervento agevolativo sulla base dei vincoli di localizzazione previsti dalle fonti di finanziamento utilizzate;

– prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 3.000.000,00 e non superiori a euro 20.000.000,00;

– essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione;

– avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi;

– rispettare il principio DNSH sulla base degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale ed europea;

– rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal provvedimento di ammissione.

 

Sono ammissibili le spese e i costi delle imprese beneficiarie relativi a:

  1. a) il personale dell’impresa proponente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

  2. b) gli strumenti e le attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;

  3. c) i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

  4. d) le spese generali relative al progetto;

  5. e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

 

L’accesso alle agevolazioni è regolato da una procedura negoziale e la domanda deve essere presentata al Ministero, per il tramite del Soggetto gestore, corredata della documentazione indicata nel provvedimento applicativo, tra cui, in particolare, quella concernente:

  • la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul soggetto proponente;

  • il piano di sviluppo del progetto;

  • il contratto di collaborazione, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti.

Il Soggetto gestore procederà, poi, all’istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione e, nel caso di esito positivo delle risultanze in merito all’ammissione, il Ministero provvederà a comunicarne gli esiti al soggetto proponente, invitando lo stesso a presentare, qualora non sia stata già prodotta in precedenza, la documentazione utile alla definizione del provvedimento di ammissione, che include la delibera di finanziamento bancario.

CCNL Servizi (Anpit-Cisal): con il mese di novembre, aggiornati i minimi retributivi

Aumenta la paga base nazionale conglobata mensile per i lavoratori del settore

Il CCNL Servizi (Anpit-Cisal) sottoscritto il 29 ottobre 2021 tra Anpit, Cidec, Confimprenditori, Unica e Cisal Terziario con l’assistenza della Cisal, avente decorrenza dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2024, ed applicato ai dipendenti delle aziende che erogano servizi ausiliari integrati alla persona, alle collettività e alle aziende, fornendo servizi distributivi o gestendo piattaforme logistiche che, nelle diverse forme societarie, operano con la riserva che, qualora emergano aree applicative particolari, vi può anche essere un rinnovo anticipato per il relativo ambito con la sottoscrizione di uno specifico CCNL, prevede all’art. 271 Voce 1) art. 269: Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, la retribuzione fissa mensile in vigore dal mese di novembre per dirigenti, quadri, impiegati, operai ed operatori di vendita come di seguito riportata.

Livello Minimo
Dirigente 4.704,00
Quadro 2.332,00
A1 (ex A2) 2.027,20
A2 (ex A3) 1.823,40
B1 1.621,40
B2 1.468,10
Venditore Gestionale 1.459,26
Venditore 1 1.321,29
C1 1.316,60
C2 1.213,80
Venditore 2 1.184,94
D1 1.112,80
Venditore 3 1.092,42
D2 1.010,00

 

CARTA BLU, PUBBLICATO IL DECRETO LEGISLATIVO

Introdotte nuove norme sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini stranieri che intendano svolgere lavori altamente qualificati (D.Lgs. n. 152/2023).

Il decreto legislativo n. 152/2023 che introduce nuove regole sull’ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri altamente qualificati in attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre. Il provvedimento modifica in varie parti il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs. n. 286/1998) con l’obiettivo di rafforzare l’impiego e il reimpiego attraverso anche la possibilità di esercitare un lavoro autonomo.

In particolare, con la sostituzione del comma 1 dell’articolo 27-quater del citato Testo unico viene consentito l’ingresso e il soggiorno per periodi superiori a 3 mesi di lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica e che sono in possesso di specifici requisiti.

I requisiti richiesti per i lavoratori altamente qualificati

La novella normativa stabilisce la necessità del possesso alternativamente di:

– titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall’autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni;

– requisiti previsti dal D.Lgs. n. 206/2007, limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate;

– una qualifica professionale superiore attestata da almeno 5 anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;

– una qualifica professionale superiore attestata da almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta Blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

La retribuzione

Per quel che riguarda la retribuzione di questi lavoratori, al comma 5, lettera c del medesimo articolo 27 quater del D.Lgs. 286/1998 viene stabilito che l’importo annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall’offerta vincolante, non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall’ISTAT.

Procedura di rilascio

Tra le agevolazioni previste c’è la possibilità per il datore di lavoro di non verificare presso il centro dell’impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato (comma 5-ter). Inoltre, al lavoratore straniero altamente qualificato è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell’offerta di lavoro vincolante, nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell’interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa (comma 8).

Impiego e reimpiego

La nuova normativa stabilisce anche che il titolare di Carta blu UE, durante il periodo di disoccupazione, è autorizzato a cercare e assumere un impiego (comma 13-bis) e che può esercitare, in parallelo all’attività subordinata altamente qualificata, un’attività di lavoro autonomo (comma 13-ter) .

Ricongiungimento familiare

Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, sussistendone i requisiti. Se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte e le domande complete sono presentate contemporaneamente, il permesso di soggiorno del familiare è rilasciato contestualmente alla Carta blu UE.

 

CCNL Dirigenti Agenzie Marittime: siglato l’accordo di rinnovo

Importanti novità in arrivo per i Dirigenti del settore: Una Tantum, aumenti retributivi, welfare contrattuale e previdenza

Nei giorni scorsi è stato siglato da Federagenti e Manageritalia l’accordo di rinnovo del contratto che riguarda i Dirigenti delle Agenzie Marittime. L’accordo decorre dal 1° gennaio 2022 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2025. Nel testo sono presenti numerose novità che coinvolgono quali: Una Tantum, aumenti retributivi, welfare contrattuale, previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa. Per i dirigenti in forza alla data di stipula dell’accordo, vale a dire 27 ottobre 2023, viene corrisposto, ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2022, un importo Una Tantum pari a 1.000 euro lordi, come arretrati retributivi. La prima tranche è stata erogata con la retribuzione di ottobre 2023 (500,00 euro) e la seconda viene corrisposta con la retribuzione di novembre 2023 (500,00 euro).

Ai dirigenti che rientrano nella sfera di applicazione del contratto spetta, sulla retribuzione di fatto e a titolo di Superminimo contrattuale, un aumento pari a:

150,00 euro mensili dal 1° dicembre 2023;

– 150,00 euro mensili dal 1° luglio 2024;

– 150,00 euro mensili dal 1° luglio 2025.

Per quel che concerne la retribuzione minima contrattuale di ingresso, per i dirigenti assunti o nominati successivamente alla data di stipula del suddetto accordo, questa non può essere inferiore a 3.600 euro a decorrere dal 1° dicembre 2023, a 3.700 euro a decorrere dal 1° luglio 2024 e a 3.800 euro a decorrere dal 1° luglio 2025.

La copertura degli oneri derivanti dai servizi di welfare per dirigenti e familiari viene finanziata tramite contributi annui trattenuti dal datore di lavoro sulla retribuzione. Per le sole annualità 2024/2025, il contributo, pari a 290,00 euro a carico del datore di lavoro e di 130,00 euro a carico del dirigente, viene incrementato di 50,00 euro (25,00 euro a carico del datore di lavoro e 25,00 euro a carico del dirigente). Pertanto, per il sopra indicato biennio, il contributo è pari a 315,00 euro a carico del datore di lavoro e di 155,00 euro a carico del dirigente. Viene precisato, inoltre, che in via transitoria i contributi vengono versati al Fondo di Previdenza “Mario Negri”.

Con decorrenza 1° gennaio 2024 e 1° gennaio 2025 è previsto un potenziamento del sistema di welfare contrattuale. Infatti, ai dirigenti viene riconosciuto un contributo welfare obbligatorio pari a 1.500 euro annui, spendibile tramite la Piattaforma welfare CFMT.

Dal 1° gennaio 2023, il contributo al Fondo di Previdenza Complementare “Mario Negri” è stato incrementato al 2,39%. Mentre, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il suddetto contributo aumenta al 2,43% e dal 1° gennaio 2025 al 2,47%.

Per i dirigenti è previsto il Fondo di assistenza sanitaria integrativa – Fondo “Mario Besusso” – integrativo del SSN nelle seguenti percentuali:

– 5,29% a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del premio a copertura della garanzia Long Term Care pari a 206,60 euro annui;

– 2,78% a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa;

– 1,87% a carico del dirigente in servizio.

Il contributo va versato con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, compreso quello relativo al preavviso sostituito da indennità.

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